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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3370 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandra Calabrò;
appellante
e
(P.IVA Controparte_1
, in persona del curatore dott. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maldari;
appellata
e
Controparte_2
appellata contumace
avverso sentenza Tribunale di Latina n. 1066, pubblicata il 16.05.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Veniva impugnata da la sentenza in epigrafe Parte_1 del Tribunale di Latina n. 1066/2024;
2. Resisteva la Curatela del Fallimento CP_1 Controparte_1
3. in data 28.10.2024 le parti depositavano istanza congiunta di differimento dell'udienza del 30.10.2024, in quanto pendeva proposta transattiva avanzata dall'appellante alla CP_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1
4. Durante la predetta udienza, l'Avv. Cucinotta ribadiva quanto già espresso nell'istanza congiunta;
pertanto, la Corte rinviava per gli stessi incombenti all'udienza del 05/03/2025;
5. Nelle more, in data 21.02.2025 le parti depositavano l'atto transattivo sottoscritto dalle parti;
6. All'udienza del 05/03/2025 nessuno compariva e la Corte rinviava all'udienza del 07/05/2025;
7. Alla suddetta udienza del 07/05/2025 nessuno compariva, la causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini;
8. La mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal
D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c.. 9. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1066 dell'anno 2024, così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 08/05/2025
Il presidente estensore