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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei IGi Magistrati: dott. Valentina Rascioni Presidente dott. Annalisa Giusti Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/2023 R.G. A.C. promossa da
(c. f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tommaso Maria Egidi ed elettivamente domiciliato in San Benedetto del
Tronto Viale De Gasperi 98 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, e (C.F C.F._3 Controparte_3
in qualità di uniche eredi del Sig. , C.F._4 Persona_1 deceduto il 7 settembre 2020, rappresentate e difese anche disgiuntamente dall'Avv. Nicola Rondinone e dall'Avv. Emanuela Sironi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliate in Milano alla Via Turati presso il domicilio dell'Avv.
Emanuela Sironi
APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Fermo n. 634/2023, pubblicata in data 04.08.2023, pagina 1 di 8 SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello - previo ordine di cancellazione ex art. 89 cpc., già invocata, delle espressioni assai offensive, già indicate in atti, dello onore personale e della dignità professionale del sottoscritto Avvocato del
Foro di Ascoli Piceno sulle poco velate accuse di patrocinio infedele ed abuso processuale, in via principale, - accertar e dichiarare la nullità sostanziale dell'atto pubblico di compravendita immobiliare Forsgard/Loconsole del 26/09/94 Notaio
di San Benedetto del Tronto, rep. num. 47549 7372, trascritto alla Persona_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo il 27/09/94 e registrato a San
Benedetto del Tronto l'11/10/94 al num. 1155 S.
1-V, - accertar e dichiarare che l'attore istante IG è proprietario esclusivo per maturata Parte_1 usucapione dell'immobile sopra specificato di Via Manzoni 51 a Grottammare, - ordinar alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle variazioni ipocatastali, conseguenti e necessarie, con esonero del conservatore da ogni responsabilità, - condannar al pagamento delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio la controparte, in via subordinata, nel deprecato e disgraziato caso di rigetto di entrambe le agite domande, - disporre la compensazione totale delle spese tutte di giudizio, per i motivi di cui in atto, in via ulteriormente gradata, nel recondito e remoto caso di rigetto della domanda subordinata, - disporre la correzione della statuizione sulle spese di giudizio, secondo indicazione in atto”
Per le appellate: “Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, contrariis rejectis, In via principale Nel merito - Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto In ogni caso - Con vittoria di spese”
FATTI DI CAUSA E' opportuna una ricostruzione storica della vicenda di causa.
Risulta dagli atti, per quanto qui interessa, che in data 28 Settembre 1991 la signora a mezzo di scrittura privata conveniva con il sig. Controparte_4 CP_5
( proprietario ) l'acquisto di un appartamento sito in Via Manzoni nr. 31 (poi
[...] divenuto 51) di Grottammare pagando anche più acconti. Non procedendo il venditore alla stipula di un atto pubblico nonostante numerose richieste del saldo prezzo, nel settembre 1994 la signora invitava formalmente il alla Pt_1 Pt_2 stipula presso uno studio notarile in Roma, ma il venditore non si presentava. pagina 2 di 8 Nello stesso anno il ( poi deceduto nel 1995 ) con atto Pt_2 CP_5 pubblico del 26.09.1994, e successivamente regolarmente trascritto, vendeva al signor il medesimo appartamento. Persona_1
Di conseguenza la promuoveva un giudizio avanti al Controparte_6
Tribunale di Ascoli Piceno affinché fosse dichiarato simulato, illecito, nullo o comunque inefficace detto rogito: nelle more del processo di primo grado l'attrice decedeva e le subentrava quale unico erede il fratello . Il Controparte_7
Loconsole si costituiva contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il rilascio dell'appartamento detenuto senza titolo ed il risarcimento del danno da indebita occupazione: con sentenza n. 680/2011 il
Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava risolta la scrittura privata sottoscritta dal e dalla e la validità del secondo rogito. Successivamente l' Pt_2 Pt_1 [...]
decedeva lasciando quale erede la moglie che, con CP_7 Parte_3 atto inter vivos, alienava i diritti sui beni oggetto di giudizio al nipote
[...] che proponeva appello avverso detta sentenza. Il gravame veniva Parte_1 respinto dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza 230/18 che confermava la validità dell'atto di acquisto del IG nonché la risoluzione della PE scrittura privata sottoscritta dalla Detta seconda sentenza veniva Pt_1 parzialmente cassata con ordinanza n. 39/2021 della Corte di Cassazione ( giudizio R.G. 22074/2018 promosso dall' e con ricorso Parte_1 incidentale dall' ) in ordine alle spese di giudizio. Persona_1
L' in data 24.9.2018, con atto di citazione ritualmente notificato (ed è il Pt_1 procedimento per cui è causa) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. chiedendo “ Accertare e dichiarare la nullità sostanziale Persona_1 dell'atto pubblico di compravendita immobiliare Forsgard/Loconsole del 26/09/94
Notaio di San Benedetto del Tronto, rep. num. 47549 7372, Persona_2 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo il 27/09/94 e registrato a San Benedetto del Tronto l'11/10/94 al num. 1155 S.
1-V; accertar e dichiarare che l'attore istante IG è proprietario esclusivo Parte_1 per maturata usucapione dell'immobile sito presso lo stabile di Via Manzoni 51 a
Grottammare e distinto al NCEU al foglio 21, particella 548/23, piano VII,
pagina 3 di 8 categoria A/3, classe 4, vani 4”. Si costituiva il chiedendo il PE PE rigetto della domanda. Nelle more del giudizio, l'attore promuoveva ricorso cautelare ex art. 669 bis e ss. in corso di causa chiedendo il sequestro ex art. 670
/ 671 c.p.c. dell'immobile oggetto della compravendita immobiliare
Forsgard/Loconsole del 26/09/94 e sito in Grottammare, Via Manzoni, 39: il ricorso veniva respinto. In data 07.09.2020 a seguito del decesso del PE
, si costituivano in giudizio per la prosecuzione le eredi di quest'ultimo,
[...]
e e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
All'esito della espletata istruttoria (produzioni documentali) il Tribunale di Fermo con sentenza n. 634/2023, pubblicata in data 04.08.2023, rigettava le domande condannando parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore delle convenute.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello l' e si Parte_1 costituivano le appellate
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 7 maggio 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo contesta che il primo giudice non abbia ritenuto nullo il contratto stipulato con atto notarile del 26.09.1994 a rogito Notar Per_2 tra i sigg. e rilevando “violazioni di legge e/o gli errori di PE Pt_2 interpretazione, rilevanti, anzi, determinanti, ai fini della decisione, in relazione a quanto deve correttamente intendersi dal combinato disposto degli articoli 1421 cod. civ., 99, 112, 187, com. sec., cpc., 111 Costit.” In particolare rileva la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili, come quello contestato, da cui non risulti la regolarità urbanistica e comunque non in regola con la normativa urbanistica.
Sul punto osserva il Collegio che risulta dagli atti che le sentenze n. 680/2011 del
Tribunale di Ascoli Piceno, n. 230/2018 della Corte d'Appello di Ancona e l'ordinanza n. 39/2021 della Corte di Cassazione hanno deciso in merito alla domanda di nullità dell'atto notarile per cui è causa ( respingendola) e sono tutte passate in giudicato. Dette cause peraltro risultano instaurate tra le medesime parti, hanno ad oggetto il rogito del 26/09/94, hanno lo stesso petitum pagina 4 di 8 (dichiarazione di nullità dell'atto ) e causa petendi (violazione artt. 1418, 1346 cc).
Deve dunque rilevarsi l'avvenuta formazione del giudicato sulla questione di nullità del contratto di cui oggi si discute con la conseguenza che il motivo non può essere esaminato nel merito stante l'effetto preclusivo del giudicato esterno che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile.
