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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4786/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di PA
Il Tribunale Ordinario di PA, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 4786/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 07.05.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Manuel _1
Berno
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Manuel Controparte_1
Berno con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale situata in Via Nievo n. 15/A, San Martino di Lupari (PD), attualmente in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata al IG. . Controparte_1
3. La IG.ra si impegna a lasciare la casa coniugale entro 6 mesi _1 dall'omologa della separazione, fermo restando l'impegno della medesima a reperire il prima possibile una propria abitazione dove trasferirsi prima del decorso del predetto termine.
4. I figli minori e vengono affidati in via A_ PE condivisa ad entrambi i genitori con un regime di collocamento paritario articolato su due settimane, così strutturato:
Prima settimana:
- Lunedì: i minori staranno con la madre fino alle ore 8:00 (orario in cui saranno accompagnati a scuola dalla madre stessa); dalle ore 14:00 (orario di uscita da scuola) del lunedì fino alle ore 8:00 (accompagnamento a scuola) del mercoledì con il padre;
- Mercoledì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del mercoledì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del venerdì con la madre;
- Venerdì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del venerdì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del lunedì della settimana successiva con il padre.
Seconda settimana:
- Lunedì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del lunedì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del mercoledì con la madre;
- Mercoledì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del mercoledì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del venerdì con il padre;
- Venerdì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del venerdì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del lunedì della settimana successiva con la madre.
Il calendario si ripeterà in modo ciclico. I passaggi avverranno preferibilmente presso l'abitazione del genitore che termina il proprio turno o presso l'istituto scolastico, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori. Nei giorni di scuola, il genitore presso cui i minori trascorrono la notte precedente provvederà ad accompagnarli a scuola, mentre il genitore con cui trascorreranno la notte successiva provvederà a prelevarli da scuola all'orario di uscita. Per quanto riguarda il figlio dal lunedì al Per_2 venerdì, i nonni paterni potranno, qualora disponibili, occuparsi di prenderlo da scuola e offrirgli il pranzo, per poi affidarlo al genitore di competenza in base al calendario sopra stabilito. In caso di indisponibilità dei nonni paterni, per qualsiasi motivo, sarà responsabilità del genitore nel cui turno ricade la gestione pomeridiana organizzarsi, anche mediante persona di fiducia, per il prelievo del minore da scuola e per la sua gestione (doc. 10 - Piano Genitoriale).
5. I periodi di vacanza saranno così gestiti:
a) Vacanze natalizie: saranno suddivise in due periodi di pari durata, dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla ripresa scolastica. Negli anni pari la madre terrà con sé i figli nel periodo che include il Natale e negli anni dispari nel periodo che include il Capodanno, viceversa per il padre.
b) Vacanze pasquali: saranno suddivise in due periodi, dall'ultimo giorno di scuola fino alla domenica di Pasqua e dalla domenica di Pasqua fino alla ripresa scolastica.
Negli anni pari la madre terrà con sé i figli nel primo periodo e negli anni dispari nel secondo periodo, viceversa per il padre.
c) Vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, la madre avrà priorità di scelta negli anni pari, e il padre negli anni dispari.
6. Le parti concordano che, ai soli fini anagrafici e amministrativi, la figlia A_ avrà la propria residenza presso la madre IG.ra , mentre il
[...] _1 figlio avrà la propria residenza presso il padre IG. PE _1
. Tale decisione è presa esclusivamente per ragioni pratiche e burocratiche e non
[...] modifica in alcun modo il regime di collocamento paritario dei minori stabilito, né influisce sull'esercizio della responsabilità genitoriale che rimane pienamente condivisa. I genitori si impegnano a collaborare per tutti gli adempimenti amministrativi e scolastici relativi ai figli, indipendentemente dalla residenza anagrafica di ciascuno.
7. Il IG. corrisponderà alla IG.ra : Controparte_1 _1
a) un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio (per un totale di € 500,00), a titolo di contributo al mantenimento della prole, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
b) un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la IG.ra _1
, anch'esso rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
[...]
Gli assegni verranno versati entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra e ciò a decorrere dalla data _1 di trasferimento della IG.ra presso la propria nuova abitazione. L'assegno _1 previsto a titolo di mantenimento per la IG.ra verrà versato a partire _1 dalla data di inizio prevista nello stipulando contratto di locazione che sottoscriverà la
IG.ra anche se antecedente all'effettivo trasferimento. _1
8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50 % a carico del Padre IG. e 50 % a carico della Madre IG.ra Controparte_1
. Per l'individuazione e la gestione di tali spese, i genitori faranno _1 riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di PA del 17.01.2017, applicandolo tuttavia con le seguenti specifiche modifiche concordate:
a) Spese Ordinarie: L'assegno di mantenimento mensile di cui al precedente punto 7.a) coprirà esclusivamente le spese relative al vitto dei figli e una quota parte delle spese di abitazione (utenze, ecc.) riferibili alla loro presenza.
b) Spese Straordinarie Soggette a Preventivo Accordo: Oltre alle spese già previste come tali dal Protocollo di PA (categorie B: mediche B, scolastiche B, extrascolastiche B), sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al preventivo accordo tra i genitori anche le spese per l'abbigliamento dei figli (inclusi capi stagionali, scarpe, divise) e le spese per la ricarica/costo del piano tariffario del cellulare dei figli. Per queste spese, si applica la regola del consenso preventivo (con silenzio-assenso dopo 15 giorni da richiesta scritta, come da Protocollo).
c) Spese Straordinarie Non Soggette a Preventivo Accordo: Rientrano in questa categoria, e sono quindi da rimborsare pro quota previa semplice presentazione della documentazione giustificativa, tutte le spese necessarie per i figli non incluse nelle categorie precedenti (8.a e 8.b). Specificamente, vi sono comprese sia le spese indicate nelle categorie A) del Protocollo di PA (relative a spese mediche A, scolastiche A ed extrascolastiche A che, secondo detto Protocollo, non richiedono preventivo accordo), sia, per espressa volontà delle parti, le seguenti ulteriori voci qui concordate come straordinarie e non soggette ad accordo preventivo: materiale scolastico di cancelleria ordinario, mensa scolastica, medicinali da banco (inclusi quelli per patologie stagionali/comuni non necessitanti prescrizione), spese di trasporto urbano
(es. abbonamento bus/metro), carburante/manutenzione ordinaria per mezzi di trasporto dei figli (se acquistati d'accordo), trasporto extraurbano (se per scuola/attività concordata), bollo/assicurazione mezzo trasporto figli (se acquistato d'accordo).
Resta fermo l'obbligo di documentazione per tutte le spese straordinarie ai fini del rimborso.
9. La IG.ra continuerà ad incassare integralmente ed in via esclusiva _1
l'assegno unico e universale per entrambi i figli a carico.
10. In ragione delle somme personali conferite dalla sig.ra nel corso _1 del matrimonio per le spese famigliari e dei crediti vantati dalla stessa nei confronti del IG. , nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici e a Controparte_1 definizione e compensazione dei rapporti e delle rispettive pretese di dare e avere tra i coniugi il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Controparte_1 CP_2 l'importo di € 77.719,00 (settantasettemilasettecentodiciannove/00 euro) da
[...] versarsi a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità:
€ 53.719,00 entro 30 giorni dalla data del decreto di omologa della separazione.
€ 24.000,00 mediante rate mensili dell'importo pari ad € 1.000,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla data del decreto di omologa della separazione e ciò fino all'integrale saldo.
