TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 549 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi – Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. R.G. 549 /2025 vertente: TRA
( ), con Parte_1 Parte_2 C.F._1
C
- RICORRENTE CONTRO PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificato al PM per gli affari civili di Reggio Emilia, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento Parte_1 chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, nonché di rettificare l'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, da femminile a maschile, cambiando nome in . L'attore ha rappresentato di vivere Parte_2 sin dall'adolescenza una condizione psicologica di incongruenza dell'identità sessuale, che l'ha sempre spinto a percepirsi e a presentarsi all'esterno come uomo. Ha riferito di aver intrapreso, dal mese di febbraio 2021, un percorso di transizione, psicodiagnostico, psicoterapeutico e comprensivo di una terapia ormonale, che ha determinato un miglioramento della propria qualità di vita. Le odierne domande sono dunque finalizzate a completare l'adeguamento dell'aspetto fisico e dello stato anagrafico all'identità acquisita.
2. Partendo dalla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, bisogna ricordare che la materia è regolata dall'art. 31, co. 4, d.lgs. 150/2011, secondo cui «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Tale norma ha la funzione di bilanciare il diritto all'identità sessuale dell'individuo (oggi ricondotta agli artt. 3 e 32 Cost., nonché all'art. 8 CEDU;
cfr. Cort. cost. 221/2015) con i tradizionali limiti agli atti dispositivi sul proprio corpo (art. 5 c.c.), investendo l'autorità giudiziaria del compito di valutare che l'operazione abbia effettive finalità terapeutiche e che sia accettata dal soggetto con la dovuta consapevolezza. Ebbene, il Collegio ritiene che tale circostanza sia stata ampiamente provata nel caso in esame. L'attore ha infatti depositato documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una condizione di disforia di genere, rispetto al quale un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare un rimedio terapeutico ed estetico idoneo a consentire la giusta armonia tra psiche e fisico. Ciò si rileva, in particolare, dalla perizia dell'endocrinologa dott.ssa (doc. 7) e dalla relazione psicologica in atti, redatta il Persona_1
04/11/2024, dalla dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta presso Persona_2 lo Sportello APAG del Gru di Bologna (doc. 4). Quest'ultima, in particolare, attesta che l'attore ha iniziato a non riconoscersi nel genere di appartenenza fin dalle scuole medie, maturando nell'adolescenza un senso di profondo disagio sia nel contesto sociale che famigliare ("racconta di aver percepito i primi dubbi riguardo alla sua identità di genere già dalle scuole medie. In autonomia, tramite ricerche su internet e contatti privati, acquisisce maggiori informazioni sulle tematiche LGBTQ+ e maggiore consapevolezza della propria identità di genere e nel 2020, a 15 anni, inizia il suo percorso di coming out con il taglio di capelli e le prime rivelazioni nella sua cerchia ristretta di amicizie. Gli anni dell'adolescenza sono stati particolarmente difficili e sofferenti, qui si inserisce anche la forte conflittualità della tematica di affermazione di genere con i valori e gli ideali della famiglia di origine marocchina e di religione mussulmana", p. 19). La relazione evidenzia, poi, che la particolare situazione di fragilità dell'attore - che è stato ricoverato per disturbi del comportamento alimentare nel 2022 ed è ospite presso una struttura di accoglienza per le persone LGBTQIA+ – è notevolmente migliorata anche in ragione dell'accesso a un percorso di affermazione di genere. Non si rilevano controindicazioni al perseguimento di tale percorso, dal momento che
è risultato lucido e consapevole rispetto alla situazione di Parte_2
Vi è intenzionalità e determinazione nel voler adempiere al percorso di affermazione e la precisa e riconosciuta coscienza della radicalità dei vari passaggi. Non vi sono controindicazioni e nonostante ci siano diagnosi di tipo psicopatologico ciò non hanno inficiato e non inficiano il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo. In conclusione, si conferma quindi che è intenzionato Parte_3
e motivato a compiere il percorso e con rettifica anagrafica. Per quel che riguarda il quadro psicologico clinico della persona, l'affermazione di genere ha contribuito ad alcuni benefici positivi sugli aspetti emotivi, identitari, e di self efficacy.” P. 26-27). Del resto, ciò è emerso anche dal colloquio nel corso del quale l'attore ha raccontato in modo chiaro e determinato il proprio percorso, e ha confermato la volontà di sottoporsi a ulteriori interventi chirurgici. Tutti questi elementi sono sufficienti per ritenere accertata la condizione di disforia di genere, e inducono a escludere la necessità di svolgere ulteriore istruttoria – anche in considerazione del fatto che è stata acquisita certificazione medica proveniente da una struttura pubblica – che risulterebbe superflua oltre che dannosa per lo stesso attore. L'attore, inoltre, si è già sottoposto a un intervento chirurgico di mastectomia e ricostruzione del torace maschile e ciò evidenzia, inequivocabilmente, la sua consapevolezza della irreversibilità del percorso. La domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici per la demolizione-ricostruzione dei caratteri sessuali primari può pertanto essere pienamente accolta.
3. Venendo all'altra richiesta, relativa alla rettifica dei registri di stato civile, bisogna ricordare che tale materia è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 164/82 secondo cui «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto a un intervento chirurgico demolitorio- ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. T. Roma 4/4/2017, T. Milano 10/4/2017; T. Reggio Emilia 23/11/2016). Ciò perché, secondo la più attuale interpretazione costituzionalmente orientata, la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che viene conferito rilievo non più soltanto agli organi genitali esterni, ma anche a elementi di carattere psicologico e sociale, pertanto, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, il trattamento chirurgico costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali necessario alla rettificazione giudiziale del sesso (cfr. Cort. cost. 221/2015). Tale impostazione è oggi condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico, ma l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano accertate in sede giudiziale (cfr. Cass. 15138/2015). Alla luce di tali orientamenti, pertanto, deve ritenersi che, a fronte di una domanda di rettifica del sesso, il giudice debba accertare che l'istante abbia acquisito pienamente l'identità di genere, anche prescindendo dall'avvenuta modifica dei caratteri sessuali primari. Viceversa, la rettifica non può essere consentita laddove il percorso di identificazione non sia completo e l'intervento chirurgico costituisca un passaggio indispensabile per consentire al soggetto di acquisire completamente la nuova identità sessuale. Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso in esame parte attrice abbia fornito prova adeguata circa la compiuta acquisizione di un'identità sessuale maschile. La già menzionata documentazione prodotta attesta infatti la compiutezza del percorso svolto, nel corso del quale l'attore ha peraltro già modificato i propri caratteri sessuali secondari tramite trattamento ormonale. Alla luce di tali risultanze, e senza la necessità di ulteriore istruttoria, deve perciò escludersi che l'intervento chirurgico che ha Parte_2 chiesto di autorizzare rappresenti un passo necessario per l'acquisizione di una compiuta identità maschile. Al contrario, l'attore appare aver già del tutto acquisito tale identità, e le eventuali ulteriori operazioni demolitorio- ricostruttive dei caratteri sessuali avranno finalità soltanto estetiche. Pertanto, anche la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso deve essere accolta. Va peraltro osservato che anche il PM non ha formulato alcuna opposizione all'accoglimento di entrambe le domande.
4. Per ciò che concerne le spese, il Collegio ritiene che la peculiarità dell'oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustifichino la non ripetibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Scandiano (RE) di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile a maschile nei relativi registri, con il cambiamento del nome da a ”; Pt_1 Parte_2 uto sottoporsi agli interventi chirurgici richiesti;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, 27/05/2025
Il Presidente Damiano Dazzi Il Giudice Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi – Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. R.G. 549 /2025 vertente: TRA
( ), con Parte_1 Parte_2 C.F._1
C
- RICORRENTE CONTRO PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificato al PM per gli affari civili di Reggio Emilia, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento Parte_1 chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, nonché di rettificare l'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, da femminile a maschile, cambiando nome in . L'attore ha rappresentato di vivere Parte_2 sin dall'adolescenza una condizione psicologica di incongruenza dell'identità sessuale, che l'ha sempre spinto a percepirsi e a presentarsi all'esterno come uomo. Ha riferito di aver intrapreso, dal mese di febbraio 2021, un percorso di transizione, psicodiagnostico, psicoterapeutico e comprensivo di una terapia ormonale, che ha determinato un miglioramento della propria qualità di vita. Le odierne domande sono dunque finalizzate a completare l'adeguamento dell'aspetto fisico e dello stato anagrafico all'identità acquisita.
2. Partendo dalla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, bisogna ricordare che la materia è regolata dall'art. 31, co. 4, d.lgs. 150/2011, secondo cui «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Tale norma ha la funzione di bilanciare il diritto all'identità sessuale dell'individuo (oggi ricondotta agli artt. 3 e 32 Cost., nonché all'art. 8 CEDU;
cfr. Cort. cost. 221/2015) con i tradizionali limiti agli atti dispositivi sul proprio corpo (art. 5 c.c.), investendo l'autorità giudiziaria del compito di valutare che l'operazione abbia effettive finalità terapeutiche e che sia accettata dal soggetto con la dovuta consapevolezza. Ebbene, il Collegio ritiene che tale circostanza sia stata ampiamente provata nel caso in esame. L'attore ha infatti depositato documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una condizione di disforia di genere, rispetto al quale un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare un rimedio terapeutico ed estetico idoneo a consentire la giusta armonia tra psiche e fisico. Ciò si rileva, in particolare, dalla perizia dell'endocrinologa dott.ssa (doc. 7) e dalla relazione psicologica in atti, redatta il Persona_1
