Sentenza 21 luglio 2015
Massime • 1
Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione - diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2015, n. 15208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15208 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ODDO Massimo - Presidente di sez. -
Dott. RORDFORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26771-2013 proposto da:
SIRIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI 265 MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato GATTAMELATA STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati ALTANA MARIO IGNAZIO e VANESSA PORQUEDDU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA.BE.SA. S.p.A. - Società Appalti Bonifiche Edilizia Strade Aeroporti, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato SALVINI LUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato CIMADOMO BRUNO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA "GALLURA" - CIPNES (già CINES Consorzio Industriale Nord Est Sardegna), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato CAIAFFA FABIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BILOTTA MAURO e RINO CUDONI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COMUNE DI OLBIA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4623/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l'Avvocato RENZO CUONZO per delega dell'Avvocato VANESSA PORQUEDDU e gli Avvocati BRUNO CIMADOMO, MAURO GIULIO DARIO BILOTTA e RINO CUDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti ai fini del decidere e l'iter processuale - quali si evincono dalla decisione impugnata - sono i seguenti:
- con sentenza n. 647 del 2003 il T.A.R. Sardegna annullò la dichiarazione di p.u. e il decreto di occupazione di urgenza di suoli di proprietà della SA.BE.SA. s.p.a. (Società Appalti Bonifiche Edilizia Strade Aeroporti) propedeutici all'esproprio per la realizzazione del P.d.Z. e, segnatamente, di uno stabilimento industriale in comune di Olbia nell'ambito del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES, oggi CIPNES - Consorzio Provinciale Industriale Nord Est Sardegna "Gallura", di seguito anche, brevemente "il Consorzio"); ciononostante la Regione Sardegna emise il decreto di esproprio in data 29.05.2005 e il successivo 29.09.2005 venne stipulato l'atto di trasferimento dei terreni illegittimamente appresi in favore della Sirio s.r.l.;
- con successiva sentenza n. 85/2009 il medesimo T.A.R. annullò anche il decreto regionale di espropriazione, mentre dichiarò il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di annullamento della compravendita intercorsa tra il Consorzio e la Sirio s.r.l. in quanto atto di diritto provato;
- nel giudizio di ottemperanza delle suindicate sentenze, il T.A.R. Sardegna, con sentenza n. 94/2013 - escluso che il Consorzio potesse,
al suo esito, sanare l'illegittimità dell'autonomo procedimento espropriativo ai danni della SA.BE.SA. s.p.a. e conseguentemente ritenuto che l'acquisto da parte della Sirio s.r.l. costituisse un acquisto a non domino - ordinava al Consorzio di dare integrale esecuzione alle dette sentenze e, quindi, di provvedere alla restituzione dei terreni alla SA.BE.SA. s.p.a. e, per il caso di ulteriore inadempimento, nominava un commissario ad acta nella persona del Dirigente dell'Ufficio tecnico del comune di Olbia, prevedendo che lo stesso, al termine del mandato, trasmettesse gli atti alla Procura della Corte dei conti per la Regione Sardegna;
applicava una sanzione pecuniaria giornaliera ai sensi dell'art. 114 c.p.a., comma 4, lett. e per i giorni di ritardo successivi al 121
dalla comunicazione o notificazione della sentenza;
condannava il Consorzio al risarcimento danni in favore della SA.BE.SA. s.p.a. per l'occupazione illegittima, facendo presente che restava in facoltà del Consorzio avviare il procedimento D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis finalizzato all'adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni in oggetto, con liquidazione in tal caso anche del danno per la perdita definitiva del bene ai sensi della stessa norma;
- la decisione, gravata da impugnazione del Consorzio CIPNES, nel contraddittorio della SA.BE.SA. che resisteva al ricorso, del Comune di Olbia che non si opponeva alla conferma della decisione per quanto la riguardava, della Regione Sardegna e della Sirio s.r.l., quest'ultima intervenuta ad adiuvandum, era confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4623/2013 che rigettava l'appello del Consorzio con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, art. 362 cod. proc. civ. e art. 110 cod. proc. amm. la Sirio s.r.l., deducendo difetto di giurisdizione amministrativa quale affermato con la cit. sentenza del T.A.R. Sardegna n. 85/2009 e conseguentemente l'indebito riconoscimento della tutela ripristinatoria, nonostante l'anteriorità del proprio titolo rispetto all'annullamento del decreto di esproprio. Ha resistito la SA.BE.SA. s.p.a., depositando controricorso, con cui ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Dal canto suo il Consorzio CIPNES ha depositato controricorso e ricorso incidentale, dichiarando di aderire alle ragioni di ricorso della Sirio s.r.l. e di impugnare, a sua volta, la decisione del C.d.S. anche per violazione della sfera di attribuzione riservata alla P.A..
