CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliera -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, Prima sezione civile il 14-19/9/2018 n. 1538/2018, iscritto al n. 1490/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese, in virtù di procura allegata e trasmessa C.F._2 con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Rodolfo Crisci (c.f.
e Fabrizio Crisci (c.f. ); C.F._3 C.F._4
APPELLANTI
E
(c.f. costituitosi in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Luigi Supino (c.f. ); C.F._5
APPELLATO
NONCHÉ
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 1 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
INTERVENTORE EX LEGE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8/4/2015, ed proponevano Pt_1 Parte_2 querela di falso in via principale, chiedendo di “accertare e dichiarare la falsità del documento “procura speciale” – SA LL – prodotto in fotocopia Parte_3 con attestazione “copia conforme all'originale” – senza data – e con la firma Dott. CP_2
, Segretario comunale di prodotta nel giudizio n. 2006252/2005 R.G. –
[...] CP_1
G.U. Dott.ssa V. Andricciola – attualmente affoliata al fascicolo di parte del CP_1
”.
[...]
Osservavano a sostegno della domanda che:
- si trattava di una procura apparentemente conferita dai loro genitori, Persona_1
e a il quale aveva sottoscritto, quale loro
[...] Controparte_3 Persona_2 rappresentante, in data 9/1/1979, l'atto di cessione volontaria del terreno di loro proprietà sito in contrada Madonnelle sul quale era stato realizzato il mattatoio comunale;
CP_1
- tale documento in copia autenticata era stato prodotto, nel giudizio n.
2006252/2005 r.g. promosso dal nei confronti di e CP_1 Persona_1 CP_3 avente ad oggetto l'accertamento della cessione del terreno – reso necessario dal
[...] fatto che “la procedura di trascrizione e volturazione” non era stata conclusa in quanto mancava la procura rilasciata a - all'udienza del 22/1/2015, fissata per la Persona_2 precisazione delle conclusioni;
- era stato affermato che la procura in originale era stata smarrita a seguito degli eventi sismici del 1980 - 1981;
- molteplici erano gli elementi dai quali desumere la falsità:
1. l'assenza di data dell'autentica;
2. le dichiarazioni di che, nel giudizio promosso dal Persona_1
Comune, aveva risposto alla domanda sulla circostanza della vendita compiuta da quale suo procuratore: “non è vero perché non ho mai nominato Persona_2 procuratori speciali”;
3. la mancata indicazione degli estremi della procura nell'atto di cessione;
4. la mancata allegazione della procura a tale atto;
5. l'esistenza di un'altra copia conforme recante la data del 20/5/2013 a firma dell'impiegato delegato . Tes_1
Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità della querela di falso CP_1 proposta in via principale dopo che il giudizio nel quale era stato prodotto il documento n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 2 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) era stato introitato in decisione e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Nel corso del giudizio di primo grado venivano chieste informazioni ex art. 213
c.p.c. al Consolato generale d'Italia a GO (subentrato a quello in SA LL presso il quale era stata formata la procura originale). Veniva altresì svolta CTU avente ad oggetto il quesito inizialmente così formulato: “Accerti se sia autentica la firma contestata
(l'ausiliario preliminarmente, preciserà se e quali elementi sia tecnicamente possibile acquisire dal genere di documento, nel quale è racchiusa la sottoscrizione de qua agitur, ossia una copia fotostatica”; lo stesso veniva poi ampliato all'udienza del 6/3/2017, su richiesta delle attrici, con i seguenti ulteriori accertamenti “verificare se dal documento contestato, ossia una copia fotostatica, sia possibile un accertamento tecnico grafologico assicurando la stessa certezza che garantisce un documento in originale. In caso affermativo verificare se il documento sia stato manipolato e/o alterato e/o se la contestata sottoscrizione in verifica sia stata acquisita da altro documento con la tecnica del “copia e incolla informatico” per creare il documento oggetto d'indagine avente una sottoscrizione acquisita da altro e diverso documento. Ovvero verificare se per la formazione del documento in contestazione sia stata utilizzata una macchina fotocopiatrice mediante la tecnica del “collage” di una firma ripresa da altro documento ed appiccicata sul documento che diverrà un documento in fotocopia, poi autenticato”.
