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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12197/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BARESI SARA) Parte_1 C.F._1
e
PA IA ( ) (avv. BEATRICI CHRISTIAN) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
27/8/2025 e 1/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e PA IA ai sensi dell'art. 151, Parte_1 primo comma c.c.. 2- Ordinare al Comune di Monte Isola (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monte Isola (BS) al n. 3 Parte 2 Serie A. 3-
Assegnare la casa familiare sita in Monte Isola (BS), via Carzano n. 56, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra PA IA, in quanto proprietaria della stessa, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Il sig.
ha già trasferito la propria residenza in Monte Isola (BS) Località Siviano n. 64, con obbligo di Pt_1 comunicare eventuali cambiamenti alla moglie e facoltà di asportare dalla casa i propri beni personali.
4- Disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con diritto per il padre di vederli ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e in considerazione degli impegni, scolastici
1 e non dei minori. Si allega il piano genitoriale, redatto in considerazione dell'età dei figli e delle personali esigenze di questi ultimi (doc. 7, già citato).
5- Relativamente alla figlia , in considerazione dell'età della medesima, disporre che la figlia potrà Per_1 liberamente prendere accordi con il sig. al fine di trascorrere del tempo con lui. Pt_1
Disporre, ulteriormente, che i giorni di visita per il sig. e la figlia siano da interpretarsi con Pt_1 Per_1 flessibilità e vengano così disposti: settimanalmente 1 giorno dopo cena dalle 20:30 alle 21:30 circa e 2 giorni prima di cena, con cena insieme al padre e rientro alle 21:30 circa. A fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18, sino alle ore 21 della domenica. Durante il periodo estivo 15 giorni, consecutivi o non;
durante il periodo pasquale 3 giorni, alternando ogni anno tra i genitori Pasqua e Pasquetta. Per il periodo natalizio, disporre che la figlia possa trascorrere con il padre almeno 3/4 giorni consecutivi, alternando Natale, Vigilia di Natale e Capodanno.
6- Disporre, in virtù delle particolari esigenze del figlio , il diritto di visita per il sig. , Per_2 Pt_1 settimanalmente 1 giorno dopo cena dalle 20:30 alle 21:30 circa e 2 giorni prima di cena, con cena insieme al padre e rientro alle 21:30 circa. A fine settimana alternati, dal venerdì alle 18, sino alle ore 21 della domenica. Durante il periodo estivo 15 giorni, consecutivi o non;
durante il periodo pasquale 3 giorni, alternando ogni anno tra i genitori
Pasqua e Pasquetta. Per il periodo natalizio, disporre che il figlio possa trascorrere con il padre almeno 3/4 giorni consecutivi, alternando Natale, Vigilia di Natale e Capodanno.
7- Disporre che il sig. versi alla sig.ra Pt_1
IA, a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutazione ISTAT a far data gennaio 2026. 8- Disporre che entrambi i genitori si facciano carico del 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli, con obbligo di documentarle e di corrispondere gli importi al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate, secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Brescia, che qui si riporta: […] In deroga a quanto previsto dal suesposto Protocollo, le parti concordano che il grest estivo di venga considerata una spesa cui i coniugi prestano sin d'ora il consenso a Per_2 fare e conseguentemente si accordano affinché l'iscrizione per la frequenza settimanale a detta attività sia sostenuta preferibilmente con le somme che il minore riceve a titolo di pensione di invalidità, in considerazione del successivo punto 13) e del fatto che esso rappresenti l'unico momento di socialità di in estate. Invece il costo Per_2 dell'educatrice che seguirà durante il grest estivo verrà sostenuto da entrambi i genitori al 50%. Per_2
9- Nello specifico, disporre che l'iscrizione alla scuola privata di venga pagata dai sigg.ri e Per_1 Pt_1
IA al 50% ciascuno.
10- Disporre che l'assegno unico per i figli a carico venga totalmente percepito dalla sig.ra IA.
11- Disporre che l'assegno di invalidità del figlio continui ad essere versato alla sig.ra IA e Per_2 confermare la prassi per la quale tale assegno venga dai genitori impiegato esclusivamente per il pagamento delle necessità del minore stesso (comprese le sue terapie e l'iscrizione in piscina).
12- Disporre che il sig. possa mantenere l'esclusiva proprietà della barca e della motocicletta, beni dei Pt_1 quali i sig.ri e IA sono comproprietari, facendosi egli stesso carico del regolare versamento delle Pt_1 rate residue relative ai finanziamenti stipulati per l'acquisto dei suddetti beni.
