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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1252/2023 del R.A.C.C. in data
20 giugno 2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 16 giugno
2023
d a
- (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Cisilino ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in IP (UD), via
Monte Nero n. 10, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione
attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F. ), titolare dell'omonima CP_1 C.F._1
impresa individuale (P.I. ) rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Silvia Querini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Vito al
Tagliamento (PN), p.tta Pescheria n. 14, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto / opposto avente per oggetto: Altri contratti d'opera trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14
febbraio 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
Pag. 1 CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “voglia il tribunale: - in via preliminare, revocare la
dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 432/2023
in quanto concessa al di fuori dei presupposti di legge non essendo
intervenuta consegna e accettazione delle opere asseritamente svolte da
e riguardando la fattura azionata con il ricorso monitorio CP_1
importi non dovuti dall'opponente per imposte e per opere commissionate da terzi e comunque avendo l'opponente già pagato il compenso concordato;
-
revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto
tenuto conto che il compenso concordato è già stato pagato e che nella fattura oggetto di ricorso monitorio sono stati addebitati all'opponente oneri
per rimediare a errori di;
- rigettare comunque ogni pretesa di CP_1
pagamento di poiché priva di fondamento per le ragioni CP_1
illustrate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle successive memorie in quanto non è stata dimostrata l'entità dei lavori svolti né la loro conformità agli accordi contrattuali e alle regole dell'arte; - in via
subordinata, accertare il valore delle opere effettivamente svolte da CP_1
nonché il valore delle opere necessarie al ripristino delle stesse a
[...]
regola d'arte riducendo conseguentemente il compenso eventualmente spettante all'opposto; - in via ulteriormente subordinata, dichiarare che
l'importo di euro 60.000,00 già pagato da è sufficiente a Parte_1
compensare le prestazioni svolte da tenuto conto dei vizi e CP_1
difetti delle opere realizzate presso il cantiere individuato come “Caseificio
Fabris” e del compenso concordato;
- dichiarare in ogni caso non dovuto a
l'importo di euro 14.586,00 per IVA dal momento che la CP_1
fatturazione relativa al rapporto intercorso è stata effettuata in regime di
reverse charge né dovuti gli interessi moratori sulla fattura azionata con il
ricorso monitorio, condannando alla regolarizzazione fiscale CP_1
Pag. 2 della posizione e all'emissione della nota di credito per la fattura
menzionata; - condannare alla rifusione delle somme comunque CP_1
pagate da in relazione al decreto ingiuntivo opposto anche Parte_1
per spese legali, imposta di registro e spese di esecuzione;
condannare CP_1
alla rifusione delle spese di lite nonché ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
[...]
civ. per l'evidente temerarietà della pretesa oggetto del ricorso per
ingiunzione; - in via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di
prova: interrogatorio formale di e assunzione di testimoni sui CP_1
capitoli di prova formulati con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 1) “vero che i serramenti e gli infissi installati da CP_1
presso il cantiere individuato come “Caseificio Fabris” sono difettosi presentando graffiature e disomogeneità di verniciatura?”; 2) “vero che i
serramenti e gli infissi installati da presso il cantiere CP_1
individuato come “Caseificio Fabris” presentano vistose fessurazioni ?”; 3)
“vero che in corrispondenza dei serramenti e degli infissi installati da CP_1
presso il cantiere individuato come “Caseificio Fabris” si verificano
[...]