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte del Comune di Olbia e della Regione Sardegna.
Sono state depositate memorie da parte del Consorzio e della SA.BE.SA. s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Consiglio di Stato - premesso che la SA.BE.SA. s.p.a., vittoriosa in tutti i giudizi, aveva legittimamente richiesto la reintegrazione in forma specifica dei suoi diritti, con la restituzione del terreno illegittimamente sottratto, potendo scegliere, in sede di ottemperanza, tra il risarcimento in forma specifica o quello per equivalente - ha innanzitutto escluso che vi fosse un'oggettiva preclusione all'attuazione dell'obbligo restitutorio per effetto dell'intervenuta cessione al terzo, Sirio s.r.l., di quanto illegittimamente appreso con la procedura espropriativa annullata;
ciò in quanto le sentenze di annullamento di provvedimenti amministrativi producono, unitamente all'effetto caducatorio, un effetto conformativo, vincolando la successiva attività dell'Amministrazione di riesercizio del potere, con la conseguenza che, nella specie, una volta passate in giudicato le sentenze di annullamento con efficacia retroattiva della procedura amministrativa di esproprio, risultava attuale l'obbligo di restituire i beni illegittimamente appresi, senza che tale obbligo potesse venire meno per effetto della cessione. Ha, quindi, escluso che la procedura di decadenza L. n. 488 del 1998, ex art. 63 - intrapresa dal Consorzio nei confronti della Sirio s.r.l., ma non ancora portata a termine, sì da legittimare il dubbio che si trattava solo di un mezzo per guadagnare ulteriore tempo - costituisse un'attività esecutiva della sentenza, trattandosi piuttosto di un procedimento connesso a un fatto del tutto estraneo al contendere, quale l'inadempimento da parte del terzo cessionario degli obblighi derivanti dalla convenzione;
ha, altresì, stigmatizzato come metagiuridiche le considerazioni del Consorzio circa la pretesa "sopravvivenza" della dichiarazione di p.u. e circa la possibilità di recuperare l'area allo stesso Consorzio in forza del procedimento di revoca dalla Sirio s.r.l. L. n. 488 del 1988, ex art. 63 precisando che, in ogni caso, la mera allegazione di aver intrapreso detta procedura, senza l'adozione dell'atto finale di revoca, si qualificava come un mero espediente per sottrarsi all'esecuzione dei giudicati amministrativi.
In tale prospettiva il C.d.S. ha affermato che non era configurabile alcun "diritto di resistere all'ottemperanza", quale postulato da parte appellante, e che al contrario, il Consorzio - al fine di rendere effettiva la tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. e anche alla luce dei principi comunitari che escludono che l'irreversibile trasformazione del fondo possa avere effetti preclusivi o limitativi della tutela ripristinatoria - aveva l'obbligo di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto e, quindi, di far venir meno l'apprensione sine titulo, avendo davanti a se due vie: o recuperare il bene, magari riacquistandoli in via bonaria, e quindi, restituirlo alla SA.BE.SA. s.p.a. ovvero attivarsi per la creazione di un legittimo titolo di acquisto T.U. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis appropriandosi definitivamente dell'area. Infine il C.d.S. - con specifico riguardo all'eccezione di nullità dell'accertamento pregiudiziale della nullità del contratto di cessione - ha escluso che il T.A.R., in sede di ottemperanza, avesse invaso la materia civile, dal momento che non venivano in rilievo statuizioni a carico della Sirio s.r.l. (in relazione alle quali era stata declinata la giurisdizione in punto di annullamento del contratto CINES/Sirio) e che il T.A.R. non aveva deciso su un'azione di rivendica tra privati, bensì sull'obbligo di ripristino della citazione da parte del Consorzio in favore del proprietario legittimamente ablato.