11. Ancora nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici e a definizione e compensazione dei rapporti e delle rispettive pretese di dare e avere tra i coniugi, la
IG.ra si obbliga a trasferire al IG. , senza _1 Controparte_1 particolare prezzo e corrispettivo, chiedendo sin d'ora le agevolazioni di cui alla Legge
6 marzo 1987, n. 74, art. 19, applicabile anche ai trasferimenti immobiliari disposti in sede di separazione, la propria quota di comproprietà dell'immobile sito in Via Nievo
n. 15/A, San Martino di Lupari (PD) così da rendere il IG. l'unico Controparte_1 ed esclusivo proprietario. L'immobile risulta così identificato:
a) Fabbricato monofamiliare sito in Comune di San Martino di Lupari (PD), Via Nievo
n. 15/A, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: - Foglio 22,
Particella 1015, Subalterno 5, Via Nievo, piano S1-T-1, Categoria A/7, Classe 3,
Consistenza 8 vani;
- Foglio 22, Particella 1015, Subalterno 4, Via Nievo, piano S1,
Categoria C/6, Classe 1, Consistenza mq 52; - Foglio 22, Particella 1015, Subalterno
1, Via Nievo, piano T, area urbana di mq 74, Categoria F/1; - Foglio 22, Particella
1015, Subalterno 2, Via Nievo, piano T, B.C.N.C. (cortile).
b) Area cortilizia, sita in Comune di San Martino di Lupari (PD), censita al Catasto
Terreni di detto Comune come segue: - Foglio 22, Particella 1444, sem irr arb, Classe
1, are 1.25, RDE 1,68, RAE 0,68.
Il tutto confinante: per la porzione a) ad est con le Particelle 43 e 1290, a sud con le
Particelle 1020 e 1016, a ovest con le Particelle 1271 e 18; per la porzione b) a est
Particella 43, a sud Particella 1015, a ovest Particella 18, salvi altri.
Si precisa che sull'immobile grava una servitù di passaggio corrente lungo il lato est degli immobili trasferiti di cui all'atto in data 16 aprile 1965 n.
4.387 di rep. Notaio di San Martino di Lupari, richiamata nell'atto in data 28 agosto 1972 n. Persona_3
30.864 di rep. Notaio di Cittadella. Persona_4
Per una più completa ed esaustiva identificazione dell'immobile e delle menzionate servitù, si fa rinvio all'atto di compravendita stipulato dal Notaio Dott. Per_5
in data 17 gennaio 2018 (Rep. 2370, Raccolta 1617), fatto salvo quanto
[...] risultante dalla documentazione catastale aggiornata alla data odierna, che riflette ogni eventuale successiva modifica.
Il trasferimento ricomprenderà tutti i beni mobili comuni presenti nell'abitazione coniugale, i quali rimarranno di proprietà esclusiva del IG. . Controparte_1
12. Il trasferimento del succitato immobile dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data del decreto di omologa della separazione. Le spese notarili e le imposte relative al trasferimento dell'immobile saranno a carico della parte acquirente (IG. _1
) il quale individuerà altresì il notaio presso il quale verrà stipulato l'atto pubblico
[...] di trasferimento.
13. Trattandosi di accordi volti tout court a definire la crisi coniugale senza la corresponsione di corrispettivi, le parti chiedono che l'esenzione da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74 come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza n. 2111/2016, oltre che con Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate. Chiedono altresì l'esenzione dal pagamento della tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile
2006 prot. n. 249 n. 1162. Nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuta la predetta agevolazione si chiede sin d'ora, ai sensi dell'art. 1 comma 497 L. 23 dicembre 2005,
n. 266, che la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia determinata ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131. A tal fine le parti dichiarano che trattasi di alienazione a favore di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. I comparenti, ove necessario, dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'articolo 12 D.L. 14 marzo 1988, n. 70 convertito nella Legge 13 maggio 1988, n.
154, così come integrato dall'art. 10 D.L. 323/96 e in ogni caso chiedono di avvalersi di tutte le esenzioni e agevolazioni applicabili per legge.
14. Le giacenze dei conti correnti personali rimarranno di ciascuno degli intestatari. Il saldo del conto corrente cointestato tra le parti ed acceso presso banca Banca di Credito
Cooperativo identificato dal numero iban [...] rimarrà esclusivamente della IG.ra in quanto somme a lei riferibili. _1 15. I libretti di risparmio postale intestati ai minori e PE A_ rimarranno intestati ai medesimi e destinati esclusivamente al risparmio per il
[...] futuro dei minori. I genitori si impegnano a non distrarre tali somme per scopi diversi.
16. Le altre proprietà mobiliari e immobiliari così come polizze e piani pensionistici rimarranno con l'attuale intestazione, ovvero di proprietà esclusiva di ciascun coniuge che ne è titolare.
17. Ogni coniuge manterrà la proprietà dell'autovettura attualmente intestata a proprio nome.
18. Le parti dichiarano reciprocamente di aver preso in considerazione tutti i beni mobili, immobili, crediti, debiti e altre attività o passività significative (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posizioni in fondi pensione maturate durante il matrimonio, investimenti finanziari, partecipazioni societarie) acquisite durante il matrimonio e rientranti nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Confermano che le condizioni economiche e patrimoniali stabilite nel presente accordo costituiscono la disciplina compiuta e definitiva dei loro rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e dallo scioglimento della comunione legale. Pertanto, ogni bene o passività non espressamente menzionato e regolato nelle presenti condizioni rimarrà di proprietà o responsabilità esclusiva del coniuge che ne risulta attualmente titolare o intestatario, senza che l'altro possa avanzare alcuna pretesa al riguardo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data _1 Controparte_1
07.05.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 03.06.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli e entrambi minori e non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. e 18. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e
473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il _1
12.01.1981 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Borgoricco di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Borgoricco al n. 11, parte II, Serie A dell'anno 2012;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi _1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note
[...] Controparte_1 scritte per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di PA
Il Tribunale Ordinario di PA, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 4786/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 07.05.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Manuel _1
Berno
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Manuel Controparte_1
Berno con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale situata in Via Nievo n. 15/A, San Martino di Lupari (PD), attualmente in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata al IG. . Controparte_1
3. La IG.ra si impegna a lasciare la casa coniugale entro 6 mesi _1 dall'omologa della separazione, fermo restando l'impegno della medesima a reperire il prima possibile una propria abitazione dove trasferirsi prima del decorso del predetto termine.
4. I figli minori e vengono affidati in via A_ PE condivisa ad entrambi i genitori con un regime di collocamento paritario articolato su due settimane, così strutturato:
Prima settimana:
- Lunedì: i minori staranno con la madre fino alle ore 8:00 (orario in cui saranno accompagnati a scuola dalla madre stessa); dalle ore 14:00 (orario di uscita da scuola) del lunedì fino alle ore 8:00 (accompagnamento a scuola) del mercoledì con il padre;
- Mercoledì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del mercoledì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del venerdì con la madre;
- Venerdì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del venerdì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del lunedì della settimana successiva con il padre.
Seconda settimana:
- Lunedì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del lunedì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del mercoledì con la madre;
- Mercoledì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del mercoledì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del venerdì con il padre;
- Venerdì: dalle ore 14:00 (uscita da scuola) del venerdì fino alle ore 8:00
(accompagnamento a scuola) del lunedì della settimana successiva con la madre.
Il calendario si ripeterà in modo ciclico. I passaggi avverranno preferibilmente presso l'abitazione del genitore che termina il proprio turno o presso l'istituto scolastico, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori. Nei giorni di scuola, il genitore presso cui i minori trascorrono la notte precedente provvederà ad accompagnarli a scuola, mentre il genitore con cui trascorreranno la notte successiva provvederà a prelevarli da scuola all'orario di uscita. Per quanto riguarda il figlio dal lunedì al Per_2 venerdì, i nonni paterni potranno, qualora disponibili, occuparsi di prenderlo da scuola e offrirgli il pranzo, per poi affidarlo al genitore di competenza in base al calendario sopra stabilito. In caso di indisponibilità dei nonni paterni, per qualsiasi motivo, sarà responsabilità del genitore nel cui turno ricade la gestione pomeridiana organizzarsi, anche mediante persona di fiducia, per il prelievo del minore da scuola e per la sua gestione (doc. 10 - Piano Genitoriale).
