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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3902/2024 R.G. sul ricorso depositato il 26/07/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Giovanni Iamonte e dall'avv. Domenico Parte_1
Marcianò) nei confronti di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (difeso dall'avv. Ettore Triolo) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara insussistente l'indebito per cui è causa . CP_
Condanna l' alla restituzione delle somme alla ricorrente trattenute per il recupero dell'indebito oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrenti .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità ed irripetibilità dell'indebito comunicato alla signora Pt_1 con provvedimento comunicato in data 16.3.2024;
[...]
1 2. dichiarare che la signora non è tenuta a restituire alcuna somma all' in Parte_1 CP_1 ordine alle causali e per l'importo indicato nel provvedimento comunicato il 16.03.2024;
3. condannare l' a restituire alla ricorrente quanto fin ora trattenuto sulla sua pensione di CP_1 vecchiaia anticipata per le causali di cui alla comunicazione del 16.3.2024.
Parte ricorrente deduceva che:
è titolare di assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1° giugno 2008, in quanto riconosciuta invalida nella misura del 75% con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro.
In data 19.1.2022 presentava domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore all'80%, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
L' rigettava la suddetta domanda in via amministrativa e la ricorrente proponeva ricorso CP_1 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per le controversie di Lavoro e Previdenza che all'esito del giudizio iscritto al n. 4435/2022 R.G.L., in data 10.11.2023, emetteva la sentenza n.
1843/2023 Reg. Sent., riconoscendo alla ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.01.2022 In applicazione del meccanismo delle c.d. “finestre” di cui all'art 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 2010, la pensione di vecchiaia veniva liquidata alla ricorrente a partire dall'1.02.2023.
In data 16.3.2024 la ricorrente riceveva una missiva dall' con la quale le comunicava che la CP_1 sua pensione CAT INVCIV era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2023 per titolarità di altra pensione e dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico fino al 31.1.2024 di € 5.488,93.
Con il rateo pensionistico di maggio 2024 l' effettuava il recupero dell'indebito trattenendolo CP_1 dalla pensione e dal conguaglio degli arretrati.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato. CP_ La causa è promossa avverso la pretesa dell' al recupero di indebito formatosi sull'assegno di invalidità civile percepito dalla parte ricorrente nel periodo dal 1.1.2023 al 31.1.2024.
INDEBITO
Parte ricorrente non nega la percezione di altro trattamento ma, precisa, che l'altra pensione era pensione di vecchiaia anticipata( riconosciuta con sentenza del 10.11. 2023 e decorrenza secondo le finestre su domanda di gennaio 2022 ) che non è qualificabile come pensione diretta di invalidità per cui le prestazioni erano compatibili.
2 Orbene va rilevato che il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, all'art. 9, comma 1, testualmente prevede “A decorrere dal 1 gennaio 1982,
l'assegno mensile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti”
La pensione di vecchiaia anticipata è qualificata dalla giurisprudenza nel senso che < Occorre premettere che la pensione anticipata in questione non è una pensione di invalidità ma un trattamento diretto di vecchiaia e che questa Corte, nella sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv.
656526 - 01), cui occorre dare continuità, ha già precisato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.> Cass
Sez. L, Ordinanza n. 28646 del 2024.
Pertanto le prestazioni erano compatibili. CP_ L' però rileva pure che la pensione di vecchiaia determinasse il superamento del limite di reddito per l'assegno di invalidità civile
Specificava : la ricorrente < rientra tra gli invalidi parziali di cui alla fascia 34 (vedasi p. 39 delle
Tabelle perequative allegate), il cui limite reddituale è di 5432,05 € per l'annualità 2023 e di
5725,46€ per l'annualità 2024.
Da (presenti in allegato), risulta che la Sig.ra abbia ricevuto Tes_1 Pt_1
- nel 2023: 8543,97 € (pensione di 661, 70 € per dodici mensilità alle quali aggiungere 603,57€ di tredicesima mensilità);
- nel 2024: 9066,59 € (697,43 € per tredici mensilità);> CP_ Va rilevato tuttavia che vi è stato affidamento dal fatto che l' stesso aveva erogato le due prestazioni per cui non vi è dolo della parte ricorrente e manca uno dei presupposti per la ripetibilità
3 In tema < va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già
CP_1 CP_1 conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare
CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo
CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere». La
CP_1 sentenza conclude osservando che «in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone)». Ai suddetti principi va data continuità, non ravvisandosi ragioni per discostarsene. Pertanto, nella specie, avendo la Corte territoriale preteso una comunicazione in assenza di redditi incidenti sulla prestazione> Cass Sez. L, Ordinanza n. 17411 del 2025
La domanda per quanto sopra va accolta
RESTITUZIONE
Parte ricorrente sostiene che siano stato già trattenute le somme e chiede la condanna alla restituzione delle somme CP_ CP_ Sul punto l' non nega il fatto per cui va condannato l' alla restituzione delle somme già trattenute
SPESE
4 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , con aumento per il collegamento ipertestuale utilizzato per gli atti.
Reggio Calabria 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3902/2024 R.G. sul ricorso depositato il 26/07/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Giovanni Iamonte e dall'avv. Domenico Parte_1
Marcianò) nei confronti di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (difeso dall'avv. Ettore Triolo) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara insussistente l'indebito per cui è causa . CP_
Condanna l' alla restituzione delle somme alla ricorrente trattenute per il recupero dell'indebito oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrenti .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità ed irripetibilità dell'indebito comunicato alla signora Pt_1 con provvedimento comunicato in data 16.3.2024;
[...]
1 2. dichiarare che la signora non è tenuta a restituire alcuna somma all' in Parte_1 CP_1 ordine alle causali e per l'importo indicato nel provvedimento comunicato il 16.03.2024;
3. condannare l' a restituire alla ricorrente quanto fin ora trattenuto sulla sua pensione di CP_1 vecchiaia anticipata per le causali di cui alla comunicazione del 16.3.2024.
Parte ricorrente deduceva che:
è titolare di assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1° giugno 2008, in quanto riconosciuta invalida nella misura del 75% con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro.
In data 19.1.2022 presentava domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore all'80%, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
L' rigettava la suddetta domanda in via amministrativa e la ricorrente proponeva ricorso CP_1 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per le controversie di Lavoro e Previdenza che all'esito del giudizio iscritto al n. 4435/2022 R.G.L., in data 10.11.2023, emetteva la sentenza n.
1843/2023 Reg. Sent., riconoscendo alla ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.01.2022 In applicazione del meccanismo delle c.d. “finestre” di cui all'art 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 2010, la pensione di vecchiaia veniva liquidata alla ricorrente a partire dall'1.02.2023.
In data 16.3.2024 la ricorrente riceveva una missiva dall' con la quale le comunicava che la CP_1 sua pensione CAT INVCIV era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2023 per titolarità di altra pensione e dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico fino al 31.1.2024 di € 5.488,93.
Con il rateo pensionistico di maggio 2024 l' effettuava il recupero dell'indebito trattenendolo CP_1 dalla pensione e dal conguaglio degli arretrati.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato. CP_ La causa è promossa avverso la pretesa dell' al recupero di indebito formatosi sull'assegno di invalidità civile percepito dalla parte ricorrente nel periodo dal 1.1.2023 al 31.1.2024.
INDEBITO
Parte ricorrente non nega la percezione di altro trattamento ma, precisa, che l'altra pensione era pensione di vecchiaia anticipata( riconosciuta con sentenza del 10.11. 2023 e decorrenza secondo le finestre su domanda di gennaio 2022 ) che non è qualificabile come pensione diretta di invalidità per cui le prestazioni erano compatibili.
2 Orbene va rilevato che il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, all'art. 9, comma 1, testualmente prevede “A decorrere dal 1 gennaio 1982,
l'assegno mensile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti”
La pensione di vecchiaia anticipata è qualificata dalla giurisprudenza nel senso che < Occorre premettere che la pensione anticipata in questione non è una pensione di invalidità ma un trattamento diretto di vecchiaia e che questa Corte, nella sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv.
656526 - 01), cui occorre dare continuità, ha già precisato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.> Cass
Sez. L, Ordinanza n. 28646 del 2024.
Pertanto le prestazioni erano compatibili. CP_ L' però rileva pure che la pensione di vecchiaia determinasse il superamento del limite di reddito per l'assegno di invalidità civile
Specificava : la ricorrente < rientra tra gli invalidi parziali di cui alla fascia 34 (vedasi p. 39 delle
Tabelle perequative allegate), il cui limite reddituale è di 5432,05 € per l'annualità 2023 e di
5725,46€ per l'annualità 2024.
Da (presenti in allegato), risulta che la Sig.ra abbia ricevuto Tes_1 Pt_1
- nel 2023: 8543,97 € (pensione di 661, 70 € per dodici mensilità alle quali aggiungere 603,57€ di tredicesima mensilità);
- nel 2024: 9066,59 € (697,43 € per tredici mensilità);> CP_ Va rilevato tuttavia che vi è stato affidamento dal fatto che l' stesso aveva erogato le due prestazioni per cui non vi è dolo della parte ricorrente e manca uno dei presupposti per la ripetibilità
3 In tema < va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già
CP_1 CP_1 conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare
CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo
CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere». La
CP_1 sentenza conclude osservando che «in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone)». Ai suddetti principi va data continuità, non ravvisandosi ragioni per discostarsene. Pertanto, nella specie, avendo la Corte territoriale preteso una comunicazione in assenza di redditi incidenti sulla prestazione> Cass Sez. L, Ordinanza n. 17411 del 2025
La domanda per quanto sopra va accolta
RESTITUZIONE
Parte ricorrente sostiene che siano stato già trattenute le somme e chiede la condanna alla restituzione delle somme CP_ CP_ Sul punto l' non nega il fatto per cui va condannato l' alla restituzione delle somme già trattenute
SPESE
4 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , con aumento per il collegamento ipertestuale utilizzato per gli atti.
Reggio Calabria 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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