Decreto cautelare 2 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 agosto 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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FATTO 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la riforma della sentenza n. 3817 del 31 dicembre 2024 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, ha accolto il ricorso promosso dalla Tyme s.r.l. avverso la deliberazione del 27 novembre 2018 n. 613/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, nella parte in cui ha rigettato l'istanza di qualificare un impianto e la rete elettrica che lo collega al centro commerciale come "Altro Sistema di Distribuzione Chiuso - ASDC", ai sensi dell'art. 1.1, lett. a), dell'allegato A della deliberazione 539/2015. 2. Per una migliore comprensione della vicenda - alla stregua della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 26/06/2025, n. 12703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12703 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07169/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2024, proposto da
EN OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
a) del provvedimento n. 1254 del28 maggio 2024 con il quale il Ministero l’ha esclusa, per carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al DM 107/2023;
b) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La prof.ssa EN OR ha partecipato alla procedura concorsuale indicata in epigrafe e, dopo aver superato la prova scritta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito l’ha esclusa
per carenza dei requisiti di partecipazione rilevando che l’interessata avrebbe “ attestato […]
l’assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all’art. 2 del D.M. 107/2023 ”. Con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento n. 1254 del 28 maggio 2024 di esclusione, censurando nella sostanza la illegittimità dello stesso per violazione della disciplina concorsuale e per difetto di istruttoria in quanto la medesima ricorrente avrebbe dichiarato nella dichiarazione sostitutiva la pendenza alla data del 28 febbraio 2023 del giudizio n.rg. 589/2019 dinanzi a questo Tribunale, definito con sentenza n.1213 del 23 gennaio 2023, non ancora passata in giudicato, essendo ancora pendenti i termini per l’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato. Pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che si è opposta al ricorso ed ha chiesto la reiezione.
Con ordinanza n. 3655 del 2024 la domanda cautelare è stata accolta
Con successiva memoria l’amministrazione resistente ha eccepito preliminari profili di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnata nei termini di legge della lex concorsualis già lesiva degli interessi della ricorrente in quanto il provvedimento di esclusione impugnato costituirebbe un atto di diretta applicazione del bando e comunque ha insistito per l’infondatezza del ricorso.
Parte ricorrente ha proposto istanza ex art. 59 cpa per l’ottemperanza dell’ordinanza n.3655 del 12 agosto 2024, non avendo il Ministero dato attuazione al provvedimento cautelare. Tale istanza è stata respinta con ordinanza n. 4988 del 2024 avendo l’amministrazione intimata, nelle more, rappresentato di aver avviato le attività propedeutiche all’organizzazione del corso di formazione, con l‘ammissione con riserva della ricorrente, in ragione della disposta ordinanza.
Con successiva ordinanza sez. III bis, n. 3817 del 2025 è stato sottoposto alle parti un possibile profilo di improcedibilità, ai sensi dell’art 73, comma 3, c.p.a., attesa la mancata impugnazione della successiva approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici, prevista dall’art. 9 del D.M. n. 107/2023, qualora ritenuta lesiva della posizione di parte ricorrente, e, impregiudicati i profili di rito, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, assegnando alle parti il termine per il deposito di memorie sulla predetta questione, con rinvio a nuova udienza da fissare.
Con memoria depositata in data 20 marzo 2025 parte ricorrente in relazione all’eccepito profilo di improcedibilità del giudizio, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 7377 del 2024), ha concluso rilevando che l’impugnativa della graduatoria non ha alcuna funzione di garanzia per i vincitori del concorso, perché questi possono comunque tutelarsi con l’opposizione di terzo, e che dunque l’improcedibilità per mancata impugnativa della stessa ha l’unico effetto di privare il ricorrente del suo diritto ad una decisione di merito; indi ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Alla udienza pubblica del 10 giugno 2025, come riportato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
Va dato atto che in data 9 agosto 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura di reclutamento di che trattasi, graduatoria poi successivamente rettificata in data 19 agosto 2024 per la presenza di errori materiali.
A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica “in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione” (cfr.Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, la parte ricorrente aveva l’onere di impugnare la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, come rettificata il 19 agosto 2024, trattandosi di provvedimenti consequenziali a quello di esclusione dalla procedura impugnato con il ricorso introduttivo e dotati di autonoma lesività (non risultando conferente l’orientamento di cui alla sentenza del Cons. Stato, sez. V, n. 7377 del 2024 citata da parte ricorrente, trattandosi di fattispecie diversa anche in fatto).
Secondo la giurisprudenza consolidata, anche della Sezione, nelle procedure concorsuali la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, con la conseguenza che l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporterà la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 21 novembre 2022, n. 15395; idem sez. V, 4 aprile 2022, n. 3861; idem, sez. III, 2 aprile 2024, n.6342); in particolare vanno confermati i suddetti pacifici principi giurisprudenziali nel senso che l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce un ulteriore atto pregiudizievole rispetto a quanto già originariamente impugnato a cui deve estendersi il gravame (invalidità viziante) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 maggio 2021, n.3792; idem, sez. V, 22 dicembre 2023, n.11112; id. sez. I, 27 maggio 2024, n. 674; id. sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935; id.sez. V, 17 aprile 2025, n. 3356).
Ne consegue, pertanto, che il Collegio non può che prendere atto di tale circostanza e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. con esonero di ogni valutazione nel merito, fatte comunque salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione resistente, tenuto anche conto della intervenuta integrazione del contraddittorio e dell’assenza di opposizioni.
In relazione all’esito del giudizio e alla peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei sensi di cui in motivazione.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO