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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 14136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14136 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.62682 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, e vertente
tra
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dagli Parte_1
Avv.ti Francesca Romana Fontana e Italo Di Marco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Cernaia n. 39, Roma;
ATTORE
contro
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, Controparte_1 dall'Avv. Stefano Scalbi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Giuseppe Ferrari
12;
CONVENUTO
OGGETTO: restituzione somme prelevate da conto corrente cointestato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26. 03. 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue, riportandosi a quelle rassegnate, rispettivamente nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria:
Per parte attrice:
“condannare il sig. alla restituzione della somma di € 84.705,32 Controparte_1
(ottantaquattromilasettecentocinque/32) indebitamente sottratta al fratello oltre interessi legali e di mora nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale provocato in ragione della suddetta condotta, quantificabile in € 20.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Per parte convenuta:
1 “1) Rigettare le domande di parte ricorrente poiché inammissibili ed in ogni caso infondate per i motivi e le causali esposte in narrativa ed, in subordine, ridurre il danno nella misura ritenuta dovuta ad esito dell'istruttoria.
2) In via riconvenzionale, accertare e riconoscere il credito di nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1 pari ad euro 22.196,30 ovvero pari all'importo maggiore o minore che verrà accertato e riconosciuto
[...] all'esito dell'istruttoria, ex art. 752 e 755 c.c. per i motivi e le causali dedotte in narrativa, oltre alle somme maturande sino ad estinzione dei ratei per le imposte di successione con Agenzia delle Entrate, con condanna di al pagamento di tale somma, ovvero in subordine con compensazione dei reciproci Parte_1 eventuali crediti.
3) Sempre in via riconvenzionale, accertare e riconoscere il credito di nei confronti del sig. Controparte_1 pari ad euro 8.100,70 ovvero pari all'importo maggiore o minore che verrà accertato e Parte_1 riconosciuto all'esito dell'istruttoria, ex art. 2031 c.c., ovvero ex art 2043 c.c., ovvero in subordine 2041 c.c., per i motivi e le causali dedotte in narrativa, con condanna di al pagamento di tale somma, Parte_1 ovvero in subordine con compensazione dei reciproci eventuali crediti, per i titoli e le causali di cui in narrativa. …
Con vittoria di spese, compensi e spese generali del presente giudizio, oltre accessori di legge”
FATTO E DIRITTO Il giudizio è stato introdotto da ad ottobre 2022 al fine di chiedere la condanna di Parte_1 CP_1
alla restituzione della somma di € 84.705,32 indebitamente sottratta dal convenuto con una serie di
[...] bonifici dal conto corrente bancario intestato ad entrambe le parti e aperto in occasione della vendita di un immobile in comproprietà per un mezzo ciascuno, sul quale era stato versato il ricavato dalla vendita di €
260.000,00 pagato dall'acquirente con due titoli di credito intestati a ciascuno dei venditori. Al riguardo,
l'odierno attore ha assunto di avere diritto all'esatta metà di quanto ricavato dalla compravendita dell'immobile e dunque di essere titolare in via esclusiva della somma di € 84.705,32, al netto dell'importo di € 45.007,41 dallo stesso già prelevata.
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito a seguito della condotta illecita tenuta dalla stessa.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel Controparte_1 merito, premesso di essere divenuto comproprietario con il fratello dell'immobile alienato il Pt_1
13.05.2022 a seguito della successione mortis causa della defunta sorella ha chiesto il rigetto Persona_1 della domanda contestandone la fondatezza;
ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento delle somme sborsate a titolo di spese di successione e di pagamento dei pesi ereditari, nonché di quelle prestate direttamente o indirettamente al fratello , il quale avrebbe altresì trattenuto Pt_1 per sé il prezzo di vendita di numerosi beni della sorella defunta, tra cui un ciclomotore Honda SH 300, una cucina e diversi altri beni mobili presenti all'interno dell'appartamento della sorella al momento del decesso per un valore complessivo di circa € 6.000,00, rendendosi così debitore del fratello della corrispondente quota. In subordine, ha chiesto la compensazione dei reciproci eventuali crediti.
Con particolare riferimento al conto corrente cointestato ai fratelli parte convenuta ha dedotto, in fatto, Pt_1 che:
- il conto corrente n. 106378371 presso la UniCredit di Via G.B. Vico 7 è stato aperto il 31.3.2022 in occasione del pagamento dell'acconto sul prezzo di vendita dell'unità abitativa risultante dal frazionamento
2 dell'immobile ereditato dai fratelli sito in Roma, Via Raffaele Cadorna 29, al fine di farvi confluire le Pt_1 somme necessarie alla regolamentazione degli incassi e delle spese della successione di Persona_1
- il 31.2.2022, data dell'apertura, il c/c aveva un saldo positivo di 60.000,00 euro, corrispondente all'acconto ricevuto;
- dall'apertura al 9.5.2022 senza autorizzazione alcuna, disponeva bonifici in favore dei propri Parte_1 creditori per circa 11.000,00 euro ed effettuava prelievi in contanti per circa 1.500,00 euro (somme che andrebbero scomputate dalla quota di disponibilità di ). Pt_1
- venivano eseguiti pagamenti per spese ereditarie e di successione per circa 2.000,00 euro (somme che andrebbero poste a carico di entrambi gli eredi).
