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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 700/2018 R.G., vertente tra nata il [...] NA OZ di TT (ME) c.f. Parte_1
, nata l'[...] a [...] C.F._1 Parte_2
, nato il C.F._2 Parte_3
14.10/1979 a Barcellon E) , C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. SA ZI CF é C.F._4
ZI SA nata il [...] a [...] c.f.
rappresentata e difesa da sé stessa ai sensi dell'art. 86 C.F._4 te domiciliati in Messina nella Via Boner 49 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Mobilia per procura alle liti apposta A margine dell'atto d'appello
APPELLANTI e
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Claudio Cannas sito in NA OZ di TT nella Piazza S. Sebastiano n. 17 che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su atto separato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO e
nato l'[...] a [...] c.f. Controparte_2 [...] elettivamente domiciliato in Messina nella Via C C.F._5
Battisti n. 140 presso lo studio dell'Avv. R.M. Pellizzeri, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Puliafito per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in giudizio
1 APPELLATO
******************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 871/2018 (n. 595/2005 R.G.) del Tribunale di NA OZ di TT depositata il 18.09.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 16 settembre 2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa e hanno così concluso:
Il procuratore della parte appellante, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello:
“L' Avv. SA ZI quale Procuratore degli appellanti , e Controparte_3 Parte_2 [...]
Insiste in tutte le richieste formulate nell'atto gli Parte_3 causa, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, con il rigetto di ogni avversa eccezione pretesa e difesa. Si rileva che a seguito dell'eccezione proposta dal sottoscritto Procuratore con note scritte dell' 11.04.2024, con cui si rilevava l'inammissibilità della costituzione in giudizio del
[...]Controparte_
, con lo stesso avvocato ( Francesco Puliafito ), che nella prima fase risultava ess te che le due posizioni Sindaco e Amministrazione Comunale tenuto conto delle responsabilità del primo cittadino sono incompatibili con la posizione del che risponde oggettivamente e che può CP_1 esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del primo cittad vv. Francesco Puliafito rinunciava al mandato, e conseguentemente si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione del 22.07.2024 per il l' Avv. Claudio Cannas . Si contesta la comparsa di costituzione di nuovo Controparte_1 P in quanto oltre che essere tardiva è del tutto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto. Le ecce l nuovo Procuratore sono improcedibili in quanto tardivamente proposte ,in quanto la causa all'udienza del 15.04.2024 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi controparte è incorsa nelle decadenze previste dall'art 38 e 167 cpc. Si rileva peraltro l'infondatezza e l'inammissibilità di tali eccezioni per tuti i motivi già esposti nell'atto di appello in tutti gli atti e verbali di causa che qui devono intendersi integralmente ripetute e trascritte. Si ribadisce l'inammissibilità della Comparsa di Costituzione e risposta integrativa depositata in data 04/02/2019 ,dal precedente difensore del
[...] Avv. Maria Pollicita , atteso che la stessa non ha proposto appello incidentale Controparte_1 re una comparsa integrativa al fine di chiedere la riforma o la modifica della sentenza emessa dal Giudice di prime cure per motivi diversi da quello principale ,in mancanza della proposizione da parte appellata dell'impugnazione in via incidentale e nel rispetto dei termini ivi previsti. Ne consegue che tale comparsa in quanto non autorizzata né prevista dal codice di rito né a porziori prevista in termini incidentali deve ritenersi inammissibile. L'Avv. SA ZI insiste pertanto nell'accoglimento di tutte le richieste formulate nell'atto di appello, nell'atto di riassunzione depositato in atti nelle presenti note scritte con il rigetto di ogni avversa istanza eccezione e difesa. Precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di Comparse conclusionali ed eventuali Memorie di Replica.”.
Il procuratore della parte appellata riportandosi alle conclusioni rassegnato Controparte_1 nell'atto d'appello:
“Nel rispetto dei termini assegnati con le presenti note autorizzate di trattazione scritta, l'avv. Claudio Cannas precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto nel presente giudizio anche dai precedenti procuratori nell'interesse del ivi comprese le Controparte_1 domande di cui alla comparsa di costituzione in appello che argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza avanzata negli scritti difensivi anche del giudizio di primo grado già agli atti e che devono ritenersi qui tutti per intero trascritti e riproposti. In particolare chiede di : - Ritenere e dichiarare
2 l'appello inammissibile ex art. 342 e/o 348 bis cpc per i motivi esposti nel corpo della memoria di costituzione in appello ed in ogni atto e verbale di causa, con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa, perché destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto;
- Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili, e comunque rigettare nel merito perché destituite di qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto, le richiese tutte formulate dagli appellanti ivi comprese quelle istruttorie - In via subordinata, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo” (domanda, questa, peraltro già ritualmente e tempestivamente avanzata nel giudizio di primo grado n. 595/2005 R.G), - Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% ed accessori come per legge. Si chiede quindi, che la causa venga posta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.”.
Il procuratore della parte appellata riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto Controparte_4 d'appello:
“ A) In via preliminare, dichiarare tardiva e quindi inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del Controparte_ Dr. per tutti i motivi ampiamente esposti al punto 1) della narrativa della comparsa di costi re in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo per i motivi ampiamente esposti nella narrativa degli atti di causa. C) Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Sigg.ri , ZI SA, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 871/2018 del rcellona P.G., gio confermando in ogni sua parte l'atto impugnato, eventualmente, anche per i motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello. D) In ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dr. CP_2 per aver esercitato lo stesso prerogative statali e, comunque, accertare e dichiarare l
[...] zza delle domande formulate nei confronti del predetto per mancanza di dolo e/o colpa grave. E) Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 16.10.2018 Parte_1 Parte_2
e ZI SA hanno impugn Parte_3 e di la sentenza Controparte_1 Controparte_2 indicata in oggetto con la quale il Tribunale di NA OZ di TT sulla domanda di restituzione di porzione del terreno di loro proprietà illegittimamente occupato e di risarcimento danni per l'occupazione illegittima dello stesso nonché per la demolizione del fabbricato ivi esistente proposta nel giudizio n. 595/2005 R.G., ha così disposto:
“… - 1) DICHIARA improcedibile le domande proposte da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
- 2) CONDANNA gli attori in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dal Controparte_1
in misura pari a complessivi € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimbors
[...]
per legge;
- 3) PONE definitivamente le spese di CTU liquidate in separato decreto a carico degli attori soccombenti in solido.”
La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e fossero accolte le domande avanzate nell'atto di citazione introduttivo del
3 giudizio di primo grado dichiarando illegittimo l'operato degli appellati e la conseguente responsabilità per i fatti oggetto di causa in via tra loro solidale e nei limiti delle loro rispettive responsabilità e quindi condannarli alla restituzione del terreno occupato di mq. 292 oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'occupazione abusiva e senza titolo del terreno, per il pregiudizio economico subito dal residuo fondo, anche per l'impossibilità di accesso e per la demolizione del fabbricato, così come quantificate dal CTU in
€ 64.860,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e il pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.07.2019 si è costituito il per resistere al gravame chiedendo Controparte_1 dichiararsi i i dell'art. 342 e 348 c.p.c. nonché rigettarlo con ogni statuizione perché destituito di ogni fondamento confermando la sentenza impugnata. In subordine ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e in via ulteriormente gradata dichiarare inammissibili ed infondate le richieste formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e in quello di gravame, con vittoria di spese e compensi.
Si è altresì costituito l'appellato rimasto contumace nel Controparte_2 giudizio di primo grado, il quale ha armente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei suoi confronti perché tardiva in quanto l'atto d'appello è stato notificato successivamente al termine per proporre appello. Ha altresì eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. In subordine ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e nel merito l'infondatezza dell'appello e in ogni caso la sua carenza di legittimazione passiva per le domande a lui dirette e comunque la loro infondatezza per mancanza di dolo e/o colpa grave. Con il favore delle spese e dei compensi di difesa.
La Corte con ordinanza del 16.12.2022, ritenendo non sussistere le condizioni di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c. per la pronuncia di inammissibilità dell'appello, né le condizioni per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.10.2020.
Quindi, disposta la surroga del Consigliere relatore Dott. Treppiccione in sostituzione della Dott.ssa Celi, all'udienza 2.10.2023 la causa veniva interrotta per la cancellazione dell'Avv. Maria Pollicita difensore del Comune di Terme
4 Vigliatore dall'albo di appartenenza e, quindi, successivamente riassunta dalla parte appellante.
All'udienza del 16.09.2024 tenuta in trattazione cartolare, precisate le conclusioni previa concessione dei termini per il deposito delle note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dagli appellati e Controparte_1 dal Sig. in relazione alla i er Controparte_2 violazio 48 c.p.c.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le
5 modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1 Non ricorrendo neppure le condizioni per l'emissione della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. la causa deve essere decisa nel merito.
PRELIMINARMENTE SULLA ECCEZIONE DI TARDIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELL'APPELLATO SIG. CP_2
.
[...]
L'appellato Sig. nel costituirsi in giudizio ha eccepito la Controparte_2 tardività della notifica dell'atto d'appello nei suoi confronti perché notificata il 14.03.2019 seppure la stessa doveva essere effettuata entro il 19.10.2018.
Assume l'appellato che seppur l'atto giudiziario era stato presentato all'ufficio giudiziario per la notifica il 16.10.2018, la stessa non era stata eseguita e l'atto è stato restituito non notificato non risultando agli atti alcuna relazione tra il luogo di destinazione indicato nell'atto (in nella Via Maceo n. Controparte_1
223) e la parte appellata, rimasta contumac rimo grado.
La successiva notifica, pur se autorizzata dalla Corte alla prima udienza ed eseguita il 14.03.2019 in nella Via Maceo n. 312/A dopo lo Controparte_1 spirare dei termini per pr n avrebbe sanato l'omissione in cui è incorsa la parte appellante, in quanto la prima notifica dell'atto d'appello deve considerarsi inesistente.
6 L'assunto è infondato.
Nella controversia in oggetto l'avvio del procedimento notificatorio dell'atto d'appello presentata all' notifiche il 16.10.2018 si è compiuto ai sensi CP_5 dell'art. 140 c.p.c. sia pure senza l'avvenuta consegna al destinatario perché Parte l'avviso di ricevimento in atti attesta che la è stata immessa in cassetta postale il 19.10.2018, in un luogo che evid ente aveva riferimento con l'appellato , come attestato dall'addetto alla notifica a mezzo Controparte_2 del servizio postale.
1. SULLA ECCEPITA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, 37, 324 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 136 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con il primo motivo di gravame si duole la parte appellante che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea sull'erroneo presupposto che la decisione resa con la sentenza n. 111/2004 depositata il 24.11.2004 nel giudizio promosso da (dante causa delle appellanti alle quali il bene è Parte_5 pervenuto per nei confronti degli odierni appellati ed avente lo stesso thema decidendum fosse divenuta definitiva perché non impugnata ancorché con la stessa il Giudice avesse declinato la sua giurisdizione (giudice ordinario) in favore del giudice amministrativo.
Il convenuto in giudizio aveva eccepito l'esistenza di un giudicato CP_1 formatosi sulla stessa questione con la sentenza n. 111/2004 che declinava la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo poiché non era stata impugnata ed erano decorsi i termini ex art. 324 c.p.c.
Il Giudice di prime cure aveva rilevato che «secondo l'art. 324 c.p.c., i provvedimenti giurisdizionali del giudice civile acquistano l'incontrovertibilità propria del giudicato in virtù del duplice ed alternativo meccanismo ivi delineato dal legislatore. Il sistema, in particolare, è imperniato sulla limitazione del potere delle parti processuali di mettere in discussione la statuizione con cui il giudice ha definito il giudizio innanzi a sé. Tale risultato può realizzarsi o attraverso l'esperimento, in concreto, dei mezzi di impugnazione tassativamente previsti – con l'esaurimento delle fasi di giudizio ulteriori - o attraverso il decorso dei termini perentori a cui detti mezzi o rimedi impugnatori soggiacciono» (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 15208 del 21/07/2015 Rv. 635998 - 01).
Aggiungeva il Giudice che la sentenza n. 111/2004 aveva acquistato la stabilità e la definitività che si riconnettevano al giudicato per la decorrenza del relativo termine decadenziale per proporre appello e ciò anche allorché la statuizione del giudice si arresti alle questioni pregiudiziali o preliminari.
7 Assume la parte appellante, invece, che la giurisprudenza richiamata in sentenza (Cass. Civ. n. 13969/2004) non è applicabile alla presente controversia in quanto l'art. 34 del d.lgs. n. 80/98, è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 28.07.2004. In conseguenza, alla proposizione del giudizio di primo grado (2005) la sentenza suddetta emessa dal Tribunale non poteva avere effetto di giudicato poiché la declaratoria di incostituzionalità operava ex tunc. Peraltro, ha rilevato l'appellante che le sentenze a contenuto processale che decidono una questione pregiudiziale di rito hanno efficacia vincolante solo all'interno del processo nel quale sono state emesse restando alle parti la possibilità di proporre un altro giudizio uguale a quello precedente.
Il motivo d'appello è fondato nei termini che seguono.
«Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso. Pertanto, nel caso in cui il giudice amministrativo sia stato adito con domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa allorché (nella specie, nel luglio 2000), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, apparentemente era fornito di giurisdizione esclusiva, venuta meno con effetto retroattivo in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34), la sua giurisdizione esclusiva dev'essere confermata, per essergli stata, in pendenza del giudizio, nuovamente attribuita, a seguito della sostituzione del citato art. 34 operata dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, essendo stato dotato dalla nuova legge, al momento della pronuncia, del potere di decidere sulla domanda» Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009 (Rv. 607446 - 01).
Con sentenza n. 204 del 2004, la C.C. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevedeva che erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto < provvedimenti e i comportamenti>> anziché solo < provvedimenti>> delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.
«Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure
8 implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio» (Cass. Civ. Sez. U - Ordinanza n. 4997 del 02/03/2018 Rv. 647166 - 02).
«Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione - diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito» (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 15208 del 21/07/2015 Rv. 635998 - 01).
Nel caso in esame poiché la sentenza n. 111/2004 del Tribunale di NA OZ di TT, declinatoria della giurisdizione in favore del giudice amministrativo, non contiene alcuna statuizione nel merito alla stessa non può attribuirsi efficacia di cosa passata in giudicato.
Pur tuttavia non può non rilevarsi che il motivo d'appello è inammissibile in quanto con la sentenza della Corte Costituzionale di cui infra la stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 31.03.1998 limitatamente alla parte in cui prevedeva che erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto “gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle pubbliche amministrazioni” anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Tanto è vero che:
«A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere» (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 22521 del 20/10/2006 (Rv. 592960 - 01).
9 “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività, soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere" …» (Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 599 del 14/01/2005 - Rv. 578535 - 01).
Nella controversia in esame si duole la parte appellante di aver subìto danni in occasione dei lavori di sbancamento della scarpata prospicente la curva denominata “Potestà” costituiti dall'illegittima occupazione di mq, 292 di una particella di sua proprietà e nella demolizione di un fabbricato annesso senza un provvedimento formale di occupazione. Deve tuttavia osservarsi che a fronte di tale domanda già pendente tra le parti n. 193/2001 R.G. e definito con la sentenza n. 111/2004 (in atti) il CP_1 costituendosi in giudizio ha eccepito che le attività denunziate er ritualmente precedute dell'ordinanza sindacale n. 101 del 7.10.1998 con la quale con implicita dichiarazione di pubblica si qualificava l'intervento autoritativo dell'Ente comunale come indifferibile ed urgente a salvaguardia della pubblica incolumità. In conseguenza l'attività della p.a. della quale si dolgono le appellanti non è ascrivibile ad un mero “comportamento” dell'Ente comunale (la cui giurisdizione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale è del giudice ordinario) quanto invece ad un vero e proprio comportamento riconducibile ad un “atto amministrativo” per il quale è stata mantenuta la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere sulla controversia al deve essere rinviata per carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Il secondo motivo d'appello, relativo alla condanna degli appellanti alle spese processuali del giudizio di primo grado, resta assorbito.
Le spese processuali del presente grado di giudizio restano a carico della parte appellante risultata soccombente e calcolate, secondo lo scaglione del valore (indeterminabile di complessità bassa) nella misura minima data dalla non complessità delle questioni trattate di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 che si liquidano per ciascuna parte appellata in € 4.996,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.029,00 per studio, € 709,00 per introduttiva, € 1.523,00 per trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del
10 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e ZI SA con atto c Parte_3 confronti di in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentan avverso la sentenza Controparte_2 n. 871/2018 (n. 595/2005 R.G.) del lona OZ di TT depositata il 18.09.2018, così statuisce:
1) dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alle domande proposte dagli appellanti nei confronti del e di;
Controparte_1 Controparte_2
2) condanna gli appellanti Parte_1 Parte_2 [...]
e ZI SA, , lle Parte_3 in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresent Controparte_2 liquidate, per ciascuno degli appellati, in € 4.996,00 oltre spese generali 15%, I.V.A. (ove dovuta) e C.P.A.
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) 14.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare
- del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)» (Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).