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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 417/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
Geom. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Chivasso (TO) il 12.12.1971, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia n. 23 – ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera n. 145 del
25.01.2022 - presso lo studio dell'Avv. Giulio Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in Corso Francia 23 come da procura rilasciata in data 31.01.2022;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]
18;
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, residente in [...]
Mauro n. 57; entrambi elettivamente domiciliati in Settimo Torinese (TO) Via Chiomo n.
10 presso lo Studio dell'Avv. Cristiano Palumbo, che li difende e rappresenta come da procura in atti come da procura rilasciata in data
11.05.2022;
CONVENUTI
, C.F. , nato il [...] a Controparte_3 C.F._4
Torre Annunziata (NA);
Pag. 1 a 11 , C.F. , nato il [...] a [...] CP_4 C.F._5
(SR), residente in [...]; rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv.
Stefano Bonaudo del Foro di Ivrea e Cristiano Re del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Settimo Torinese (TO), Via
Italia n. 78.come da procura rilasciata in data 22.03.2022;
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Parte attrice: NEL MERITO
In via principale
Dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento della somma di €
67.203,26, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della messa in mora, a titolo di danno patrimoniale.
Dichiarare tenuti e condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito, in misura pari ad € 6.000,00 o quella ed anche veriore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata Dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento, a titolo di perdita di chance, di somma non inferiore ad € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo.
LE SPESE
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre le spese successive ed occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reitera e si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie in prova diretta, per interpello e testi, di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 (cfr. elenco in nota 25.01.2024).
Parte convenuta : in via istruttoria: accogliere le istanze CP_5 istruttorie tutte dedotte nelle memorie ex art. 183 comma 6, numeri 2 e 3
CPC, per quanto non ammesse;
accogliere l'istanza di autorizzazione al deposito del documento “dichiarazione 9 febbraio 2023 amministratore
” per le ragioni già più volte indicate, da ultimo a verbale CP_6 dell'udienza tenutasi il 5.07.2023; nel merito: respingere, per le motivazioni indicate in atti, le domande tutte di parte attrice in quanto prive di fondamento alcuno;
con vittoria delle
Pag. 2 a 11 spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta : In ottemperanza al provvedimento del CP_7
27.7.2023 i Signori e , richiamate tutte Controparte_3 CP_4 le precedenti difese, istanze ed eccezioni, precisano le proprie conclusioni richiamando quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
Reiterano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. N. 2 e 3 per quanto non ammesse. Reiterano, altresì, le eccezioni di incapacità a testimoniare del teste di parte attrice Parte_2
(già formulata a seguito dell'assunzione all'udienza del 1.2.2023)
[...] per confermati rapporti di debito-credito nei confronti del CP_8 amministrato dall'attore nel periodo di contestazione;
del teste di parte attrice (già formulata a seguito dell'assunzione Testimone_1 all'udienza del 1.2.2023) poiché incerta la sua identità rispetto a quanto indicato negli atti;
nonché della teste di parte attrice Testimone_2
(già formulata a seguito dell'assunzione all'udienza del
[...]
24.2.2023) per rapporti di debito-credito con le parti. Chiedono, infine, concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In comparsa di risposta: Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede devono ritenersi per intero richiamate;
In via istruttoria: e senza che ciò possa significare assunzione od inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze che verranno articolate nei termini di legge.
In ogni caso: col favore delle spese ed onorari di giudizio e di patrocinio, oltre al 15% T.F. Accessori di legge e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, esponendo le seguenti circostanze: CP_3 Controparte_9
- si è occupato, in qualità di amministratore, della Parte_1 gestione di numerosi condomini a far data dall'anno 1995;
- i convenuti (proprietari di alloggi nei condomini amministrati) avrebbero compiuto, a far data dall'anno 2014, reiterati atti diffamatori nei suoi
Pag. 3 a 11 confronti, verosimilmente in via ritorsiva a seguito del diniego del geometra di accettare la loro proposta di affidare i lavori di pulizia degli stabili condominiali ad imprese da costoro segnalate;
- segnatamente, i convenuti lo avrebbero descritto pubblicamente, ad altri condomini, come “ladro e ludopatico” nel corso delle conversazioni tenute al bar e delle riunioni condominiali oppure in incontri occasionali;
inoltre, i convenuti avrebbero affisso pubblicamente etichette adesive, di contenuto offensivo, sui pali della luce siti nella città di Settimo Torinese;
- l'attività diffamatoria avrebbe leso gravemente reputazione del geom.