- alla data in cui occorreva estinguere il mutuo prima della vendita, per 60.500,00 euro, il c/c non disponeva della somma necessaria, sicché la PR 2 RL (amm.re effettuava pertanto un prestito Parte_1 di 13.000,00 ed il sig (figlio di effettuava un ulteriore prestito di 3.000,00 Persona_2 Controparte_1 euro. In data 12.5.2022 veniva pertanto estinto il mutuo pendente sull'immobile in vendita.
- il 13.5.2022 veniva corrisposto il prezzo residuo della compravendita, pari ad euro 260.000,00 euro, tramite dazione di due assegni circolari, entrambi di 130.000,00 euro ed intestati uno ad e l'altro a Parte_1
Controparte_1
In diritto, parte convenuta ha sostenuto che il denaro ricevuto a saldo della vendita immobiliare dai singoli comproprietari è stato versato all'interno del c/c cointestato poiché destinato alla regolamentazione delle poste attive e passive della successione della de cuius ; diversamente, i singoli comproprietari avrebbero Persona_1 versato tali somme all'interno dei propri c/c personali.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26. 03.
2024, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Sul presupposto di avere diritto alla metà della somma di € 260.000,00 incassata dalle parti in causa a titolo di saldo del prezzo di vendita dell'immobile di cui essi erano comproprietari per la metà indivisa, sito in Roma, via Raffaele Cadorna 29, parte attrice ha chiesto di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di
€ 84.705,32, dalla stessa indebitamente sottratta dal conto corrente bancario cointestato attraverso una serie di bonifici effettuati in favore proprio o dei suoi familiari.
Parte convenuta, dopo aver contestato la fondatezza della domanda attorea, ha chiesto, in via riconvenzionale principale, la condanna di parte attrice al pagamento pro quota delle somme anticipate da per Controparte_1
l'estinzione di pesi ereditari e di debiti ereditari, delle somme incassate da dalla vendita di Parte_1 alcuni beni mobili ereditati da , nonché alla restituzione di prestiti effettuati in favore di parte Persona_1 attrice. In subordine, ha chiesto la compensazione di tali somme con il credito eventualmente riconosciuto a favore di parte attrice.
In punto di diritto, la domanda attorea di condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate da un correntista da conto corrente cointestato, si fonda sul noto principio giurisprudenziale secondo il quale la co- intestazione di un conto corrente bancario determina una presunzione di pari contitolarità delle somme
3 transitanti sul conto, salvo che venga fornita la prova contraria circa la titolarità esclusiva delle stesse in capo ad uno dei cointestatari.
Difatti, secondo l'insegnamento della S.C., nel conto corrente intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., 2.12.2013, n. 26991; in senso conforme, Cass.,
04/01/2018, n. 77; Cass., 27.07.2020, n. 15966/2020).
Nondimeno, la presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass. n.
18777/2015; Cass., 809/2014; Cass.,. n. 28839/2008; cfr. anche Cass., n. 4496/2010).
Nel caso di specie, alla stregua dei suesposti principi e delle emergenze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria documentale, risulta confermata la presunzione di parità della contitolarità delle somme transitate sul conto corrente Unicredit n. 106378371 cointestato alle parti in causa.
Infatti, non vi è contestazione tra le parti, le quali concordano sul fatto che il conto corrente cointestato è stato aperto il 31.3.2022 in occasione del pagamento dell'acconto sul prezzo di vendita dell'immobile ereditato dai fratelli sito in Roma, Via Raffaele Cadorna 29, al fine di farvi confluire tutte le somme incassate dalla Pt_1 vendita del suddetto immobile.
Difatti, alla data di apertura, sul medesimo conto è stato versato l'acconto ricevuto dai fratelli di Pt_1
60.000,00, mentre, in occasione del rogito notarile dell'atto di vendita, sono stati versati i due assegni circolari di € 130.000,00 - intestati, l'uno a e l'altro a – consegnati dagli acquirenti a Parte_1 Controparte_1 pagamento del saldo prezzo, per un ammontare complessivo di € 260.000,00.
Neppure è contestato il fatto che sono state prelevate dal suddetto conto le somme necessarie per l'estinzione anticipata – prima del contratto definitivo - del mutuo ipotecario per un ammontare di 60.500,00; somma pressoché pari al saldo attivo del conto corrente, una volta reintegrati gli importi precedentemente prelevati.
Di conseguenza, con il successivo versamento, da parte di ciascun correntista, dell'assegno circolare a lui intestato di € 130.000,00, incassato a saldo della vendita dell'immobile in comproprietà per la metà indivisa, la quota di spettanza di ognuno dei due co-intestatari del saldo di € 260.000,00 corrispondeva al medesimo importo di € 130.000,00. Per cui, nei rapporti interni, ciascun cointestatario poteva disporre, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, soltanto della somma corrispondente alla quota di sua spettanza innanzi detta. Al contrario, per poter disporre del saldo in misura eccedente la quota di sua spettanza occorreva il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario.
Occorre pertanto stabilire se l'attore abbia prestato un consenso espresso o tacito a ché il convenuto prelevasse una somma eccedente la sua quota di € 130.000,00. Anche in questo caso, la prova del consenso espresso o tacito può essere fornita attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Ciò posto, tenuto conto dei concordanti elementi indiziari che emergono dal complessivo quadro probatorio e delle circostanze non contestate o addirittura confermate da entrambe le parti, il Tribunale ritiene provato il consenso di ciascuna di esse al fatto che l'altra, quale co-intestataria del medesimo conto corrente, prelevasse
4 somme in misura eccedente la quota di sua spettanza, in maniera tale da regolare più comodamente i rapporti di dare-avere in essere tra le parti, soprattutto quelli derivanti dalla successione della sorella Persona_1
In tal senso depongono i seguenti elementi presuntivi:
- l'apertura del conto corrente cointestato solo in occasione della vendita dell'immobile in comunione, pervenuto alle parti in causa, per una quota del 50% ciascuno, dalla successione della sorella Persona_1
- il versamento sul medesimo conto dell'acconto sul prezzo ricevuto da ciascuno dei comproprietari all'atto della vendita, in misura del 50% ciascuno e l'estinzione, con il contributo paritario di ciascun cointestatario, del mutuo ipotecario sullo stesso immobile;
- il versamento sul conto co-intestato anche degli importi successivamente ricevuti con separati assegni circolari di € 130.000,00 cadauno, da ciascun co-intestatario a titolo di saldo prezzo della vendita immobiliare.
Ebbene, qualora le parti in causa non avessero inteso utilizzare il conto cointestato anche allo scopo di regolare in maniera semplificata i rapporti di dare-avere insorti tra di loro dopo l'apertura della successione della sorella non vi sarebbe stata alcuna esigenza – una volta avvenuta l'estinzione del mutuo ipotecario con Persona_1 risorse paritarie di entrambi i comproprietari – di versare su tale conto anche il saldo prezzo. Evidentemente, entrambe le parti, sulla base degli accordi intercorsi, hanno volontariamente versato i rispettivi assegni circolari di € 130.000,00 sul conto cointestato e non – come sarebbe normalmente accaduto – su un conto corrente di esclusiva titolarità.
Questo significa che, quantomeno tacitamente, ciascuno dei due co-intestatari ha acconsentito a ché l'altro prelevasse somme in misura eccedenti la propria quota nella misura necessaria a percepire le maggiori somme dovutegli dall'altro pro quota a titolo di anticipazioni di spese o di pesi della successione della defunta sorella Per_
o per intero a titolo di restituzione delle somme ricevute in prestito.
A tale stregua, dall'estratto conto versato in atti da parte attrice emerge la prova documentale che in data 19 maggio 2022 sono stati effettuati quattro bonifici di maggiore importo e con destinatari idonei a individuare il disponente: il primo di € 60.007,41 (e non di 50.007,41 come erroneamente indicato dalla stessa attrice) a favore di;
il secondo di € 70.007,41 a favore di;
il terzo di € € 70.007,41 a Controparte_1 Persona_2 favore di;
il quarto di € 45.007,41 a favore di . Parte_2 Parte_1
I primi tre bonifici, per un totale di € 200.022,23 possono ritenersi effettuati dal convenuto , Controparte_1 rispettivamente, il primo in favore proprio, il secondo in favore del figlio e il terzo in favore proprio e Per_2 della moglie . Il quarto, come dichiarato dalla stessa parte attrice, è stato effettuato da . Per_3 Parte_1
Parte convenuta non contesta di aver ricevuto (e, dunque, disposto) il primo e il terzo bonifico), ma solo in comparsa conclusionale contesta di aver ricevuto il secondo, il cui beneficiario è . La Persona_2 contestazione è tardiva e parte attrice, nelle memorie di replica ha controdedotto che , nato a Persona_2
Roma 18.08.1987 è il figlio di . Pertanto, anche tale bonifico va ricondotto ad una disposizione Controparte_1 impartita da parte convenuta, unico co-intestatario del conto che aveva interesse a trasferire l'importo del bonifico a . Persona_2
Sempre il 19 maggio 2022 o nei giorni immediatamente precedenti e successivi sono state effettuate altre operazioni di prelievo in contanti e bonifici per restituzione fondi che non sono riconducibili all'uno o all'altro co-intestatario, né sono indicate le eventuali ragioni sottese agli stessi.
5 Di conseguenza, non è possibile quantificare la metà dei fondi utilizzati dal convenuto semplicemente sottraendo dalla somma di € 260.000,00 (versata da entrambi i co-intestatari in parti uguali) l'importo del bonifico di € 45.007,41 incassato da;
piuttosto, in difetto di prove certe di un diverso Parte_1 ammontare, l'importo complessivo prelevato dal convenuto va quantificato nella complessiva somma di €
200.022,23, corrispondente ai tre bonifici allo stesso riconducibili. Di talché, emerge che, rispetto alla quota di sua spettanza di € 130.000,00, ha prelevato maggiori somme per € 70.022,23. Controparte_1
Resta da accertare quali ulteriori somme - rispetto alla quota di spettanza - parte convenuta abbia legittimamente prelevato dal conto co-intestato con parte attrice in virtù del consenso espresso o tacito dello stesso, come innanzi indicato.
