Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 3.2.2025, alle ore 12:14 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. SILVESTRINI Luigi per la parte ricorrente e l'Avv. QUARTA Rossella per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 139/2022 promossa da:
con il patrocinio dell' Avv. Luigi SILVESTRINI Parte_1
C o n t r o
con il patrocinio dell'Avv. Rossella QUARTA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
1
Con ricorso depositato in data 11.3.2022 si rivolgeva al giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale rappresentando di essere stato destinatario di un atto di precetto e successivamente di un atto di pignoramento presso terzi, in cui il terzo pignorato CP_1 rendeva la dichiarazione secondo la quale il ricorrente era titolare di pensione, al netto delle ritenute erariali, per un importo mensile di €. 1.929,00 su cui gravavano una trattenuta mensile per quota incumulabile dei redditi pari a €. 260,48, una quota di €. 300 per cessione volontaria del quinto e una trattenuta mensile di €. 45,90 il ricorrente.
Lamentando che avesse così consentito il pignoramento di somme dalla pensione in CP_1 misura maggiore rispetto a quanto possibile perché superiore al c.d. minimo vitale, trattenendo indebitamente la somma complessiva di €. 3.275,01 che chiedeva gli fosse restituita.
Così concludeva:
condannare l in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , P.IVA_1
a pagare immediatamente alla parte ricorrente la somma complessiva di euro 3.275,01, ovvero quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Si costituiva in data 23.4.2022 eccependo l'inammissibilità della domanda per CP_1 carenza di interesse (il presente pignoramento è in coda a quello che terminerà nel 2033) e comunque l'infondatezza nel merito in quanto il calcolo era stato fatto correttamente non potendosi conteggiare ai fini del calcolo dell'imponibile pignorabile la trattenuta per cessione volontaria del quinto.
Così concludeva: chiede che il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia: 1) dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse attuale e concreto ad agire;
2) nel merito rigettare la domanda in quanto infondata, con condanna della parte ricorrente a rifondere all' Istituto le spese, i diritti e gli onorari del giudizio.
Il Giudice del lavoro fissava udienza al 5.5.2022 ove le parti insistevano nelle rispettive istanze e il giudice ammetteva la CTU contabile rinviando al 20.5.2022 per il conferimento dell'incarico. All'udienza del 9.9.2022 la causa veniva rinviata stante il mancato deposito
2 della CTU, e nuovamente rinviata per gli stessi motivi al 24.11.2022. successivamente, dato atto del mancato deposito, il giudice revocava la CTU disposta ordinando a parte ricorrente di depositare i cedolini della pensione relativi al periodo di causa e all'Istituto di quantificare l'importo delle trattenute.
Da ultimo con decreto del 12.10.2023 la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice subentrato il 15.7.2024 ove tuttavia, in assenza delle specifiche richieste all'
[...]
, veniva dato ingresso alla CTU e conferito l'incarico rinviando per CP_3 discussione all'udienza del 3.2.2025.
Il ricorso non merita accoglimento.
Appare dirimente nel decidere la presente controversia la disposta consulenza tecnica con la quale è stata determinata la somma complessivamente accantonata da in ragione CP_1 dell'atto di pignoramento presso terzi allo stesso notificato: e ciò al fine successivamente di accertare se fosse stato superato il limite del pignorabile.
Il CTU ha dato conto di aver utilizzato per svolgere i calcoli i criteri di calcolo dell'importo pignorabile previsti dal documento di prassi messaggio 15 gennaio CP_1
2019 n. 168.
Ha successivamente formato una tabella composta da più colonne ove sono state inserite: nella colonna A viene riportato l'importo lordo della pensione “OM” percepita dal sig.
, le trattenute fiscali e l'importo netto percepito: Parte_1 nella colonna B, gli stessi dati vengono riportati per la pensione “V: nella colonna C viene riportato il totale netto come somma dei corrispondenti importi delle colonne A e B: nella colonna D viene riportato il minimo vitale, costituito dalla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, secondo gli importi in vigenza nei vari periodi di riferimento.
Nella colonna E viene riportata la differenza tra il totale netto e il minimo vitale e in colonna F l'importo pignorabile costituito da 1/5 della differenza di cui alla colonna E.
Nelle colonne G e H viene riportato rispettivamente l'importo pignorato indicato nel cedolino della pensione OM e NC (voce “recupero obbligatorio”) e in colonna I la differenza tra l'importo pignorabile indicato in colonna F e gli importi pignorati indicati in colonna G e H.
3 Ebbene, il Ctu trae quale logica conseguenza che “come si può vedere dalla tabella, l' ha CP_1 sempre effettuato un recupero obbligatorio per pignoramento solamente sulla pensione OM e di importo leggermente inferiore a quello pignorabile” e precisamente per €. 139,85: dunque “lo scrivente ritiene in assoluta coscienza e buona fede che nel periodo dal marzo 2020 al marzo 2022 CP_1 abbia effettuato trattenute per recupero obbligatorio relativo ad 1/5 pignorato nei limiti dell'importo pignorabile ai sensi di legge ed anzi per un importo leggermente inferiore”.
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare.
Quanto alla liquidazione delle spese di CTU ritiene questo giudice che debba essere adeguatamente valorizzato il fatto che pur richiesta, non ha fornito piena CP_1 collaborazione all'individuazione dell'importo complessivamente trattenuto né delle aliquote applicate sì che è stato reso necessario la effettuazione di apposita consulenza.
Debbono pertanto, le relative spese, già liquidate, essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Quanto alle spese di lite esse, liquidate come da dispositivo nei valori minimi e secondo lo scaglione di valore, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge il ricorso.
Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €. Parte_1
1.312,00 per competenze, spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 3 febbraio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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