[...] comportando, in particolare, la revoca dei mandati di gestione da Pt_1 parte di tutti i condomini nonché la sua emarginazione dalla comunità di
Settimo Torinese, presso la quale egli ha trascorso l'intera vita. Sulla base delle suesposte circostanze, l'attore ha Parte_1 domandato la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali, nella misura indicata di € 67.203,26 a titolo di danno patrimoniale, in subordine ad una somma non inferiore ad € 30.000,00 a titolo di perdita di chance.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato ogni addebito chiedendo il rigetto dalla domanda di risarcimento. ha Controparte_1 precisato in giudizio di non essere lui, bensì suo figlio, il proprietario di un alloggio nel Condominio di via San Mauro 61.
La causa, istruita mediante acquisizione di documenti e prove orali, è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (previa rimessione in istruttoria per sentire un teste di riferimento).
§ Preliminarmente, le istanze di istruttoria orale, disattese dal giudice e reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni definitive, devono essere nuovamente respinte in quanto la causa risulta matura per essere decisa alla luce delle considerazioni che seguono.
Anzitutto deve essere respinta l'eccezione, sollevata dai convenuti in terza memoria e reiterata in sede di precisazione delle CP_5 conclusioni, di inammissibilità dei mezzi di prova articolati dall'attore, basata sul presupposto che i capitoli di prova sarebbero riferiti a fatti non tempestivamente allegati dalla parte onerata.
Pag. 4 a 11 Sul punto, vale richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020) secondo cui “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”.
Nella specie, premessa la tempestiva allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della fattispecie determinativa del danno, l'allegazione di nuovi fatti in seconda memoria istruttoria ha avuto soltanto funzione probatoria, essendo diretta a dimostrare gli asseriti episodi di diffamazione, per cui deve essere ritenuta ammissibile.
L'eccezione, pertanto, è respinta.
§ Sulla diffamazione. La valutazione delle prove.
Passando al merito, si premette sul piano generale che il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) si configura quando chiunque, comunicando con più persone (anche attraverso l'uso della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità), offende l'altrui reputazione.
L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (Sez. 3 - , Sentenza n. 15742 del 15/06/2018; Cass. civ., Sez. III, 02/12/2014, n. 25423; nello stesso senso Cass. civ., Sez. III,
14/10/2008, n. 25157).
Dunque, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppure non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. qualora aventi una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
In tal senso il danno non patrimoniale conseguente alla lesione ingiusta di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
Pag. 5 a 11 soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.
e non può ritenersi sussistente alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'onore e la reputazione costituiscano diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Tanto premesso in punto di diritto e passando al merito, il Tribunale reputa che, in base ad una valutazione delle prove orali acquisite secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., non sia stato accertato in giudizio il compimento di atti diffamatori da parte dei convenuti CP_1
, , ai danni
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 del geom. . Pt_1
Esaminando nel dettaglio i risultati delle prove orali acquisite, va evidenziato anzitutto come le deposizioni dei testi Tes_3 Tes_4
, ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
, , , ,
[...] Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
non abbiano offerto alcun elemento utile a orientare la decisione
[...] del giudice, avendo i testi negato di essere a conoscenza dei fatti di causa.
Quanto alla deposizione di (cfr. verbale dell'udienza del Testimone_12
24.02.2023) il teste ha dichiarato di aver notato etichette adesive di contenuto ingiurioso per l'onere del geom. (di cui al doc. 4 di Pt_1 parte attrice) su alcuni pali della luce nella città di Settimo Torinese, precisando anche che la registrazione prodotta da parte attrice come doc.
6) è stata estratta dal sistema di videosorveglianza esterna di cui è dotata la dove lavora sua moglie. Tuttavia, il teste ha Parte_3 dichiarato di non aver riconosciuto la persona (descritta come un uomo corpulento) raffigurata nella videoregistrazione e di non aver mai visto il volto della persona che aveva posto le etichette adesive.
Il teste - ritenuto capace di testimoniare in quanto la Parte_2 pregressa morosità nel pagamento degli oneri condominiali non costituisce circostanza idonea a fondare un suo interesse a partecipare nel giudizio ex art. 246 c.p.c. - ha confermato il verificarsi di un episodio descritto da parte attrice nei cap. 15, 16 della seconda memoria di parte attrice, ossia la circostanza che, nel corso di una riunione del condominio di San Mauro n. 61 tenutasi in data 23/6/2015, il sig. , pur non CP_2 essendo condominio, si era posizionato sulla pubblica via dinnanzi al bar proferendo, durante l'incontro, le parole “allora ti abbiamo fatto il Pt_4
Pag. 6 a 11 culo per bene vero?” contro l'amministratore. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste Tes_13
Tale contegno - pur connotato da veemenza e dall'utilizzo di espressioni linguistiche non appropriate nei confronti della persona a cui è diretto - non integra tuttavia, a parere del giudice, un illecito diffamatorio, nel suo significato di atto di valenza screditante e denigratoria, espressione di personale disprezzo.
Quanto poi alla deposizione del teste (sul cap. 12 di Testimone_14 seconda memoria attore), preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'assunzione, sollevata dai convenuti sul presupposto che il nominativo del teste è stato indicato in modo errato ( Tes_1 anziché ): tale diversa indicazione è stata frutto di un evidente Tes_14 errore materiale che non ha di fatto impedito la corretta identificazione (e intimazione) del testimone da escutere (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26058 del 20/11/2013: “La regola di cui all'art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata), va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un'imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi (nella specie, del nome del testimone) è idonea ad arrecare un "vulnus" alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte).
Tuttavia, la deposizione non è ritenuta attendibile.
Nel corso dell'escussione, il giudice ha verbalizzato che “spontaneamente il teste chiede di volere precisare di avere partecipato ad una riunione in un bar, circostanza oggetto dei capi di prova 15) e 16) che non gli sono stati letti”.
Pag. 7 a 11 La circostanza rivela, anzitutto, che il teste era a conoscenza, prima di essere escusso, del contenuto dei capitoli di prova su cui doveva essere sentito;
essa, quindi, fa emergere un atteggiamento di parzialità nel teste denotando il suo interesse ad un esito della lite favorevole per l'attore così da diminuirne la credibilità.
Inoltre, il teste si è limitato a riferire di aver “sentito i sigg.ri che si trovano dietro alla mia schiena discutere con altri condomini sui problemi che
c'erano con;
dicevano che l'amministratore era un ladro perché Pt_1
c'erano dei buchi nella gestione condominiale;
erano irritati”.
Tuttavia, la deposizione appare insufficiente per fondare il convincimento del giudice sui fatti di causa dal momento che essa riporta una frase udita da conversazioni intercorsa tra soggetti terzi, a cui il teste non ha partecipato e di cui non ha neppure avuto conoscenza de relato. Non è possibile, a parere del giudice, attribuire significato oltraggioso ad una frase estrapolata da una conversazione intercorsa tra altri soggetti, a cui l'uditore non abbia partecipato e senza che costui sia in grado di riferire in modo preciso sul momento in cui la conversazione è avvenuta, sul luogo e sui soggetti che vi hanno partecipato.
Medesime considerazioni valgono rispetto alla deposizione orale del teste
(condomino). Questa la sua dichiarazione: “si è vero, Testimone_15
l'ho sempre sentito: ho sentito proprio i convenuti, fatta eccezione per il sig. , dire che il sig. era un ladro;
l'ho sentito CP_4 Parte_1 dire sul marciapiede e loro lo dicevano parlando con altri condomini.
Il teste ha inoltre precisato: “io non sono mai stato fermato dai convenuti ma ho visto che fermavano altri;
ho sentito parecchie volte dai convenuti dire che il sig. era un ladro;
ricordo che avevano detto Parte_1 al sig. un condomino, che era l'ora di fare fuori Tes_16
l'amministratore perché era un ladro”; sul cap. 16: è vero;
sul cap. 23: il sig. no ma gli altri tre sì”. CP_4
Il teste, quindi, non ha udito direttamente commenti oltraggiosi della reputazione del geom. e non ne ha neppure acquisito Pt_1 conoscenza de relato ma si è limitato a riportare, in modo generico, stralci di conversazioni avvenute tra terzi soggetti.
Pag. 8 a 11 Il teste ha poi fatto riferimento, per la conoscenza dei fatti di causa, al sig. il quale, escusso su disposizione del giudice ex art. 257 c.p.c., Tes_16 ha negato di essere a conoscenza dei fatti di causa.
Cfr. dichiarazioni rese dal teste ll'udienza del 05.07.2024: “Su Tes_16 domanda del giudice se sia vera la circostanza, riportata dal teste
che i sigg. e gli avevano riferito che il geom. Tes_13 CP_1 CP_3
andava fatto fuori perché era un ladro e se il teste abbia mai Pt_1 sentito pronunciare dai medesimi la parola “ludopatico” sul conto del geom. dichiara: non ricordo;
anzi non ho mai sentito usare la Pt_1 parola “ladro” o “ludopatico” dai sig. e io non ha mai CP_3 CP_1 sentito pronunciare parolacce sul suo conto neppure da parte dei sig.
e . Sul cap. 13 dichiara: confermo quanto ho detto, ossia CP_2 CP_4 di non aver mai sentito usare queste parole in relazione al geom.