A tal fine, occorre quantificare le somme - oggetto anche di domanda riconvenzionale e di eccezione di compensazione - che parte attrice era tenuta a corrispondere pro quota a parte convenuta, avendo questa provveduto a pagare per intero pesi e debiti dell'eredità di , Persona_1
In materia, l'art. 752 cc dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie. Il successivo art. 754 cc dispone inoltre che il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c. Appare dunque evidente il diritto di di ripetere da la metà Controparte_1 Parte_1 delle somme spese per il pagamento dei debiti e dei pesi ereditari.
In comparsa conclusionale, parte convenuta ha quantificato in € 47.953,30 l'importo complessivo dei debiti ereditari e dei pesi ereditari pagati da , di cui l'altro coerede, è tenuto a Controparte_1 Parte_1 restituire la metà, indicata in € 23.979,65.
Ciascuna voce di spesa trova riscontro documentale nell'estratto conto depositato da parte convenuta e/o nella documentazione allegata e specificatamente indicata nell'elenco riepilogativo contenuto nella comparsa conclusionale, salvo i due bonifici per complessivi € 2.600,00 a favore di Mini Nobili per assistenza a
[...]
Per_1
Le contestazioni mosse al riguardo da parte attrice sono generiche e infondate. In particolare, non colgono nel segno quelle relative alla reiterazione delle spese relative alla rata del finanziamento per l'acquisto, da parte di della Fiat 500. Trattasi infatti di rate mensili e non vi è prova che siano state indicate più rate di Persona_1 quelle scadute, a nulla rilevando il fatto che alcune di esse risultano pagate nello stesso giorno.
Anche la doglianza secondo la quale sarebbero state inserite le spese di riscatto di alcune polizze personali di appare infondata, atteso che quelle prodotte da parte attrice non corrispondono a quelle Controparte_1 indicate nell'estratto conto allegato da parte convenuta.
In conclusione, deve ritersi accertato che parte convenuta ha effettuato pagamenti a titolo di debiti e pesi ereditari per complessivi € 45.353,30 e che la quota parte del 50% a carico di parte attrice corrisponde ad €
22.676,65.
Parte convenuta ha altresì quantificato in € 2.054,14 le somme anticipate da a favore e/o per Controparte_1 conto di , chieste riconvenzionalmente in restituzione ex art. 2031 c.c., ovvero ex art 2043 c.c., Parte_1 ovvero in subordine 2041 c.c. o, in ulteriore subordine, eccepite in compensazione.
Anche in questo caso, le contestazioni mosse da parte attrice in ordine alla compensazione legale o al titolo sul quale si fonda la richiesta di restituzione appaiono generiche e infondate.
6 Difatti, i crediti oggetto di domanda riconvenzionale e di eccezione di compensazione da parte convenuta sono anteriori al presente giudizio e sono tutti liquidi ed esigibili ex art. 1243, co. 1, c.c.
Quanto al generico disconoscimento del titolo, posto che spetta al giudice la qualificazione giuridica dei fatti, dai concordanti elementi di prova acquisiti dall'estratto conto prodotto da parte convenuta, emerge chiaramente che si è trattato di prestiti erogati da parte convenuta direttamente in favore di parte attrice o di pagamenti di debiti di nei confronti di terzi effettuati da parte convenuta per conto di parte attrice, la quale è Parte_1 dunque tenuta a restituire le somme ottenute direttamente o indirettamente da parte convenuta a titolo prestito personale.
Non è stata invece riproposta negli scritti difensivi conclusionali e deve pertanto ritenersi abbandonata, la domanda riconvenzionale tendente ad ottenere il versamento della metà delle somme incassate da Parte_1
a seguito della vendita di alcuni beni mobili facenti parte dell'asse ereditario della de cuius
[...] Per_1
.
[...]
In conclusione, e con riferimento tanto alla domanda di parte attrice, quanto alle domande riconvenzionali di parte convenuta, una volta accertato che ha prelevato dal conto corrente cointestato con Controparte_1
la maggiore somma di € 70.022,23 rispetto alla quota di sua spettanza pari ad € 130.000,00 e Parte_1 che aveva diritto di prelevare, per le causali innanzi indicate, maggiori somme solo per complessivi € 24.730,79
(€ 22.676,65 + € 2.054,14), parte convenuta va condannata a restituire a parte attrice la somma indebitamente prelevata dal predetto conto pari ad € 45.291,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Invece, del tutto infondata e priva di qualsivoglia riscontro probatorio è la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale (già “risarcito” con la condanna di parte convenuta alla restituzione della maggiore somma indebitamente prelevata dal conto cointestato) e non patrimoniale asseritamente subito dalla condotta di parte convenuta.
Le spese di lite seguono il criterio della prevalente soccombenza e pertanto, considerato l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti per la metà e poste a carico di parte convenuta per la restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna alla restituzione, in favore di , della complessiva somma di € Controparte_1 Parte_1
45.291,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) compensa tra le parti le spese di lite per la metà e condanna parte convenuta alla rifusione dell'altra metà in favore di parte attrice che liquida in € 379,50 per esborsi ed € 3.526,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.62682 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, e vertente
tra
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dagli Parte_1
Avv.ti Francesca Romana Fontana e Italo Di Marco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Cernaia n. 39, Roma;
ATTORE
contro
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, Controparte_1 dall'Avv. Stefano Scalbi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Giuseppe Ferrari
12;
CONVENUTO
OGGETTO: restituzione somme prelevate da conto corrente cointestato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26. 03. 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue, riportandosi a quelle rassegnate, rispettivamente nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria:
Per parte attrice:
“condannare il sig. alla restituzione della somma di € 84.705,32 Controparte_1
(ottantaquattromilasettecentocinque/32) indebitamente sottratta al fratello oltre interessi legali e di mora nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale provocato in ragione della suddetta condotta, quantificabile in € 20.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Per parte convenuta:
1 “1) Rigettare le domande di parte ricorrente poiché inammissibili ed in ogni caso infondate per i motivi e le causali esposte in narrativa ed, in subordine, ridurre il danno nella misura ritenuta dovuta ad esito dell'istruttoria.
2) In via riconvenzionale, accertare e riconoscere il credito di nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1 pari ad euro 22.196,30 ovvero pari all'importo maggiore o minore che verrà accertato e riconosciuto
[...] all'esito dell'istruttoria, ex art. 752 e 755 c.c. per i motivi e le causali dedotte in narrativa, oltre alle somme maturande sino ad estinzione dei ratei per le imposte di successione con Agenzia delle Entrate, con condanna di al pagamento di tale somma, ovvero in subordine con compensazione dei reciproci Parte_1 eventuali crediti.
3) Sempre in via riconvenzionale, accertare e riconoscere il credito di nei confronti del sig. Controparte_1 pari ad euro 8.100,70 ovvero pari all'importo maggiore o minore che verrà accertato e Parte_1 riconosciuto all'esito dell'istruttoria, ex art. 2031 c.c., ovvero ex art 2043 c.c., ovvero in subordine 2041 c.c., per i motivi e le causali dedotte in narrativa, con condanna di al pagamento di tale somma, Parte_1 ovvero in subordine con compensazione dei reciproci eventuali crediti, per i titoli e le causali di cui in narrativa. …
Con vittoria di spese, compensi e spese generali del presente giudizio, oltre accessori di legge”
FATTO E DIRITTO Il giudizio è stato introdotto da ad ottobre 2022 al fine di chiedere la condanna di Parte_1 CP_1
alla restituzione della somma di € 84.705,32 indebitamente sottratta dal convenuto con una serie di
[...] bonifici dal conto corrente bancario intestato ad entrambe le parti e aperto in occasione della vendita di un immobile in comproprietà per un mezzo ciascuno, sul quale era stato versato il ricavato dalla vendita di €
260.000,00 pagato dall'acquirente con due titoli di credito intestati a ciascuno dei venditori. Al riguardo,
l'odierno attore ha assunto di avere diritto all'esatta metà di quanto ricavato dalla compravendita dell'immobile e dunque di essere titolare in via esclusiva della somma di € 84.705,32, al netto dell'importo di € 45.007,41 dallo stesso già prelevata.
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito a seguito della condotta illecita tenuta dalla stessa.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel Controparte_1 merito, premesso di essere divenuto comproprietario con il fratello dell'immobile alienato il Pt_1
13.05.2022 a seguito della successione mortis causa della defunta sorella ha chiesto il rigetto Persona_1 della domanda contestandone la fondatezza;
ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento delle somme sborsate a titolo di spese di successione e di pagamento dei pesi ereditari, nonché di quelle prestate direttamente o indirettamente al fratello , il quale avrebbe altresì trattenuto Pt_1 per sé il prezzo di vendita di numerosi beni della sorella defunta, tra cui un ciclomotore Honda SH 300, una cucina e diversi altri beni mobili presenti all'interno dell'appartamento della sorella al momento del decesso per un valore complessivo di circa € 6.000,00, rendendosi così debitore del fratello della corrispondente quota. In subordine, ha chiesto la compensazione dei reciproci eventuali crediti.
Con particolare riferimento al conto corrente cointestato ai fratelli parte convenuta ha dedotto, in fatto, Pt_1 che:
- il conto corrente n. 106378371 presso la UniCredit di Via G.B. Vico 7 è stato aperto il 31.3.2022 in occasione del pagamento dell'acconto sul prezzo di vendita dell'unità abitativa risultante dal frazionamento
2 dell'immobile ereditato dai fratelli sito in Roma, Via Raffaele Cadorna 29, al fine di farvi confluire le Pt_1 somme necessarie alla regolamentazione degli incassi e delle spese della successione di Persona_1
- il 31.2.2022, data dell'apertura, il c/c aveva un saldo positivo di 60.000,00 euro, corrispondente all'acconto ricevuto;
- dall'apertura al 9.5.2022 senza autorizzazione alcuna, disponeva bonifici in favore dei propri Parte_1 creditori per circa 11.000,00 euro ed effettuava prelievi in contanti per circa 1.500,00 euro (somme che andrebbero scomputate dalla quota di disponibilità di ). Pt_1
- venivano eseguiti pagamenti per spese ereditarie e di successione per circa 2.000,00 euro (somme che andrebbero poste a carico di entrambi gli eredi).