13- Dichiarare compensate le spese legali”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE ISOLA (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2004).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
TA TI DR MA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12197/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BARESI SARA) Parte_1 C.F._1
e
PA IA ( ) (avv. BEATRICI CHRISTIAN) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
27/8/2025 e 1/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e PA IA ai sensi dell'art. 151, Parte_1 primo comma c.c.. 2- Ordinare al Comune di Monte Isola (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monte Isola (BS) al n. 3 Parte 2 Serie A. 3-
Assegnare la casa familiare sita in Monte Isola (BS), via Carzano n. 56, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra PA IA, in quanto proprietaria della stessa, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Il sig.
ha già trasferito la propria residenza in Monte Isola (BS) Località Siviano n. 64, con obbligo di Pt_1 comunicare eventuali cambiamenti alla moglie e facoltà di asportare dalla casa i propri beni personali.
4- Disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con diritto per il padre di vederli ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e in considerazione degli impegni, scolastici
1 e non dei minori. Si allega il piano genitoriale, redatto in considerazione dell'età dei figli e delle personali esigenze di questi ultimi (doc. 7, già citato).
5- Relativamente alla figlia , in considerazione dell'età della medesima, disporre che la figlia potrà Per_1 liberamente prendere accordi con il sig. al fine di trascorrere del tempo con lui. Pt_1
Disporre, ulteriormente, che i giorni di visita per il sig. e la figlia siano da interpretarsi con Pt_1 Per_1 flessibilità e vengano così disposti: settimanalmente 1 giorno dopo cena dalle 20:30 alle 21:30 circa e 2 giorni prima di cena, con cena insieme al padre e rientro alle 21:30 circa. A fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18, sino alle ore 21 della domenica. Durante il periodo estivo 15 giorni, consecutivi o non;
durante il periodo pasquale 3 giorni, alternando ogni anno tra i genitori Pasqua e Pasquetta. Per il periodo natalizio, disporre che la figlia possa trascorrere con il padre almeno 3/4 giorni consecutivi, alternando Natale, Vigilia di Natale e Capodanno.
6- Disporre, in virtù delle particolari esigenze del figlio , il diritto di visita per il sig. , Per_2 Pt_1 settimanalmente 1 giorno dopo cena dalle 20:30 alle 21:30 circa e 2 giorni prima di cena, con cena insieme al padre e rientro alle 21:30 circa. A fine settimana alternati, dal venerdì alle 18, sino alle ore 21 della domenica. Durante il periodo estivo 15 giorni, consecutivi o non;
durante il periodo pasquale 3 giorni, alternando ogni anno tra i genitori
Pasqua e Pasquetta. Per il periodo natalizio, disporre che il figlio possa trascorrere con il padre almeno 3/4 giorni consecutivi, alternando Natale, Vigilia di Natale e Capodanno.
7- Disporre che il sig. versi alla sig.ra Pt_1
IA, a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutazione ISTAT a far data gennaio 2026. 8- Disporre che entrambi i genitori si facciano carico del 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli, con obbligo di documentarle e di corrispondere gli importi al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate, secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Brescia, che qui si riporta: […] In deroga a quanto previsto dal suesposto Protocollo, le parti concordano che il grest estivo di venga considerata una spesa cui i coniugi prestano sin d'ora il consenso a Per_2 fare e conseguentemente si accordano affinché l'iscrizione per la frequenza settimanale a detta attività sia sostenuta preferibilmente con le somme che il minore riceve a titolo di pensione di invalidità, in considerazione del successivo punto 13) e del fatto che esso rappresenti l'unico momento di socialità di in estate. Invece il costo Per_2 dell'educatrice che seguirà durante il grest estivo verrà sostenuto da entrambi i genitori al 50%. Per_2
9- Nello specifico, disporre che l'iscrizione alla scuola privata di venga pagata dai sigg.ri e Per_1 Pt_1
IA al 50% ciascuno.
10- Disporre che l'assegno unico per i figli a carico venga totalmente percepito dalla sig.ra IA.
11- Disporre che l'assegno di invalidità del figlio continui ad essere versato alla sig.ra IA e Per_2 confermare la prassi per la quale tale assegno venga dai genitori impiegato esclusivamente per il pagamento delle necessità del minore stesso (comprese le sue terapie e l'iscrizione in piscina).
12- Disporre che il sig. possa mantenere l'esclusiva proprietà della barca e della motocicletta, beni dei Pt_1 quali i sig.ri e IA sono comproprietari, facendosi egli stesso carico del regolare versamento delle Pt_1 rate residue relative ai finanziamenti stipulati per l'acquisto dei suddetti beni.
13- Dichiarare compensate le spese legali”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE ISOLA (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2004).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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