[...]
. Pt_1
Quanto, infine, alla deposizione del teste Testimone_2
(madre dell'attore), non può anzitutto essere accolta l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dai convenuti atteso che tale eccezione non è stata ritualmente formulata in via preventiva all'assunzione della testimonianza e non è stata accompagnata dalla proposizione dell'eccezione di nullità della deposizione all'esito dell'escussione del teste
(Cass. S.U. 9456/2023).
Ebbene, il teste (madre dell'attore) ha Testimone_2 confermato il fatto storico allegato dall'attore, ossia che un giorno
, avvicinatosi a lei, le avrebbe chiesto (ironicamente) se Controparte_3 nel carrello della spesa fossero custoditi i soldi da dare a suo figlio, geom.
, per giocare al casinò (mentre non appare confermato dal teste, Pt_1 in modo necessariamente chiaro ed esplicito, anche l'ulteriore allusione per cui i soldi sarebbero stati rubati).
Ciò nondimeno, l'espressione allusiva rivolta dal convenuto al CP_3 teste (circa la presenza di soldi nel carrello della spesa da far spendere al figlio nel casinò), veicolata in forma di ironico scherno, non appare possedere un'intensità tale raggiungere la soglia della grave offesa, in termini di espressione di personale disprezzo.
Inoltre, l'ulteriore dichiarazione del teste circa le contumelie riferite a
(padre dell'attore) sul conto del figlio, possiede, Testimone_17
Pag. 9 a 11 intrinsecamente, una ridotta credibilità tenuto conto dello stato di salute del medesimo, a causa del quale intervallava momenti di confusione a momenti di lucidità come riferito dalla moglie, Testimone_2
.
[...]
Ebbene, le summenzionate deposizioni orali non offrono, a parere del giudice, obiettivi elementi idonei a fondare, in modo certo, il convincimento del giudice circa la sussistenza di una responsabilità in capo ai convenuti per l'illecito contestato.
Non è stato possibile ricavare elementi probanti neppure dalle prove documentali acquisite.
Il rapporto investigativo della Agenzia Investigativa delle Alpi, prodotto dall'attore come doc. 9) non è risultato idoneo ad assurgere a piena prova, stante la mancanza della sua conferma in sede testimoniale (Sez. 1,
Ordinanza n. 16735 del 2020).
Infine, dagli atti prodotti del procedimento penale (R.G. GDP 2019/138) - avviato, tra l'altro, a carico di , e Controparte_2 Controparte_3
e concluso con un decreto di archiviazione (del Controparte_1
31.07.2019) – non sono desumibili elementi univoci a sostegno della versione attorea.
Nel decreto di archiviazione del 31.07.2019, il GIP, preso atto della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 10.04.2019 e dell'opposizione della persona offesa del 26.06.2019, ha rilevato che:
“dalla lettura dei verbali di sommarie informazioni contenenti le dichiarazioni rilasciate dai sette testi indicati in querela dalla p.o. si rileva che alcuni smentivano categoricamente le affermazioni della p.o.
( e ) altri non indicavano alcun nominativo fra quelli delle Tes_18 Per_1 pp.ss.ii. ( , Palumbo, ) o indicavano solo un nominativo e Per_2 Per_3 non con certezza ( , ; rilevato pertanto che la prova Per_4 Per_5 diffamatoria si fonda unicamente sulla versione della persona offesa e/o per deduzione di ” (doc. 8). Parte_1
In linea definitiva, il Tribunale reputa che la domanda di parte attrice non possa essere accolta per mancanza di elementi sufficienti ad accertare la responsabilità per fatto illecito contestata ai convenuti.
Pag. 10 a 11 § Le spese di lite.
Nonostante la soccombenza attorea, ad avviso del Tribunale sussistono gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Invero, da un lato, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare il compimento di alcuni atti oltraggiosi denunciati dall'attore (in particolare, l'affissione di etichette adesive di contenuto diffamatorio su pali della luce della città di Settimo Torinese), sebbene non sia stato accertato, all'esito delle prove raccolte in giudizio, che l'attività sia stata compiuta dai convenuti (e tantomeno chi abbia posto in essere tale attività); dall'altro, l'istruttoria ha fatto emergere l'uso di espressioni (o atti) di scherno verso l'attore, talora dai toni sferzanti, le quali - seppur non integranti ex sé l'illecito diffamatorio – hanno dato origine al complessivo contenzioso e possono comunque di essere tenute in considerazione al momento della regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado rubricata al n. 417/2022 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigetta la domanda di risarcimento, proposta da parte attrice;
2) compensa le spese legali tra le parti in lite.