Con sentenza n. 1538/2018 il Tribunale rigettava la querela e condannava le attrici al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20, nonché al pagamento delle spese di lite.
Osservava, in particolare, che:
- il Consolato generale d'Italia in GO - presso il quale era stata trasferita la documentazione presente nell'archivio del consolato in SA LL dove risultava rilasciata la procura - interpellato ai sensi dell'art. 213 c.p.c. aveva comunicato di non essere più in possesso delle procure rilasciate nel 1979 deterioratesi a causa dell'umidità per il trascorrere del tempo;
dal repertorio degli atti notarili del 1979 risultava però che il 4 gennaio 1979 era stata ricevuta una procura speciale conferita da e Persona_1 [...]
; il consolato aveva anche allegato la copia della prima pagina del repertorio del CP_3
1979 dove tale procura era indicata al numero 2;
- benché non fosse indicato il procuratore la data della procura coincideva con quella del documento oggetto di querela di falso;
- tale circostanza smentiva le dichiarazioni rese da in sede di Persona_1
n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 3 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) interrogatorio formale, dal momento che quest'ultimo aveva affermato di non aver mai nominato procuratori speciali;
- il CTU aveva affermato che, sebbene non potesse esprimersi con elevato grado di certezza, trattandosi di una copia fotostatica, la firma apposta da sulla Persona_1 procura speciale era probabilmente riconducibile alla sua mano;
- nell'atto di cessione redatto dal segretario comunale si affermava che
[...]
agiva quale procuratore di e e quindi, sebbene Per_2 Persona_1 Controparte_3 non fosse stata rinvenuta la procura allegata a tale atto, doveva presumersi che la stessa fosse stata esaminata dall'ufficiale rogante;
- lo stesso CTU aveva affermato che, in considerazione degli accumuli di inchiostro ai lati dei fogli e del tipo di carta (di formato maggiore dell'A4), la procura non era stata riprodotta con una stampante laser o a getto di inchiosto;
la compatibilità del documento con una copia tratta dall'originale si traeva, secondo il consulente, anche dalle marche consolari presenti sull'atto e dalla stampigliatura della data su di esse;
- il complesso di tali elementi prevaleva, dunque, sulle mere congetture delle attrici che si riducevano alla mancanza della data nella certificazione di conformità, al fatto che appariva strano che si fosse smarrita la sola procura e non anche la cessione ed all'esistenza di una copia conforme della copia conforme.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello ed Pt_1 Parte_2 deducendo che:
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il documento che aveva formato oggetto di querela di falso avesse il medesimo valore dell'originale; lo stesso, al contrario, non rispettava la disciplina prevista dall'art. 2719 c.c. in quanto il segretario comunale non era competente ad attestare la conformità della copia all'originale non essendo il depositario di quest'ultimo (avrebbe potuto farlo solo il consolato) in violazione altresì dell'art. 743 c.p.c.;
- il Tribunale non aveva dato rilievo alla carenza di datazione della certificazione di conformità che “riconduce ineludibilmente alla diversità della copia conforma rispetto all'originale della procura”;
- sarebbe stato possibile attestare la conformità all'originale solo tra il 1979 ed il
1980-1981; il fatto che la copia conforme non rechi la data dovrebbe indurre a ritenere che essa sia stata formata successivamente senza che il pubblico ufficiale disponesse n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 4 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) dell'originale;
- la risposta di all'interrogatorio non può considerarsi falsa in Persona_1 quanto lo stesso intendeva negare solo la circostanza che costituiva oggetto della domanda: “vero che in data 9.1.79 veniva stipulata col Sig. nella qualità Persona_2 di procuratore speciale dei proprietari degli immobili espropriati, scrittura privata ex art. 12 l. 22.10.75 n. 865 di cessione volontaria dei beni e l'accettazione dell'indennità definitiva in misura di £ 5.697.120 poi regolarmente liquidata e incassata”.
Hanno pertanto concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale.
Si è costituito, in data 21/6/2019, il deducendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi e, comunque, del motivo relativo all'incompetenza del segretario comunale all'attestazione di conformità, trattandosi di questione nuova. Ha quindi riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la questione dell'inammissibilità della querela perché proposta, in via principale, dopo che il processo n. 6525/2005 era stato introitato in decisione e, comunque, senza la prova della legittimazione delle odierne appellanti che non avevano dimostrato il decesso di pur qualificandosi quali loro eredi. Ha poi Controparte_3 rilevato l'infondatezza nel merito dell'appello ed ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto dello stesso.