5. I periodi di vacanza saranno così gestiti:
a) Vacanze natalizie: saranno suddivise in due periodi di pari durata, dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla ripresa scolastica. Negli anni pari la madre terrà con sé i figli nel periodo che include il Natale e negli anni dispari nel periodo che include il Capodanno, viceversa per il padre.
b) Vacanze pasquali: saranno suddivise in due periodi, dall'ultimo giorno di scuola fino alla domenica di Pasqua e dalla domenica di Pasqua fino alla ripresa scolastica.
Negli anni pari la madre terrà con sé i figli nel primo periodo e negli anni dispari nel secondo periodo, viceversa per il padre.
c) Vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, la madre avrà priorità di scelta negli anni pari, e il padre negli anni dispari.
6. Le parti concordano che, ai soli fini anagrafici e amministrativi, la figlia A_ avrà la propria residenza presso la madre IG.ra , mentre il
[...] _1 figlio avrà la propria residenza presso il padre IG. PE _1
. Tale decisione è presa esclusivamente per ragioni pratiche e burocratiche e non
[...] modifica in alcun modo il regime di collocamento paritario dei minori stabilito, né influisce sull'esercizio della responsabilità genitoriale che rimane pienamente condivisa. I genitori si impegnano a collaborare per tutti gli adempimenti amministrativi e scolastici relativi ai figli, indipendentemente dalla residenza anagrafica di ciascuno.
7. Il IG. corrisponderà alla IG.ra : Controparte_1 _1
a) un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio (per un totale di € 500,00), a titolo di contributo al mantenimento della prole, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
b) un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la IG.ra _1
, anch'esso rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
[...]
Gli assegni verranno versati entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra e ciò a decorrere dalla data _1 di trasferimento della IG.ra presso la propria nuova abitazione. L'assegno _1 previsto a titolo di mantenimento per la IG.ra verrà versato a partire _1 dalla data di inizio prevista nello stipulando contratto di locazione che sottoscriverà la
IG.ra anche se antecedente all'effettivo trasferimento. _1
8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50 % a carico del Padre IG. e 50 % a carico della Madre IG.ra Controparte_1
. Per l'individuazione e la gestione di tali spese, i genitori faranno _1 riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di PA del 17.01.2017, applicandolo tuttavia con le seguenti specifiche modifiche concordate:
a) Spese Ordinarie: L'assegno di mantenimento mensile di cui al precedente punto 7.a) coprirà esclusivamente le spese relative al vitto dei figli e una quota parte delle spese di abitazione (utenze, ecc.) riferibili alla loro presenza.
b) Spese Straordinarie Soggette a Preventivo Accordo: Oltre alle spese già previste come tali dal Protocollo di PA (categorie B: mediche B, scolastiche B, extrascolastiche B), sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al preventivo accordo tra i genitori anche le spese per l'abbigliamento dei figli (inclusi capi stagionali, scarpe, divise) e le spese per la ricarica/costo del piano tariffario del cellulare dei figli. Per queste spese, si applica la regola del consenso preventivo (con silenzio-assenso dopo 15 giorni da richiesta scritta, come da Protocollo).
c) Spese Straordinarie Non Soggette a Preventivo Accordo: Rientrano in questa categoria, e sono quindi da rimborsare pro quota previa semplice presentazione della documentazione giustificativa, tutte le spese necessarie per i figli non incluse nelle categorie precedenti (8.a e 8.b). Specificamente, vi sono comprese sia le spese indicate nelle categorie A) del Protocollo di PA (relative a spese mediche A, scolastiche A ed extrascolastiche A che, secondo detto Protocollo, non richiedono preventivo accordo), sia, per espressa volontà delle parti, le seguenti ulteriori voci qui concordate come straordinarie e non soggette ad accordo preventivo: materiale scolastico di cancelleria ordinario, mensa scolastica, medicinali da banco (inclusi quelli per patologie stagionali/comuni non necessitanti prescrizione), spese di trasporto urbano
(es. abbonamento bus/metro), carburante/manutenzione ordinaria per mezzi di trasporto dei figli (se acquistati d'accordo), trasporto extraurbano (se per scuola/attività concordata), bollo/assicurazione mezzo trasporto figli (se acquistato d'accordo).
Resta fermo l'obbligo di documentazione per tutte le spese straordinarie ai fini del rimborso.
9. La IG.ra continuerà ad incassare integralmente ed in via esclusiva _1
l'assegno unico e universale per entrambi i figli a carico.
10. In ragione delle somme personali conferite dalla sig.ra nel corso _1 del matrimonio per le spese famigliari e dei crediti vantati dalla stessa nei confronti del IG. , nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici e a Controparte_1 definizione e compensazione dei rapporti e delle rispettive pretese di dare e avere tra i coniugi il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Controparte_1 CP_2 l'importo di € 77.719,00 (settantasettemilasettecentodiciannove/00 euro) da
[...] versarsi a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità:
€ 53.719,00 entro 30 giorni dalla data del decreto di omologa della separazione.
€ 24.000,00 mediante rate mensili dell'importo pari ad € 1.000,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla data del decreto di omologa della separazione e ciò fino all'integrale saldo.
11. Ancora nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici e a definizione e compensazione dei rapporti e delle rispettive pretese di dare e avere tra i coniugi, la
IG.ra si obbliga a trasferire al IG. , senza _1 Controparte_1 particolare prezzo e corrispettivo, chiedendo sin d'ora le agevolazioni di cui alla Legge
6 marzo 1987, n. 74, art. 19, applicabile anche ai trasferimenti immobiliari disposti in sede di separazione, la propria quota di comproprietà dell'immobile sito in Via Nievo
n. 15/A, San Martino di Lupari (PD) così da rendere il IG. l'unico Controparte_1 ed esclusivo proprietario. L'immobile risulta così identificato:
a) Fabbricato monofamiliare sito in Comune di San Martino di Lupari (PD), Via Nievo
n. 15/A, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: - Foglio 22,
Particella 1015, Subalterno 5, Via Nievo, piano S1-T-1, Categoria A/7, Classe 3,
Consistenza 8 vani;
- Foglio 22, Particella 1015, Subalterno 4, Via Nievo, piano S1,
Categoria C/6, Classe 1, Consistenza mq 52; - Foglio 22, Particella 1015, Subalterno
1, Via Nievo, piano T, area urbana di mq 74, Categoria F/1; - Foglio 22, Particella
1015, Subalterno 2, Via Nievo, piano T, B.C.N.C. (cortile).
b) Area cortilizia, sita in Comune di San Martino di Lupari (PD), censita al Catasto
Terreni di detto Comune come segue: - Foglio 22, Particella 1444, sem irr arb, Classe
1, are 1.25, RDE 1,68, RAE 0,68.
Il tutto confinante: per la porzione a) ad est con le Particelle 43 e 1290, a sud con le
Particelle 1020 e 1016, a ovest con le Particelle 1271 e 18; per la porzione b) a est
Particella 43, a sud Particella 1015, a ovest Particella 18, salvi altri.
Si precisa che sull'immobile grava una servitù di passaggio corrente lungo il lato est degli immobili trasferiti di cui all'atto in data 16 aprile 1965 n.
4.387 di rep. Notaio di San Martino di Lupari, richiamata nell'atto in data 28 agosto 1972 n. Persona_3
30.864 di rep. Notaio di Cittadella. Persona_4
Per una più completa ed esaustiva identificazione dell'immobile e delle menzionate servitù, si fa rinvio all'atto di compravendita stipulato dal Notaio Dott. Per_5
in data 17 gennaio 2018 (Rep. 2370, Raccolta 1617), fatto salvo quanto
[...] risultante dalla documentazione catastale aggiornata alla data odierna, che riflette ogni eventuale successiva modifica.
Il trasferimento ricomprenderà tutti i beni mobili comuni presenti nell'abitazione coniugale, i quali rimarranno di proprietà esclusiva del IG. . Controparte_1
12. Il trasferimento del succitato immobile dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data del decreto di omologa della separazione. Le spese notarili e le imposte relative al trasferimento dell'immobile saranno a carico della parte acquirente (IG. _1
) il quale individuerà altresì il notaio presso il quale verrà stipulato l'atto pubblico
[...] di trasferimento.
13. Trattandosi di accordi volti tout court a definire la crisi coniugale senza la corresponsione di corrispettivi, le parti chiedono che l'esenzione da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74 come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza n. 2111/2016, oltre che con Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate. Chiedono altresì l'esenzione dal pagamento della tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile
2006 prot. n. 249 n. 1162. Nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuta la predetta agevolazione si chiede sin d'ora, ai sensi dell'art. 1 comma 497 L. 23 dicembre 2005,
n. 266, che la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia determinata ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131. A tal fine le parti dichiarano che trattasi di alienazione a favore di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. I comparenti, ove necessario, dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'articolo 12 D.L. 14 marzo 1988, n. 70 convertito nella Legge 13 maggio 1988, n.
154, così come integrato dall'art. 10 D.L. 323/96 e in ogni caso chiedono di avvalersi di tutte le esenzioni e agevolazioni applicabili per legge.
14. Le giacenze dei conti correnti personali rimarranno di ciascuno degli intestatari. Il saldo del conto corrente cointestato tra le parti ed acceso presso banca Banca di Credito
Cooperativo identificato dal numero iban [...] rimarrà esclusivamente della IG.ra in quanto somme a lei riferibili. _1 15. I libretti di risparmio postale intestati ai minori e PE A_ rimarranno intestati ai medesimi e destinati esclusivamente al risparmio per il
[...] futuro dei minori. I genitori si impegnano a non distrarre tali somme per scopi diversi.
16. Le altre proprietà mobiliari e immobiliari così come polizze e piani pensionistici rimarranno con l'attuale intestazione, ovvero di proprietà esclusiva di ciascun coniuge che ne è titolare.
17. Ogni coniuge manterrà la proprietà dell'autovettura attualmente intestata a proprio nome.
18. Le parti dichiarano reciprocamente di aver preso in considerazione tutti i beni mobili, immobili, crediti, debiti e altre attività o passività significative (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posizioni in fondi pensione maturate durante il matrimonio, investimenti finanziari, partecipazioni societarie) acquisite durante il matrimonio e rientranti nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Confermano che le condizioni economiche e patrimoniali stabilite nel presente accordo costituiscono la disciplina compiuta e definitiva dei loro rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e dallo scioglimento della comunione legale. Pertanto, ogni bene o passività non espressamente menzionato e regolato nelle presenti condizioni rimarrà di proprietà o responsabilità esclusiva del coniuge che ne risulta attualmente titolare o intestatario, senza che l'altro possa avanzare alcuna pretesa al riguardo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data _1 Controparte_1
07.05.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 03.06.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli e entrambi minori e non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. e 18. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e
473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il _1
12.01.1981 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Borgoricco di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Borgoricco al n. 11, parte II, Serie A dell'anno 2012;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi _1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note
[...] Controparte_1 scritte per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari