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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 814/2022 R.G.L. e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ottavio Campolo;
-APPELLANTE-
Contro
nella persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calarco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Aschenez n. 1/I;
- APPELLATA -
NONCHE' CONTRO
nella persona del Presidente legale rappresentante pro tempore che agisce in proprio CP_2
e quale mandatario della Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Angela Maria Rosa
Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, domiciliati presso la sede dell'Avvocatura di Reggio Calabria in viale Calabria n. 62; - APPELLATO -
NONCHE' CONTRO
nella persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_5 difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, domiciliato presso la sede di Reggio Calabria in
Corso Garibaldi n. 635;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 17.05.2019, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09420189007759340000 notificata in data 03.11.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09420090003051687000, n. 09420090037240717000, n. 09420090040248455000, n.
09420100000910145000, n. 09420100003557413000, n. 09420100005266383000, n.
09420100013594840000, n. 09420100031496734000, n. 09420120001121781000 – aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Aziende con dipendenti ( e premi Polizza CP_2
Dipendenti ( ) per gli anni 2008-2010 – deducendone il difetto di notifica, nonché la CP_5 prescrizione quinquennale dei crediti ivi intimati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la l e l' CP_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “3. Preliminarmente, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e delle cartelle esattoriali sottese, nella parte oggetto d'impugnazione, ricorrendone gravi
e giusti motivi;
4. In via principale, annullare parzialmente l 'opposto provvedimento d'intimazione di pagamento n. 09420189007759340000 e le sottese cartelle di pagamento n.
09420090003051687000, 09420090037240717000, 09420090040248455000,
09420100000910145000, 094201000003557413000, 09420100005266383000,
09420100013594840000, 09420100031496734000, 09420120001121781000, per la sola parte oggetto del presente ricorso, per i motivi di fatto e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese in ragione dell'avvenuta estinzione dei crediti vantati con l'atto opposto per intervenuta prescrizione. Con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' in proprio e quale mandatario della CP_2 [...]
si costituiva tempestivamente in giudizio, rilevando, in via preliminare, la cessata CP_4
materia del contendere limitatamente alle cartelle oggetto di stralcio da parte del concessionario. Eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva per gli atti afferenti alla procedura di riscossione, nonché la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 e ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Sosteneva che il credito era stato tempestivamente iscritto a ruolo e che, in ogni caso, essendo onere dell'agente della riscossione provare l'interruzione del termine di prescrizione, nessuna responsabilità era ascrivibile all'istituto, neppure ai fini delle spese.
Si costituiva, altresì, l' , eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva nonché la tardività dell'azione giudiziale per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999. Nel merito, insisteva sull'obbligo di pagare il premio, sulla correttezza delle sanzioni comminate e che la prescrizione era stata interrotta con la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, della cui prova era onerato l'agente della riscossione;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva, infine, l' evidenziando, preliminarmente, la Controparte_6 cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle oggetto di stralcio;
quanto alle restanti cartelle, contestava l'ammissibilità, nonché la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420090040248455000, n.
09420100000910145000, n. 09420100003557413000, n. 09420100005266383000, posto che dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti da risultava un Controparte_7 credito residuo pari a zero.
L'opposizione è stata accolta limitatamente alla cartella esattoriale n.
09420090003051687000 i cui crediti sono stati dichiarati prescritti, diversamente,
l'opposizione è stata rigettata con riferimento alle cartelle n. 09420090037240717000, n.
09420100013594840000, n. 09420100031496734000, per le quali il Tribunale ha accertato la loro regolare notifica, tra il 24.12.2009 ed il 06.12.2010 e ha accertato l'interruzione del termine di prescrizione, da parte dell' , una prima volta, con la Controparte_8
notifica dell' avviso di ipoteca, in data 16.12.2014 ed una seconda volta in data 14.12.2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta e ha ritenuto, di conseguenza, che alla data di deposito del ricorso non era ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Quanto, infine, alla cartella n. 09420120001121781000, in mancanza di prova dell'avvenuta sua notifica, il Tribunale ha ritenuto che dovesse presumersi che il ricorrente avesse appreso dell'esistenza della stessa solo con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000992000 che, tuttavia, non risultava essere stata oggetto di impugnazione, con la conseguente irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tale cartella, in quanto non tempestivamente opposta rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5
D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica del preavviso di ipoteca.
Sicché, potendosi valutare solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla data di notifica del preavviso di ipoteca (16.12.2014) e di conseguenza della cartella stessa in esso portata, e in considerazione del fatto che il termine era stato interrotto dall'intimazione impugnata in data 03.11.2018, ha ritenuto, anche con riferimento alla predetta cartella, che alla data di deposito del ricorso non era ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Le spese sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza propone appello parziale con riferimento al solo Parte_1 capo della sentenza relativo alla cartella di pagamento n.09420120001121781000, deducendo nuovamente la tardività della produzione documentale da parte dell' ed eccependo CP_1
che alcuna valenza interruttiva può essere riconosciuta ad un atto quale la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, nell'assenza acclarata della notificazione della propedeutica cartella di pagamento.
In subordine, eccepisce, in ogni caso, la prescrizione del credito atteso che, nel caso di specie, la notifica della predetta comunicazione sarebbe avvenuta in data 16.12.2014 e pertanto in epoca successiva al decorso del termine prescrizionale quinquennale con riferimento alle pretese aventi ad oggetto le annualità 2008 e 2009. Ha eccepito pertanto la prescrizione originaria del credito portato nella cartella mai notificata.
Si sono costituiti l' l' e l' chiedendo il CP_2 CP_5 Controparte_1 rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 08.05.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività della produzione documentale da parte dell' atteso che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Controparte_1
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 22/04/2021, n. 10634) chiarisce che «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); [..] si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla L. n. 46 del 1999, tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo la L. n. 265 del 2002, art. 4, comma 2- quater, soppresso al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, le parole "ed al concessionario") ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. Ord. n. 14755 del 2018)».
Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare (acquisendola ex art 421 cod. proc. civ.) la documentazione a supporto dell'eccezione d'interruzione (quand'anche depositata tardivamente), in quanto «una volta introdotta nella dialettica processuale mediante la pur generica allegazione dell'istituto resistente, il giudice aveva il dovere di esaminare avvalendosi all'uopo di tutta la documentazione utile a tal fine, già ritualmente acquisita, perché tempestivamente prodotta dalle parti, ovvero acquisibile mediante i predetti poteri officiosi».
Ed ancor più di recente la Corte d'appello (Sentenza n. 574/2023) ha ribadito che «[..]
l'acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro;
la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio
(Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337); altrimenti, l'acquisizione documentale potrebbe aversi d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018,
n., 11845); le produzioni tardive soggiacciono quindi, per essere utilizzabili rispetto alla decisione,
a regole di efficace ingresso nel processo, che postulano allegazioni giustificative ad opera delle parti (o del giudice, se si tratti di acquisizione officiosa) secondo una delle dinamiche sopra esaminate (Cass. n. 33393/2019). Tali principi rispondono, nel processo del lavoro, all'esigenza di contemperare il regime delle preclusioni con il principio di ricerca della
“verità materiale”, vieppiù avvertita quando si tratti di esaminare una questione costituente oggetto di un'eccezione in senso lato (qual è l'interruzione della prescrizione), come tale rilevabile d'ufficio anche in appello.
Con il ricorso avverso l'intimazione di pagamento opposta, la parte ha, di fatto, eccepito la prescrizione originaria del credito, eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, con la conseguente illegittimità di qualsiasi atto consequenziale successivamente notificato privo, quindi, di valenza interruttiva.
La circostanza che la predetta cartella non sia stata notificata, circostanza acclarata dal
Giudice di prime cure, non oggetto di appello e stata confermata da parte appellante rende corretta la tesi del Tribunale secondo cui il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella al momento della sua effettiva conoscenza, avvenuta con la notifica dell'ipoteca.
E' stata documentalmente provata l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, effettuata in data 16.12.2014 e, conseguentemente, è stata fornita la prova che l'appellante abbia appreso dell'esistenza della cartella controversa, per la prima volta, con la notifica della predetta comunicazione.
Con la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, il contribuente, dunque, ha avuto conoscenza della cartella n. 09420120001121781000.
Ne consegue che tutti i vizi e le eccezioni concernenti il merito della pretesa (fra cui la prescrizione maturata prima del 16.12.2014) relativi a tale cartella, avrebbero dovuto essere fatti valere perentoriamente (come chiarisce, ex plurimis, Cass., Sez. 6, ord. 11335/2019), nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica del preavviso di ipoteca.
