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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 25.02.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46532/2024 R.G e vertente
TRA
, quale rappresentante legale della minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Vicari (ricorrente);
[...]
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente contumace); CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 20.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio nella sua qualità di rappresentante legale l per CP_1
sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza maturati in favore della minore a far tempo dalla domanda del 15 Persona_1
febbraio 2021 e sino al 31.3.2022, con gli accessori di legge, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 9.7.2024.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto del 9.7.2024, il Tribunale Civile di Roma Sez.
Lavoro ha omologato in capo alla minore l'accertamento del requisito sanitario
1 con riferimento dell'indennità di frequenza a far tempo dalla domanda del 15 febbraio 2021 e sino al 31.3.2022.
Tuttavia l' nonostante la trasmissione tramite AP 70 di tutta la CP_1
documentazione necessaria ai fini della liquidazione in data 1.8.2024, non ha provato il pagamento della suddetta prestazione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese devono essere poste integralmente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Condanna l' a pagare alla ricorrente, quale rappresentante legale della CP_1
minore , i ratei maturati della indennità di frequenza a far Persona_1
tempo dal 1.3.2021 e sino al 31.3.2022, e quindi della somma di € 3.806,27 con gli interessi di legge;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.
Roma 25.02.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 25.02.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46532/2024 R.G e vertente
TRA
, quale rappresentante legale della minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Vicari (ricorrente);
[...]
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente contumace); CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 20.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio nella sua qualità di rappresentante legale l per CP_1
sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza maturati in favore della minore a far tempo dalla domanda del 15 Persona_1
febbraio 2021 e sino al 31.3.2022, con gli accessori di legge, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 9.7.2024.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto del 9.7.2024, il Tribunale Civile di Roma Sez.
Lavoro ha omologato in capo alla minore l'accertamento del requisito sanitario
1 con riferimento dell'indennità di frequenza a far tempo dalla domanda del 15 febbraio 2021 e sino al 31.3.2022.
Tuttavia l' nonostante la trasmissione tramite AP 70 di tutta la CP_1
documentazione necessaria ai fini della liquidazione in data 1.8.2024, non ha provato il pagamento della suddetta prestazione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese devono essere poste integralmente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Condanna l' a pagare alla ricorrente, quale rappresentante legale della CP_1
minore , i ratei maturati della indennità di frequenza a far Persona_1
tempo dal 1.3.2021 e sino al 31.3.2022, e quindi della somma di € 3.806,27 con gli interessi di legge;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.
Roma 25.02.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
2