Art. 4.
Lo statuto dell'universita' italiana per stranieri contiene le norme relative:
a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di studio che in essi si rilasciano, alle materie di insegnamento, al loro ordine e al modo in cui debbono essere impartite;
b) alla nomina, alla composizione e alla competenza degli organi di governo dell'universita', di cui al precedente articolo 3; comunque lo statuto dovra' prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del Presidente della giunta regionale umbra e di un membro del Consiglio regionale della medesima regione;
c) all'elezione, alla composizione ed alle competenze del consiglio studentesco;
d) ai compiti e ai doveri del personale docente, alla retribuzione e ai compensi a qualsiasi titolo ad esso dovuti;
e) alle prove e modalita' di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al quarto comma dell'articolo 5 della presente legge;
f) all'organico e al trattamento economico del personale dipendente non insegnante.
Lo statuito proposto dal consiglio accademico e deliberato dal consiglio d'amministrazione, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo statuto dell'universita' italiana per stranieri contiene le norme relative:
a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di studio che in essi si rilasciano, alle materie di insegnamento, al loro ordine e al modo in cui debbono essere impartite;
b) alla nomina, alla composizione e alla competenza degli organi di governo dell'universita', di cui al precedente articolo 3; comunque lo statuto dovra' prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del Presidente della giunta regionale umbra e di un membro del Consiglio regionale della medesima regione;
c) all'elezione, alla composizione ed alle competenze del consiglio studentesco;
d) ai compiti e ai doveri del personale docente, alla retribuzione e ai compensi a qualsiasi titolo ad esso dovuti;
e) alle prove e modalita' di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al quarto comma dell'articolo 5 della presente legge;
f) all'organico e al trattamento economico del personale dipendente non insegnante.
Lo statuito proposto dal consiglio accademico e deliberato dal consiglio d'amministrazione, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.