- alla data in cui occorreva estinguere il mutuo prima della vendita, per 60.500,00 euro, il c/c non disponeva della somma necessaria, sicché la PR 2 RL (amm.re effettuava pertanto un prestito Parte_1 di 13.000,00 ed il sig (figlio di effettuava un ulteriore prestito di 3.000,00 Persona_2 Controparte_1 euro. In data 12.5.2022 veniva pertanto estinto il mutuo pendente sull'immobile in vendita.
- il 13.5.2022 veniva corrisposto il prezzo residuo della compravendita, pari ad euro 260.000,00 euro, tramite dazione di due assegni circolari, entrambi di 130.000,00 euro ed intestati uno ad e l'altro a Parte_1
Controparte_1
In diritto, parte convenuta ha sostenuto che il denaro ricevuto a saldo della vendita immobiliare dai singoli comproprietari è stato versato all'interno del c/c cointestato poiché destinato alla regolamentazione delle poste attive e passive della successione della de cuius ; diversamente, i singoli comproprietari avrebbero Persona_1 versato tali somme all'interno dei propri c/c personali.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26. 03.
2024, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Sul presupposto di avere diritto alla metà della somma di € 260.000,00 incassata dalle parti in causa a titolo di saldo del prezzo di vendita dell'immobile di cui essi erano comproprietari per la metà indivisa, sito in Roma, via Raffaele Cadorna 29, parte attrice ha chiesto di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di
€ 84.705,32, dalla stessa indebitamente sottratta dal conto corrente bancario cointestato attraverso una serie di bonifici effettuati in favore proprio o dei suoi familiari.
Parte convenuta, dopo aver contestato la fondatezza della domanda attorea, ha chiesto, in via riconvenzionale principale, la condanna di parte attrice al pagamento pro quota delle somme anticipate da per Controparte_1
l'estinzione di pesi ereditari e di debiti ereditari, delle somme incassate da dalla vendita di Parte_1 alcuni beni mobili ereditati da , nonché alla restituzione di prestiti effettuati in favore di parte Persona_1 attrice. In subordine, ha chiesto la compensazione di tali somme con il credito eventualmente riconosciuto a favore di parte attrice.
In punto di diritto, la domanda attorea di condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate da un correntista da conto corrente cointestato, si fonda sul noto principio giurisprudenziale secondo il quale la co- intestazione di un conto corrente bancario determina una presunzione di pari contitolarità delle somme
3 transitanti sul conto, salvo che venga fornita la prova contraria circa la titolarità esclusiva delle stesse in capo ad uno dei cointestatari.
Difatti, secondo l'insegnamento della S.C., nel conto corrente intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., 2.12.2013, n. 26991; in senso conforme, Cass.,
04/01/2018, n. 77; Cass., 27.07.2020, n. 15966/2020).
Nondimeno, la presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass. n.
18777/2015; Cass., 809/2014; Cass.,. n. 28839/2008; cfr. anche Cass., n. 4496/2010).
Nel caso di specie, alla stregua dei suesposti principi e delle emergenze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria documentale, risulta confermata la presunzione di parità della contitolarità delle somme transitate sul conto corrente Unicredit n. 106378371 cointestato alle parti in causa.
Infatti, non vi è contestazione tra le parti, le quali concordano sul fatto che il conto corrente cointestato è stato aperto il 31.3.2022 in occasione del pagamento dell'acconto sul prezzo di vendita dell'immobile ereditato dai fratelli sito in Roma, Via Raffaele Cadorna 29, al fine di farvi confluire tutte le somme incassate dalla Pt_1 vendita del suddetto immobile.
Difatti, alla data di apertura, sul medesimo conto è stato versato l'acconto ricevuto dai fratelli di Pt_1
60.000,00, mentre, in occasione del rogito notarile dell'atto di vendita, sono stati versati i due assegni circolari di € 130.000,00 - intestati, l'uno a e l'altro a – consegnati dagli acquirenti a Parte_1 Controparte_1 pagamento del saldo prezzo, per un ammontare complessivo di € 260.000,00.
Neppure è contestato il fatto che sono state prelevate dal suddetto conto le somme necessarie per l'estinzione anticipata – prima del contratto definitivo - del mutuo ipotecario per un ammontare di 60.500,00; somma pressoché pari al saldo attivo del conto corrente, una volta reintegrati gli importi precedentemente prelevati.
Di conseguenza, con il successivo versamento, da parte di ciascun correntista, dell'assegno circolare a lui intestato di € 130.000,00, incassato a saldo della vendita dell'immobile in comproprietà per la metà indivisa, la quota di spettanza di ognuno dei due co-intestatari del saldo di € 260.000,00 corrispondeva al medesimo importo di € 130.000,00. Per cui, nei rapporti interni, ciascun cointestatario poteva disporre, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, soltanto della somma corrispondente alla quota di sua spettanza innanzi detta. Al contrario, per poter disporre del saldo in misura eccedente la quota di sua spettanza occorreva il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario.