Detto principio di diritto è altresì stato recentemente confermato dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n° 16 del 3 Gennaio 2020 la quale recita: “La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo ( cfr. ex multis, Cass. 6091 del 2020; Cass. 24/9/2018 n. 22465; Cass., n. 25745/17).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di usucapione sostenendo che i signori avevano acquistato la Pt_1 proprietà del bene immobile in virtù del loro possesso continuato per oltre venti anni.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Invero ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni,
pagina 5 di 8 cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (ex multis Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186). E la domanda di usucapione è soggetta alla prova quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem e la giurisprudenza è concorde nell' affermare che è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e che grava l'onere della relativa prova “ … su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” ( cfr. tra le più recenti Cass. civ. Sez. II Ordinanza,
08/09/2017, n. 20966).
Ciò posto in linea generale, applicando tali principi al caso di specie il motivo deve essere respinto: l' afferma di aver detenuto (anche considerando i suoi dante Pt_1 causa) i beni uti dominus sin dal 1991 in forza della succitata scrittura privata, ma nulla ha provato sul punto. Si è limitato ad affermare di aver posseduto per oltre vent'anni ed è un'affermazione talmente generica che non può certo, in difetto di altre allegazioni, assurgere a prova: è una mera formula di stile, quasi tautologica, contenuta nell'atto di citazione, cui non è seguita alcuna precisazione nel prosieguo del giudizio. Anzi in citazione ( cfr pg. 8 atto introduttivo I° ) l' Pt_1 afferma “questa difesa è pronta anche, nei termini rituali di cui all'art. 183, com.
VI, cpc., a riversare una quantità enorme di prove documentali (bollette, contratti, pagamenti…) e testimoniali (amministratori, familiari, condomini…)”, tuttavia nella seconda memoria 183 II t. cpc, nulla ha prodotto e si è limitato a richiedere CTU sullo stato e sulla regolarità dell' immobile ( non ammessa dal primo giudice ).
Ma vi è di più: già nella comparsa di costituzione e risposta (doc. 4 fascicolo primo grado) depositata il 03.10.1995 nel giudizio avanti al Tribunale di Ascoli
Piceno R.G.N. 288/1995, il signor aveva proposto, tra le altre, PE domanda riconvenzionale per il rilascio immediato dell'appartamento occupato, domanda poi accolta dalla Corte d'Appello di Ancona con sent. n. 230/2018 ed infine confermata dalla Corte di Cassazione. E questi sono senza dubbio atti pagina 6 di 8 efficaci a fini interruttivi ed incompatibili con un possesso pacifico: secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di possesso ad usucapione, in virtù del rinvio fatto dall'art. 1165 c.c., per quanto compatibile, all'art. 2943 c.c., gli atti interruttivi sono tassativi, cosicché non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma da ultimo citata, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Cass. civ. sent. n. 13625/09; 12024/2000;
6910/2001; 4892/2003). Ed ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, può essere attribuita efficacia interruttiva del possesso solo ad atti, come quelli posti in essere dal Loconsole, che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o ad atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente
(Cass. civ. sent. n.20611/2017).
Quanto alla contestata condanna alle spese legali del primo grado, le stesse sono state correttamente poste a carico della parte soccombente in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 cpc. Invero non sussistono ragioni neanche per la compensazione delle spese, come chiede l' appellante, stante la totale soccombenza dell' non rilevando profili di particolare complessità e/o Pt_1 evoluzioni giurisprudenziali nella materia trattata. L'appellante è risultato soccombente per i fatti di causa e, ai sensi dell'art. 91 cpc, correttamente è stato condannato al pagamento delle spese: peraltro gli importi liquidati sono conformi a quelli previsti dal DM 55/2014 e le somme devono ritenersi congrue avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni.
Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
Da ultimo, quanto alla mancata pronuncia in ordine all' istanza ex art. 89 reiterata anche in questa fase di giudizio, premesso che le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio pagina 7 di 8 ed avulse dalla materia del contendere (cfr., sul punto, C. St. 17.12.2013, n.
6038), dall' esame degli atti di causa nulla emerge che possa integrare la fattispecie prevista dal succitato articolo.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
in qualità di eredi del Sig. ed avverso la Controparte_3 Persona_1 sentenza del Tribunale di Fermo 634/2023, pubblicata in data 04.08.2023 così provvede:
- respinge l'appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore delle appellate, spese che si liquidano in complessivi €.