Ivrea, 29.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 417/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
Geom. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Chivasso (TO) il 12.12.1971, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia n. 23 – ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera n. 145 del
25.01.2022 - presso lo studio dell'Avv. Giulio Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in Corso Francia 23 come da procura rilasciata in data 31.01.2022;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]
18;
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, residente in [...]
Mauro n. 57; entrambi elettivamente domiciliati in Settimo Torinese (TO) Via Chiomo n.
10 presso lo Studio dell'Avv. Cristiano Palumbo, che li difende e rappresenta come da procura in atti come da procura rilasciata in data
11.05.2022;
CONVENUTI
, C.F. , nato il [...] a Controparte_3 C.F._4
Torre Annunziata (NA);
Pag. 1 a 11 , C.F. , nato il [...] a [...] CP_4 C.F._5
(SR), residente in [...]; rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv.
Stefano Bonaudo del Foro di Ivrea e Cristiano Re del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Settimo Torinese (TO), Via
Italia n. 78.come da procura rilasciata in data 22.03.2022;
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Parte attrice: NEL MERITO
In via principale
Dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento della somma di €
67.203,26, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della messa in mora, a titolo di danno patrimoniale.
Dichiarare tenuti e condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito, in misura pari ad € 6.000,00 o quella ed anche veriore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata Dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento, a titolo di perdita di chance, di somma non inferiore ad € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo.
LE SPESE
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre le spese successive ed occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reitera e si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie in prova diretta, per interpello e testi, di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 (cfr. elenco in nota 25.01.2024).
Parte convenuta : in via istruttoria: accogliere le istanze CP_5 istruttorie tutte dedotte nelle memorie ex art. 183 comma 6, numeri 2 e 3
CPC, per quanto non ammesse;
accogliere l'istanza di autorizzazione al deposito del documento “dichiarazione 9 febbraio 2023 amministratore
” per le ragioni già più volte indicate, da ultimo a verbale CP_6 dell'udienza tenutasi il 5.07.2023; nel merito: respingere, per le motivazioni indicate in atti, le domande tutte di parte attrice in quanto prive di fondamento alcuno;
con vittoria delle
Pag. 2 a 11 spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta : In ottemperanza al provvedimento del CP_7
27.7.2023 i Signori e , richiamate tutte Controparte_3 CP_4 le precedenti difese, istanze ed eccezioni, precisano le proprie conclusioni richiamando quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
Reiterano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. N. 2 e 3 per quanto non ammesse. Reiterano, altresì, le eccezioni di incapacità a testimoniare del teste di parte attrice Parte_2
(già formulata a seguito dell'assunzione all'udienza del 1.2.2023)
[...] per confermati rapporti di debito-credito nei confronti del CP_8 amministrato dall'attore nel periodo di contestazione;
del teste di parte attrice (già formulata a seguito dell'assunzione Testimone_1 all'udienza del 1.2.2023) poiché incerta la sua identità rispetto a quanto indicato negli atti;
nonché della teste di parte attrice Testimone_2
(già formulata a seguito dell'assunzione all'udienza del
[...]
24.2.2023) per rapporti di debito-credito con le parti. Chiedono, infine, concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In comparsa di risposta: Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede devono ritenersi per intero richiamate;
In via istruttoria: e senza che ciò possa significare assunzione od inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze che verranno articolate nei termini di legge.
In ogni caso: col favore delle spese ed onorari di giudizio e di patrocinio, oltre al 15% T.F. Accessori di legge e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, esponendo le seguenti circostanze: CP_3 Controparte_9
- si è occupato, in qualità di amministratore, della Parte_1 gestione di numerosi condomini a far data dall'anno 1995;
- i convenuti (proprietari di alloggi nei condomini amministrati) avrebbero compiuto, a far data dall'anno 2014, reiterati atti diffamatori nei suoi
Pag. 3 a 11 confronti, verosimilmente in via ritorsiva a seguito del diniego del geometra di accettare la loro proposta di affidare i lavori di pulizia degli stabili condominiali ad imprese da costoro segnalate;
- segnatamente, i convenuti lo avrebbero descritto pubblicamente, ad altri condomini, come “ladro e ludopatico” nel corso delle conversazioni tenute al bar e delle riunioni condominiali oppure in incontri occasionali;
inoltre, i convenuti avrebbero affisso pubblicamente etichette adesive, di contenuto offensivo, sui pali della luce siti nella città di Settimo Torinese;
- l'attività diffamatoria avrebbe leso gravemente reputazione del geom.
[...] comportando, in particolare, la revoca dei mandati di gestione da Pt_1 parte di tutti i condomini nonché la sua emarginazione dalla comunità di
Settimo Torinese, presso la quale egli ha trascorso l'intera vita. Sulla base delle suesposte circostanze, l'attore ha Parte_1 domandato la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali, nella misura indicata di € 67.203,26 a titolo di danno patrimoniale, in subordine ad una somma non inferiore ad € 30.000,00 a titolo di perdita di chance.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato ogni addebito chiedendo il rigetto dalla domanda di risarcimento. ha Controparte_1 precisato in giudizio di non essere lui, bensì suo figlio, il proprietario di un alloggio nel Condominio di via San Mauro 61.
La causa, istruita mediante acquisizione di documenti e prove orali, è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (previa rimessione in istruttoria per sentire un teste di riferimento).
§ Preliminarmente, le istanze di istruttoria orale, disattese dal giudice e reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni definitive, devono essere nuovamente respinte in quanto la causa risulta matura per essere decisa alla luce delle considerazioni che seguono.
Anzitutto deve essere respinta l'eccezione, sollevata dai convenuti in terza memoria e reiterata in sede di precisazione delle CP_5 conclusioni, di inammissibilità dei mezzi di prova articolati dall'attore, basata sul presupposto che i capitoli di prova sarebbero riferiti a fatti non tempestivamente allegati dalla parte onerata.
Pag. 4 a 11 Sul punto, vale richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020) secondo cui “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”.
Nella specie, premessa la tempestiva allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della fattispecie determinativa del danno, l'allegazione di nuovi fatti in seconda memoria istruttoria ha avuto soltanto funzione probatoria, essendo diretta a dimostrare gli asseriti episodi di diffamazione, per cui deve essere ritenuta ammissibile.
L'eccezione, pertanto, è respinta.
§ Sulla diffamazione. La valutazione delle prove.
Passando al merito, si premette sul piano generale che il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) si configura quando chiunque, comunicando con più persone (anche attraverso l'uso della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità), offende l'altrui reputazione.
L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (Sez. 3 - , Sentenza n. 15742 del 15/06/2018; Cass. civ., Sez. III, 02/12/2014, n. 25423; nello stesso senso Cass. civ., Sez. III,
14/10/2008, n. 25157).
Dunque, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppure non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. qualora aventi una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
In tal senso il danno non patrimoniale conseguente alla lesione ingiusta di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
Pag. 5 a 11 soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.
e non può ritenersi sussistente alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'onore e la reputazione costituiscano diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Tanto premesso in punto di diritto e passando al merito, il Tribunale reputa che, in base ad una valutazione delle prove orali acquisite secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., non sia stato accertato in giudizio il compimento di atti diffamatori da parte dei convenuti CP_1
, , ai danni
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 del geom. . Pt_1
Esaminando nel dettaglio i risultati delle prove orali acquisite, va evidenziato anzitutto come le deposizioni dei testi Tes_3 Tes_4
, ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
, , , ,
[...] Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
non abbiano offerto alcun elemento utile a orientare la decisione
[...] del giudice, avendo i testi negato di essere a conoscenza dei fatti di causa.
Quanto alla deposizione di (cfr. verbale dell'udienza del Testimone_12
24.02.2023) il teste ha dichiarato di aver notato etichette adesive di contenuto ingiurioso per l'onere del geom. (di cui al doc. 4 di Pt_1 parte attrice) su alcuni pali della luce nella città di Settimo Torinese, precisando anche che la registrazione prodotta da parte attrice come doc.
6) è stata estratta dal sistema di videosorveglianza esterna di cui è dotata la dove lavora sua moglie. Tuttavia, il teste ha Parte_3 dichiarato di non aver riconosciuto la persona (descritta come un uomo corpulento) raffigurata nella videoregistrazione e di non aver mai visto il volto della persona che aveva posto le etichette adesive.
Il teste - ritenuto capace di testimoniare in quanto la Parte_2 pregressa morosità nel pagamento degli oneri condominiali non costituisce circostanza idonea a fondare un suo interesse a partecipare nel giudizio ex art. 246 c.p.c. - ha confermato il verificarsi di un episodio descritto da parte attrice nei cap. 15, 16 della seconda memoria di parte attrice, ossia la circostanza che, nel corso di una riunione del condominio di San Mauro n. 61 tenutasi in data 23/6/2015, il sig. , pur non CP_2 essendo condominio, si era posizionato sulla pubblica via dinnanzi al bar proferendo, durante l'incontro, le parole “allora ti abbiamo fatto il Pt_4
Pag. 6 a 11 culo per bene vero?” contro l'amministratore. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste Tes_13
Tale contegno - pur connotato da veemenza e dall'utilizzo di espressioni linguistiche non appropriate nei confronti della persona a cui è diretto - non integra tuttavia, a parere del giudice, un illecito diffamatorio, nel suo significato di atto di valenza screditante e denigratoria, espressione di personale disprezzo.