Per cui, divenuto irretrattabile il diritto, per omessa impugnazione della cartella, parte ricorrente non avrebbe potuto eccepire l'originaria inesistenza del credito, per prescrizione, essendosi ormai cristallizzato il credito, potendosi valutare solo vizi maturati successivamente alla data di notifica del preavviso di ipoteca (16.12.2014).
"Nelle ipotesi in cui il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata
o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi) e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni.
Solo la tempestiva opposizione della cartella in “funzione recuperatoria” avrebbe consentito di far valere la prescrizione maturata dalla data di decorrenza del credito.
In tema di tempestività della domanda avente ad oggetto il merito la Suprema Corte ha affermato che << "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es.,
Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recupera toria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione
(come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo, di cui eccepisce l'omessa notifica, e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure fare valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, quale la prescrizione successiva.
Ne consegue che il Giudice di prime cure, contrariamento a quanto asserito da parte appellante, ha correttamente qualificato la domanda applicato la preclusione di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. N. 46/1999, facendo decorrere i 40 giorni per l'impugnazione del ruolo, sotteso alla cartella, dalla data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, primo atto con cui è stata di fatto conosciuta la cartella.
Invero, con il ricorso, la parte ha inteso devolvere la cognizione della prescrizione maturata dalla data di decorrenza dell'imposta, quindi dall'origine del credito, nel presupposto dell'omessa notifica della cartella di pagamento controversa.
E' indubbio che la predetta domanda, per il suo contenuto, deve qualificarsi, come dedotto correttamente dalle parti odierne appellate, come un'azione ex art.24 del dlgs n.46/1999 promossa in funzione recuperatoria che, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta nei termini prescritti da tale previsione, in mancanza della cui osservanza la stessa deve considerarsi inammissibile.
Infine, non è maturata, come accertato anche in sentenza, la prescrizione successiva alla data di notifica del preavviso di ipoteca (16.12.2014) a quella della notifica dell'intimazione impugnata ricevuta in data 03 novembre 2018, dunque nel quinquennio.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza valutata sulla base dell'esito complessivo della lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, dell' e dell' , con riferimento alla Controparte_1 CP_2 Controparte_4 CP_5
sentenza n. 1030/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
13.05.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)Compensa le spese di lite.
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 814/2022 R.G.L. e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ottavio Campolo;
-APPELLANTE-
Contro
nella persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calarco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Aschenez n. 1/I;
- APPELLATA -
NONCHE' CONTRO
nella persona del Presidente legale rappresentante pro tempore che agisce in proprio CP_2
e quale mandatario della Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Angela Maria Rosa
Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, domiciliati presso la sede dell'Avvocatura di Reggio Calabria in viale Calabria n. 62; - APPELLATO -
NONCHE' CONTRO
nella persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_5 difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, domiciliato presso la sede di Reggio Calabria in
Corso Garibaldi n. 635;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 17.05.2019, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09420189007759340000 notificata in data 03.11.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09420090003051687000, n. 09420090037240717000, n. 09420090040248455000, n.
09420100000910145000, n. 09420100003557413000, n. 09420100005266383000, n.
09420100013594840000, n. 09420100031496734000, n. 09420120001121781000 – aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Aziende con dipendenti ( e premi Polizza CP_2
Dipendenti ( ) per gli anni 2008-2010 – deducendone il difetto di notifica, nonché la CP_5 prescrizione quinquennale dei crediti ivi intimati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la l e l' CP_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “3. Preliminarmente, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e delle cartelle esattoriali sottese, nella parte oggetto d'impugnazione, ricorrendone gravi
e giusti motivi;
4. In via principale, annullare parzialmente l 'opposto provvedimento d'intimazione di pagamento n. 09420189007759340000 e le sottese cartelle di pagamento n.
09420090003051687000, 09420090037240717000, 09420090040248455000,
09420100000910145000, 094201000003557413000, 09420100005266383000,
09420100013594840000, 09420100031496734000, 09420120001121781000, per la sola parte oggetto del presente ricorso, per i motivi di fatto e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese in ragione dell'avvenuta estinzione dei crediti vantati con l'atto opposto per intervenuta prescrizione. Con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' in proprio e quale mandatario della CP_2 [...]
si costituiva tempestivamente in giudizio, rilevando, in via preliminare, la cessata CP_4
materia del contendere limitatamente alle cartelle oggetto di stralcio da parte del concessionario. Eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva per gli atti afferenti alla procedura di riscossione, nonché la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 e ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Sosteneva che il credito era stato tempestivamente iscritto a ruolo e che, in ogni caso, essendo onere dell'agente della riscossione provare l'interruzione del termine di prescrizione, nessuna responsabilità era ascrivibile all'istituto, neppure ai fini delle spese.
Si costituiva, altresì, l' , eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva nonché la tardività dell'azione giudiziale per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999. Nel merito, insisteva sull'obbligo di pagare il premio, sulla correttezza delle sanzioni comminate e che la prescrizione era stata interrotta con la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, della cui prova era onerato l'agente della riscossione;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva, infine, l' evidenziando, preliminarmente, la Controparte_6 cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle oggetto di stralcio;
quanto alle restanti cartelle, contestava l'ammissibilità, nonché la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420090040248455000, n.
09420100000910145000, n. 09420100003557413000, n. 09420100005266383000, posto che dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti da risultava un Controparte_7 credito residuo pari a zero.
L'opposizione è stata accolta limitatamente alla cartella esattoriale n.
09420090003051687000 i cui crediti sono stati dichiarati prescritti, diversamente,
l'opposizione è stata rigettata con riferimento alle cartelle n. 09420090037240717000, n.
09420100013594840000, n. 09420100031496734000, per le quali il Tribunale ha accertato la loro regolare notifica, tra il 24.12.2009 ed il 06.12.2010 e ha accertato l'interruzione del termine di prescrizione, da parte dell' , una prima volta, con la Controparte_8
notifica dell' avviso di ipoteca, in data 16.12.2014 ed una seconda volta in data 14.12.2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta e ha ritenuto, di conseguenza, che alla data di deposito del ricorso non era ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Quanto, infine, alla cartella n. 09420120001121781000, in mancanza di prova dell'avvenuta sua notifica, il Tribunale ha ritenuto che dovesse presumersi che il ricorrente avesse appreso dell'esistenza della stessa solo con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000992000 che, tuttavia, non risultava essere stata oggetto di impugnazione, con la conseguente irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tale cartella, in quanto non tempestivamente opposta rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5
D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica del preavviso di ipoteca.
Sicché, potendosi valutare solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla data di notifica del preavviso di ipoteca (16.12.2014) e di conseguenza della cartella stessa in esso portata, e in considerazione del fatto che il termine era stato interrotto dall'intimazione impugnata in data 03.11.2018, ha ritenuto, anche con riferimento alla predetta cartella, che alla data di deposito del ricorso non era ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Le spese sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza propone appello parziale con riferimento al solo Parte_1 capo della sentenza relativo alla cartella di pagamento n.09420120001121781000, deducendo nuovamente la tardività della produzione documentale da parte dell' ed eccependo CP_1
che alcuna valenza interruttiva può essere riconosciuta ad un atto quale la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, nell'assenza acclarata della notificazione della propedeutica cartella di pagamento.
In subordine, eccepisce, in ogni caso, la prescrizione del credito atteso che, nel caso di specie, la notifica della predetta comunicazione sarebbe avvenuta in data 16.12.2014 e pertanto in epoca successiva al decorso del termine prescrizionale quinquennale con riferimento alle pretese aventi ad oggetto le annualità 2008 e 2009. Ha eccepito pertanto la prescrizione originaria del credito portato nella cartella mai notificata.
Si sono costituiti l' l' e l' chiedendo il CP_2 CP_5 Controparte_1 rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 08.05.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività della produzione documentale da parte dell' atteso che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Controparte_1
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 22/04/2021, n. 10634) chiarisce che «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); [..] si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla L. n. 46 del 1999, tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo la L. n. 265 del 2002, art. 4, comma 2- quater, soppresso al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, le parole "ed al concessionario") ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. Ord. n. 14755 del 2018)».
Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare (acquisendola ex art 421 cod. proc. civ.) la documentazione a supporto dell'eccezione d'interruzione (quand'anche depositata tardivamente), in quanto «una volta introdotta nella dialettica processuale mediante la pur generica allegazione dell'istituto resistente, il giudice aveva il dovere di esaminare avvalendosi all'uopo di tutta la documentazione utile a tal fine, già ritualmente acquisita, perché tempestivamente prodotta dalle parti, ovvero acquisibile mediante i predetti poteri officiosi».
