Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00682/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Emilia e Questura di La Spezia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in pari data al difensore del ricorrente Avv. Andrea Soncini, emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, di rigetto dell'istanza di riesame del provvedimento di trasferimento del sig. -OMISSIS-;
b) del Decreto-OMISSIS- del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
c) per quanto occorrer possa, della nota -OMISSIS- della Questura di Reggio Emilia, relativa alla notifica del telegramma di trasferimento dalla Questura di Reggio Emilia alla Questura di La Spezia -OMISSIS-;
d) per quanto occorrer possa, del telegramma di trasferimento del-OMISSIS- del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, Servizio Sovr. Assist. e Agenti;
e) per quanto occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS-del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, avente ad oggetto la comunicazione inizio procedimento per il trasferimento d'ufficio del ricorrente;
f) per quanto occorrer possa, della nota -OMISSIS-della Questura di Reggio Emilia, Ufficio del Personale avente ad oggetto l'avvio del procedimento per il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale;
g) per quanto occorrer possa, della nota-OMISSIS- della Questura di Reggio Emilia, Squadra Mobile;
h) per quanto occorrer possa, della nota -OMISSIS-\'-OMISSIS- della Questura di Reggio Emilia, Divisione Anticrimine,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati anche non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Reggio Emilia e della Questura di La Spezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato in data 8 luglio 2021 e depositato in data 6 agosto 2021, il ricorrente ha impugnato un diniego adottato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di riesame di un precedente trasferimento per incompatibilità dalla Questura di Reggio Emilia alla Questura di La Spezia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio dell’8 settembre 2021, con ordinanza della Prima Sezione del-OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Con deposito documentale del 28 marzo 2025, l’Avvocatura dello Stato ha dato atto dell’intervenuto trasferimento del ricorrente presso la Questura di Parma, a far data -OMISSIS-. L’interessato non ha prodotto ulteriori scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2025 la causa è stata chiamata e il Collegio ha dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso è improcedibile, in quanto il trasferimento presso la Questura di Parma ha determinato un mutamento della situazione di fatto non più compatibile con la sopravvivenza dell’originario interesse sotteso al presente gravame.
Le spese possono essere compensate in ragione degli interessi sottesi alla controversia e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.