Occorre pertanto stabilire se l'attore abbia prestato un consenso espresso o tacito a ché il convenuto prelevasse una somma eccedente la sua quota di € 130.000,00. Anche in questo caso, la prova del consenso espresso o tacito può essere fornita attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Ciò posto, tenuto conto dei concordanti elementi indiziari che emergono dal complessivo quadro probatorio e delle circostanze non contestate o addirittura confermate da entrambe le parti, il Tribunale ritiene provato il consenso di ciascuna di esse al fatto che l'altra, quale co-intestataria del medesimo conto corrente, prelevasse
4 somme in misura eccedente la quota di sua spettanza, in maniera tale da regolare più comodamente i rapporti di dare-avere in essere tra le parti, soprattutto quelli derivanti dalla successione della sorella Persona_1
In tal senso depongono i seguenti elementi presuntivi:
- l'apertura del conto corrente cointestato solo in occasione della vendita dell'immobile in comunione, pervenuto alle parti in causa, per una quota del 50% ciascuno, dalla successione della sorella Persona_1
- il versamento sul medesimo conto dell'acconto sul prezzo ricevuto da ciascuno dei comproprietari all'atto della vendita, in misura del 50% ciascuno e l'estinzione, con il contributo paritario di ciascun cointestatario, del mutuo ipotecario sullo stesso immobile;
- il versamento sul conto co-intestato anche degli importi successivamente ricevuti con separati assegni circolari di € 130.000,00 cadauno, da ciascun co-intestatario a titolo di saldo prezzo della vendita immobiliare.
Ebbene, qualora le parti in causa non avessero inteso utilizzare il conto cointestato anche allo scopo di regolare in maniera semplificata i rapporti di dare-avere insorti tra di loro dopo l'apertura della successione della sorella non vi sarebbe stata alcuna esigenza – una volta avvenuta l'estinzione del mutuo ipotecario con Persona_1 risorse paritarie di entrambi i comproprietari – di versare su tale conto anche il saldo prezzo. Evidentemente, entrambe le parti, sulla base degli accordi intercorsi, hanno volontariamente versato i rispettivi assegni circolari di € 130.000,00 sul conto cointestato e non – come sarebbe normalmente accaduto – su un conto corrente di esclusiva titolarità.
Questo significa che, quantomeno tacitamente, ciascuno dei due co-intestatari ha acconsentito a ché l'altro prelevasse somme in misura eccedenti la propria quota nella misura necessaria a percepire le maggiori somme dovutegli dall'altro pro quota a titolo di anticipazioni di spese o di pesi della successione della defunta sorella Per_
o per intero a titolo di restituzione delle somme ricevute in prestito.
A tale stregua, dall'estratto conto versato in atti da parte attrice emerge la prova documentale che in data 19 maggio 2022 sono stati effettuati quattro bonifici di maggiore importo e con destinatari idonei a individuare il disponente: il primo di € 60.007,41 (e non di 50.007,41 come erroneamente indicato dalla stessa attrice) a favore di;
il secondo di € 70.007,41 a favore di;
il terzo di € € 70.007,41 a Controparte_1 Persona_2 favore di;
il quarto di € 45.007,41 a favore di . Parte_2 Parte_1
I primi tre bonifici, per un totale di € 200.022,23 possono ritenersi effettuati dal convenuto , Controparte_1 rispettivamente, il primo in favore proprio, il secondo in favore del figlio e il terzo in favore proprio e Per_2 della moglie . Il quarto, come dichiarato dalla stessa parte attrice, è stato effettuato da . Per_3 Parte_1
Parte convenuta non contesta di aver ricevuto (e, dunque, disposto) il primo e il terzo bonifico), ma solo in comparsa conclusionale contesta di aver ricevuto il secondo, il cui beneficiario è . La Persona_2 contestazione è tardiva e parte attrice, nelle memorie di replica ha controdedotto che , nato a Persona_2
Roma 18.08.1987 è il figlio di . Pertanto, anche tale bonifico va ricondotto ad una disposizione Controparte_1 impartita da parte convenuta, unico co-intestatario del conto che aveva interesse a trasferire l'importo del bonifico a . Persona_2
Sempre il 19 maggio 2022 o nei giorni immediatamente precedenti e successivi sono state effettuate altre operazioni di prelievo in contanti e bonifici per restituzione fondi che non sono riconducibili all'uno o all'altro co-intestatario, né sono indicate le eventuali ragioni sottese agli stessi.
5 Di conseguenza, non è possibile quantificare la metà dei fondi utilizzati dal convenuto semplicemente sottraendo dalla somma di € 260.000,00 (versata da entrambi i co-intestatari in parti uguali) l'importo del bonifico di € 45.007,41 incassato da;
piuttosto, in difetto di prove certe di un diverso Parte_1 ammontare, l'importo complessivo prelevato dal convenuto va quantificato nella complessiva somma di €
200.022,23, corrispondente ai tre bonifici allo stesso riconducibili. Di talché, emerge che, rispetto alla quota di sua spettanza di € 130.000,00, ha prelevato maggiori somme per € 70.022,23. Controparte_1
Resta da accertare quali ulteriori somme - rispetto alla quota di spettanza - parte convenuta abbia legittimamente prelevato dal conto co-intestato con parte attrice in virtù del consenso espresso o tacito dello stesso, come innanzi indicato.
A tal fine, occorre quantificare le somme - oggetto anche di domanda riconvenzionale e di eccezione di compensazione - che parte attrice era tenuta a corrispondere pro quota a parte convenuta, avendo questa provveduto a pagare per intero pesi e debiti dell'eredità di , Persona_1
In materia, l'art. 752 cc dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie. Il successivo art. 754 cc dispone inoltre che il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c. Appare dunque evidente il diritto di di ripetere da la metà Controparte_1 Parte_1 delle somme spese per il pagamento dei debiti e dei pesi ereditari.
In comparsa conclusionale, parte convenuta ha quantificato in € 47.953,30 l'importo complessivo dei debiti ereditari e dei pesi ereditari pagati da , di cui l'altro coerede, è tenuto a Controparte_1 Parte_1 restituire la metà, indicata in € 23.979,65.
Ciascuna voce di spesa trova riscontro documentale nell'estratto conto depositato da parte convenuta e/o nella documentazione allegata e specificatamente indicata nell'elenco riepilogativo contenuto nella comparsa conclusionale, salvo i due bonifici per complessivi € 2.600,00 a favore di Mini Nobili per assistenza a
[...]
Per_1
Le contestazioni mosse al riguardo da parte attrice sono generiche e infondate. In particolare, non colgono nel segno quelle relative alla reiterazione delle spese relative alla rata del finanziamento per l'acquisto, da parte di della Fiat 500. Trattasi infatti di rate mensili e non vi è prova che siano state indicate più rate di Persona_1 quelle scadute, a nulla rilevando il fatto che alcune di esse risultano pagate nello stesso giorno.
Anche la doglianza secondo la quale sarebbero state inserite le spese di riscatto di alcune polizze personali di appare infondata, atteso che quelle prodotte da parte attrice non corrispondono a quelle Controparte_1 indicate nell'estratto conto allegato da parte convenuta.
In conclusione, deve ritersi accertato che parte convenuta ha effettuato pagamenti a titolo di debiti e pesi ereditari per complessivi € 45.353,30 e che la quota parte del 50% a carico di parte attrice corrisponde ad €
22.676,65.
Parte convenuta ha altresì quantificato in € 2.054,14 le somme anticipate da a favore e/o per Controparte_1 conto di , chieste riconvenzionalmente in restituzione ex art. 2031 c.c., ovvero ex art 2043 c.c., Parte_1 ovvero in subordine 2041 c.c. o, in ulteriore subordine, eccepite in compensazione.
Anche in questo caso, le contestazioni mosse da parte attrice in ordine alla compensazione legale o al titolo sul quale si fonda la richiesta di restituzione appaiono generiche e infondate.
6 Difatti, i crediti oggetto di domanda riconvenzionale e di eccezione di compensazione da parte convenuta sono anteriori al presente giudizio e sono tutti liquidi ed esigibili ex art. 1243, co. 1, c.c.
Quanto al generico disconoscimento del titolo, posto che spetta al giudice la qualificazione giuridica dei fatti, dai concordanti elementi di prova acquisiti dall'estratto conto prodotto da parte convenuta, emerge chiaramente che si è trattato di prestiti erogati da parte convenuta direttamente in favore di parte attrice o di pagamenti di debiti di nei confronti di terzi effettuati da parte convenuta per conto di parte attrice, la quale è Parte_1 dunque tenuta a restituire le somme ottenute direttamente o indirettamente da parte convenuta a titolo prestito personale.
Non è stata invece riproposta negli scritti difensivi conclusionali e deve pertanto ritenersi abbandonata, la domanda riconvenzionale tendente ad ottenere il versamento della metà delle somme incassate da Parte_1
a seguito della vendita di alcuni beni mobili facenti parte dell'asse ereditario della de cuius
[...] Per_1
.
[...]
In conclusione, e con riferimento tanto alla domanda di parte attrice, quanto alle domande riconvenzionali di parte convenuta, una volta accertato che ha prelevato dal conto corrente cointestato con Controparte_1
la maggiore somma di € 70.022,23 rispetto alla quota di sua spettanza pari ad € 130.000,00 e Parte_1 che aveva diritto di prelevare, per le causali innanzi indicate, maggiori somme solo per complessivi € 24.730,79
(€ 22.676,65 + € 2.054,14), parte convenuta va condannata a restituire a parte attrice la somma indebitamente prelevata dal predetto conto pari ad € 45.291,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Invece, del tutto infondata e priva di qualsivoglia riscontro probatorio è la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale (già “risarcito” con la condanna di parte convenuta alla restituzione della maggiore somma indebitamente prelevata dal conto cointestato) e non patrimoniale asseritamente subito dalla condotta di parte convenuta.
Le spese di lite seguono il criterio della prevalente soccombenza e pertanto, considerato l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti per la metà e poste a carico di parte convenuta per la restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna alla restituzione, in favore di , della complessiva somma di € Controparte_1 Parte_1
45.291,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) compensa tra le parti le spese di lite per la metà e condanna parte convenuta alla rifusione dell'altra metà in favore di parte attrice che liquida in € 379,50 per esborsi ed € 3.526,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
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