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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 18.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2106 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
nato il [...] in [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. . presso il cui studio elett.nte domicilia in Palma Parte_2
Campania (NA) alla via Roma n. 285in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del rapp.to e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 589 dell' 11.10.2023, notificato il 11.2.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 24.1.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli. Con ricorso tempestivamente depositato il 10.2.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere giunto in Italia nel 2014, basando la sua istanza di protezione speciale sia sulla pericolosità delle condizioni del suo paese di origine, sia sull'assunta integrazione lavorativa;
Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 (applicabile al caso de quo) in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 15.3.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, fissava per il 18.6.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 18.6.2025. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 18.6.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 18.6.2025, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, visto che la richiesta di appuntamento presso la Questura, per formalizzare la domanda di protezione speciale, è stata avanzata dall'istante nel gennaio 2023 (cfr. nel fascicolo del convenuto, risposta della Questura di Napoli, Ufficio Immigrazione, alla richiesta di appuntamento). L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto il ricorrente ha specificato di risiedere in Italia dal 2014, di essere attualmente titolare di una posizione lavorativa stabile, concernente un rapporto di lavoro costituitosi nel dicembre 2022 ed in corso di svolgimento. In particolare il ricorrente ha specificato di risiedere in Italia dal 2017, di essere attualmente titolare di una posizione lavorativa stabile, svolgendo la professione di operaio nel settore tessile, allegando al ricorso lettera di assunzione, buste paga ottobre 2022-marzo 2023, unilav del 5.12.2022 e relative buste paga;
di avere un buon livello di conoscenza della lingua italiana, di essere titolare di una posizione abitativa stabile;
ritenuto, altresì, che le condizioni oggettive nelle quali il paese di origine dell'attore versa, al momento, appaiono fondare gravi e circostanziate ragioni per accogliere l'istanza, salvi sempre rimanendo gli esiti della cognizione della causa e della sua decisione definitiva;
le condizioni oggettive in cui il paese di origine appare trovarsi all'attualità, dovute anche ai recenti eventi pandemici e climatici, che non potevano essere presi in considerazione in precedenza, dalla p.a. e dal precedente giudice e che sono espressive di un rischio concreto di deprivazione dei diritti fondamentali, frutto di un insieme di fattori causali, tra i quali spiccano la ricaduta economica, soprattutto a danno delle fasce sociali svantaggiate, dell'epidemia da coronavirus Covid-19, che le ha ulteriormente depauperate, e l'ulteriore indebolimento del già precario sistema sanitario del Paese, tra i più poveri al mondo (World Report 2023 – Bangladesh, HRW, 12.1.2023, su ecoi.net; https://reliefweb.int/report/bangladesh/hazard-incidences-bangladesh-january-2023; https://reliefweb.int/report/bangladesh/hazard-incidences-bangladesh-september- 2022; https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/bangladesh/covid-19- who-bangladesh-situation- reports/who_ban_sitrep_144_20221128.pdf? CodiceFiscale_1
World Report 2022 – Bangladesh, HRW;
king, USDOS, 29.7.2022, https://www.ecoi.net/en/document/2077601.html; BTI 2022 Country Report Bangladesh, 23.2.2022, Bertelsmann Stiftung;
Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Unità COI, 24.8.2021, Situazione socio-sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19); ritenuto, pertanto, che, al momento, l'allontanamento del ricorrente ed il suo ritorno in patria potrebbero attentare al suo diritto alla vita privata ed alla salute, garantiti dagli artt. 2, 32, 117 Cost. e 8 CEDU;
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, ed alla salute, tutelato dall'art. 32 C, poichè lo costringerebbe a subire una condizione di accentuata vulnerabilità, dovuta alla necessità di reimmettersi in una realtà sociale ed economica da cui manca da quasi 13 anni. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'emersione, nel corso del giudizio, delle prove documentali concernenti la salute dell'attore e nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per lui, al Questore competente il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18.6.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso