Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti , in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1248/2024, promossa con atto di citazione
DA
[C.F. ], con l'Avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
BIANCHINI del Foro di Roma, con studio sito in Via Crescenzio n. 20 - 00193 Roma
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Grezar n.14, codice fiscale e partita Iva n. in persona del dott. P.IVA_1 CP_2
in qualità di Direttore Regionale , rappresentata e difesa
[...] CP_3 dall'Avv. VALENTI MARCELLO del foro di Modena
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 391/2024 del Giudice di Pace di Piacenza - depositata in data 11/07/2024;
CONCLUSIONI: parte appellata ha precisato come fogli di p.c. depositati in data 05/02/2025; parte appellante non ha precisato le conclusioni;
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 391/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Piacenza, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla stessa proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 08520239001987244000 del 25/07/2023
(limitatamente ad 11 cartelle di pagamento) notificata da Controparte_4
.
[...]
Il Giudice di prime cure, in particolare, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle doglianze mosse nei confronti dei crediti portati da otto cartelle, in quanto aventi natura di crediti tributari, e rigettava nel resto le domande di parte ricorrente.
Avverso la sentenza è insorta l'odierna appellante, lamentando: a) l'erroneità della decisione nella parte in cui ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario;
b) l'omessa
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Sentenza
pronuncia in ordine al motivo di ricorso fondato sulla prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'appello in quanto CP_5 inammissibile e infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appello è inammissibile, per essere l'atto di appello generico e carente dei requisiti previsti ex art. 342 c.p.c.
In sede di appello l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, inoltre, che, quand'anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili.
Per valutare l'ammissibilità dell'appello, dunque, bisogna far riferimento all'indicazione delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, l'atto di appello (che si compone di sei pagine, inclusa l'intestazione e le conclusioni) risulta generico e redatto in chiara violazione del principio di chiarezza ex art. 121 c.p.c., oltre che carente dei requisiti previsti ex art. 342 c.p.c.
In primo luogo parte appellante, nel primo paragrafo intitolato “omessa pronuncia sulla prescrizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” non sintetizza o riporta in alcun modo quale sia stata la decisione del giudice di prime cure su tale domanda di primo grado, reiterando allegazioni del tutto astratte e generiche su tale materia, prive tra l'altro di ogni riferimento al caso concreto (non viene nemmeno indicato, ad esempio, quale sia il dies a quo a partire dal quale l'asserita prescrizione sarebbe maturata;
né vengono anche solo isolate le singole posizioni creditorie ritenute prescritte, tenuto conto che si tratta di crediti contenuti in undici cartelle esattoriali).
L'appello, poi, sul punto oblitera del tutto la circostanza che il Giudice di prime cure ha in realtà motivato circa la mancata prescrizione di alcuni crediti, individuando per alcune cartelle dei precisi atti interruttivi;
l'atto di appello, quindi, omette di confrontarsi con il merito della decisione.
In secondo luogo, nella parte della citazione in cui si critica la statuizione in ordine alla giurisdizione, parte appellante si limita a riportare (come immagine) il paragrafo della sentenza in cui il giudice conclude per il proprio difetto di giurisdizione relativamente ad alcune cartelle – ignorando quindi il percorso motivazionale nel suo complesso - per poi aggiungere due brevi paragrafi di citazioni giurisprudenziali, senza quindi muovere una critica puntuale e precisa al ragionamento svolto dal Giudice di prime cure.
Si aggiunga, infine, che parte appellante nelle proprie conclusioni chiede in via assolutamente generica di “accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte”, senza che sia comprensibile al giudice di appello quale fosse il petitum svolto in primo grado con il ricorso.
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
Sentenza
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo.
La liquidazione avviene secondo i nuovi del D.M. 1 agosto 2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza 391/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Piacenza;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 3.700,0, oltre spese Controparte_4 generali, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A., da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr
115/2002;
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 17/04/2025 Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
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