Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 11Articolo 13
Versione
31 gennaio 1998
Art. 12. Servizi prestati presso istituti
o enti con ordinamenti particolari 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all' articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 , si veda nella nota all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 del citato D.P.R. n. 761/1979:
Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , nell'ospedale ''Galliera'' di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale ''Galliera'' di Genova, l'Ordine Mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino.prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle Unita' sanitarie locali.
Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli istituti, enti e istituzione private, i cui ospedali siano stati considerati presidi dell'Unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine Militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735 .
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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