TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9017/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto “BANCARI”, pendente TRA
(c.f.: ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t. Dott. domiciliato per la carica nella sede Persona_1 comunale, in Giugliano (Na) al Corso Campano n. 200 ed ivi elettivamente domiciliato in uno con l'Avv. Gianluca Ciccarelli (c.f.: – C.F._1 iscrizione Albo Speciale N.3952 del 23/03/2023) del Servizio Avvocatura del medesimo Comune, dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti ATTORE E
nato a Giugliano in [...] il [...] Controparte_1
residente in [...] Parte_1
Piccola n. 25, rappresento e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Lettera Raffaele (C.F.: del foro di Benevento con studio alla Via C.F._3
Dei Longobardi Palazzo Arechi in Benevento ed elettivamente domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 7.11.2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione, il Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2707 emesso e
[...] notificato in data 30/09/2024 con il quale il Tribunale di Napoli Nord gli aveva ingiunto di pagare in solido al condebitore ad Controparte_2
l'importo di € 17951,34 oltre interessi e le spese del presente Controparte_1 procedimento. A fondamento dell'opposizione, l'ente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva atteso che con Determina Dirigenziale n.1034 del
1
05/07/2022 il Controparte_3
disponeva la restituzione delle somme, al Sig.
[...] [...]
per l'importo di euro 17.951,4, richiedendo all' Ragioneria del CP_1 Pt_2
Comune l'emissione del corrispondente mandato di pagamento;
che in sede di verifica ex art.48 bis D.P.R. n.602/1973 da parte dell' Controparte_4
, , risultava inadempiente nei confronti dell'
[...] Controparte_1 [...]
, la quale provvedeva ad emettere atto di pignoramento ex art.72 bis e CP_2
48 bis DPR n.602/1973, rif. Int. prot.n.96380 del 07/09/2022 ordinando al terzo Comune di in di apporre il vincolo ex lege sulle somme;
Parte_1 Pt_1 altresì che l' in ottemperanza all'ordine, Controparte_4 corrispondeva all' , giusta mandato di pagamento n.05540 Controparte_2 del 24/10/2022 l'importo di euro 17.951,44; ancora che il ricorrente, solo con nota prot.n.43601 del 03/04/2023 comunicava il provvedimento del GOT in funzione di Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito del procedimento n.3952/2023 da cui si evinceva “la cessazione di ogni obbligo del pagamento nonché di accantonamento delle somme, ormai libere dal vincolo da parte del terzo Comune di ”; Parte_1 infine che, preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'atto di pignoramento de quo l'ente invitava l' alla ripetizione dell'importo di Controparte_2
17.951,44, la quale con nota prot.n.76957 del 20/06/2023 comunicava che il pignoramento non era stato dichiarato illegittimo con conseguente insussistenza del diritto del contribuente alla restituzione. Si è costituito in giudizio contestando l'avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepiva l'opposto che aveva compulsato più volte il alla Parte_1 restituzione dell'importo di € 17.951,40, il quale con comunicazione del 05/09/2022 negava alcun vincolo sulle somme, per poi ammettere con successiva comunicazione del Settore servizi Finanziari del 21.09.2022, il pignoramento ex art 48 bis DPR 602/1973 notificato da parte di in data 7.09.2022; che CP_5
l'opposto proponeva opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli Nord RGE 3959/2022, notificandola all' Controparte_2
ed al il quale non si
[...] Controparte_6 costituiva in giudizio e non comunicava di aver già versato le somme all' CP_5 ancora che l'ente si attivava per recuperare le somme dall' solo a seguito CP_5 della notifica dell'ordinanza emessa il 31/03/2023 con la quale il GE dichiarava l'inefficacia del pignoramento, la cessazione dell'obbligo del terzo di pagamento e di accantonamento, con la liberazione delle somme da vincoli. All'udienza del 28.10.2025, ritenuta la superfluità dell'istruttoria, sulle conclusioni precisate dalla sola parte opponente, la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. L'opposizione è fondata e va accolta. Con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito,
2
spettando all'opponente, di contro, provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito;
in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto ingiuntivo o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria. In via del tutto preliminare, si osserva che, in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex articolo 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo. In particolare, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass. 10/12/2019, n. 32203). Nel caso che qui ci occupa, è comprovato documentalmente che il
[...] con mandato di pagamento 5540 del 24.10.2022 ha Parte_1 ottemperato all'ordine di pagamento ex art 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato da il 7.9.2022 (cfr. doc. allegati al ricorso “atto di pignoramento” e “mandato CP_5 di pagamento 5540/2022”); altresì che il debitore esecutato proponeva ricorso in opposizione ex art 615 c.p.c. e il GE con ordinanza emessa il 31/03/2023 dichiarava l'inefficacia del pignoramento - in mancanza di prova che il terzo Comune di avesse ottemperato all'ordine ex art 72 bis - e la cessazione Parte_1 da parte del terzo dell'obbligo di pagamento e accantonamento, con la liberazione da vincoli;
infine, che ha impugnato innanzi alla Corte di Controparte_1
Giustizia Tributaria di Napoli I° Grado l'intimazione n. 07120219012794731 posta alla base del pignoramento e la Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 4920/2024 pubblicata in data 27/03/2024, passata in giudicato, ha annullato l'intimazione. Pertanto, è comprovato che l'importo di € 17951,40 di cui l'opposto ha diritto alla restituzione sia nella disponibilità dell' avendo ottemperato l'odierno CP_5 ricorrente in opposizione all'ordine ex art 72 bis D.P.R. 602/1973 con mandato di pagamento del 24.10.2022, con la conseguenza che va rigettata la domanda di restituzione nei confronti del avanzata con la procedura Parte_1 monitoria. A riguardo, mette ancora conto evidenziare che Controparte_2 nei cui confronti è stata emessa, in solido con il , Parte_1
l'ingiunzione oggetto del presente giudizio non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che è dunque, divenuto definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c.
3
Dalle superiori considerazioni, deriva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, discostandosi dai valori medi tenuto conto della non complessità della questione e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. 2707 del 30/09/2024;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_1 del che liquida in complessivi euro Parte_1
2540,00, per onorari ed € 145,50 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Aversa, il 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
4