3.966,00 oltre €. 150 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Valentina Rascioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei IGi Magistrati: dott. Valentina Rascioni Presidente dott. Annalisa Giusti Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/2023 R.G. A.C. promossa da
(c. f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tommaso Maria Egidi ed elettivamente domiciliato in San Benedetto del
Tronto Viale De Gasperi 98 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, e (C.F C.F._3 Controparte_3
in qualità di uniche eredi del Sig. , C.F._4 Persona_1 deceduto il 7 settembre 2020, rappresentate e difese anche disgiuntamente dall'Avv. Nicola Rondinone e dall'Avv. Emanuela Sironi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliate in Milano alla Via Turati presso il domicilio dell'Avv.
Emanuela Sironi
APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Fermo n. 634/2023, pubblicata in data 04.08.2023, pagina 1 di 8 SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello - previo ordine di cancellazione ex art. 89 cpc., già invocata, delle espressioni assai offensive, già indicate in atti, dello onore personale e della dignità professionale del sottoscritto Avvocato del
Foro di Ascoli Piceno sulle poco velate accuse di patrocinio infedele ed abuso processuale, in via principale, - accertar e dichiarare la nullità sostanziale dell'atto pubblico di compravendita immobiliare Forsgard/Loconsole del 26/09/94 Notaio
di San Benedetto del Tronto, rep. num. 47549 7372, trascritto alla Persona_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo il 27/09/94 e registrato a San
Benedetto del Tronto l'11/10/94 al num. 1155 S.
1-V, - accertar e dichiarare che l'attore istante IG è proprietario esclusivo per maturata Parte_1 usucapione dell'immobile sopra specificato di Via Manzoni 51 a Grottammare, - ordinar alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle variazioni ipocatastali, conseguenti e necessarie, con esonero del conservatore da ogni responsabilità, - condannar al pagamento delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio la controparte, in via subordinata, nel deprecato e disgraziato caso di rigetto di entrambe le agite domande, - disporre la compensazione totale delle spese tutte di giudizio, per i motivi di cui in atto, in via ulteriormente gradata, nel recondito e remoto caso di rigetto della domanda subordinata, - disporre la correzione della statuizione sulle spese di giudizio, secondo indicazione in atto”
Per le appellate: “Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, contrariis rejectis, In via principale Nel merito - Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto In ogni caso - Con vittoria di spese”
FATTI DI CAUSA E' opportuna una ricostruzione storica della vicenda di causa.
Risulta dagli atti, per quanto qui interessa, che in data 28 Settembre 1991 la signora a mezzo di scrittura privata conveniva con il sig. Controparte_4 CP_5
( proprietario ) l'acquisto di un appartamento sito in Via Manzoni nr. 31 (poi
[...] divenuto 51) di Grottammare pagando anche più acconti. Non procedendo il venditore alla stipula di un atto pubblico nonostante numerose richieste del saldo prezzo, nel settembre 1994 la signora invitava formalmente il alla Pt_1 Pt_2 stipula presso uno studio notarile in Roma, ma il venditore non si presentava. pagina 2 di 8 Nello stesso anno il ( poi deceduto nel 1995 ) con atto Pt_2 CP_5 pubblico del 26.09.1994, e successivamente regolarmente trascritto, vendeva al signor il medesimo appartamento. Persona_1
Di conseguenza la promuoveva un giudizio avanti al Controparte_6
Tribunale di Ascoli Piceno affinché fosse dichiarato simulato, illecito, nullo o comunque inefficace detto rogito: nelle more del processo di primo grado l'attrice decedeva e le subentrava quale unico erede il fratello . Il Controparte_7
Loconsole si costituiva contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il rilascio dell'appartamento detenuto senza titolo ed il risarcimento del danno da indebita occupazione: con sentenza n. 680/2011 il
Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava risolta la scrittura privata sottoscritta dal e dalla e la validità del secondo rogito. Successivamente l' Pt_2 Pt_1 [...]
