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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1589 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.06.2024 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Angelo Retrosi,
attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Nicola Palombi
convenuta
CONCLUSIONI: conclusioni come da verbale del 18.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato ( appresso Parte_1
) conveniva in giudizio ( appresso ) per chiedere, Pt_1 Controparte_1 CP_1 previo accertamento dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite e trattenute pari a € 50.000,00 , oltre al risarcimento dei danni tutti arrecati all'attrice.
In particolare, deduceva che le parti in data 14.09.2018 sottoscrivevano un accordo di partnership commerciale per la diffusione di prodotti assicurativi della e di carte di credito Pt_1 prepagate della;
che l'attrice in data 18.09.2018 bonificava alla convenuta la somma CP_1 di € 50.000,00 per il pagamento di 4.600 carte come da ordine di acquisto;
che si CP_1
1 rendeva tuttavia inadempiente alle proprie obbligazioni.
Pertanto, l'attrice, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla convenuta e per l'effetto dichiarare risolto il contratto in essere tra le parti con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente ricevute e trattenute pari a € 50.000,00. CP_1
Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni tutti arrecati all'attrice a causa dell'inadempimento contrattuale. Con vittoria di spese e competenze.
-Si è costituita , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, per essere nulla ex art. 1341 secondo comma cc , la clausola contenuta nell'art.8 dell'accordo sottoscritto in data 14.09.2028 , con la quale le parti avevano stabilito che in caso di controversia nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto sarebbe stato competente a decidere il Tribunale di Frosinone.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice e in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento della , ha domandato di condannare l'attrice al risarcimento dei danni da essa subiti Pt_1 nella misura € 50.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia . Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto in particolare che con il contratto in questione si obbligava all'acquisto di euro 4.600 carte singole e 4.600 carte doppie;
che con ordine Pt_1 del 14.9.18 acquistava 4.600 carte singole e 4.600 carte doppie e si obbligava al Pt_1 pagamento dell'importo di euro 89.454 da corrispondersi alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto medesimo;
che tuttavia nonostante l'emissione della fattura del 17.9.18 , Pt_1 effettuava il pagamento per il minor importo di euro 50.000 ; che la convenuta , pur non coprendo detta somma nemmeno i costi di produzione , si attivava per la produzione delle carte
, per l'allestimento della piattaforma operativa necessaria per l'attivazione delle carte ( presso la sede principale di e in un secondo punto vendita ) , nonché per la formazione dei Pt_1 dipendenti di;
che la consegna delle carte veniva effettuata gradualmente dopo Pt_1
l'istallazione della piattaforma , la preparazione degli addetti responsabili di , e la verifica Pt_1 di sicurezza delle sedi;
che l'originario progetto della prevedeva la distribuzione delle Pt_1 carte all'interno di 60/70 punti vendita , il cui allestimento sarebbe dovuto avvenire a cura di
; che tuttavia questa non aveva dato seguito al programma allestendo solo un paio di Pt_1 punti vendita;
che venivano dapprima consegnate 100 carte nel mese di ottobre 2018 e successivamente nei mesi di novembre e dicembre 2018 venivano consegnate ulteriori 1000 2 carte;
che nonostante la consegna di un minor numero di carte a causa del mancato integrale versamento del prezzo e dell'omesso allestimento dei punti vendita , non aveva mai Pt_1 proceduto alla loro distribuzione , onde essa convenuta interrompeva la consegna delle carte a motivo dell'inadempimento di , ritenendo risolto il contratto . Pt_1
-La causa è stata istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e prova testimoniale. CP_1
-All'udienza del 18.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
-Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza .
L'attore ha invocato , a sostegno della competenza del Tribunale di Frosinone , la clausola contenuta nell'art. 8 del contratto , in base alla quale la competenza per ogni controversia sul contratto e la sua esecuzione sarebbe stata veniva attribuita al Tribunale di Frosinone .
Il convenuto contesta la validità attributiva della competenza di tale clausola , sotto il seguente ed unico profilo : la clausola sarebbe nulla , giacché trattandosi di clausola vessatoria andava specificamente sottoscritta per iscritto .
L'eccezione di nullità appare destituita di fondamento , giacché le c.d. clausole vessatorie abbisognano della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 secondo comma cc , solo quando siano contenute in un documento contrattuale unilateralmente predisposto dal contraente e siano destinate a regolare una serie indeterminata di rapporti ( Cass. 7605/15) : presupposti questi di cui non v'è prova e della cui dimostrazione era onerata parte convenuta che ha eccepito la nullità della clausola .
Non va comunque dimenticato che , secondo quanto risulta dal testo contrattuale , l'accordo in data 14.9.18 è stato stipulato in Frosinone ed in Frosinone è sorta dunque l'obbligazione da esso scaturita ( art. 20 cpc) .
-Venendo all'esame del merito della causa si osserva quanto segue .
Come si è accennato , tra le parti è stato stipulato , in data 14.09.2018, un contratto intitolato
“ accordo di partnership commerciale “ , il cui articolo 2 contenente i reciproci obblighi è stato successivamente, in data il 30.11.2018, così emendato: “- Il, si impegna ad Parte_1 acquistare n.
4.600 carte doppie e n.
4.6000 carte singole con contestuale apertura di un point
presso la sede aziendale, in concomitanza della firma del presente;
CP_1 Controparte_1 si impegna a far contrattualizzare alla almeno 30 contratti Welfare
[...] Parte_1
(polizze TCM) dal premio minimo annuo di € 2.000,00, entro i tre mesi successivi alla stipula 3 del presente accordo. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo minima qui fissato si impegna a restituire a la somma residua fino alla Controparte_1 Parte_1 ricomposizione della somma corrisposta inizialmente per l'acquisto delle carte”. In data
14.09.2018, poi , è stato sottoscritto , in esecuzione dell'accordo , un ordine di acquisto relativo a n.
4.600 carte singole ed a n.
4.600 carte doppie per un totale di € 160.908,00.
Secondo le previsioni dell'ordine di acquisto ,il pagamento del 50% della già menzionata somma, pari a € 80.454,00, doveva essere effettuato dalla al momento della Parte_1 sottoscrizione dell'ordine.
Le parti si accusano reciprocamente di essere inadempienti : l'attore lamenta che , CP_1
a fronte del versamento della somma di euro 50.000 , non abbia effettuato nessuna delle controprestazioni previste nell'accordo contrattuale ( citazione e prima memoria , pag. 4 ) ; la convenuta lamenta invece a) che non abbia versato al momento della sottoscrizione Pt_1 dell'ordine , secondo le previsioni in esso contenute , la somma di euro 80.454 , ma solo quella inferiore di euro 50.000 , soggiungendo che nonostante l'inadempimento altrui essa convenuta aveva comunque provveduto alla consegna parziale delle carte;
b) che non abbia Pt_1 provveduto ad aprire i 60/70 punti vendita previsti per distribuire le carte .
La condotta delle parti va valutata globalmente con riguardo ad entrambi i negozi ( l'accordo del 14.9.18 e l'ordine di acquisto delle carte ) trattandosi manifestamente di un 'operazione unitaria . Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue . E' pacifico che , nonostante Pt_1
l'obbligo di versare la somma di euro 80.454 sin dalla sottoscrizione dell'ordine di acquisto , abbia versato la ( sola) somma di euro 50.000 ; a fronte dell'eccezione di inadempimento di
, incombeva su l'onere di dimostrare di aver consegnato parte delle carte di Pt_1 CP_1 credito oggetto dell' ordine di acquisto , ma di tale consegna non v'è prova nell'istruttoria svolta
( cfr. al riguardo testi , , , , e ) ; il testo Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 contrattuale non esplicita chiaramente la parte a cui carico incombeva l'obbligo di apprestamento di un “ POINT” presso la sede di ( cfr. accordo cit. all'art. CP_1 Pt_1
2 ) , tuttavia è lo stesso rappresentante legale di , in sede di interrogatorio formale CP_1
, a dichiarare che costituiva obbligo della convenuta allestire uno spazio chiuso presso la sede di , onde deve ritenersi che questo fosse in concreto l'intendimento delle parti seppur Pt_1 non tradotto in formali espressioni di sicura chiarezza nel testo contrattuale;
dalle prove risulta che il detto “ “ non fu aperto ed anzi non vennero nemmeno effettuati i preliminari CP_2 sopralluoghi necessari per la sua apertura ( testi , , ) ; la mancata Tes_6 Tes_2 Tes_1
4 apertura di tale punto vendita presso la sede di non può essere pertanto imputata Pt_1 all'attrice ; il documento contrattuale in atti non contempla l'apertura di 60/70 punti vendita come dedotto da;
non v'è prova dell'adempimento dell'obbligo posto a carico di CP_1 CP_1 di “ far contrattualizzare alla “ un certo numero di contratti Welfare : i testi addotti Parte_1 dalla convenuta hanno riferito di non sapere nulla al riguardo ( testi , , Tes_3 Tes_4
) e la prova documentale offerta al riguardo dalla convenuta (su cui incombeva il Tes_5 relativo onere probatorio ) appare tardiva , siccome prodotta con la terza memoria ex art. 183 cpc , destinata ad introdurre nel procedimento le sole prove contrarie .
Tirando le fila delle osservazioni che precedono , le parti risultano aver posto in essere i seguenti inadempimenti : risulta inadempiente rispetto all'obbligo di versare la somma Pt_1 di euro 80.454 , all'atto della sottoscrizione dell'ordine di acquisto , avendo versato la minor somma di euro 50.000 ed a fronte di tale inadempimento la convenuta non ha consegnato alcuna carta;
risulta inadempiente rispetto all'obbligo di “ contrattualizzare” un certo CP_1 numero di polizze , come pure di aprire il “ presso la sede di . CP_2 Pt_1
Secondo pacifica giurisprudenza , quando le parti del contratto abbiano posto in esser reciproci inadempimenti , occorre valutare quale delle condotte abbia carattere prevalente al fine dell'alterazione del nesso sinallagmatico ( tra le tante Cass. 3455/20) .
Ritiene il Tribunale che a seguito di tale giudizio di prevalenza , il fallimento del complessivo programma negoziale debba essere imputato alla convenuta .
Infatti , se è bensì vero che l'attrice non ebbe a versare l'intera somma prevista nell'ordine di acquisto , tuttavia il versamento di una somma comunque cospicua avrebbe imposto a controparte , secondo una valutazione di buona fede e correttezza contrattuale una delle seguenti alternative : o rifiutare il pagamento parziale o accettarlo ( come fece ) , dando corso almeno ad un principio di esecuzione in attesa del pagamento della residua somma contrattualmente prevista . MM la convenuta avrebbe potuto , invece, ricevere una sì cospicua somma , rimanendo del tutto inerte nell'adempimento della propria controprestazione , non essendo risultato dalle prove che la stessa ebbe ad effettuare le invocate consegne parziali . Pertanto la condotta posta in essere al riguardo dalla convenuta deve ritenersi contraria a buona fede . Se si considera poi che la convenuta non ha dato rituale prova come sarebbe stato suo onere , di aver adempiuto all'obbligo di “ contrattualizzare “ un certo numero di polizze in favore di e di allestire l'indicato “ , deve concludersi Pt_1 CP_2 per la prevalenza dell'inadempimento della convenuta rispetto a quello dell'attrice nel fallimento 5 del programma negoziale .
Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto, si deve dichiarare la risoluzione dell'accordo sottoscritto il 14.09.2018 ( come emendato con atto del 30.11.2018) , e del conseguente acquisto del
14.09.2018 per grave inadempimento di con la condanna della Controparte_1 convenuta alla restituzione a parte attrice della somma ricevuta di € 50.000,00 ; consegue il rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta .
Va infine rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice, in quanto sfornita di prova .
La reciproca soccombenza induce alla compensazione per la metà delle spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe così provvede:
- dichiara la risoluzione dell'accordo sottoscritto il 14.09.2018 così come modificato con atto del 30.11.2018 , nonché dell'acquisto datato 14.09.2018 per inadempimento di;
Controparte_1
- condanna la convenuta a restituire a la Parte_1 somma di € 50.000,00;
- condanna, altresì, la a rifondere alla parte attrice la metà Controparte_1 delle spese di lite – rimanendo compensata la restante metà - che liquida per l'intero in € 545,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge
Frosinone 31.1.2025
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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