Quanto poi alla deposizione del teste (sul cap. 12 di Testimone_14 seconda memoria attore), preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'assunzione, sollevata dai convenuti sul presupposto che il nominativo del teste è stato indicato in modo errato ( Tes_1 anziché ): tale diversa indicazione è stata frutto di un evidente Tes_14 errore materiale che non ha di fatto impedito la corretta identificazione (e intimazione) del testimone da escutere (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26058 del 20/11/2013: “La regola di cui all'art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata), va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un'imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi (nella specie, del nome del testimone) è idonea ad arrecare un "vulnus" alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte).
Tuttavia, la deposizione non è ritenuta attendibile.
Nel corso dell'escussione, il giudice ha verbalizzato che “spontaneamente il teste chiede di volere precisare di avere partecipato ad una riunione in un bar, circostanza oggetto dei capi di prova 15) e 16) che non gli sono stati letti”.
Pag. 7 a 11 La circostanza rivela, anzitutto, che il teste era a conoscenza, prima di essere escusso, del contenuto dei capitoli di prova su cui doveva essere sentito;
essa, quindi, fa emergere un atteggiamento di parzialità nel teste denotando il suo interesse ad un esito della lite favorevole per l'attore così da diminuirne la credibilità.
Inoltre, il teste si è limitato a riferire di aver “sentito i sigg.ri che si trovano dietro alla mia schiena discutere con altri condomini sui problemi che
c'erano con;
dicevano che l'amministratore era un ladro perché Pt_1
c'erano dei buchi nella gestione condominiale;
erano irritati”.
Tuttavia, la deposizione appare insufficiente per fondare il convincimento del giudice sui fatti di causa dal momento che essa riporta una frase udita da conversazioni intercorsa tra soggetti terzi, a cui il teste non ha partecipato e di cui non ha neppure avuto conoscenza de relato. Non è possibile, a parere del giudice, attribuire significato oltraggioso ad una frase estrapolata da una conversazione intercorsa tra altri soggetti, a cui l'uditore non abbia partecipato e senza che costui sia in grado di riferire in modo preciso sul momento in cui la conversazione è avvenuta, sul luogo e sui soggetti che vi hanno partecipato.
Medesime considerazioni valgono rispetto alla deposizione orale del teste
(condomino). Questa la sua dichiarazione: “si è vero, Testimone_15
l'ho sempre sentito: ho sentito proprio i convenuti, fatta eccezione per il sig. , dire che il sig. era un ladro;
l'ho sentito CP_4 Parte_1 dire sul marciapiede e loro lo dicevano parlando con altri condomini.
Il teste ha inoltre precisato: “io non sono mai stato fermato dai convenuti ma ho visto che fermavano altri;
ho sentito parecchie volte dai convenuti dire che il sig. era un ladro;
ricordo che avevano detto Parte_1 al sig. un condomino, che era l'ora di fare fuori Tes_16
l'amministratore perché era un ladro”; sul cap. 16: è vero;
sul cap. 23: il sig. no ma gli altri tre sì”. CP_4
Il teste, quindi, non ha udito direttamente commenti oltraggiosi della reputazione del geom. e non ne ha neppure acquisito Pt_1 conoscenza de relato ma si è limitato a riportare, in modo generico, stralci di conversazioni avvenute tra terzi soggetti.
Pag. 8 a 11 Il teste ha poi fatto riferimento, per la conoscenza dei fatti di causa, al sig. il quale, escusso su disposizione del giudice ex art. 257 c.p.c., Tes_16 ha negato di essere a conoscenza dei fatti di causa.
Cfr. dichiarazioni rese dal teste ll'udienza del 05.07.2024: “Su Tes_16 domanda del giudice se sia vera la circostanza, riportata dal teste
che i sigg. e gli avevano riferito che il geom. Tes_13 CP_1 CP_3
andava fatto fuori perché era un ladro e se il teste abbia mai Pt_1 sentito pronunciare dai medesimi la parola “ludopatico” sul conto del geom. dichiara: non ricordo;
anzi non ho mai sentito usare la Pt_1 parola “ladro” o “ludopatico” dai sig. e io non ha mai CP_3 CP_1 sentito pronunciare parolacce sul suo conto neppure da parte dei sig.
e . Sul cap. 13 dichiara: confermo quanto ho detto, ossia CP_2 CP_4 di non aver mai sentito usare queste parole in relazione al geom.