04/11/2024, dalla dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta presso Persona_2 lo Sportello APAG del Gru di Bologna (doc. 4). Quest'ultima, in particolare, attesta che l'attore ha iniziato a non riconoscersi nel genere di appartenenza fin dalle scuole medie, maturando nell'adolescenza un senso di profondo disagio sia nel contesto sociale che famigliare ("racconta di aver percepito i primi dubbi riguardo alla sua identità di genere già dalle scuole medie. In autonomia, tramite ricerche su internet e contatti privati, acquisisce maggiori informazioni sulle tematiche LGBTQ+ e maggiore consapevolezza della propria identità di genere e nel 2020, a 15 anni, inizia il suo percorso di coming out con il taglio di capelli e le prime rivelazioni nella sua cerchia ristretta di amicizie. Gli anni dell'adolescenza sono stati particolarmente difficili e sofferenti, qui si inserisce anche la forte conflittualità della tematica di affermazione di genere con i valori e gli ideali della famiglia di origine marocchina e di religione mussulmana", p. 19). La relazione evidenzia, poi, che la particolare situazione di fragilità dell'attore - che è stato ricoverato per disturbi del comportamento alimentare nel 2022 ed è ospite presso una struttura di accoglienza per le persone LGBTQIA+ – è notevolmente migliorata anche in ragione dell'accesso a un percorso di affermazione di genere. Non si rilevano controindicazioni al perseguimento di tale percorso, dal momento che
è risultato lucido e consapevole rispetto alla situazione di Parte_2
Vi è intenzionalità e determinazione nel voler adempiere al percorso di affermazione e la precisa e riconosciuta coscienza della radicalità dei vari passaggi. Non vi sono controindicazioni e nonostante ci siano diagnosi di tipo psicopatologico ciò non hanno inficiato e non inficiano il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo. In conclusione, si conferma quindi che è intenzionato Parte_3
e motivato a compiere il percorso e con rettifica anagrafica. Per quel che riguarda il quadro psicologico clinico della persona, l'affermazione di genere ha contribuito ad alcuni benefici positivi sugli aspetti emotivi, identitari, e di self efficacy.” P. 26-27). Del resto, ciò è emerso anche dal colloquio nel corso del quale l'attore ha raccontato in modo chiaro e determinato il proprio percorso, e ha confermato la volontà di sottoporsi a ulteriori interventi chirurgici. Tutti questi elementi sono sufficienti per ritenere accertata la condizione di disforia di genere, e inducono a escludere la necessità di svolgere ulteriore istruttoria – anche in considerazione del fatto che è stata acquisita certificazione medica proveniente da una struttura pubblica – che risulterebbe superflua oltre che dannosa per lo stesso attore. L'attore, inoltre, si è già sottoposto a un intervento chirurgico di mastectomia e ricostruzione del torace maschile e ciò evidenzia, inequivocabilmente, la sua consapevolezza della irreversibilità del percorso. La domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici per la demolizione-ricostruzione dei caratteri sessuali primari può pertanto essere pienamente accolta.
3. Venendo all'altra richiesta, relativa alla rettifica dei registri di stato civile, bisogna ricordare che tale materia è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 164/82 secondo cui «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto a un intervento chirurgico demolitorio- ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. T. Roma 4/4/2017, T. Milano 10/4/2017; T. Reggio Emilia 23/11/2016). Ciò perché, secondo la più attuale interpretazione costituzionalmente orientata, la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che viene conferito rilievo non più soltanto agli organi genitali esterni, ma anche a elementi di carattere psicologico e sociale, pertanto, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, il trattamento chirurgico costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali necessario alla rettificazione giudiziale del sesso (cfr. Cort. cost. 221/2015). Tale impostazione è oggi condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico, ma l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano accertate in sede giudiziale (cfr. Cass. 15138/2015). Alla luce di tali orientamenti, pertanto, deve ritenersi che, a fronte di una domanda di rettifica del sesso, il giudice debba accertare che l'istante abbia acquisito pienamente l'identità di genere, anche prescindendo dall'avvenuta modifica dei caratteri sessuali primari. Viceversa, la rettifica non può essere consentita laddove il percorso di identificazione non sia completo e l'intervento chirurgico costituisca un passaggio indispensabile per consentire al soggetto di acquisire completamente la nuova identità sessuale. Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso in esame parte attrice abbia fornito prova adeguata circa la compiuta acquisizione di un'identità sessuale maschile. La già menzionata documentazione prodotta attesta infatti la compiutezza del percorso svolto, nel corso del quale l'attore ha peraltro già modificato i propri caratteri sessuali secondari tramite trattamento ormonale. Alla luce di tali risultanze, e senza la necessità di ulteriore istruttoria, deve perciò escludersi che l'intervento chirurgico che ha Parte_2 chiesto di autorizzare rappresenti un passo necessario per l'acquisizione di una compiuta identità maschile. Al contrario, l'attore appare aver già del tutto acquisito tale identità, e le eventuali ulteriori operazioni demolitorio- ricostruttive dei caratteri sessuali avranno finalità soltanto estetiche. Pertanto, anche la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso deve essere accolta. Va peraltro osservato che anche il PM non ha formulato alcuna opposizione all'accoglimento di entrambe le domande.
4. Per ciò che concerne le spese, il Collegio ritiene che la peculiarità dell'oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustifichino la non ripetibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Scandiano (RE) di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile a maschile nei relativi registri, con il cambiamento del nome da a ”; Pt_1 Parte_2 uto sottoporsi agli interventi chirurgici richiesti;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, 27/05/2025
Il Presidente Damiano Dazzi Il Giudice Lorenzo Meoli