TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4016 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/08/2023 ed iscritto al n 4016 - 2023 RG , vertente tra
- , nata il [...] a [...] Parte_1
SA (RC), residente in via Antonio Zappia snc, Bova Marina (RC), c.f.
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Natale (c.f. C.F._1
), presso il cui studio in via Popilia n. 5, Vibo Valentia C.F._2
è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
- , l' Controparte_1 [...]
, C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi ex art. 417 bis del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro dal dott. (c.f. Controparte_3
), dal dott. C.F._3 Controparte_4
( ) e dal dott. (c.f. C.F._4 CP_5
), funzionari dello stesso , elettivamente C.F._5 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Via Sant'Anna II tronco Reggio Calabria;
- resistente -
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale 1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 11/08/2023 la ricorrente premette:
- Di essere docente precaria inserita nelle GPS della provincia di
[...]
per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia; CP_2
- Di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato, allegati in atti, per i periodi così specificati: “ A.S. 2020/2021, vari contratti di supplenza breve dal 23.10.2020 al 30.06.2021, presso varie scuole dell'infanzia e primaria, per un totale di 242 giorni di servizio. A.S. 2021/2022, un contratto di supplenza ex art. 58 comma 4-ter D.L. n. 73/2021 (c.d. “supplenza Covid”), dal 12.10.2021 al 30.12.2021, cattedra orario intera di 25 ore settimanali, posto comune, scuola dell'infanzia, presso l'Istituto Comprensivo di Montebello Jonico (RC), per un totale di 80 giorni di servizio. A.S. 2022/2023, contratto dal 05.09.2022 al 30.06.2023, supplenza fino al termine delle attività didattiche, posto sostegno, cattedra orario intera di 25 ore settimanali, scuola dell'infanzia, dal presso l'Istituto Controparte_1
Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito di Porto SA (RC). “. Si duole del fatto che per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio in virtù di contratti per supplenze brevi e saltuarie, la resistente non le ha corrisposto la retribuzione professionale docenti. Lamenta, altresì, la circostanza che per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022- 2023, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta Elettronica CP_1 del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità del mancato pagamento della retribuzione professionale docenti e della limitazione del beneficio relativo alla Carta Elettronica del Docente al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Chiede nelle conclusioni la condanna della controparte al pagamento di Euro 1.867,32 lordi a titolo di “retribuzione professionale docenti” per i periodi indicati degli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 e il beneficio della “Carta del Docente” per gli AA.SS. 2020/2021 e 2022/2023.
2 § 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4. Sulla retribuzione professionale docenti. Si osserva che la ricorrente in forza di contratti di supplenza breve ha prestato, presso scuole ricadenti nella provincia di Controparte_2 nell'anno scolastico 2020/2021, plurime supplenze nell'arco temporale dal 23.10.2020 al 30.06.2021, per un totale di 242 giorni di servizio. Per l'anno scolastico 2021/2022, ha avuto un contratto di supplenza breve c.d. Covid dal 12.10.2021 al 30.12.2021, per un totale di 80 giorni di servizio. Per tale periodo di servizio alla ricorrente non è stata corrisposta la
“retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola. La suddetta norma contrattuale così testualmente statuisce:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”. La contrattazione successiva ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti. L'Amministrazione convenuta attribuisce la retribuzione professionale docenti (brevemente RPD) ai soli docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001. La ricorrente, in buona sostanza, lamenta di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere
3 beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello dei colleghi a tempo indeterminato e a quello reso dai docenti che hanno ricoperto supplenze annuali. Nel caso di specie si è perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011). La difesa del resistente – senza muovere alcuna Controparte_1 contestazione ai periodi di servizio allegati ed agli importi posti a base dei calcoli delle pretese spettanze per RPD – eccepisce che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, sono da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, dunque, fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali delle supplenze annuali al 31.08 e supplenze temporanee al 30.06. per le quali la RPD è invece riconosciuta. La questione di diritto in ordine all'applicabilità anche all'attività lavorativa prestata in forza di contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea dell'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa. La Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, ha statuito il seguente principio di diritto: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Nel caso che ci occupa occorre fare applicazione del suddetto principio di diritto, non essendovi ragioni per discostarsene, tanto più che lo stesso è stato recentemente confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti “ conforme alla clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la