In data 5/5/2020 sono pervenute le conclusioni della Procura Generale presso la
Corte d'Appello di Napoli che ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. (ratione temporis applicabile al presente processo) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile;
sebbene effettivamente le appellanti non abbiano articolato l'impugnazione in motivi specifici è comunque possibile pervenire all'individuazione delle critiche mosse alla sentenza di primo grado.
1.2 Sempre in via preliminare, appare opportuno precisare che è superflua ogni n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 5 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) valutazione in ordine alla questione dell'ammissibilità della querela di falso, rimasta assorbita nel giudizio di primo grado e riproposta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dal
[...]
. Il presente processo ha ad oggetto la querela di falso proposta in via principale CP_1
Per_ dalle che, dunque, è certamente ammissibile. La valutazione degli effetti della pronuncia resa all'esito della presente controversia nell'ambito di quello n. 2006252/2005
r.g., attualmente pendente innanzi al Tribunale di Benevento (risulta infatti che il processo
è stato rimesso sul ruolo e sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della presente controversia), compete, invece, esclusivamente al giudice di quel processo.
2.1 Passando all'esame nel merito, va osservato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Appare opportuno ribadire che il presente processo ha ad oggetto solo la querela di falso proposta in via principale da ed avverso la copia conforme Pt_1 Parte_2 all'originale della procura rilasciata da e in favore di Persona_1 Controparte_3 presso il in SA LL il 4 gennaio 1979 e che, Persona_2 Parte_3 conseguentemente, grava su di loro l'onere di dimostrare la falsità dell'atto (cfr., ex multis, Cass. 2126/2019; Cass. 6050/1998), sicché ove non si raggiunga tale prova (che può ammettersi anche per presunzioni, Cass. 5091/2022) la domanda deve essere rigettata.
Va altresì evidenziato che del tutto irrilevante è la questione dell'incompetenza del segretario comunale al rilascio di copia autentica dell'originale che può al più incidere sulla validità dell'autentica. Le odierne appellanti intendono sostenere non solo la falsità dell'autentica, ma anche la mancanza dell'originale, sicché devono in ogni caso proporre querela di falso (in tal senso, cfr. Cass. 134/2025; Cass. 24029/2024).
In ogni caso, il segretario comunale era certamente competente. È del tutto irrilevante, sotto tale profilo il riferimento all'art. 743 c.p.c. che riguarda il rilascio delle copie degli atti da parte dei depositari e disciplina, unitamente agli articoli seguenti, il procedimento da attivare in caso di rifiuto o ritardo. Ciò non toglie, naturalmente, che anche altri pubblici ufficiali, tra i quali il segretario comunale, possano rilasciare copie autentiche degli atti che vengono loro esibiti in originale (art. 14 l. 15/1968; art. 18 d.P.R.
445/2000).
2.2 Tanto premesso, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della falsità dell'atto e dell'inesistenza della procura speciale.
n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 6 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) Va infatti osservato che, se è certamente inusuale che l'autentica non rechi la data, tuttavia si tratta di una questione che può rilevare ai fini della validità della stessa, ma non per dedurne la falsità della copia autenticata e l'inesistenza della procura originale, soprattutto in considerazione del fatto che non vi sono altri elementi a supporto della falsità ed anzi ve ne sono numerosi che inducono a propendere per la conclusione opposta.
Non è determinante il fatto che non si rinvenga l'originale, giacché il Parte_3 ha attestato (esibendo copia del repertorio) che una procura speciale venne comunque rilasciata, in data 4/1/1979, da e presso il di Persona_1 Controparte_3 Parte_3
SA LL (anche se non è indicato chi era il procuratore) ed appare difficile ritenere che gli stessi abbiano rilasciato, nella stessa data, un'altra procura speciale in favore di un altro soggetto. Sul punto, peraltro, né e né i loro eredi Persona_1 Controparte_3 hanno dedotto alcunché, al fine di spiegare tale circostanza.