Ed ancor più di recente la Corte d'appello (Sentenza n. 574/2023) ha ribadito che «[..]
l'acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro;
la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio
(Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337); altrimenti, l'acquisizione documentale potrebbe aversi d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018,
n., 11845); le produzioni tardive soggiacciono quindi, per essere utilizzabili rispetto alla decisione,
a regole di efficace ingresso nel processo, che postulano allegazioni giustificative ad opera delle parti (o del giudice, se si tratti di acquisizione officiosa) secondo una delle dinamiche sopra esaminate (Cass. n. 33393/2019). Tali principi rispondono, nel processo del lavoro, all'esigenza di contemperare il regime delle preclusioni con il principio di ricerca della
“verità materiale”, vieppiù avvertita quando si tratti di esaminare una questione costituente oggetto di un'eccezione in senso lato (qual è l'interruzione della prescrizione), come tale rilevabile d'ufficio anche in appello.
Con il ricorso avverso l'intimazione di pagamento opposta, la parte ha, di fatto, eccepito la prescrizione originaria del credito, eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, con la conseguente illegittimità di qualsiasi atto consequenziale successivamente notificato privo, quindi, di valenza interruttiva.
La circostanza che la predetta cartella non sia stata notificata, circostanza acclarata dal
Giudice di prime cure, non oggetto di appello e stata confermata da parte appellante rende corretta la tesi del Tribunale secondo cui il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella al momento della sua effettiva conoscenza, avvenuta con la notifica dell'ipoteca.
E' stata documentalmente provata l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, effettuata in data 16.12.2014 e, conseguentemente, è stata fornita la prova che l'appellante abbia appreso dell'esistenza della cartella controversa, per la prima volta, con la notifica della predetta comunicazione.
Con la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, il contribuente, dunque, ha avuto conoscenza della cartella n. 09420120001121781000.
Ne consegue che tutti i vizi e le eccezioni concernenti il merito della pretesa (fra cui la prescrizione maturata prima del 16.12.2014) relativi a tale cartella, avrebbero dovuto essere fatti valere perentoriamente (come chiarisce, ex plurimis, Cass., Sez. 6, ord. 11335/2019), nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica del preavviso di ipoteca.
Per cui, divenuto irretrattabile il diritto, per omessa impugnazione della cartella, parte ricorrente non avrebbe potuto eccepire l'originaria inesistenza del credito, per prescrizione, essendosi ormai cristallizzato il credito, potendosi valutare solo vizi maturati successivamente alla data di notifica del preavviso di ipoteca (16.12.2014).
"Nelle ipotesi in cui il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata
o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi) e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni.
Solo la tempestiva opposizione della cartella in “funzione recuperatoria” avrebbe consentito di far valere la prescrizione maturata dalla data di decorrenza del credito.
In tema di tempestività della domanda avente ad oggetto il merito la Suprema Corte ha affermato che << "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es.,
Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recupera toria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione
(come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo, di cui eccepisce l'omessa notifica, e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure fare valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, quale la prescrizione successiva.
Ne consegue che il Giudice di prime cure, contrariamento a quanto asserito da parte appellante, ha correttamente qualificato la domanda applicato la preclusione di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. N. 46/1999, facendo decorrere i 40 giorni per l'impugnazione del ruolo, sotteso alla cartella, dalla data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, primo atto con cui è stata di fatto conosciuta la cartella.
Invero, con il ricorso, la parte ha inteso devolvere la cognizione della prescrizione maturata dalla data di decorrenza dell'imposta, quindi dall'origine del credito, nel presupposto dell'omessa notifica della cartella di pagamento controversa.
E' indubbio che la predetta domanda, per il suo contenuto, deve qualificarsi, come dedotto correttamente dalle parti odierne appellate, come un'azione ex art.24 del dlgs n.46/1999 promossa in funzione recuperatoria che, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta nei termini prescritti da tale previsione, in mancanza della cui osservanza la stessa deve considerarsi inammissibile.
Infine, non è maturata, come accertato anche in sentenza, la prescrizione successiva alla data di notifica del preavviso di ipoteca (16.12.2014) a quella della notifica dell'intimazione impugnata ricevuta in data 03 novembre 2018, dunque nel quinquennio.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza valutata sulla base dell'esito complessivo della lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, dell' e dell' , con riferimento alla Controparte_1 CP_2 Controparte_4 CP_5
sentenza n. 1030/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
13.05.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)Compensa le spese di lite.
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)