[...]
. Pt_1
Quanto, infine, alla deposizione del teste Testimone_2
(madre dell'attore), non può anzitutto essere accolta l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dai convenuti atteso che tale eccezione non è stata ritualmente formulata in via preventiva all'assunzione della testimonianza e non è stata accompagnata dalla proposizione dell'eccezione di nullità della deposizione all'esito dell'escussione del teste
(Cass. S.U. 9456/2023).
Ebbene, il teste (madre dell'attore) ha Testimone_2 confermato il fatto storico allegato dall'attore, ossia che un giorno
, avvicinatosi a lei, le avrebbe chiesto (ironicamente) se Controparte_3 nel carrello della spesa fossero custoditi i soldi da dare a suo figlio, geom.
, per giocare al casinò (mentre non appare confermato dal teste, Pt_1 in modo necessariamente chiaro ed esplicito, anche l'ulteriore allusione per cui i soldi sarebbero stati rubati).
Ciò nondimeno, l'espressione allusiva rivolta dal convenuto al CP_3 teste (circa la presenza di soldi nel carrello della spesa da far spendere al figlio nel casinò), veicolata in forma di ironico scherno, non appare possedere un'intensità tale raggiungere la soglia della grave offesa, in termini di espressione di personale disprezzo.
Inoltre, l'ulteriore dichiarazione del teste circa le contumelie riferite a
(padre dell'attore) sul conto del figlio, possiede, Testimone_17
Pag. 9 a 11 intrinsecamente, una ridotta credibilità tenuto conto dello stato di salute del medesimo, a causa del quale intervallava momenti di confusione a momenti di lucidità come riferito dalla moglie, Testimone_2
.
[...]
Ebbene, le summenzionate deposizioni orali non offrono, a parere del giudice, obiettivi elementi idonei a fondare, in modo certo, il convincimento del giudice circa la sussistenza di una responsabilità in capo ai convenuti per l'illecito contestato.
Non è stato possibile ricavare elementi probanti neppure dalle prove documentali acquisite.
Il rapporto investigativo della Agenzia Investigativa delle Alpi, prodotto dall'attore come doc. 9) non è risultato idoneo ad assurgere a piena prova, stante la mancanza della sua conferma in sede testimoniale (Sez. 1,
Ordinanza n. 16735 del 2020).
Infine, dagli atti prodotti del procedimento penale (R.G. GDP 2019/138) - avviato, tra l'altro, a carico di , e Controparte_2 Controparte_3
e concluso con un decreto di archiviazione (del Controparte_1
31.07.2019) – non sono desumibili elementi univoci a sostegno della versione attorea.
Nel decreto di archiviazione del 31.07.2019, il GIP, preso atto della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 10.04.2019 e dell'opposizione della persona offesa del 26.06.2019, ha rilevato che:
“dalla lettura dei verbali di sommarie informazioni contenenti le dichiarazioni rilasciate dai sette testi indicati in querela dalla p.o. si rileva che alcuni smentivano categoricamente le affermazioni della p.o.
( e ) altri non indicavano alcun nominativo fra quelli delle Tes_18 Per_1 pp.ss.ii. ( , Palumbo, ) o indicavano solo un nominativo e Per_2 Per_3 non con certezza ( , ; rilevato pertanto che la prova Per_4 Per_5 diffamatoria si fonda unicamente sulla versione della persona offesa e/o per deduzione di ” (doc. 8). Parte_1
In linea definitiva, il Tribunale reputa che la domanda di parte attrice non possa essere accolta per mancanza di elementi sufficienti ad accertare la responsabilità per fatto illecito contestata ai convenuti.
Pag. 10 a 11 § Le spese di lite.
Nonostante la soccombenza attorea, ad avviso del Tribunale sussistono gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Invero, da un lato, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare il compimento di alcuni atti oltraggiosi denunciati dall'attore (in particolare, l'affissione di etichette adesive di contenuto diffamatorio su pali della luce della città di Settimo Torinese), sebbene non sia stato accertato, all'esito delle prove raccolte in giudizio, che l'attività sia stata compiuta dai convenuti (e tantomeno chi abbia posto in essere tale attività); dall'altro, l'istruttoria ha fatto emergere l'uso di espressioni (o atti) di scherno verso l'attore, talora dai toni sferzanti, le quali - seppur non integranti ex sé l'illecito diffamatorio – hanno dato origine al complessivo contenzioso e possono comunque di essere tenute in considerazione al momento della regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado rubricata al n. 417/2022 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigetta la domanda di risarcimento, proposta da parte attrice;
2) compensa le spese legali tra le parti in lite.
Ivrea, 29.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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