Inoltre, neppure è vero che è stata fraintesa la dichiarazione resa in sede di interrogatorio da . Quest'ultimo, infatti, rispondendo alla domanda “vero Persona_1 che in data 9.1.79 veniva stipulata col Sig. nella qualità di procuratore Persona_2 speciale dei proprietari degli immobili espropriati, scrittura privata ex art. 12 l. 22.10.75
n. 865 di cessione volontaria dei beni e l'accettazione dell'indennità definitiva in misura di £ 5.697.120 poi regolarmente liquidata e incassata”, non si limitò a negare la veridicità della circostanza in essa contenuta, ma specificò: “non è vero perché non ho mai nominato procuratori speciali”; affermazione correttamente ritenuta falsa dal Tribunale, dal momento che una procura speciale venne da lui rilasciata il 4/1/1979 presso il
Consolato italiano di SA LL.
Irrilevante è anche il contenuto della CTU. È pur vero, come sostengono le appellanti, che la consulente ha affermato che l'autenticità della sottoscrizione di
[...]
sulla procura in questione è solo probabile - non potendosi pronunciare in Per_1 termini di certezza, avendo esaminato solo una copia fotostatica - ma è altrettanto vero che era onere delle querelanti dimostrare la falsità dell'atto e di certo non possono trarsi elementi in tal senso dalla consulenza.
Infine sia nella “scrittura privata per la cessione volontaria degli immobili occorsi per i lavori di costruzione del mattatoio comunale – 1° lotto –“ del 9/1/1979
(erroneamente denominata scrittura privata, trattandosi di atto redatto dal segretario comunale), sia nel successivo “contratto di acquisto immobili occorsi per i lavori di
n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 7 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) costruzione del mattatoio comunale – 1° lotto –“ del 18/12/1979, viene Persona_2 qualificato come procuratore dei coniugi e e, benché la Persona_1 Controparte_3 procura non sia allegata e non ne vengano indicati gli estremi, appare inverosimile che la stessa non sia stata quanto meno esaminata dal segretario comunale rogante. Va infine precisato che lo smarrimento della stessa fu attribuita dal non agli eventi sismici CP_1 del 1980 – 1981, bensì al trasferimento degli uffici avvenuto a causa di tali eventi, circostanza che non appare inverosimile.
Se a ciò si aggiunge che l'attestazione di conformità all'originale reca la firma del segretario comunale , cioè lo stesso che ha redatto i due atti appena CP_2 menzionati, e che tale sottoscrizione appare ictu oculi identica a quella apposta sui predetti atti del 1979, può anche ritenersi che la copia autenticata risalga ad un periodo di tempo non lontano dalla redazione di tali atti. Né è vero, come sostengono le appellanti che non vi era motivo per formare la copia autentica della procura;
è sufficiente al riguardo osservare che furono redatti due atti nei quali intervenne quale Persona_2 procuratore di e sicché non è inverosimile che per il Persona_1 Controparte_3 secondo sia stato necessario allegare una copia autentica.
Appare poi quanto meno singolare che nell'atto di invito e diffida a lasciare libero il terreno, notificato da e al Comune il 18/10/2004 Persona_1 Controparte_3
(contenuto nella produzione di parte del , si faccia riferimento all'atto Controparte_1 del 9/1/1979 senza contestarne la validità per assenza della procura, ma sostenendo soltanto che allo stesso non aveva fatto seguito il definitivo atto di cessione.
Irrilevante è infine l'esistenza di una copia conforme della copia conforme oggetto del presente giudizio recante la data del 20/5/2013.
In definitiva, non può ritenersi che le attrici, odierne appellanti, sulle quali gravava il relativo onere, abbiano dimostrato la falsità dell'atto oggetto di querela, né l'inesistenza della procura, con la conseguenza che l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di e in Pt_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore del delle spese anche del Controparte_1 secondo grado di giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminabile – in € 5.100: (fase di studio € 1.050; fase introduttiva € 750; fase istruttoria € 1.550; fase decisoria € 1.750).
n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 8 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte delle appellanti,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1538/2018 emessa dal Tribunale di Benevento il 14-19/9/2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese del processo d'appello che liquida in € 5.100 Controparte_1 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il l'8 settembre 2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Paolo Celentano
Dr. Giovanni Galasso
n. 1490/2019 r.g.a.c.c. Pag. 9 di 9