decedeva lasciando quale erede la moglie che, con CP_7 Parte_3 atto inter vivos, alienava i diritti sui beni oggetto di giudizio al nipote
[...] che proponeva appello avverso detta sentenza. Il gravame veniva Parte_1 respinto dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza 230/18 che confermava la validità dell'atto di acquisto del IG nonché la risoluzione della PE scrittura privata sottoscritta dalla Detta seconda sentenza veniva Pt_1 parzialmente cassata con ordinanza n. 39/2021 della Corte di Cassazione ( giudizio R.G. 22074/2018 promosso dall' e con ricorso Parte_1 incidentale dall' ) in ordine alle spese di giudizio. Persona_1
L' in data 24.9.2018, con atto di citazione ritualmente notificato (ed è il Pt_1 procedimento per cui è causa) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. chiedendo “ Accertare e dichiarare la nullità sostanziale Persona_1 dell'atto pubblico di compravendita immobiliare Forsgard/Loconsole del 26/09/94
Notaio di San Benedetto del Tronto, rep. num. 47549 7372, Persona_2 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo il 27/09/94 e registrato a San Benedetto del Tronto l'11/10/94 al num. 1155 S.
1-V; accertar e dichiarare che l'attore istante IG è proprietario esclusivo Parte_1 per maturata usucapione dell'immobile sito presso lo stabile di Via Manzoni 51 a
Grottammare e distinto al NCEU al foglio 21, particella 548/23, piano VII,
pagina 3 di 8 categoria A/3, classe 4, vani 4”. Si costituiva il chiedendo il PE PE rigetto della domanda. Nelle more del giudizio, l'attore promuoveva ricorso cautelare ex art. 669 bis e ss. in corso di causa chiedendo il sequestro ex art. 670
/ 671 c.p.c. dell'immobile oggetto della compravendita immobiliare
Forsgard/Loconsole del 26/09/94 e sito in Grottammare, Via Manzoni, 39: il ricorso veniva respinto. In data 07.09.2020 a seguito del decesso del PE
, si costituivano in giudizio per la prosecuzione le eredi di quest'ultimo,
[...]
e e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
All'esito della espletata istruttoria (produzioni documentali) il Tribunale di Fermo con sentenza n. 634/2023, pubblicata in data 04.08.2023, rigettava le domande condannando parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore delle convenute.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello l' e si Parte_1 costituivano le appellate
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 7 maggio 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo contesta che il primo giudice non abbia ritenuto nullo il contratto stipulato con atto notarile del 26.09.1994 a rogito Notar Per_2 tra i sigg. e rilevando “violazioni di legge e/o gli errori di PE Pt_2 interpretazione, rilevanti, anzi, determinanti, ai fini della decisione, in relazione a quanto deve correttamente intendersi dal combinato disposto degli articoli 1421 cod. civ., 99, 112, 187, com. sec., cpc., 111 Costit.” In particolare rileva la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili, come quello contestato, da cui non risulti la regolarità urbanistica e comunque non in regola con la normativa urbanistica.
Sul punto osserva il Collegio che risulta dagli atti che le sentenze n. 680/2011 del
Tribunale di Ascoli Piceno, n. 230/2018 della Corte d'Appello di Ancona e l'ordinanza n. 39/2021 della Corte di Cassazione hanno deciso in merito alla domanda di nullità dell'atto notarile per cui è causa ( respingendola) e sono tutte passate in giudicato. Dette cause peraltro risultano instaurate tra le medesime parti, hanno ad oggetto il rogito del 26/09/94, hanno lo stesso petitum pagina 4 di 8 (dichiarazione di nullità dell'atto ) e causa petendi (violazione artt. 1418, 1346 cc).
Deve dunque rilevarsi l'avvenuta formazione del giudicato sulla questione di nullità del contratto di cui oggi si discute con la conseguenza che il motivo non può essere esaminato nel merito stante l'effetto preclusivo del giudicato esterno che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile.