4 sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l apporto 6 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Pertanto alla ricorrente va riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di servizio specificati in atti e prestati con supplenze temporanee e brevi. Per gli importi, di cui sono stati analiticamente riportati nel ricorso i calcoli, deve darsi atto che appaiono corretti e che non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente, per cui possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
§ 5. Sul beneficio economico della “c.d. Carta Elettronica del Docente”. Il ricorso è fondato anche avuto riguardo alla richiesta del beneficio economico della Carta Docente. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). In sintesi, la S.C. motiva trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che
5 quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Anche per le supplenze brevi deve essere riconosciuto il beneficio della Carta docente. Sul punto, infatti, occorre richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 03/07/2025 n. 268 che in tema di riconoscimento dell'indennità annuale sotto forma di carta elettronica ai docenti si è cosi espressa:
“…Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare
6 incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_6 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale
o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole…” Precisa la Corte nella predetta sentenza che: “ la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”. I principi di diritto espressi dal giudice comunitario, in buona sostanza, chiariscono come la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa al riconoscimento del beneficio quivi in esame, atteso che anche i docenti incaricati di supplenze brevi partecipano al processo educativo e formativo al pari dei docenti di ruolo.
§ 5.1. Venendo adesso alla questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio, essa è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi
7 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso che ci occupa parte ricorrente allega l'attuale permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche, sicchè ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
8 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Sulla scorta dei principi di diritto di cui ai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, sono del tutto infondate le eccezioni sollevate in punto di diritto dal resistente CP_1
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.867,32 a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto negli anni scolastici CP_1
2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo;
- condanna, altresì, il resistente , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., all'adempimento in forma specifica, a favore di parte ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell' avv. Valerio Natale dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
9
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4016 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/08/2023 ed iscritto al n 4016 - 2023 RG , vertente tra
- , nata il [...] a [...] Parte_1
SA (RC), residente in via Antonio Zappia snc, Bova Marina (RC), c.f.
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Natale (c.f. C.F._1
), presso il cui studio in via Popilia n. 5, Vibo Valentia C.F._2
è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
- , l' Controparte_1 [...]
, C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi ex art. 417 bis del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro dal dott. (c.f. Controparte_3
), dal dott. C.F._3 Controparte_4
( ) e dal dott. (c.f. C.F._4 CP_5
), funzionari dello stesso , elettivamente C.F._5 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Via Sant'Anna II tronco Reggio Calabria;
- resistente -
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale 1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 11/08/2023 la ricorrente premette:
- Di essere docente precaria inserita nelle GPS della provincia di
[...]
per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia; CP_2
- Di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato, allegati in atti, per i periodi così specificati: “ A.S. 2020/2021, vari contratti di supplenza breve dal 23.10.2020 al 30.06.2021, presso varie scuole dell'infanzia e primaria, per un totale di 242 giorni di servizio. A.S. 2021/2022, un contratto di supplenza ex art. 58 comma 4-ter D.L. n. 73/2021 (c.d. “supplenza Covid”), dal 12.10.2021 al 30.12.2021, cattedra orario intera di 25 ore settimanali, posto comune, scuola dell'infanzia, presso l'Istituto Comprensivo di Montebello Jonico (RC), per un totale di 80 giorni di servizio. A.S. 2022/2023, contratto dal 05.09.2022 al 30.06.2023, supplenza fino al termine delle attività didattiche, posto sostegno, cattedra orario intera di 25 ore settimanali, scuola dell'infanzia, dal presso l'Istituto Controparte_1
Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito di Porto SA (RC). “. Si duole del fatto che per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio in virtù di contratti per supplenze brevi e saltuarie, la resistente non le ha corrisposto la retribuzione professionale docenti. Lamenta, altresì, la circostanza che per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022- 2023, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta Elettronica CP_1 del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità del mancato pagamento della retribuzione professionale docenti e della limitazione del beneficio relativo alla Carta Elettronica del Docente al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Chiede nelle conclusioni la condanna della controparte al pagamento di Euro 1.867,32 lordi a titolo di “retribuzione professionale docenti” per i periodi indicati degli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 e il beneficio della “Carta del Docente” per gli AA.SS. 2020/2021 e 2022/2023.
2 § 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4. Sulla retribuzione professionale docenti. Si osserva che la ricorrente in forza di contratti di supplenza breve ha prestato, presso scuole ricadenti nella provincia di Controparte_2 nell'anno scolastico 2020/2021, plurime supplenze nell'arco temporale dal 23.10.2020 al 30.06.2021, per un totale di 242 giorni di servizio. Per l'anno scolastico 2021/2022, ha avuto un contratto di supplenza breve c.d. Covid dal 12.10.2021 al 30.12.2021, per un totale di 80 giorni di servizio. Per tale periodo di servizio alla ricorrente non è stata corrisposta la
“retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola. La suddetta norma contrattuale così testualmente statuisce:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”. La contrattazione successiva ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti. L'Amministrazione convenuta attribuisce la retribuzione professionale docenti (brevemente RPD) ai soli docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001. La ricorrente, in buona sostanza, lamenta di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere
3 beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello dei colleghi a tempo indeterminato e a quello reso dai docenti che hanno ricoperto supplenze annuali. Nel caso di specie si è perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011). La difesa del resistente – senza muovere alcuna Controparte_1 contestazione ai periodi di servizio allegati ed agli importi posti a base dei calcoli delle pretese spettanze per RPD – eccepisce che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, sono da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, dunque, fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali delle supplenze annuali al 31.08 e supplenze temporanee al 30.06. per le quali la RPD è invece riconosciuta. La questione di diritto in ordine all'applicabilità anche all'attività lavorativa prestata in forza di contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea dell'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa. La Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, ha statuito il seguente principio di diritto: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Nel caso che ci occupa occorre fare applicazione del suddetto principio di diritto, non essendovi ragioni per discostarsene, tanto più che lo stesso è stato recentemente confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti “ conforme alla clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la
4 sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l apporto 6 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Pertanto alla ricorrente va riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di servizio specificati in atti e prestati con supplenze temporanee e brevi. Per gli importi, di cui sono stati analiticamente riportati nel ricorso i calcoli, deve darsi atto che appaiono corretti e che non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente, per cui possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
§ 5. Sul beneficio economico della “c.d. Carta Elettronica del Docente”. Il ricorso è fondato anche avuto riguardo alla richiesta del beneficio economico della Carta Docente. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). In sintesi, la S.C. motiva trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che
5 quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Anche per le supplenze brevi deve essere riconosciuto il beneficio della Carta docente. Sul punto, infatti, occorre richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 03/07/2025 n. 268 che in tema di riconoscimento dell'indennità annuale sotto forma di carta elettronica ai docenti si è cosi espressa:
“…Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare
6 incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_6 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale
o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole…” Precisa la Corte nella predetta sentenza che: “ la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”. I principi di diritto espressi dal giudice comunitario, in buona sostanza, chiariscono come la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa al riconoscimento del beneficio quivi in esame, atteso che anche i docenti incaricati di supplenze brevi partecipano al processo educativo e formativo al pari dei docenti di ruolo.
§ 5.1. Venendo adesso alla questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio, essa è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi
7 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso che ci occupa parte ricorrente allega l'attuale permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche, sicchè ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
8 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Sulla scorta dei principi di diritto di cui ai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, sono del tutto infondate le eccezioni sollevate in punto di diritto dal resistente CP_1
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.867,32 a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto negli anni scolastici CP_1
2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo;
- condanna, altresì, il resistente , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., all'adempimento in forma specifica, a favore di parte ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell' avv. Valerio Natale dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
9