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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/09/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI NE Lavoro
n. 803/25 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nata a [...] – CE - il 27/01/1963), Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Reccia in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Avv.
Alessia Cavallo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver lavorato per il Parte_1 Controparte_1
come docente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato
[...] sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, ha sostenuto che gli sarebbe stato illegittimamente negato di fruire delle ferie maturate durante tale periodo di precariato, affermando di non aver potuto fruire di giorni di ferie.
A fondamento della domanda parte ricorrente, oltre a richiamare la disciplina normativa in materia di fruizione di ferie del personale scolastico, ha invocato, in particolar modo, la sentenza della GU del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 e la sentenza n. 16715/24 della Corte di Cassazione. 1 Dunque, ritenendo di aver subito una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna della Amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva, come quantificata in ricorso.
Il si è costituito in giudizio, Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'originaria disciplina delle ferie del personale docente era contenuta all'articolo 13, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del
Comparto Scuola, il quale prevedeva, al comma 9, che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabiliva, poi, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie in tutto o in parte eventualmente non godute nell'anno scolastico di riferimento per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivate esigenze di carattere personale o di malattia, potessero essere godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo articolo 19 del C.C.N.L. 2006/2009, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni specificamente rivolte al personale assunto a tempo determinato, stabilendo, al comma 2, che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse potessero essere liquidate al termine dell'anno scolastico o, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
2 durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma era interpretata nel senso che il personale docente a termine non fosse obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Sicché, vigente la disciplina contenuta nel C.C.N.L. 2006/2009, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie, né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, potendo ricevere la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto a termine.
La materia è stata innovata dal Legislatore con l'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012 secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
3 La Corte Costituzionale, sentenza della n. 95 del 6/5/2016, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sostanza, la Consulta ha spiegato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
4 subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”).
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica
“al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto.
Il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1/9/2013.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n.
228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo
13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Occorre soffermarsi sul contenuto precettivo del trascritto riferimento dell'art. 1 comma 54 ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.
Com'è noto, nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla dall'art. 138 Pt_2 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal . CP_1
5 L'art. 74 citato per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore,
l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità. 3.
Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
I giorni di sospensione delle lezioni stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
L'art. 1 comma 54 in commento fa riferimento proprio a questi ultimi giorni dal momento che, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie
“nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Come condivisibilmente posto in evidenza dalla giurisprudenza di merito
(cfr. sent. Trib. Torino n. 1285/2025), la previsione legislativa in parola, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, per cui deve escludersi che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
Dunque, i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
6 I docenti sono quindi esonerati dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni e – di conseguenza - i dirigenti sono autorizzati a considerarli in ferie.
Di contro, i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non possono ritenersi dedicati alle ferie.
Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie non esclude lo svolgimento di attività lavorativa, considerato che il docente svolge anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che il citato art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno.
A questo punto, va osservato che la GU, DE sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in
7 condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a 6 contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
Di recente, poi, la GU è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della
NE I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
8 direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
DE NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16
e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro›› (ex multis Cass.
n. 14268 del 2022 e Cass. n. 13447 del 2024).
La lettura dei citati arresti della giurisprudenza europea e di quella di legittimità consente di ricavare che l'applicazione dei principi ivi enunciati presuppone una specifica situazione di fatto e di diritto: da un lato, che il lavoratore non deve aver fruito di tutti i giorni di ferie maturati risultando così titolare, alla cessazione del rapporto, del diritto all'indennità sostitutiva corrispondente;
dall'altro, l'esistenza di un divieto normativo di monetizzazione delle ferie non fruite che determini l'estinzione del diritto all'indennità sostitutiva maturata.
Il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma al ricorrente delle suddette condizioni applicative.
Nel caso di specie, deve rilevarsi, anzitutto, che, per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, non sussiste alcun divieto di monetizzazione preso in esame dalla GU (laddove si stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere).
9 Inoltre, per quanto riguarda la questione relativa al numero di giorni di ferie maturate e non fruite da parte ricorrente alla cessazione degli anni scolastici in questione, occorre notare come quest'ultima abbia affermato di non averne goduto per nulla di ferie, mentre il convenuto ha sostenuto che CP_1 la docente ha fruito di giorni di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale.
A questo, punto va rammentato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024)
Orbene, fatte queste precisazioni, deve affermarsi che la giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale.
Le sentenze della Corte di legittimità nn. 14268/22, 13440/24, 13447/24,
15415/24 e la recentissima n. 11968/25 si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL
2006/2009.
Il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
10 Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente disamina.
Nella sentenza n. 16715/24 (richiamata da parte ricorrente) viene sottolineato che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012”.
Tuttavia, la sentenza in questione non contiene argomentazioni che consentano di ritenere che la Corte, nell'occuparsi dei periodi sottoposti alla sua decisione, abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio. Ciò costituisce una seria ragione per escludere che, nella riportata frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a ciò che sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere che, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, la Corte abbia dettato il principio in relazione al solo periodo – di interruzione delle lezioni tra un anno scolastico e l'altro - di cui si stava occupando.
Alla luce del quadro normativo sopra analizzato, appare coerente ritenere che la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente (in tal senso vedi la cit. sent. Trib. Torino n. 1285/2025, qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
11 Ad ogni modo, è sicuramente ammessa la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato uno o più giorni di sospensione delle lezioni al lavoro e che effettivamente in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, si deve ritenere possibile che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
Chiarito che i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” devono ritenersi destinati a ferie, si deve sottolineare che, fattispecie concreta in esame, parte ricorrente, come era suo onere, non ha indicato il numero di giorni di sospensione delle lezioni fissato per gli anni scolastici in considerazione., né ha allegato il numero di giorni residui rispetto ai primi. Egli si è limitato ad asserire di non avere fruito di ferie richiedendone la monetizzazione. Parte ricorrente non ha neppure dedotto di aver svolto attività lavorativa nei periodi di sospensione delle lezioni, né tanto meno ha offerto prova al riguardo.
In difetto di allegazioni, la domanda va disattesa in ragioni delle considerazioni giuridiche opra esposte.
La novità delle questioni trattate, anche in riferimento agli approdi interpretativi qui raggiunti muovendo dall'esame delle recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità, determina compensazione per intero delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese processuali.
Tivoli, 11.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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