Ordinanza collegiale 30 maggio 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 30/05/2022, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00880/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2022, proposto da
Amastuola Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Grippa e Francesco Simeone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- Vigilanza Ispettiva Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: Fuggiano Cosima, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego all'accesso agli atti, comunicato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Vigilanza Ispettiva Taranto, a mezzo p.e.c. in data 21.01.2022, sull'istanza presentata dall'odierna ricorrente a mezzo p.e.c. del 28.12.2021;
per l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. N. Grippa per la parte ricorrente.
I) Premesso che:
- a) la società ricorrente riceveva, dall’INPS di Taranto, il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019018818/DDL del 15.11.2021, con cui le è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 571.201,00 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 7/2015 al 7/2021 e di Euro 316.996,88 a titolo di somme aggiuntive per il medesimo periodo, per una somma complessiva di Euro 888.198,76;
- b) nel suddetto verbale – con cui è stato tra l’altro contestato alla predetta società di aver prestato dichiarazioni di manodopera (DMAG) mendaci, finalizzate all’attribuzione indebita di giornate lavorative, con conseguente perdita dei benefici contributivi –, sono state richiamate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società nel periodo di accertamento, le dichiarazioni rese da dipendenti, soci e collaboratori (indicati nel verbale), le dichiarazioni rese da n.180 lavoratori, indicati nella tabella 12 a pag. 38-40 del verbale, e le dichiarazioni rese da altri soggetti, indicati nel verbale, acquisite nel 2019 nell’ambito dell’accertamento condotto nei confronti di Solnatura società cooperativa.
II) Premesso che la società ricorrente, in data 28.12.2021, presentava istanza di accesso agli atti all’INPS di Taranto, con cui chiedeva l’ostensione dei documenti richiamati nel verbale e precisamente:
- a) dichiarazioni integrali dei soci e amministratori, del personale dipendente, ex-dipendente e/o del personale comunque ascoltato durante tutto il periodo di accertamento, completo delle domande rivolte a ciascun soggetto interrogato;
- b) copia delle dichiarazioni rese dai soggetti (persone fisiche) ascoltate durante l’accertamento ispettivo a carico della Solnatura società cooperativa (p.i. 03158810733), da cui scaturisce l’accertamento ispettivo condotto nei confronti della società destinataria del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018818/DDL del 15.11.2021, sopra richiamato;
- c) ulteriori, eventuali, altri atti e documenti, diversi da quelli prodotti e/o prelevati dalla società ispezionata, relativi alla procedura ispettiva innanzi emarginata o, comunque, inerenti ed incidenti sulla stessa.
III) Premesso che la predetta istanza di accesso veniva così motivata: “… avere interesse all’acquisizione degli atti in ragione della sua posizione di amministratore e legale rappresentante pro tempore di Amastuola Società Agricola S.S., destinataria del verbale unico di accertamento e notificazione, ai fini della difesa strettamente tecnica, pertanto al fine di poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa avverso tutti gli atti presenti e futuri, scaturenti dal predetto accertamento ”.
IV) Premesso che l’INPS, con comunicazione del 21 gennaio 2022, pur ritenendo prioritarie le esigenze difensive rispetto alla riservatezza di soggetti terzi, ha negato l’accesso, ritenendo che gli atti richiesti e, nello specifico, le dichiarazioni dei lavoratori, sarebbero “ assolutamente ininfluenti ” a consentire all’azienda di curare e difendere i propri interessi giuridici.
V) Premesso che la società ricorrente, col gravame in esame, si duole di tale diniego, con ricorso notificato l’8 febbraio 2022 via pec all’INPS e ad almeno un controinteressato (con invio della notifica il 9 febbraio 2022 e perfezionamento di quest’ultima l’11 febbraio 2022).
VI) Ritenuto di disporre l’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti coloro che sono citati nel suddetto verbale unico di accertamento e notificazione n.2019018818/DDL del 15.11.2021.
VII) Ritenuto, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’INPS, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.
A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’INPS, dal quale risulti:
1) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l’indicazione dell’Amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;
2) l’indicazione nominativa, da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti coloro che sono indicati nel suddetto verbale o le cui dichiarazioni sono ivi richiamate, quali soggetti controinteressati;
3) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
4) l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
5) il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
B) Si prescrive, inoltre, che l’INPS:
1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;
2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;
3) dovrà, inoltre, curare che sull’home page del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione.
C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente ordinanza nei confronti dell’INPS, di cui parte ricorrente è espressamente onerata.
La stessa parte ricorrente dovrà, poi, depositare, presso la Segreteria della Sezione, la certificazione dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nonché copia della richiesta all’uopo inoltrata entro il successivo termine di gg. 5 dall’avvenuta pubblicazione, del pari perentorio.
D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di euro 100,00 (cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.
VIII) Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- a) dispone l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con le prescrizioni e gli incombenti di cui in motivazione;
- b) fissa, per il prosieguo della causa, la camera di consiglio del 27 settembre 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO