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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 166/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 166 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Zeppa Bartoletti (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via del Cavarello C.F._3
n. 13 a Gubbio, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
Controparte_1
APPELLATA - CONTUMACE
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore in carica quale procuratrice speciale di (c.f. n. , Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Salvatore Paratore (c.f. e Andrea C.F._4
Vannini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._5
Via P. Villari n. 39 a Firenze, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2662/2022 del 26.10.2022, pubblicata in pari data.
pagina 1 di 19 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.6.2024:
Appellanti (BEI):
“In via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla cessionaria del credito CP_2
ed alla sua procuratrice con ogni conseguente statuizione
[...] Controparte_3
Nel merito dichiarare la nullità della sentenza appellata per mancata notifica della ordinanza del
20/04/2022 in subordine ed in denegata ipotesi di mancato accoglimento del motivo di cui sopra e per mero tuziorismo difensivo senza che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alla questione preliminare dichiarare il difetto di procedibilità della domanda nei confronti di per le motivazioni di cui all'atto di appello dichiarare la Parte_2 nullità del decreto ingiuntivo opposto per omesso controllo sulla presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento e nella fideiussione in subordine ed in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle questioni preliminari e pregiudiziali e di merito in via principale
Previa modifica e riforma delle ordinanze in data 04/08/2021 e 20/04/2022 revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sospendere il procedimento civile ex art. 295 cpc ed ammettere le richieste istruttorie come articolate nelle memorie ex art. 183 cpc da intendersi qui tutte richiamate e trascritte al fine di valutare l'effettivo valore del bene riconsegnato da imputare a decurtazione del residuo debito e quindi quantificare esattamente il credito azionato: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto in accoglimento dei motivi come sopra proposti revocare il decreto ingiuntivo n. 3675/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data
31 agosto 2020 condannare parte appellata alla refusione delle spese e compensi professionali sia per il primo che per il presente grado.”
Intervenuta ( : Controparte_2
“NEL MERITO:
- in via principale, ferma restando la riproposizione delle domande formulate in primo grado, rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dai signori e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 disporre l'integrale conferma della sentenza n. 2662/2022 del Tribunale di Bologna emessa e pubblicata in data 26.10.2022 all'esito del giudizio iscritto al RG n. 15890/2020;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli appellanti, condannare i signori e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 creditrice dell'importo che verrà accertato in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. da qui anche concedente) otteneva dal Tribunale di Bologna Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 3675/2020 del 14.9.2020 per l'importo di € 32.038,29 nei confronti dei sig. (titolare dell'omonima ditta individuale da qui anche utilizzatrice) e Parte_1
(fideiussore della debitrice principale), quale somma dovuta per canoni Parte_2
pagina 2 di 19 scaduti in forza del contratto n. 822492 del 14.1.2011 con NEOS FINANCE S.p.a. (poi e quindi (da qui anche Controparte_4 Controparte_1
NEOS o concedente) avente ad oggetto la locazione finanziaria (leasing auto) il veicolo
“Renault truck Midlum 300.18 Heavy K allestito con cassone ribaltabile trilaterale, sponde e sovrasponde”.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e proponevano Pt_1 Parte_2
opposizione con atto di citazione del 27.10.2020, esponendo:
- il Tribunale adito era territorialmente incompetente indicando il Foro competente in quello di Urbino (residenti degli opponenti) o di Perugia (ex art. 20 c.p.c.) o di Torino
(sede dell'opposta);
- il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un finanziamento di € 75.000,00 della durata di 60 mesi a partire dal momento della consegna del bene locato
(24.01.2011) e quindi l'obbligazione scadeva a dicembre 2015 ma fino al 25.03.2019, il fideiussore non aveva ricevuto alcuna richiesta di pagamento;
Parte_2
- la concedente era quindi decaduta dall'azione ex art. 1957 c.c.;
- il veicolo era stato restituito e dalla sua vendita erano stati ricavati € 15.000,00 e considerato che il finanziamento era di € 75.000,00, la somma residua (detratti €
52.500,00 per canoni versati) era di € 7.500,00 (75.000-15.000-52.500=7.500);
- il 22.6.2017 si erano presentati due incaricati della che per conto di Parte_3
avevano ritirato il veicolo e nel verbale lo stato del bene era descritto in Controparte_1
modo difforme dalla sua effettiva situazione;
- successivamente avevano scoperto che il mezzo era stato riconsegnato dalla
[...]
alla società concedente privo del cassone ribaltabile e poi rivenduto, mentre Parte_3
quello consegnato dall'utilizzatrice era completo di tale accessorio di rilevante valore;
- il valore del bene riconsegnato, completo di casso ribaltabile, era superiore a quello ricavato dalla vendita ed al credito della concedente;
- pertanto avevano sporto denuncia-querela in conseguenza della quale era stato avviato un procedimento penale al Tribunale di Macerata nei confronti dei dipendenti della che avevano ritirato il mezzo. Parte_3
Gli opponenti concludevano chiedendo quindi in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e nel merito la revoca del provvedimento monitorio.
3. i costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
pagina 3 di 19 - l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata tenuto conto delle clausole pattizie;
- l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata, stante la deroga contrattuale prevista all'art. 7;
- l'importo complessivo del contratto di locazione era di € 82.167,70, comprensivo di spese ed interessi convenzionali pattuiti e l'utilizzatore era obbligato a corrispondere anche le rate a scadere a seguito della risoluzione per inadempimento (art. 8);
- la vendita del mezzo era avvenuta per € 15.000,00, somma detratta dalla cifra rimanente;
- aveva regolarmente sottoscritto il 22.06.2017 il verbale di ritiro del Parte_1
mezzo, dando atto di numerosi danni presenti al medesimo, ivi inclusa la mancanza del cassone;
- il mezzo era stato oggetto di perizia da parte della società e Controparte_5
di successiva offerta di acquisto in linea con le risultanze peritali, la quale era stata comunicata a parte opponente. oncludeva per il rigetto dell'opposizione. Controparte_6
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del giudizio penale, all'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2662/2022 rigettava l'opposizione.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e . Pt_1 Parte_2
6. Si è costituita in giudizio per essa la mandataria Controparte_3 CP_2
quale cessionaria del credito vantato da in virtù del
[...] Controparte_1 contratto del 21.10.2022 di cessione dei rapporti giuridici “in blocco” classificati “in sofferenza”, ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto.
7. All'udienza del 11.6.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto, Controparte_1
sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
pagina 4 di 19 9. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione processuale degli appellanti in merito al difetto di legittimazione sostanziale e processuale di CP_3
quale successore a titolo particolare dell'originario creditore
[...] Controparte_1
nel rapporto controverso. Gli appellanti (v. verbale del 4.7.2023 e comparsa
[...]
conclusionale sub lett. g) hanno eccepito il difetto di prova del contratto di cessione per mancata sua produzione da parte di , sostenendo che il deposito dell'Avviso ex CP_3
art. 58 TUB (in G.U. n. 128 del 3.11.2022) (1) non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito azionato. In secondo luogo, il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente scaturirebbe dalla violazione dell'art. 106 TUB non essendo provata l'iscrizione dei ER cessionari del credito nell'Albo degli intermediari autorizzati.
10. L'eccezione è contrastata dall'appellata, la quale, oltre a rilevarne la tardività, sostiene che la propria legittimazione sostanziale e processuale sarebbe provata oltre che dall'Avviso ex art. 58 TUB, anche dalla dichiarazione resa da del 14.3.2023 Controparte_1
(prodotta come doc. 6) che attesta l'avvenuta cessione del credito de quo nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata con contratto del 21.10.2022; quanto alla violazione dell'art. 106 TUB, la riscossione dei crediti ceduti sarebbe delegabile dal Master CE (nella specie la Banca Internazionale Finanziaria s.p.a. regolarmente iscritta all'Albo) al Sub-CE (nella specie che non è obbligato all'iscrizione Controparte_2
all'Albo, ma necessita solo della licenza ex art. 115 TULPS, mentre il veicolo di cartolarizzazione e cessionaria deve essere iscritta solo nell'elenco presso la CP_3
Banca d'IA (e non all'Albo ex art. 106 TUB).
11. La Corte osserva quanto segue.
12. Va preliminarmente ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione
(cfr. SS. UU, n. 2951/2016), la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. n.
39528/2021).
13. Ciò premesso, per quanto concerne la questione della legittimazione delle società che si occupano della riscossione dei crediti (c.d. , la giurisprudenza della Parte_4
(1) “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il "GDPR" e il "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa sulla Privacy")”.
pagina 5 di 19 Suprema Corte è ormai approdata alla conclusione che queste non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e quindi non deriva alcuna invalidità degli atti compiuti nell'esercizio dell'attività: “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024 - Rv. 670579 - 01). Difatti la disciplina di cui agli artt. 2, co
6, L. n. 130/1999 e 106 TUB, non è connotata in termini imperativi in quanto non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie (così in motivazione SS.UU. n. 13749/2024). Pertanto, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società, a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria di credito bancario), sia iscritta, oppure no, nell'Albo degli intermediari finanziari. Sotto tale profilo la censura è priva di fondamento.
14. Diversa è la conclusione cui si perviene con riferimento alla legittimazione del cessionario (in blocco) ovvero della società c.d. veicolo di cartolarizzazione UD SPV
e, quindi alla validità della cessione quale vicenda traslativa del credito.
15. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco”, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025;
n. 311/2025). La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato (v. da ultimo n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale adempimento è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della pagina 6 di 19 cessione.
16. Quanto alla rilevanza probatoria dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la sua pubblicazione, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi
"blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
17. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia anche l'esistenza stessa della cessione.
18. Nel primo caso (a) l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso in G.U., può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
19. Diverso è il secondo caso (b) e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata (come nella fattispecie) sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe la titolarità in capo
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 7 di 19 al cessionario del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024; n.
391/2025, n. 2511/2025). In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58
TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione
Cass. n. 391/2025 cit.). In sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa e contenga indicazioni sufficientemente precise.
Invece, se è contestata l'esistenza della cessione, per provare il contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'Avviso in G.U., ma occorre la produzione dell'atto negoziale in quanto “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 17944/2023). Difatti, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione.
20. Ancora recentemente, la Corte di Cassazione si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ribadendo che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. – non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024) (3).
21. Venendo alla fattispecie, la Corte osserva che nel caso di specie gli appellanti hanno contestato la sussistenza stessa della cessione per difetto di prova del contratto di cessione
(3) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_7 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 8 di 19 mediante sua produzione (v. pag. 5 conclusionale). Il deposito da parte di CP_3
dell'Avviso in G.U. (doc. C fasc. app.ta), assolve al solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito. Sotto tale profilo non coglie nel segno la difesa appellata nel ritenere la propria legittimazione sulla base del suddetto Avviso, poiché finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata
(come nella specie) dal debitore ceduto.
22. Va tuttavia evidenziato che la pubblicazione dell'Avviso in G.U. può costituire un elemento indiziario dell'avvenuta cessione nel caso in cui vi siano ulteriori indici deponenti per l'esistenza della suddetta cessione (v. Cass. n. 34868/2024). Difatti la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (fra le tante Cass. 28790/2024; n. 17944/2023), ben potendo trarsi la prova di tale cessione da altri elementi (v. Cass. n. 3405/2024). Pertanto, la stipula del contratto di cessione e l'inclusione dello specifico credito nel negozio, possono essere provate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
23. La Corte ritiene tuttavia che nella fattispecie non siano stati forniti idonei elementi indiziari a sostegno della prova della cessione del credito ad . In primo luogo, CP_3
non assume rilevanza la comunicazione di cessione inviata agli appellanti da
[...]
il 30.9.2018 (doc. 7 fasc. app.ta); essa attiene alla “notificazione” della Controparte_8
cessione ai debitori e quindi alla sua efficacia;
trattasi peraltro di dichiarazione di un fatto della parte interessata a sé favorevole e quindi priva di valore probatorio.
24. Quanto alla dichiarazione unilaterale di del 14.3.2023, prodotta da Controparte_1
(doc. 6), con la quale la banca attesta che il credito de quo rientra fra quelli CP_3
oggetto di cessione, è pur vero che una dichiarazione di tal genere può concorrere a comprovare la cessione e costituire idoneo elemento documentale potenzialmente decisivo, considerato che la cedente non ha interesse a spogliarsi del credito a favore di un altro soggetto e può avvenire anche con documentazione successiva (v. Cass. n. 10200/2021).
Tuttavia, nella fattispecie, va esclusa la validità probatoria del documento in questione;
in pagina 9 di 19 calce allo scritto si legge – Un Procuratore” senza alcuna Controparte_1
identificazione del soggetto. È pur vero che a margine il documento risulta stampigliata la firma digitale di tal ma - trattandosi di dichiarazione unilaterale - non vi è Persona_1
alcuna prova circa l'effettivo conferimento al sottoscrittore di una delega o procura da parte della banca a rilasciare tale dichiarazione (4). Trattasi di un documento su carta intestata di ma di incerta provenienza, predisposto il 14.3.2023, in corso di causa, Controparte_1
con firma digitale di un soggetto del quale non viene specificata l'identità, la qualità e, dunque, la legittimazione a manifestare la volontà della banca.
25. Pertanto, la dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla , CP_2
non può assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società cessionaria, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla banca cedente.
26. Né infine, può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di essi nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso in G.U. si limita ad una sintetica descrizione dei rapporti assegnati alla ovvero i crediti “crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento e/o CP_3
Contratti di Leasing vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di Valutazione, come "in sofferenza" (come definito nella
Circolare della Banca d'IA n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata), sorti nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021”.
27. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità considerato anche il lasso di tempo considerato (1955-2021). L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'IA. La , da parte sua, non solo non ha prodotto l'atto di cessione, ma non CP_3
ha allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione
(4) La produzione in giudizio di una dichiarazione della società cedente necessita che la stessa sia sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore con esplicitazione dei poteri di rappresentanza affinché questa possa ritenersi riferibile ad essa ed in ogni caso – in difetto di produzione del documento contrattuale - l'“insieme” dei crediti ceduti non può nemmeno essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto che non sia legittimato alla disposizione del credito e che comunque non può
“testimoniare” il contenuto del contratto di cessione.
pagina 10 di 19 nell'ambito della cessione “in blocco” e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
28. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”. Ma l'appellata non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale ricondurre con certezza l'identificativo della posizione debitoria individuale (NDG) ad eccezione della dichiarazione di del Controparte_1
cui valore probatorio si è già detto.
29. Pertanto, non ha fornito la prova richiesta della propria titolarità attiva del CP_3
rapporto in presenza di specifica contestazione della sussistenza del contratto di cessione, né essendovi chiari elementi idonei a garantire non solo l'esistenza della cessione ma anche la
“certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di
. Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione di Controparte_1 CP_3
costituitasi nel presente giudizio di appello nella sua qualità di cessionaria del credito
[...]
vantato da Controparte_1
30. Passando all'esame nel merito dell'appello, con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono la nullità della sentenza per mancata comunicazione ai difensori, da parte della cancelleria, dell'ordinanza a verbale dell'udienza cartolare del 20.4.2022. Secondo gli appellanti, trattandosi di udienza cartolare a trattazione scritta (e quindi non in presenza dei difensori), l'ordinanza a verbale ex art. 134 c.p.c. sarebbe da considerarsi emessa fuori udienza e quindi oggetto di necessaria comunicazione da parte della cancelleria ex art. 176
c.p.c.; di conseguenza, per effetto della mancata comunicazione, tutti gli atti successivi sarebbero nulli per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
31. Il motivo è infondato.
32. Se in generale la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 176, co. 2 c.p.c., dell'ordinanza emessa fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. (v. Cass. n. 4020/2021; n.
8002/2009; n. 32724/2024), va considerato però che la predetta nullità è correlata al mancato raggiungimento dello scopo della comunicazione ovvero quello di garantire il contraddittorio pagina 11 di 19 e consentire ai difensori di svolgere l'attività difensiva;
pertanto, nel caso in cui non sussista in concreto violazione di detto principio per effetto della spontanea partecipazione del difensore all'udienza successivamente fissata senza che la cancelleria abbia provveduto al relativo adempimento informativo, la nullità del procedimento deve intendersi sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto tale partecipazione dimostra che la parte ha potuto svolgere le sue difese. Difatti “la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa;
se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. SS.UU. n. 9839/2021 Rv. 661084 –
01).
33. Nella fattispecie, pur non essendo stata comunicata ai difensori l'ordinanza istruttoria a verbale del 20.4.2022 resa all'esito dell'udienza cartolare, con la quale veniva fissata la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., i difensori hanno tuttavia partecipato alla successiva udienza cartolare del 19.10.2022, depositando le rispettive note di trattazione scritta, senza eccepire alcunché in merito e svolgendo le proprie difese;
pertanto non può revocarsi in dubbio che nessun pregiudizio al diritto di difesa (peraltro neppure allegato) può dirsi derivato dalla mancata comunicazione, nullità superata e sanata appunto dalla partecipazione all'udienza stessa.
34. Con il secondo motivo di gravame, ritiene che il Tribunale abbia erroneamente concesso con ordinanza del 4.8.2021, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pur rilevando il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Inoltre, la predetta ordinanza sarebbe stata emessa senza una approfondita valutazione della documentazione ed in particolare senza tenere in considerazione del procedimento penale avviato nei confronti dei soggetti della che avevano ritirato il veicolo e che avrebbe dovuto portare alla Parte_3
sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. Pertanto, detta ordinanza, secondo gli appellanti, sarebbe nulla per omessa e contraddittoria motivazione. Analogamente, con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la nullità per omessa motivazione dell'ordinanza del pagina 12 di 19 20.4.2022 con la quale il Tribunale ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento per pregiudizialità ed ha rigettato le richieste istruttorie.
35. I motivi che possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili ancor prima che infondati.
36. Va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, è concessa o negata l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio non è impugnabile (come previsto dall'art. 648 c.p.c.) neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - anche quando il giudice abbia conosciuto delle questioni di merito per valutare la sussistenza del "fumus" - avendo natura anticipatoria della decisione, ma senza carattere di definitività perché i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sulla opposizione (v. Cass. n. 13942/2014; n. 13596/2014; n.
24683/2022). Pertanto il motivo diretto alla riforma delle ordinanze del 4.8.2021 e del
20.4.2022 è inammissibile.
37. Ma le censure sono comunque infondate. Ricordato che le ordinanze sono “succintamente motivate” (art. 134 c.p.c.), nella fattispecie il Tribunale ha fornito comunque esauriente ed articolata motivazione sulle ragioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio;
e ciò con riferimento alla presunta pregiudizialità del procedimento penale (5), considerato che il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 co. 3 c.p.p., detto processo deve proseguire il proprio corso senza essere influenzato da quello penale, accertando il giudice civile in maniera autonoma i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale (così, Cass., n. 36668/2022). Difatti, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché
(5) “Rilevato, inoltre, che l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo formulata dal Procuratore di parte opponente non può trovare accoglimento non ricorrendone i presupposti. Al riguardo, occorre osservare che il processo penale in atto, scaturito dalla denuncia e querela sporta dall'opponente
[...]
, involge condotte di soggetti estranei alla società di leasing ed in ogni caso l'accertamento dei fatti in Pt_1 sede penale non appare caratterizzato da una pregiudizialità in senso stretto, rispetto alla presente controversia”.
pagina 13 di 19 si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (v. Cass., n. 18553/2023). Nella fattispecie tale effetto è escluso, posto che – come correttamente rilevato dal Tribunale – il procedimento penale riguarda soggetti terzi (dipendenti della che ha ritirato il mezzo) Parte_3
rispetto al rapporto fra gli appellanti e la società di leasing e quindi nessuna pregiudizialità imponeva la sospensione del giudizio civile.
38. Quanto al mancato assolvimento della procedura di mediazione, l'art. 5, co. 4 D.Lgs. n.
28/2010 ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione (v. Cass. SS.UU., n. 19596/2020). Pertanto, il Tribunale ben poteva pronunciarsi sull'istanza ex art. 648 c.p.c. in assenza dell'esperimento della mediazione (comunque poi disposta dal giudice ed espletata).
39. Quanto al rigetto delle istanze istruttorie, ed in particolare alla richiesta di prova orale, il
Tribunale ha fornito adeguata motivazione ritenendola irrilevante alla luce della documentazione prodotta. Sotto tale profilo il motivo (terzo) è inammissibile in quanto gli appellanti si limitano ad una generica censura riferibile alla presunta mancata valutazione degli ulteriori documenti allegati alle memorie, che invero risultano oggetto di valutazione da parte del giudice, senza alcuna specifica argomentazione diretta a contrastare efficacemente la decisione assunta dal primo giudice. In ogni caso va osservato come i capitoli di prova orale attengono a circostanze relative alla presenza o meno del cassone al momento della riconsegna, ma che non assumono un ruolo essenziale nella vertenza considerati gli altri elementi documentali quali i danni e le condizioni del veicolo risultanti dal verbale di ritiro del 22.06.2017 (doc. 11 fasc. primo grado) ed il valore indicato dalla perizia Controparte_1
di non tempestivamente contestate (v. doc. 12 fasc. Controparte_5 Controparte_1
primo grado). Per tale ragione la richiesta istruttoria, formulata in questo grado di giudizio, non può essere accolta.
40. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti lamentano sia la violazione del principio di buona fede (in quanto il fideiussore non sarebbe stato informato del mancato pagamento delle rate) sia il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per violazione dell'art. 1957 c.c. in quanto la concedente non avrebbe agito contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione del dicembre 2015.
pagina 14 di 19 41. Il motivo è infondato.
42. Gli appellanti in primis denunciano l'assunzione da parte della società di leasing di un comportamento scorretto nel senso di aver gestito il contratto di leasing senza preoccuparsi, in dispregio del principio di buona fede e correttezza, di non ledere l'interesse del fideiussore. Il comportamento omissivo del creditore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso però solo sufficiente ad estinguere la garanzia;
parte appellante si è limitata ad un'affermazione di principio ed il richiamo alle disposizioni sulla correttezza e buona fede dei contraenti appare inconferente, dal momento che è insufficiente la deduzione del principio per inferirne automaticamente la sua disapplicazione da parte della concedente, salva la prova contraria, il cui onere si assume fosse a carico di colui che quell'obbligo aveva il dovere di rispettare.
43. Quanto alla clausola pattizia in deroga all'art. 1957 c.c. di cui al § 7 del contratto
(secondo cui “il fideiussore dispensa Neos dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.
1957 c.c. rimanendo obbligato, in deroga a tale norma, anche nel caso in cui la Neos non abbia
presentato istanze contro il Cliente, i suoi coobbligati o aventi causa, ovvero non le abbia continuate”), la validità di tale clausola pattizia è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. 9245/2007; Cass. 21867/2013)” (Cass. n.
9379/2018). La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (v. Cass. n. 14194/2022, n. 3989/2025).
44. Ciò posto, nella fattispecie, come ha già verificato il Tribunale, la deroga all'art. 1957 c.c.
risulta approvata dal fideiussore e quindi risulta irrilevante il mancato rispetto del periodo semestrale;
difatti, attesa la non inderogabilità della disposizione, la clausola è stata approvata dalle parti e nessun idoneo argomento è stato proposto dall'appellante avverso tale conclusione, che va pertanto confermata. In ogni caso, la fideiussione prevede il pagamento pagina 15 di 19 “a semplice richiesta scritta” e l'art. 1957 c.c. stabilisce che l'istanza debba essere rivolta al
“debitore” e non al fideiussore;
la giurisprudenza in tale ipotesi ha ritenuto sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (6). Pertanto, nessuna decadenza dell'azione da parte della creditrice può ritenersi fondata atteso che la concedente si è attivata con la richiesta del 23.4.2015 e quindi prima della scadenza dell'obbligazione del dicembre 2015.
45. Da ultimo (v. scritti conclusivi) gli appellanti lamentano il mancato controllo da parte del
Tribunale, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, dell'abusività delle clausole di deroga al Foro del consumatore ed ai termini dell'art. 1957 c.c., in applicazione di SS. UU. n.
9479/2023.
46. Tale doglianza va disattesa. Quanto alla deroga all'art. 1957 c.c. già si è detto. Quanto alla pretesa nullità della clausola in deroga al Foro del consumatore, occorre ricordare, sotto il profilo dell'omesso rilievo officioso di una questione di nullità della fideiussione, come la
Cassazione ha ribadito che “…la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità
d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in
(6) “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
- esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. n. 22346/2017 Rv. 645736 - 01; idem n. 13078/2008).
pagina 16 di 19 breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)” (così in motivazione Cass. n. 30383/2024).
47. Nella fattispecie, la questione attiene alla deroga del Foro e quindi all'eccezione di incompetenza territoriale (cui la nullità invocata è sottesa) che è stata sollevata dagli opponenti ed è stata ampiamente esaminata dal Tribunale, ma non oggetto di impugnazione;
il rilievo anche d'ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità dell'accordo si sia formato il giudicato, anche se implicito. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata proposta per ragioni che esulano dalla vessatorietà della clausola del contratto di fideiussione sulla competenza territoriale e la stessa è stata definita con sentenza, il cui capo è passato in giudicato. D'altra parte, l'invocata sentenza delle Sezioni Unite attiene al caso del decreto ingiuntivo non opposto (consentendo al giudice dell'esecuzione di verificare la nullità delle clausole), mentre è diverso il caso in cui il provvedimento monitorio sia stato seguito da un giudizio di opposizione e quindi a cognizione piena nel quale la questione della nullità della clausola si deve ritenere implicitamente esaminata dal giudice. In tal caso, il principio di effettività della tutela del consumatore (previsto per i decreti ingiuntivi non opposti), può ritenersi regressivo laddove vi sia stato un giudizio a cognizione piena, in cui non sia stata rilevata l'eventuale abusività delle clausole contrattuali ma la questione (nella specie della competenza territoriale) sia stata comunque esaminata dal giudice.
48. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti reitera la lamentela circa la mancata valutazione degli elementi documentali da parte del Tribunale in punto di determinazione del valore del veicolo restituito e quindi dell'entità del credito. In particolare, il veicolo risulta essere stato rivenduto ad € 15.000,00 e quindi - secondo gli appellanti - il credito sarebbe di €
7.500,00 considerato il finanziamento iniziale di € 75.000,00 ed il pagamento di rate per €
52.500,00 (75.000-52.500-15.000=7.500), mentre il decreto ingiuntivo è stato ottenuto per €
32.038,29; il credito quindi non sarebbe provato nell'ammontare indicato dalla creditrice (€
82.167,70).
49. Il motivo è infondato.
50. La contestazione formulata dagli appellanti in punto di determinazione del credito è generica, basandosi sull'erroneo presupposto che il credito sia determinato solo con riferimento all'importo finanziato. Invero gli appellanti non tengono in considerazione che nel contratto di leasing, oltre all'importo finanziato per l'acquisto del veicolo (€ 75.000,00),
pagina 17 di 19 erano previsti i canoni, spese ed interessi, nonché le rate a scadere in caso di inadempimento, previa detrazione del prezzo ricavato dall'eventuale vendita del veicolo (nella specie €
15.000,00). Va comunque evidenziato che la pretesa stima del bene al rialzo è generica e priva del riferimento rispetto alle condizioni del veicolo al momento della riconsegna, dato che non tiene conto delle condizioni reali del bene specifico, come risultanti dal verbale di ritiro sottoscritto dall'utilizzatore. La stima iniziale di € 7.000,00 della Controparte_5
è stata comunque superata dal prezzo di realizzo ricavato dalla vendita, a tutto vantaggio
[...]
dell'utilizzatore.
51. In conclusione, l'appello va rigettato nel merito, fermo restando il difetto di legittimazione di Controparte_3
52. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza nei rapporti fra gli appellanti e e sono liquidate per il Controparte_3
presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
53. Nulla per le spese nei confronti di poiché la condanna alle Controparte_1 spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (v. Cass. n. 13491/2014).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta;
- rigetta per il resto l'appello proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2662/2022;
- condanna l'intervenuta a rifondere agli appellanti le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
pagina 18 di 19 - nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti di Controparte_1
[...]
Bologna, 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 166 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Zeppa Bartoletti (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via del Cavarello C.F._3
n. 13 a Gubbio, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
Controparte_1
APPELLATA - CONTUMACE
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore in carica quale procuratrice speciale di (c.f. n. , Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Salvatore Paratore (c.f. e Andrea C.F._4
Vannini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._5
Via P. Villari n. 39 a Firenze, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2662/2022 del 26.10.2022, pubblicata in pari data.
pagina 1 di 19 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.6.2024:
Appellanti (BEI):
“In via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla cessionaria del credito CP_2
ed alla sua procuratrice con ogni conseguente statuizione
[...] Controparte_3
Nel merito dichiarare la nullità della sentenza appellata per mancata notifica della ordinanza del
20/04/2022 in subordine ed in denegata ipotesi di mancato accoglimento del motivo di cui sopra e per mero tuziorismo difensivo senza che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alla questione preliminare dichiarare il difetto di procedibilità della domanda nei confronti di per le motivazioni di cui all'atto di appello dichiarare la Parte_2 nullità del decreto ingiuntivo opposto per omesso controllo sulla presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento e nella fideiussione in subordine ed in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle questioni preliminari e pregiudiziali e di merito in via principale
Previa modifica e riforma delle ordinanze in data 04/08/2021 e 20/04/2022 revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sospendere il procedimento civile ex art. 295 cpc ed ammettere le richieste istruttorie come articolate nelle memorie ex art. 183 cpc da intendersi qui tutte richiamate e trascritte al fine di valutare l'effettivo valore del bene riconsegnato da imputare a decurtazione del residuo debito e quindi quantificare esattamente il credito azionato: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto in accoglimento dei motivi come sopra proposti revocare il decreto ingiuntivo n. 3675/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data
31 agosto 2020 condannare parte appellata alla refusione delle spese e compensi professionali sia per il primo che per il presente grado.”
Intervenuta ( : Controparte_2
“NEL MERITO:
- in via principale, ferma restando la riproposizione delle domande formulate in primo grado, rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dai signori e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 disporre l'integrale conferma della sentenza n. 2662/2022 del Tribunale di Bologna emessa e pubblicata in data 26.10.2022 all'esito del giudizio iscritto al RG n. 15890/2020;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli appellanti, condannare i signori e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 creditrice dell'importo che verrà accertato in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. da qui anche concedente) otteneva dal Tribunale di Bologna Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 3675/2020 del 14.9.2020 per l'importo di € 32.038,29 nei confronti dei sig. (titolare dell'omonima ditta individuale da qui anche utilizzatrice) e Parte_1
(fideiussore della debitrice principale), quale somma dovuta per canoni Parte_2
pagina 2 di 19 scaduti in forza del contratto n. 822492 del 14.1.2011 con NEOS FINANCE S.p.a. (poi e quindi (da qui anche Controparte_4 Controparte_1
NEOS o concedente) avente ad oggetto la locazione finanziaria (leasing auto) il veicolo
“Renault truck Midlum 300.18 Heavy K allestito con cassone ribaltabile trilaterale, sponde e sovrasponde”.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e proponevano Pt_1 Parte_2
opposizione con atto di citazione del 27.10.2020, esponendo:
- il Tribunale adito era territorialmente incompetente indicando il Foro competente in quello di Urbino (residenti degli opponenti) o di Perugia (ex art. 20 c.p.c.) o di Torino
(sede dell'opposta);
- il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un finanziamento di € 75.000,00 della durata di 60 mesi a partire dal momento della consegna del bene locato
(24.01.2011) e quindi l'obbligazione scadeva a dicembre 2015 ma fino al 25.03.2019, il fideiussore non aveva ricevuto alcuna richiesta di pagamento;
Parte_2
- la concedente era quindi decaduta dall'azione ex art. 1957 c.c.;
- il veicolo era stato restituito e dalla sua vendita erano stati ricavati € 15.000,00 e considerato che il finanziamento era di € 75.000,00, la somma residua (detratti €
52.500,00 per canoni versati) era di € 7.500,00 (75.000-15.000-52.500=7.500);
- il 22.6.2017 si erano presentati due incaricati della che per conto di Parte_3
avevano ritirato il veicolo e nel verbale lo stato del bene era descritto in Controparte_1
modo difforme dalla sua effettiva situazione;
- successivamente avevano scoperto che il mezzo era stato riconsegnato dalla
[...]
alla società concedente privo del cassone ribaltabile e poi rivenduto, mentre Parte_3
quello consegnato dall'utilizzatrice era completo di tale accessorio di rilevante valore;
- il valore del bene riconsegnato, completo di casso ribaltabile, era superiore a quello ricavato dalla vendita ed al credito della concedente;
- pertanto avevano sporto denuncia-querela in conseguenza della quale era stato avviato un procedimento penale al Tribunale di Macerata nei confronti dei dipendenti della che avevano ritirato il mezzo. Parte_3
Gli opponenti concludevano chiedendo quindi in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e nel merito la revoca del provvedimento monitorio.
3. i costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
pagina 3 di 19 - l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata tenuto conto delle clausole pattizie;
- l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata, stante la deroga contrattuale prevista all'art. 7;
- l'importo complessivo del contratto di locazione era di € 82.167,70, comprensivo di spese ed interessi convenzionali pattuiti e l'utilizzatore era obbligato a corrispondere anche le rate a scadere a seguito della risoluzione per inadempimento (art. 8);
- la vendita del mezzo era avvenuta per € 15.000,00, somma detratta dalla cifra rimanente;
- aveva regolarmente sottoscritto il 22.06.2017 il verbale di ritiro del Parte_1
mezzo, dando atto di numerosi danni presenti al medesimo, ivi inclusa la mancanza del cassone;
- il mezzo era stato oggetto di perizia da parte della società e Controparte_5
di successiva offerta di acquisto in linea con le risultanze peritali, la quale era stata comunicata a parte opponente. oncludeva per il rigetto dell'opposizione. Controparte_6
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del giudizio penale, all'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2662/2022 rigettava l'opposizione.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e . Pt_1 Parte_2
6. Si è costituita in giudizio per essa la mandataria Controparte_3 CP_2
quale cessionaria del credito vantato da in virtù del
[...] Controparte_1 contratto del 21.10.2022 di cessione dei rapporti giuridici “in blocco” classificati “in sofferenza”, ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto.
7. All'udienza del 11.6.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto, Controparte_1
sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
pagina 4 di 19 9. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione processuale degli appellanti in merito al difetto di legittimazione sostanziale e processuale di CP_3
quale successore a titolo particolare dell'originario creditore
[...] Controparte_1
nel rapporto controverso. Gli appellanti (v. verbale del 4.7.2023 e comparsa
[...]
conclusionale sub lett. g) hanno eccepito il difetto di prova del contratto di cessione per mancata sua produzione da parte di , sostenendo che il deposito dell'Avviso ex CP_3
art. 58 TUB (in G.U. n. 128 del 3.11.2022) (1) non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito azionato. In secondo luogo, il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente scaturirebbe dalla violazione dell'art. 106 TUB non essendo provata l'iscrizione dei ER cessionari del credito nell'Albo degli intermediari autorizzati.
10. L'eccezione è contrastata dall'appellata, la quale, oltre a rilevarne la tardività, sostiene che la propria legittimazione sostanziale e processuale sarebbe provata oltre che dall'Avviso ex art. 58 TUB, anche dalla dichiarazione resa da del 14.3.2023 Controparte_1
(prodotta come doc. 6) che attesta l'avvenuta cessione del credito de quo nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata con contratto del 21.10.2022; quanto alla violazione dell'art. 106 TUB, la riscossione dei crediti ceduti sarebbe delegabile dal Master CE (nella specie la Banca Internazionale Finanziaria s.p.a. regolarmente iscritta all'Albo) al Sub-CE (nella specie che non è obbligato all'iscrizione Controparte_2
all'Albo, ma necessita solo della licenza ex art. 115 TULPS, mentre il veicolo di cartolarizzazione e cessionaria deve essere iscritta solo nell'elenco presso la CP_3
Banca d'IA (e non all'Albo ex art. 106 TUB).
11. La Corte osserva quanto segue.
12. Va preliminarmente ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione
(cfr. SS. UU, n. 2951/2016), la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. n.
39528/2021).
13. Ciò premesso, per quanto concerne la questione della legittimazione delle società che si occupano della riscossione dei crediti (c.d. , la giurisprudenza della Parte_4
(1) “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il "GDPR" e il "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa sulla Privacy")”.
pagina 5 di 19 Suprema Corte è ormai approdata alla conclusione che queste non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e quindi non deriva alcuna invalidità degli atti compiuti nell'esercizio dell'attività: “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024 - Rv. 670579 - 01). Difatti la disciplina di cui agli artt. 2, co
6, L. n. 130/1999 e 106 TUB, non è connotata in termini imperativi in quanto non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie (così in motivazione SS.UU. n. 13749/2024). Pertanto, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società, a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria di credito bancario), sia iscritta, oppure no, nell'Albo degli intermediari finanziari. Sotto tale profilo la censura è priva di fondamento.
14. Diversa è la conclusione cui si perviene con riferimento alla legittimazione del cessionario (in blocco) ovvero della società c.d. veicolo di cartolarizzazione UD SPV
e, quindi alla validità della cessione quale vicenda traslativa del credito.
15. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco”, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025;
n. 311/2025). La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato (v. da ultimo n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale adempimento è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della pagina 6 di 19 cessione.
16. Quanto alla rilevanza probatoria dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la sua pubblicazione, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi
"blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
17. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia anche l'esistenza stessa della cessione.
18. Nel primo caso (a) l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso in G.U., può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
19. Diverso è il secondo caso (b) e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata (come nella fattispecie) sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe la titolarità in capo
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 7 di 19 al cessionario del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024; n.
391/2025, n. 2511/2025). In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58
TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione
Cass. n. 391/2025 cit.). In sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa e contenga indicazioni sufficientemente precise.
Invece, se è contestata l'esistenza della cessione, per provare il contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'Avviso in G.U., ma occorre la produzione dell'atto negoziale in quanto “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 17944/2023). Difatti, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione.
20. Ancora recentemente, la Corte di Cassazione si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ribadendo che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. – non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024) (3).
21. Venendo alla fattispecie, la Corte osserva che nel caso di specie gli appellanti hanno contestato la sussistenza stessa della cessione per difetto di prova del contratto di cessione
(3) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_7 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 8 di 19 mediante sua produzione (v. pag. 5 conclusionale). Il deposito da parte di CP_3
dell'Avviso in G.U. (doc. C fasc. app.ta), assolve al solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito. Sotto tale profilo non coglie nel segno la difesa appellata nel ritenere la propria legittimazione sulla base del suddetto Avviso, poiché finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata
(come nella specie) dal debitore ceduto.
22. Va tuttavia evidenziato che la pubblicazione dell'Avviso in G.U. può costituire un elemento indiziario dell'avvenuta cessione nel caso in cui vi siano ulteriori indici deponenti per l'esistenza della suddetta cessione (v. Cass. n. 34868/2024). Difatti la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (fra le tante Cass. 28790/2024; n. 17944/2023), ben potendo trarsi la prova di tale cessione da altri elementi (v. Cass. n. 3405/2024). Pertanto, la stipula del contratto di cessione e l'inclusione dello specifico credito nel negozio, possono essere provate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
23. La Corte ritiene tuttavia che nella fattispecie non siano stati forniti idonei elementi indiziari a sostegno della prova della cessione del credito ad . In primo luogo, CP_3
non assume rilevanza la comunicazione di cessione inviata agli appellanti da
[...]
il 30.9.2018 (doc. 7 fasc. app.ta); essa attiene alla “notificazione” della Controparte_8
cessione ai debitori e quindi alla sua efficacia;
trattasi peraltro di dichiarazione di un fatto della parte interessata a sé favorevole e quindi priva di valore probatorio.
24. Quanto alla dichiarazione unilaterale di del 14.3.2023, prodotta da Controparte_1
(doc. 6), con la quale la banca attesta che il credito de quo rientra fra quelli CP_3
oggetto di cessione, è pur vero che una dichiarazione di tal genere può concorrere a comprovare la cessione e costituire idoneo elemento documentale potenzialmente decisivo, considerato che la cedente non ha interesse a spogliarsi del credito a favore di un altro soggetto e può avvenire anche con documentazione successiva (v. Cass. n. 10200/2021).
Tuttavia, nella fattispecie, va esclusa la validità probatoria del documento in questione;
in pagina 9 di 19 calce allo scritto si legge – Un Procuratore” senza alcuna Controparte_1
identificazione del soggetto. È pur vero che a margine il documento risulta stampigliata la firma digitale di tal ma - trattandosi di dichiarazione unilaterale - non vi è Persona_1
alcuna prova circa l'effettivo conferimento al sottoscrittore di una delega o procura da parte della banca a rilasciare tale dichiarazione (4). Trattasi di un documento su carta intestata di ma di incerta provenienza, predisposto il 14.3.2023, in corso di causa, Controparte_1
con firma digitale di un soggetto del quale non viene specificata l'identità, la qualità e, dunque, la legittimazione a manifestare la volontà della banca.
25. Pertanto, la dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla , CP_2
non può assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società cessionaria, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla banca cedente.
26. Né infine, può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di essi nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso in G.U. si limita ad una sintetica descrizione dei rapporti assegnati alla ovvero i crediti “crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento e/o CP_3
Contratti di Leasing vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di Valutazione, come "in sofferenza" (come definito nella
Circolare della Banca d'IA n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata), sorti nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021”.
27. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità considerato anche il lasso di tempo considerato (1955-2021). L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'IA. La , da parte sua, non solo non ha prodotto l'atto di cessione, ma non CP_3
ha allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione
(4) La produzione in giudizio di una dichiarazione della società cedente necessita che la stessa sia sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore con esplicitazione dei poteri di rappresentanza affinché questa possa ritenersi riferibile ad essa ed in ogni caso – in difetto di produzione del documento contrattuale - l'“insieme” dei crediti ceduti non può nemmeno essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto che non sia legittimato alla disposizione del credito e che comunque non può
“testimoniare” il contenuto del contratto di cessione.
pagina 10 di 19 nell'ambito della cessione “in blocco” e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
28. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”. Ma l'appellata non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale ricondurre con certezza l'identificativo della posizione debitoria individuale (NDG) ad eccezione della dichiarazione di del Controparte_1
cui valore probatorio si è già detto.
29. Pertanto, non ha fornito la prova richiesta della propria titolarità attiva del CP_3
rapporto in presenza di specifica contestazione della sussistenza del contratto di cessione, né essendovi chiari elementi idonei a garantire non solo l'esistenza della cessione ma anche la
“certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di
. Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione di Controparte_1 CP_3
costituitasi nel presente giudizio di appello nella sua qualità di cessionaria del credito
[...]
vantato da Controparte_1
30. Passando all'esame nel merito dell'appello, con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono la nullità della sentenza per mancata comunicazione ai difensori, da parte della cancelleria, dell'ordinanza a verbale dell'udienza cartolare del 20.4.2022. Secondo gli appellanti, trattandosi di udienza cartolare a trattazione scritta (e quindi non in presenza dei difensori), l'ordinanza a verbale ex art. 134 c.p.c. sarebbe da considerarsi emessa fuori udienza e quindi oggetto di necessaria comunicazione da parte della cancelleria ex art. 176
c.p.c.; di conseguenza, per effetto della mancata comunicazione, tutti gli atti successivi sarebbero nulli per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
31. Il motivo è infondato.
32. Se in generale la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 176, co. 2 c.p.c., dell'ordinanza emessa fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. (v. Cass. n. 4020/2021; n.
8002/2009; n. 32724/2024), va considerato però che la predetta nullità è correlata al mancato raggiungimento dello scopo della comunicazione ovvero quello di garantire il contraddittorio pagina 11 di 19 e consentire ai difensori di svolgere l'attività difensiva;
pertanto, nel caso in cui non sussista in concreto violazione di detto principio per effetto della spontanea partecipazione del difensore all'udienza successivamente fissata senza che la cancelleria abbia provveduto al relativo adempimento informativo, la nullità del procedimento deve intendersi sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto tale partecipazione dimostra che la parte ha potuto svolgere le sue difese. Difatti “la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa;
se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. SS.UU. n. 9839/2021 Rv. 661084 –
01).
33. Nella fattispecie, pur non essendo stata comunicata ai difensori l'ordinanza istruttoria a verbale del 20.4.2022 resa all'esito dell'udienza cartolare, con la quale veniva fissata la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., i difensori hanno tuttavia partecipato alla successiva udienza cartolare del 19.10.2022, depositando le rispettive note di trattazione scritta, senza eccepire alcunché in merito e svolgendo le proprie difese;
pertanto non può revocarsi in dubbio che nessun pregiudizio al diritto di difesa (peraltro neppure allegato) può dirsi derivato dalla mancata comunicazione, nullità superata e sanata appunto dalla partecipazione all'udienza stessa.
34. Con il secondo motivo di gravame, ritiene che il Tribunale abbia erroneamente concesso con ordinanza del 4.8.2021, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pur rilevando il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Inoltre, la predetta ordinanza sarebbe stata emessa senza una approfondita valutazione della documentazione ed in particolare senza tenere in considerazione del procedimento penale avviato nei confronti dei soggetti della che avevano ritirato il veicolo e che avrebbe dovuto portare alla Parte_3
sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. Pertanto, detta ordinanza, secondo gli appellanti, sarebbe nulla per omessa e contraddittoria motivazione. Analogamente, con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la nullità per omessa motivazione dell'ordinanza del pagina 12 di 19 20.4.2022 con la quale il Tribunale ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento per pregiudizialità ed ha rigettato le richieste istruttorie.
35. I motivi che possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili ancor prima che infondati.
36. Va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, è concessa o negata l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio non è impugnabile (come previsto dall'art. 648 c.p.c.) neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - anche quando il giudice abbia conosciuto delle questioni di merito per valutare la sussistenza del "fumus" - avendo natura anticipatoria della decisione, ma senza carattere di definitività perché i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sulla opposizione (v. Cass. n. 13942/2014; n. 13596/2014; n.
24683/2022). Pertanto il motivo diretto alla riforma delle ordinanze del 4.8.2021 e del
20.4.2022 è inammissibile.
37. Ma le censure sono comunque infondate. Ricordato che le ordinanze sono “succintamente motivate” (art. 134 c.p.c.), nella fattispecie il Tribunale ha fornito comunque esauriente ed articolata motivazione sulle ragioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio;
e ciò con riferimento alla presunta pregiudizialità del procedimento penale (5), considerato che il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 co. 3 c.p.p., detto processo deve proseguire il proprio corso senza essere influenzato da quello penale, accertando il giudice civile in maniera autonoma i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale (così, Cass., n. 36668/2022). Difatti, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché
(5) “Rilevato, inoltre, che l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo formulata dal Procuratore di parte opponente non può trovare accoglimento non ricorrendone i presupposti. Al riguardo, occorre osservare che il processo penale in atto, scaturito dalla denuncia e querela sporta dall'opponente
[...]
, involge condotte di soggetti estranei alla società di leasing ed in ogni caso l'accertamento dei fatti in Pt_1 sede penale non appare caratterizzato da una pregiudizialità in senso stretto, rispetto alla presente controversia”.
pagina 13 di 19 si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (v. Cass., n. 18553/2023). Nella fattispecie tale effetto è escluso, posto che – come correttamente rilevato dal Tribunale – il procedimento penale riguarda soggetti terzi (dipendenti della che ha ritirato il mezzo) Parte_3
rispetto al rapporto fra gli appellanti e la società di leasing e quindi nessuna pregiudizialità imponeva la sospensione del giudizio civile.
38. Quanto al mancato assolvimento della procedura di mediazione, l'art. 5, co. 4 D.Lgs. n.
28/2010 ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione (v. Cass. SS.UU., n. 19596/2020). Pertanto, il Tribunale ben poteva pronunciarsi sull'istanza ex art. 648 c.p.c. in assenza dell'esperimento della mediazione (comunque poi disposta dal giudice ed espletata).
39. Quanto al rigetto delle istanze istruttorie, ed in particolare alla richiesta di prova orale, il
Tribunale ha fornito adeguata motivazione ritenendola irrilevante alla luce della documentazione prodotta. Sotto tale profilo il motivo (terzo) è inammissibile in quanto gli appellanti si limitano ad una generica censura riferibile alla presunta mancata valutazione degli ulteriori documenti allegati alle memorie, che invero risultano oggetto di valutazione da parte del giudice, senza alcuna specifica argomentazione diretta a contrastare efficacemente la decisione assunta dal primo giudice. In ogni caso va osservato come i capitoli di prova orale attengono a circostanze relative alla presenza o meno del cassone al momento della riconsegna, ma che non assumono un ruolo essenziale nella vertenza considerati gli altri elementi documentali quali i danni e le condizioni del veicolo risultanti dal verbale di ritiro del 22.06.2017 (doc. 11 fasc. primo grado) ed il valore indicato dalla perizia Controparte_1
di non tempestivamente contestate (v. doc. 12 fasc. Controparte_5 Controparte_1
primo grado). Per tale ragione la richiesta istruttoria, formulata in questo grado di giudizio, non può essere accolta.
40. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti lamentano sia la violazione del principio di buona fede (in quanto il fideiussore non sarebbe stato informato del mancato pagamento delle rate) sia il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per violazione dell'art. 1957 c.c. in quanto la concedente non avrebbe agito contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione del dicembre 2015.
pagina 14 di 19 41. Il motivo è infondato.
42. Gli appellanti in primis denunciano l'assunzione da parte della società di leasing di un comportamento scorretto nel senso di aver gestito il contratto di leasing senza preoccuparsi, in dispregio del principio di buona fede e correttezza, di non ledere l'interesse del fideiussore. Il comportamento omissivo del creditore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso però solo sufficiente ad estinguere la garanzia;
parte appellante si è limitata ad un'affermazione di principio ed il richiamo alle disposizioni sulla correttezza e buona fede dei contraenti appare inconferente, dal momento che è insufficiente la deduzione del principio per inferirne automaticamente la sua disapplicazione da parte della concedente, salva la prova contraria, il cui onere si assume fosse a carico di colui che quell'obbligo aveva il dovere di rispettare.
43. Quanto alla clausola pattizia in deroga all'art. 1957 c.c. di cui al § 7 del contratto
(secondo cui “il fideiussore dispensa Neos dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.
1957 c.c. rimanendo obbligato, in deroga a tale norma, anche nel caso in cui la Neos non abbia
presentato istanze contro il Cliente, i suoi coobbligati o aventi causa, ovvero non le abbia continuate”), la validità di tale clausola pattizia è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. 9245/2007; Cass. 21867/2013)” (Cass. n.
9379/2018). La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (v. Cass. n. 14194/2022, n. 3989/2025).
44. Ciò posto, nella fattispecie, come ha già verificato il Tribunale, la deroga all'art. 1957 c.c.
risulta approvata dal fideiussore e quindi risulta irrilevante il mancato rispetto del periodo semestrale;
difatti, attesa la non inderogabilità della disposizione, la clausola è stata approvata dalle parti e nessun idoneo argomento è stato proposto dall'appellante avverso tale conclusione, che va pertanto confermata. In ogni caso, la fideiussione prevede il pagamento pagina 15 di 19 “a semplice richiesta scritta” e l'art. 1957 c.c. stabilisce che l'istanza debba essere rivolta al
“debitore” e non al fideiussore;
la giurisprudenza in tale ipotesi ha ritenuto sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (6). Pertanto, nessuna decadenza dell'azione da parte della creditrice può ritenersi fondata atteso che la concedente si è attivata con la richiesta del 23.4.2015 e quindi prima della scadenza dell'obbligazione del dicembre 2015.
45. Da ultimo (v. scritti conclusivi) gli appellanti lamentano il mancato controllo da parte del
Tribunale, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, dell'abusività delle clausole di deroga al Foro del consumatore ed ai termini dell'art. 1957 c.c., in applicazione di SS. UU. n.
9479/2023.
46. Tale doglianza va disattesa. Quanto alla deroga all'art. 1957 c.c. già si è detto. Quanto alla pretesa nullità della clausola in deroga al Foro del consumatore, occorre ricordare, sotto il profilo dell'omesso rilievo officioso di una questione di nullità della fideiussione, come la
Cassazione ha ribadito che “…la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità
d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in
(6) “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
- esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. n. 22346/2017 Rv. 645736 - 01; idem n. 13078/2008).
pagina 16 di 19 breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)” (così in motivazione Cass. n. 30383/2024).
47. Nella fattispecie, la questione attiene alla deroga del Foro e quindi all'eccezione di incompetenza territoriale (cui la nullità invocata è sottesa) che è stata sollevata dagli opponenti ed è stata ampiamente esaminata dal Tribunale, ma non oggetto di impugnazione;
il rilievo anche d'ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità dell'accordo si sia formato il giudicato, anche se implicito. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata proposta per ragioni che esulano dalla vessatorietà della clausola del contratto di fideiussione sulla competenza territoriale e la stessa è stata definita con sentenza, il cui capo è passato in giudicato. D'altra parte, l'invocata sentenza delle Sezioni Unite attiene al caso del decreto ingiuntivo non opposto (consentendo al giudice dell'esecuzione di verificare la nullità delle clausole), mentre è diverso il caso in cui il provvedimento monitorio sia stato seguito da un giudizio di opposizione e quindi a cognizione piena nel quale la questione della nullità della clausola si deve ritenere implicitamente esaminata dal giudice. In tal caso, il principio di effettività della tutela del consumatore (previsto per i decreti ingiuntivi non opposti), può ritenersi regressivo laddove vi sia stato un giudizio a cognizione piena, in cui non sia stata rilevata l'eventuale abusività delle clausole contrattuali ma la questione (nella specie della competenza territoriale) sia stata comunque esaminata dal giudice.
48. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti reitera la lamentela circa la mancata valutazione degli elementi documentali da parte del Tribunale in punto di determinazione del valore del veicolo restituito e quindi dell'entità del credito. In particolare, il veicolo risulta essere stato rivenduto ad € 15.000,00 e quindi - secondo gli appellanti - il credito sarebbe di €
7.500,00 considerato il finanziamento iniziale di € 75.000,00 ed il pagamento di rate per €
52.500,00 (75.000-52.500-15.000=7.500), mentre il decreto ingiuntivo è stato ottenuto per €
32.038,29; il credito quindi non sarebbe provato nell'ammontare indicato dalla creditrice (€
82.167,70).
49. Il motivo è infondato.
50. La contestazione formulata dagli appellanti in punto di determinazione del credito è generica, basandosi sull'erroneo presupposto che il credito sia determinato solo con riferimento all'importo finanziato. Invero gli appellanti non tengono in considerazione che nel contratto di leasing, oltre all'importo finanziato per l'acquisto del veicolo (€ 75.000,00),
pagina 17 di 19 erano previsti i canoni, spese ed interessi, nonché le rate a scadere in caso di inadempimento, previa detrazione del prezzo ricavato dall'eventuale vendita del veicolo (nella specie €
15.000,00). Va comunque evidenziato che la pretesa stima del bene al rialzo è generica e priva del riferimento rispetto alle condizioni del veicolo al momento della riconsegna, dato che non tiene conto delle condizioni reali del bene specifico, come risultanti dal verbale di ritiro sottoscritto dall'utilizzatore. La stima iniziale di € 7.000,00 della Controparte_5
è stata comunque superata dal prezzo di realizzo ricavato dalla vendita, a tutto vantaggio
[...]
dell'utilizzatore.
51. In conclusione, l'appello va rigettato nel merito, fermo restando il difetto di legittimazione di Controparte_3
52. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza nei rapporti fra gli appellanti e e sono liquidate per il Controparte_3
presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
53. Nulla per le spese nei confronti di poiché la condanna alle Controparte_1 spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (v. Cass. n. 13491/2014).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta;
- rigetta per il resto l'appello proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2662/2022;
- condanna l'intervenuta a rifondere agli appellanti le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
pagina 18 di 19 - nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti di Controparte_1
[...]
Bologna, 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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