2. RICORSO PRINCIPALE. Con il ricorso principale la Sirio s.r.l. censura la decisione del C.d.S. per avere confermato "la regola di ottemperanza" fissata dal T.A.R., anche nella parte in cui essa travalicava i limiti della giurisdizione amministrativa, laddove qualificava il contratto di compravendita, trascritto in data anteriore all'annullamento del decreto di esproprio, come acquisto a non domino, estendendo la decisione a rapporti civili successivi alla sequenza amministrativa e, in pratica, affermando l'inefficacia del contratto, nonché per avere disatteso il precedente giudicato, avendo, in precedenza lo stesso T.A.R. Sardegna (sentenza n. 85/2009) declinato la giurisdizione proprio su tali aspetti. Secondo la ricorrente principale, l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il T.A.R., in sede di ottemperanza si sarebbe limitato a statuire sull'obbligo restitutorio del Consorzio, sarebbe fuorviante, perché affermando l'obbligo del Consorzio di restituire i terreni in possesso della Sirio in forza di titolo trascritto anteriormente all'annullamento del decreto di espropriazione, il G.A. avrebbe stabilito che il contratto di compravendita in favore della stessa Sirio era privo di effetti, così invadendo la sfera della giurisdizione civile.
3. RICORSO INCIDENTALE. Il Consorzio, innanzitutto, aderisce al ricorso principale, lamentando la violazione del legale riparto della giurisdizione, attesa la natura privatistica del rapporto CIPNES/Sirio e l'effetto preclusivo del precedente giudicato (T.A.R. Sardegna n. 85/2009); lamenta, inoltre, che "la regola di ottemperanza" fissata dal T.A.R. e confermata dal C.d.S. non sia rispettosa delle attribuzioni discrezionali che residuano in capo al CIPNES pur in presenza e nel rispetto del giudicato di annullamento del decreto di esproprio. Lamenta, in particolare, omessa e/o errata motivazione sull'eccepito legittimo potere del Consorzio di svolgere un nuovo procedimento amministrativo per acquistare alla mano pubblica il terreno per cui è causa, omessa e/o errata motivazione circa i limiti alla possibilità di disporre ottemperanza di restituzione del suolo espropriato, violazione della L. n. 448 del 1998, art. 63. A parere del ricorrente incidentale, l'esatta e corretta identificazione del giudicato di annullamento avrebbe dovuto comportare l'individuazione di un duplice limite: e, cioè, la persistenza della dichiarazione di P.U. derivante dagli atti di pianificazione urbanistica non tempestivamente impugnati dalla SA.BE.SA., con conseguente possibilità de Consorzio di recuperare i fondi con la procedura L. n. 448 del 1998, ex art. 63 e l'esistenza del contratto di cessione e del connesso giudicato esplicito sulla giurisdizione, che avrebbe dovuto precludere al T.A.R. di pronunciarsi sui rapporti contrattuali tra il Consorzio e la Sirio. Inoltre la decisione del T.A.R. - solo in parte "temperata" dal C.d.S. laddove afferma l'obbligo di CIPNES di recuperare "comunque" i terreni trasferiti a Sirio s.r.l. - travalicherebbe il limite della giurisdizione in danno della sfera di attribuzione del potere discrezionale della P.A., senza considerare la necessità di coordinare gli effetti del giudicato con la persistenza del vincolo espropriativo che consentiva e consentirebbe al Consorzio di riprodurre il procedimento espropriativo.
3.1. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il Consorzio ha precisato di essere giunto alla determinazione di non dover procedere alla speciale espropriazione del terreno ai danni della Sirio s.r.l. L. n. 448 del 1998, ex art. 63 per difetto del presupposto applicativo (inerzia imputabile all'assegnataria nella realizzazione dello stabilimento industriale) e di avere, invece, adottato il provvedimento di acquisizione sanante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis peraltro, allo stato, oggetto di contenzioso.
4. La problematica esposta dalle parti, quale sopra riassunta, si coagula intorno a due questioni fondamentali: quella - prospettata da entrambi i ricorrenti - della violazione della giurisdizione ordinaria, per avere, in tesi, il Giudice dell'ottemperanza violato il precedente giudicato negativo della giurisdizione amministrativa sulla convenzione CIPIMES/Sirio e, comunque, inciso nella sfera privatistica riservata al G.O. e quella - oggetto di specifica deduzione da parte del Consorzio - della violazione del limite esterno della giurisdizione, per avere, principalmente il T.A.R. (ma anche il C.d.S. per averne confermato "la regola dell'ottemperanza") invaso un campo riservato alla discrezionalità amministrativa, ordinando alla P.A. un tacere determinato in contrasto con tale potere.
Parallela a ciò è l'affermazione da parte del Consorzio dell'esistenza di un duplice "limite oggettivo" in sede di ottemperanza e, cioè, l'esistenza del contratto di cessione (e la correlativa preclusione ai suo esame derivante dal giudicato), nonché la pendenza della procedura amministrativa L. n. 448 del 1998, ex art. 63 (che nell'ottica assunta dal T.A.R., sarebbe stata indebitamente asservita all'esclusivo recupero del bene in favore della SA.BE.SA.) e, più in generale, l'esistenza in capo ad esso espropriante del potere di riprodurre il procedimento espropriativo, ergo - non già di acquisire in sanatoria non retroattiva D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis l'area di cui trattasi - bensì di proseguire l'espropriazione, sul presupposto della persistenza della dichiarazione di P.U..
Va da sè che, per quanto riferito nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. circa l'espressa rinuncia da parte dei Consorzio alla procedura di cui all'art. 63 cit., perdono di attualità le argomentazioni svolte al riguardo in ricorso. Merita, tuttavia, puntualizzare che le stesse argomentazioni incorrevano anche in un profilo di inammissibilità, per difetto di specificità, laddove censuravano il vincolo che sarebbe stato apposto al tacere dell'Amministrazione espropriante per avere il T.A.R. ritenuto la procedura stessa esclusivamente funzionale al recupero del bene in favore della SA.BE.SA. s.p.a.. Invero - come emerge dalla sintesi sub 1. - la motivazione della decisione impugnata muove da un diverso approccio, prevedendo che il Consorzio debba comunque recuperare U bene oggetto della procedura di esproprio annullata, lasciando, quindi, all'Amministrazione la scelta del relativo mezzo (eventualmente una retrocessione concordata con la Sirio s.r.l.), salvo il ricorso alla procedura di acquisizione sanante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis.
È il caso di aggiungere che la scelta da parte del Consorzio della procedura di acquisizione sanante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis individuata come soluzione alternativa alla restituzione proprio nella decisione impugnata, non ha determinato la cessazione della materia del contendere, ne', comunque, ha fatto cessare l'interesse delle parti alla decisione sui ricorsi straordinari - come del resto confermato dai difensori presenti all'udienza collegiale - stante l'intervenuta impugnativa da parte della SA.BE.SA. s.p.a. del provvedimento in questione.
4.1. Così definito l'ambito della decisione anche sulla scorta delle novità riferite nella memoria, muovendo dalla questione della violazione del giudicato sulla giurisdizione (la seconda delle due sentenze del T.A.R. Sardegna, della cui ottemperanza si è discusso, la n. 85/2009, che qui rileva per la parte dichiarativa del difetto di giurisdizione amministrativa in favore del G.O. in relazione alla domanda della SA.BE.SA. di annullamento del contratto di cessione tra il Consorzio e la Sirio) e da quella connessa di violazione della giurisdizione ordinaria, si precisa, prima di ogni altra considerazione, che la chiara infondatezza delle ridette questioni esonera la Corte dal vaglio delle eccezioni pregiudiziali di rito attinenti al ricorso principale, anche perché le relative argomentazioni sono state condivise e fatte proprie dal ricorrente incidentale.
La manifesta infondatezza discende innanzitutto dalla considerazione che l'eccezione di violazione del giudicato prescinde totalmente dal principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a differenza delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione - alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinar di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori de processo, nel quale siano state adottate, solo quando, in esse, (ma non è certo questo il caso di specie) la decisione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito (ex multis Cass. civ., Sez. Unite, 10 agosto 2005, n. 16779 Cass. SSUU, 19 novembre 1999, n. 802; Cass. Sez. unite 05 febbraio 1999, n. 45). In ogni caso non è ravvisabile alcuna violazione dell'ambito della giurisdizione ordinaria, segnatamente laddove il C.d.S., escludendo che il Consorzio potesse sottrarsi al ripristino dello status quo ante in considerazione dell'intervenuta cessione in favore della Sirio s.r.l., ha motivatamente condiviso "la regola dell'ottemperanza" dettata dal T.A.R., osservando che una volta annullata la procedura espropriativa con sentenza passata in giudicato, l'intervenuta indebita cessione a terzi dei terreni non ha fatto venire meno l'obbligo dell'Amministrazione procedente di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Come precisato già nella decisione impugnata, laddove si stigmatizza l'analoga questione prospettata con riferimento alla decisione di prime cure, non vi è alcuna richiesta (o pronuncia) diretta nei confronti della Sirio s.r.l., come nel caso esaminato nella sentenza n. 9844/2011 di questa S.C., invocata dagli odierni ricorrenti. In particolare il riferimento al carattere indebito della cessione, nel passo appena richiamato, risulta strettamente correlato al rilievo all'efficacia retroattiva dell'annullamento della procedura di espropriazione con sentenze passate in giudicato, comportanti, come tali, vuoi un effetto caducatorio, vuoi un effetto ripristinatorio della legalità violata. In altri termini l'obbligo restitutorio del Consorzio è affermato, a prescindere dai diritti vantati da Sirio s.r.l. sull'area (illegittimamente) espropriata, risultando il rilievo del carattere indebito della cessione operato in via meramente incidentale al solo fine dell'accertamento dell'insussistenza del presunto "limite oggettivo" all'attuazione dei dictum contenuto nelle sentenze passate in giudicato e non eseguite. Tutto ciò attiene non già alla giurisdizione, ma all'individuazione della portata (anche restitutoria) delle pronunce cui occorreva dare ottemperanza, esulando dal sindacato consentito in questa sede. Invero individuando e circoscrivendo il contenuto del giudicato, il Giudice dell'ottemperanza rimane nei limiti della propria giurisdizione, senza che venga in rilievo la diversa e più ampia questione se la richiesta proposta al Giudice e la risposta dallo stesso data attengano ad azione diversa da quella di ottemperanza del giudicato da eseguire (o ne trasbordino i confini), violando i limiti (in questo caso esterni) della sua giurisdizione.
4.2. Le censure non colgono nel segno neppure sotto l'altro aspetto prospettato dalla ricorrente incidentale, sub specie, di eccesso di potere giurisdizionale, sul presupposto dell'indebita invasione dell'ambito della discrezionalità amministrativa. Richiamato quanto precisato sub 4. in ordine all'effettiva portata dalla "regola di ottemperanza", quale fissata nella decisione impugnata, si osserva che le questioni agitate da parte ricorrente in ordine a una pretesa "sopravvivenza" di una dichiarazione di pubblica utilità, implicita negli atti di programmazione urbanistica, da far valere in sostituzione di quella annullata - siano o meno esse del tutto metagiuridiche, come affermato dai C.d.S.
- esulano all'evidenza dal sindacato sulla giurisdizione, appuntandosi ancora una volta su presunti errori inerenti al giudizio di ottemperanza.
È il caso di ribadire che il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è notoriamente circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del Giudice amministrativo, ovvero alla esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo. In particolare le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale, tenendo presente che in tal caso è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito. Al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato è consentito da quelle nelle quali è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dall'Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali ti giudice amministrativo può eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, 19 gennaio 2012, n. 736; cfr. nello stesso senso più di recente Cass. civ., Sez. Unite, 26 aprile 2013, n. 10060). In particolare - definendo i limiti del sindacato sulla giurisdizione nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza con la già cit. sentenza n. 736 del 2012 - queste Sezioni Unite hanno precisato che, quando l'ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell'amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi dal giudicato derivanti, trattandosi, invece, dei limiti esterni di detta giurisdizione quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza. A tal fine si è puntualizzato che il giudizio di ottemperanza, in particolare nel caso in cui sia denunciato un comportamento della pubblica amministrazione elusivo del giudicato, si svolge in una triplice operazione: a) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la pubblica amministrazione in sede di ottemperanza;
b) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione;
c) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere. Ed è quello che ha fatto il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata, allorché ha affermato che il comportamento tenuto dall'Amministrazione espropriante, sul presupposto di una pretesa "sopravvivenza" della dichiarazione di P.U. era non conforme alle pronunce di annullamento e che, al contrario, in forza delle suddette sentenze (e salvo la definitiva appropriazione dei terreni attraverso la procedura sanante di cui all'art. 42 bis cit.) occorreva che la stessa Amministrazione recuperasse comunque i beni dalla Sirio s.r.l. e li restituisse alla SA.BE.SA..
Del resto è a stessa ricorrente incidentale ad ammettere che si tratta di identificar(e) correttamente la portata e i limiti del giudicato di annullamento (cfr. pag. 19 in ricorso) che è, per l'appunto, questione interna al giudizio di ottemperanza. Gli errori nei quali sia eventualmente incorso il giudice amministrativo nel compimento delle indicate valutazioni, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano confinati all'interno della giurisdizione medesima, e sono insindacabili dalla Corte di cassazione. In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.
Infine, dal momento che entrambi i ricorsi risultano notificati successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta entrambi i ricorsi e condanna la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della resistente in Euro 8.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ognuna delle parti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art6. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015