Articolo 3 della Legge 9 aprile 1984, n. 61
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 aprile 1984
Art. 3.
All' articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
Al quarto comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo".
Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo' essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura".
L'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione".
Entrata in vigore il 12 aprile 1984
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