Detto principio di diritto è altresì stato recentemente confermato dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n° 16 del 3 Gennaio 2020 la quale recita: “La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo ( cfr. ex multis, Cass. 6091 del 2020; Cass. 24/9/2018 n. 22465; Cass., n. 25745/17).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di usucapione sostenendo che i signori avevano acquistato la Pt_1 proprietà del bene immobile in virtù del loro possesso continuato per oltre venti anni.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Invero ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni,
pagina 5 di 8 cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (ex multis Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186). E la domanda di usucapione è soggetta alla prova quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem e la giurisprudenza è concorde nell' affermare che è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e che grava l'onere della relativa prova “ … su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” ( cfr. tra le più recenti Cass. civ. Sez. II Ordinanza,
08/09/2017, n. 20966).
Ciò posto in linea generale, applicando tali principi al caso di specie il motivo deve essere respinto: l' afferma di aver detenuto (anche considerando i suoi dante Pt_1 causa) i beni uti dominus sin dal 1991 in forza della succitata scrittura privata, ma nulla ha provato sul punto. Si è limitato ad affermare di aver posseduto per oltre vent'anni ed è un'affermazione talmente generica che non può certo, in difetto di altre allegazioni, assurgere a prova: è una mera formula di stile, quasi tautologica, contenuta nell'atto di citazione, cui non è seguita alcuna precisazione nel prosieguo del giudizio. Anzi in citazione ( cfr pg. 8 atto introduttivo I° ) l' Pt_1 afferma “questa difesa è pronta anche, nei termini rituali di cui all'art. 183, com.
VI, cpc., a riversare una quantità enorme di prove documentali (bollette, contratti, pagamenti…) e testimoniali (amministratori, familiari, condomini…)”, tuttavia nella seconda memoria 183 II t. cpc, nulla ha prodotto e si è limitato a richiedere CTU sullo stato e sulla regolarità dell' immobile ( non ammessa dal primo giudice ).
Ma vi è di più: già nella comparsa di costituzione e risposta (doc. 4 fascicolo primo grado) depositata il 03.10.1995 nel giudizio avanti al Tribunale di Ascoli
Piceno R.G.N. 288/1995, il signor aveva proposto, tra le altre, PE domanda riconvenzionale per il rilascio immediato dell'appartamento occupato, domanda poi accolta dalla Corte d'Appello di Ancona con sent. n. 230/2018 ed infine confermata dalla Corte di Cassazione. E questi sono senza dubbio atti pagina 6 di 8 efficaci a fini interruttivi ed incompatibili con un possesso pacifico: secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di possesso ad usucapione, in virtù del rinvio fatto dall'art. 1165 c.c., per quanto compatibile, all'art. 2943 c.c., gli atti interruttivi sono tassativi, cosicché non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma da ultimo citata, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Cass. civ. sent. n. 13625/09; 12024/2000;
6910/2001; 4892/2003). Ed ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, può essere attribuita efficacia interruttiva del possesso solo ad atti, come quelli posti in essere dal Loconsole, che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o ad atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente
(Cass. civ. sent. n.20611/2017).
Quanto alla contestata condanna alle spese legali del primo grado, le stesse sono state correttamente poste a carico della parte soccombente in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 cpc. Invero non sussistono ragioni neanche per la compensazione delle spese, come chiede l' appellante, stante la totale soccombenza dell' non rilevando profili di particolare complessità e/o Pt_1 evoluzioni giurisprudenziali nella materia trattata. L'appellante è risultato soccombente per i fatti di causa e, ai sensi dell'art. 91 cpc, correttamente è stato condannato al pagamento delle spese: peraltro gli importi liquidati sono conformi a quelli previsti dal DM 55/2014 e le somme devono ritenersi congrue avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni.
Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
Da ultimo, quanto alla mancata pronuncia in ordine all' istanza ex art. 89 reiterata anche in questa fase di giudizio, premesso che le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio pagina 7 di 8 ed avulse dalla materia del contendere (cfr., sul punto, C. St. 17.12.2013, n.
6038), dall' esame degli atti di causa nulla emerge che possa integrare la fattispecie prevista dal succitato articolo.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
in qualità di eredi del Sig. ed avverso la Controparte_3 Persona_1 sentenza del Tribunale di Fermo 634/2023, pubblicata in data 04.08.2023 così provvede:
- respinge l'appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore delle appellate, spese che si liquidano in complessivi €.
3.966,00 oltre €. 150 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Valentina Rascioni
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