infiltrazioni d'acqua?”. Si indicano come testimoni: - di Testimone_1
OL (Ud) sui capitoli sub 1, 2 e 3; - di OL (Ud) sui Testimone_2
capitoli sub 1, 2 e 3; - di OL (Ud) sui capitoli sub 1, Testimone_3
2 e 3; - di RN di OS (Ud) sui capitoli sub 1, 2 e 3. Tes_4
consulenza tecnica d'ufficio disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'entità delle opere svolte da presso il cantiere CP_1
individuato come “Caseificio Fabris” e il loro valore in relazione alla sussistenza dei vizi e difetti delle stesse nonché l'entità degli oneri per il ripristino a regola d'arte delle opere in questione. interrogatorio formale di
e assunzione di testimoni sui capitoli di prova formulati con la CP_1
memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 cod. proc. civ. 1) “vero che i
serramenti e gli infissi installati da presso il cantiere CP_1
individuato come “Caseificio Fabris” presentano vizi e difetti consistenti in
Pag. 3 graffiature, disomogeneità di verniciatura e disallineamenti?”; 2) “vero che
i serramenti e gli infissi installati da presso il cantiere CP_1
individuato come “Caseificio Fabris” presentano vistose fessurazioni?”; 3)
“vero che il silicone applicato da sui serramenti e gli infissi CP_1
installati presso il cantiere individuato come “Caseificio Fabris” si sta sgretolando ?”; 4) “vero che in corrispondenza dei serramenti e degli infissi installati da presso il cantiere individuato come “Caseificio CP_1
Fabris” si verificano infiltrazioni d'acqua e formazione di muffe?”; 5) “vero che il portone della centrale termica non si chiude regolarmente?”; 6) “vero
che in fase di montaggio il vetro della porta uffici non veniva ancorato in
maniera adeguata da finendo per cadere la mattina seguente?”; CP_1
7) “vero che il cantiere individuato come “Caseificio Fabris” non ha ancora
l'agibilità non essendo stata comunicata al Comune di OL la fine lavori?”; 8) “vero che non trasmetteva note di credito per le CP_1
fatture n. 12, 19 e 55/2020 emesse in regime di reverse charge?”. Si indicano
come testimoni: - di OL (Ud) su tutti i capitoli;
- Testimone_1
di OL (Ud) su tutti i capitoli;
- di RN di Testimone_2 Tes_4
OS (Ud) su tutti capitoli;
- di IP (Ud) sul Testimone_5
capitolo sub 8. Ammettere l'opponente a prova contraria sui capitoli di
prova testimoniale avversari eventualmente ammessi con i testi indicati nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 cod. proc. civ.”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “NEL MERITO = Per le ragioni esposte in atti, in accoglimento delle difese e delle eccezioni spiegate, respingersi l'interposta
opposizione e le domande tutte siccome ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il Decreto
Ingiuntivo n. 432/2023 e/o comunque, accertata l'inadempienza di
[...]
, titolare dell'impresa individuale , Pt_1 Parte_1
condannarsi lo stesso a pagare a favore di la somma di CP_1
Pag. 4 Euro 20.886= a saldo della fattura azionata n. 11/001 dd. 11.02.2022, oltre
interessi di legge per quanto dovuto, dal dovuto al saldo;
= Spese di lite,
incluse quelle della fase monitoria, interamente rifuse, oltre oneri. IN VIA
ISTRUTTORIA, MERAMENTE EVENTUALE Previa remissione della causa
in istruttoria, darsi ingresso alla prova per testi siccome dedotta nella
seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dd. 23.11.2023, anche sui capitoli in
precedenza non ammessi, con i testi ivi indicati e non escussi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2023, l'impresa proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 432/2023, 966/2023 R.G., emesso dal Tribunale di
Pordenone il 6 maggio 2023, con il quale il sig. , titolare CP_1
dell'omonima ditta individuale, aveva ingiunto alla odierna opponente il pagamento della somma di euro 20.886,00, oltre interessi come da domanda,
e alle spese di procedura liquidate in euro 145,50 per anticipazioni ed euro
567,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nel
suddetto atto di opposizione venivano rassegnate le seguenti conclusioni di merito: “revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto
in diritto;
rigettare comunque ogni pretesa di pagamento dell'opposta poiché
priva di fondamento per le ragioni illustrate in narrativa, in quanto non risulta l'entità dei lavori svolti né la loro conformità agli accordi contrattuali
e alle regole dell'arte; in via subordinata, accertare il valore delle opere
effettivamente svolte da nonché il valore delle opere necessarie CP_1
al rispristino delle stesse a regola d'arte riducendo conseguentemente il corrispettivo eventualmente spettante all'opposto; in via ulteriormente subordinata, dichiarare che l'importo di euro 60.000,00 già pagato
Pag. 5 dall'opponente è sufficiente a compensare le prestazioni svolte da CP_1
tenuto conto dei vizi e difetti delle opere realizzate presso il cantiere
[...]
individuato come “Caseificio Fabris”; dichiarare in ogni caso non dovuto a
l'importo di euro 14.586,00 per IVA dal momento che la CP_1
fatturazione doveva avvenire in regime di reverse charge e non dovuti gli
interessi moratori sulla fattura oggetto del ricorso per ingiunzione, condannando alla emissione della relativa nota di credito”. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , CP_1
contestando in fatto e in diritto quanto dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività allo stesso ex art. 648 c.p.c.
Alla prima udienza del 22 dicembre 2023, il Giudice, sentita la discussione delle parti circa l'istanza di concessione di provvisoria esecutività al d.i. opposto, nonché relativa alle richieste istruttorie, si riservava.
Con ordinanza del 22 dicembre 2023, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il G.I., rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, ritenuto che con riferimento alle istanze istruttorie di parte attrice/opponente dimesse con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., i capitoli fossero inammissibili in quanto in parte valutativi, in parte contrari ai documenti, in parte irrilevanti ed in parte vertenti su circostanze mai prima dedotte, non ammetteva la prova testimoniale e per interpello dedotta dall'attore. Da ultimo, quanto alle istanze istruttorie dedotte da parte convenuta/opposta con la seconda memoria ex art. 171-ter
c.p.c., ritenuti ammissibili e rilevanti i capitoli nn. 6, 7, 8, 9 e 10, ne ammetteva la prova testimoniale diretta del convenuto e contraria dell'attore,
fissando per l'assunzione delle testimonianze l'udienza del 7 maggio 2024.
Pag. 6 Successivamente, all'udienza del 7 maggio 2024 si procedeva con l'assunzione delle testimonianze ammesse, ad eccezione di una per la quale,
ammonito il teste, veniva disposto il rinvio all'udienza del 31 maggio 2024.
All'udienza del 31 maggio 2024, il Giudice, terminata l'istruttoria ammessa, si riservava.
Con ordinanza di pari data, il G.I., a scioglimento della riserva assunta in udienza, rilevato che la causa, all'esito dell'istruttoria espletata e delle allegazioni delle parti, era matura per la decisione, letti gli artt. 183, 189 e
281-quinquies c.p.c. fissava avanti a sé l'udienza del 14 febbraio 2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi di rito.
All'udienza del 14 febbraio 2025, il Giudice, letto l'art. 189 c.p.c.,
tratteneva la causa in decisione.
I Fatti
In data 11 febbraio 2020, titolare dell'impresa Parte_1
individuale , accettava l'offerta predisposta dal sig. Parte_1
per la fornitura e posa dei serramenti in alluminio presso il cantiere CP_1
denominato “Caseificio Fabris” sito a OL (UD) pari ad euro 52.500,00
oltre IVA (cfr. doc. 12 di parte convenuta/opposta).
Tale offerta veniva successivamente integrata nel marzo 2020 con una ulteriore pari ad euro 4.500,00 oltre IVA per la fornitura e posa delle zanzariere (cfr. doc. 13 di parte convenuta/opposta).
Dopodiché, tra l'aprile ed il maggio 2020 i proprietari dell'edificio richiedevano talune variazioni in corso d'opera per le quali veniva pattuito un corrispettivo pari ad euro 5.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 14 di parte convenuta/opposta; dich. testi Fabris, ud. 07.05.'24, sub capp. 7 e 8 di parte convenuta).
Pag. 7 Il 3 dicembre 2020, il contestava al l'errata posa della Pt_1 CP_1
porta d'ingresso della centrale termica e ne chiedeva la sistemazione (cfr.
doc. 2 di parte attrice/opponente).
I lavori commissionati all'odierno convenuto/opposto terminavano nella prima settimana di dicembre 2020, tanto che in data 11 dicembre 2020
il DL, geom. attestava la fine-lavori presso il cantiere “Caseificio Tes_3
Fabris” (cfr. doc. 23 di parte convenuta/opposta).
Solo con p.e.c. del 20 settembre 2022 il committente provvedeva a contestare l'errata posa dei serramenti nonché la presenza di infiltrazioni in corrispondenza degli eventi meteorologici allora verificatisi (cfr. doc. 3 di parte attrice/opponente).
Ciò determinava l'intervento dei rispettivi legali che, per parte , CP_1
dapprima contestavano le rimostranze della committenza con p.e.c. del 7
ottobre 2022 (cfr. doc. 25 di parte convenuta/opposta) per poi richiedere il pagamento di quanto dovuto a saldo (cfr. doc. 26 di parte convenuta/opposta)
e, per parte , ribadivano le denunce di vizi e difetti della Parte_1
fornitura, ritenendo non dovuto quanto richiesto a saldo (cfr. doc. 4 di parte attrice/opponente).
Stante il mancato pagamento degli importi e l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, adiva CP_1
monitoriamente questo Tribunale al fine di tutelare le proprie ragioni,
ottenendo il decreto ingiuntivo n. 432/2023, qui opposto.
In Diritto
In via preliminare si osserva come l'odierno convenuto/opposto abbia eccepito tempestivamente, con la comparsa di costituzione e risposta,
l'intervenuta decadenza dal diritto di garanzia di controparte, consistente nell'omessa denuncia nei termini di legge dei vizi e/o difetti.
Pag. 8 Il sindacato su tale eccezione presuppone necessariamente la qualificazione del rapporto tra le parti, il quale, in astratto, potrebbe essere ricondotto a tre tipi: vendita, opera ed appalto.
Dall'analisi dei documenti di causa si evince come le parti abbiano voluto stipulare un contratto di fornitura, ovvero un contratto misto ricomprendente la vendita e la posa dei serramenti.
In punto di diritto, occorre effettuare due distinzioni tra i tipi negoziali summenzionati al fine di giungere ad una corretta qualificazione del contratto per cui è causa. La prima: secondo i canoni accolti dalla giurisprudenza di legittimità, la realizzazione dell'opera commissionata avviene, nell'appalto, mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nell'opera tramite il prevalente lavoro di quest'ultimo, tutt'al più coadiuvato da un familiare o collaboratore (cfr. Cass. civ., sez. II,
25 maggio 2010, n. 12519). La seconda, tra appalto e vendita, è basata sul criterio di prevalenza e sulla causa del contratto, potendosi dunque qualificare come appalto il contratto in cui il lavoro è prevalente e la prestazione della materia è mezzo per l'esecuzione dell'opera, mentre come vendita quello in cui ad essere prevalente è la materia fornita, costituendo il lavoro solo il veicolo utile alla trasformazione ed alla prestazione della materia (cfr. Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2008, n. 20391).
Le considerazioni sin qui svolte, unitamente al rilievo per cui l'odierno convenuto/opposto risulta essere un'impresa individuale, con solamente n. 2 addetti (cfr. doc. 2 di parte convenuta/opposta), e all'analisi delle offerte e delle fatture, da cui risulta la netta sproporzione di valore tra materia ed opera, tanto da inglobare la seconda nel prezzo della prima, portano ragionevolmente a ritenere che il contratto concluso tra le parti rientri nel tipo della vendita, al quale era collegata la pattuizione della posa dei serramenti,
qualificabile come contratto d'opera.
Pag. 9 Dall'approdo ermeneutico così raggiunto consegue che la denuncia dei vizi e/o difetti deve tenere a riferimento i termini decadenziali di cui agli artt.
1495, co. 1, e 2226, co. 2, c.c., ovvero gli 8 giorni dalla scoperta. Non invece quello dell'art. 1667, co. 2, c.c., né tantomeno quello dell'art. 1669 c.c., posto che, nel caso di specie, una simile ipotesi non è configurabile.
Nel caso di specie, va rilevato come parte attrice/opponente non abbia fornito – com'era suo onere fare – alcun elemento probante l'esercizio della denuncia nei termini di legge. Anzi, tale prova è a dirsi impossibile, posto che non è stato dedotto nemmeno il momento della scoperta degli stessi. A ciò si aggiunga che, da un lato, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice/opponente, non v'è stato alcun riconoscimento dei lamentati vizi/difetti da parte del e che, dall'altro, la regolare posa in opera dei CP_1
serramenti commissionati è stata denunciata solo nel settembre 2022, a distanza di oltre 22 mesi dall'accertata fine lavori.
Tali rilievi portano dunque a ritenere fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata da parte convenuta/opposta, con conseguente dichiarazione di intervenuta decadenza nei confronti di parte attrice/opponente dalla garanzia ex art. 1495 e/o 2226
c.c.
In secondo luogo, va rilevato come parte attrice/opponente abbia eccepito nel proprio atto introduttivo la non debenza delle somme portate in fattura n. 11/001 per l'inadempimento parziale del . CP_1
Dall'analisi puntuale delle risultanze istruttorie emerge come tale eccezione sia, quantomeno parzialmente, fondata.
In punto di fatto è possibile affermare che: i) Ediliziaprefabbricata di commissionava al la fornitura e posa dei serramenti Parte_1 CP_1
indicati nell'offerta dell'11 febbraio 2020 per euro 52.500,00 oltre IVA (cfr.
doc. 12 di parte convenuta/opposta); ii) a ciò si aggiungeva nel marzo 2020
una ulteriore offerta pari ad euro 4.500,00 oltre IVA per la fornitura e posa
Pag. 10 delle zanzariere (cfr. doc. 13 di parte convenuta/opposta); iii) da ultimo, tra aprile e maggio 2020, al Pittau venivano richieste talune variazioni pari ad una spesa di euro 5.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 14 di parte convenuta/opposta; conf. dich. testi Fabris, e ud. 07 e Tes_6 Tes_4
31.05.2024, sub capp. 7 e 8 di parte convenuta). Pertanto, il totale dei lavori commissionati all'odierno convenuto/opposto ammontava ad euro 62.000,00
oltre IVA. Di questi, solo 60.000,00 venivano corrisposti da
[fatto pacifico tra le parti], restando inadempiuto il Parte_1
pagamento dei restanti 2.000,00.
Diversamente a dirsi, invece, quanto al corrispettivo pari ad euro
4.300,00 oltre IVA richiesto dal per le opere extra, asseritamente CP_1
svolte. Le stesse, invero, non solo non risultano essere state commissionate [a differenza delle variazioni di cui al doc. 14 di parte convenuta], ma non possono nemmeno dirsi provate quanto alla loro effettiva realizzazione, dal momento che in merito non è stata dimessa alcuna prova precostituita da parte attrice [ad eccezione del solo doc. 22, auto redatto dal e privo di CP_1
efficacia probatoria] e le dichiarazioni contrastanti dei testi escussi in udienza non possono dirsi sufficienti al fine di ritenere provato lo svolgimento di dette lavorazioni extra (cfr. dich. testi Fabris, e ud. 07 e Tes_6 Tes_4
31.05.2024, sub capp. 9 e 10 di parte convenuta).
Alla luce di ciò, il decreto ingiuntivo n. 613/2023 va revocato per la parte in cui dispone la condanna dell'odierna attrice al pagamento di euro
4.300,00, oltre IVA, quale corrispettivo delle “opere extra”.
Da ultimo, sul regime IVA applicabile al rapporto per cui è causa,
spettando al Giudice ordinario il relativo sindacato, risolvendosi lo stesso in un accertamento incidentale nell'ambito di un rapporto privatistico (cfr. Cass.
civ., SS. UU., 4 aprile 2016, n. 6451), si osserva quanto segue.
In applicazione della Dir. 2006/112/CE, il Legislatore ha novellato con l'art. 1, co. 44, L. 24/12/2007, n. 244, l'art. 17, co. 6, d.P.R. 26/10/1972 n.
Pag. 11 633, introducendo il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse
charge) per talune prestazioni di servizi rese nel settore edile. Tale
meccanismo è stato successivamente esteso nella sua portata applicativa dalle modifiche introdotte con l'art. 1, co. 629 e 631, L. 23/12/2014, n. 190, mediante l'inserimento delle attività di cui alla lett. a-ter) nell'art. 17, co. 6,
d.P.R. cit.
Il c.d. reverse charge è, come noto, un meccanismo che comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto vengano adempiuti dal soggetto passivo cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore. Tuttavia, tale inversione deve applicarsi solo nei casi espressamente stabiliti dall'ordinamento, per l'individuazione dei quali si è reso necessario l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che, con due circolari esplicative [Circ. 37 del 29/12/2006 e Circ. 14/E del 27/03/2015] ha chiarito il suo corretto ambito d'applicazione oggettivo e soggettivo. Per quanto qui d'interesse, in entrambe l'Agenzia delle Entrate statuisce a chiare lettere che:
“devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in
opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una
funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi” (cfr. A.d.E., Circ. n. 37 cit., cap.
3, p. 4; A.d.E., Circ. n. 14/E cit., cap. 1.1, p. 9) e, come tali, esulano dal disposto dell'art. 17, co. 6, d.P.R. n. 633/1972.
L'applicazione di tali principi al caso di specie, ferma la qualificazione del rapporto per cui è causa nei termini anzidetti (cfr. supra), porta ragionevolmente a ritenere inapplicabile il meccanismo del reverse charge, con conseguente applicazione del regime e dell'aliquota ordinari a tutta la fornitura. Sul punto, peraltro, parte attrice/opponente si è limitata ad allegare l'utilizzo del nelle fatture d'acconto del codice “PRNIA17C.6ater”, CP_1
ovvero il codice da utilizzarsi nel caso di reverse charge, e l'annotazione nei propri registri contabili delle operazioni siffatte (cfr. doc. 6 di parte
Pag. 12 attrice/opponente), senza però dimostrare alcunché rispetto all'avvenuto versamento dell'imposta o alle ragioni per cui l'inversione contabile – un regime speciale, dunque – avrebbe dovuto trovare applicazione.
Di talché, l'eccepita non debenza delle somme a titolo di IVA azionate monitoriamente è priva di fondamento e va respinta, con conseguente condanna di al pagamento in favore Parte_1 Parte_1
di impresa individuale della somma pari ad euro 13.640,00 a CP_1
titolo di IVA.
Infine, la domanda svolta da parte attrice/opponente ex art. 96 c.p.c. va rigettata. Come rilevato dalla Suprema Corte, la suddetta responsabilità
presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di mala fede o colpa grave della parte. Tale figura ha carattere eccezionale e una sua interpretazione lata o una sua applicazione pressoché automatica giustapposta alla sconfitta processuale si porrebbe in contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19948).
A norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese del presente procedimento possono essere compensate tra le parti in ragione di 1/3 per la reciproca parziale soccombenza, mentre per la restante quota dei 2/3 segue la soccombenza prevalente di parte attrice/opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice/opponente,
revoca il decreto ingiuntivo n. 432/2023 del Tribunale di Pordenone per le causali di cui alla parte motiva;
2) condanna, per le causali di cui alla parte motiva,
Pag. 13 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
a pagare in favore di (P.I. Parte_2
) la somma pari ad euro 15.640,00 [di cui euro 2.000,00 a saldo P.IVA_2
della fornitura, ed euro 13.640,00 a titolo di IVA], oltre interessi come per legge;
3) compensa in ragione di 1/3 le spese legali del presente procedimento tra le parti;
4) condanna parte attrice/opponente a rifondere a parte convenuta/opposta la restante quota di 2/3 delle spese legali del presente procedimento che si liquida in euro 3.385,00 oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 13 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. MA Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69 del 2013.
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