Decreto cautelare 15 aprile 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2025 REG.RIC.
N. 00361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Delogu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;
Citta Metropolitana -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Succu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Casu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Succu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 257 del 2025, anche in relazione al ricorso per motivi aggiunti:
dell’ordinanza del Sindaco di -OMISSIS- -OMISSIS- del 18.3.2025, concernente bonifica di area da rifiuti speciali, e di tutti gli atti connessi e non conosciuti, ivi comprese: a) la nota n. 5481 del 9.2.2023 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale della Regione Autonoma della Sardegna e b) la relazione di sopralluogo n. 23 del 5.9.2023 del Settore Ambiente della Città Metropolitana -OMISSIS-;
quanto al ricorso n. 361 del 2025:
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- del 18.03.2025, mai notificata al ricorrente e da questi conosciuta accidentalmente solo di recente, con la quale è stato ordinato “alla società -OMISSIS- SpA. nelle persone dei soggetti indicati nella sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, in qualità di responsabili dell’inquinamento delle aree ubicate ad -OMISSIS- e a tutti i proprietari e comproprietari delle aree in quanto obbligati in solido: di provvedere con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica della ordinanza, ad un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e/o recupero degli stessi nei modi di legge, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito”;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi, per quanto possa occorrere, le note della Città Metropolitana -OMISSIS- prot. nn. 42141 del 21/12/2023 e 4067 del 9/02/2023, la relazione di sopralluogo della Città Metropolitana -OMISSIS- del 5/9/2023 con i relativi allegati fotografici, la nota del Corpo Forestale prot. n. 5481 del 9/2/2023.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Citta Metropolitana -OMISSIS- e di Comune di -OMISSIS- e di Città Metropolitana -OMISSIS- e di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EL RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel ricorso NRG 257/2025, i ricorrenti hanno esposto:
- di prestare - o di aver prestato - la loro attività lavorativa per la -OMISSIS- S.p.A., società attiva nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici, avente lo stabilimento nella zona industriale di -OMISSIS- fin dal 1972;
- di essere stati destinatari di sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 447 e ss. c.p.p., pronunciata dal G.I.P. del Tribunale -OMISSIS- in data 25.07.2019, nel corso delle indagini preliminari, per reati ambientali.
2. Ciò posto, hanno proposto l’odierno ricorso avverso l’ordinanza contingibile e urgente adottata in data 18.03.2025, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, dal Sindaco di -OMISSIS-, che ha ordinato “… alla Società -OMISSIS- S.p.A., nelle persone dei soggetti indicati nella sentenza n. -OMISSIS- del 27.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, in qualità di responsabili dell’inquinamento delle aree ubicate ad -OMISSIS- …”, di provvedere con la massima urgenza, e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica, alla rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e al recupero degli stessi nei modi di legge, e di comunicare l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato.
3. In diritto, ne hanno dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi:
- I Violazione ed errata applicazione dell’art. 50 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. Carenza di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: errore e traviamento dei fatti e dei presupposti. Contraddittorietà , in quanto sono del tutto assenti i requisiti della contingibilità e urgenza, non essendovene traccia nel corpo nell’ordinanza impugnata e nemmeno nella richiamata relazione di sopralluogo n. 23 del 5.09.2023, che nulla dice al proposito.
A tal fine, i ricorrenti richiamano anche quanto esposto dal Settore Ambiente della Città Metropolitana -OMISSIS- nella nota 19.12.2023, che ha escluso il superamento delle CSC per il parametro fluoruri e, per quanto concerne l’analisi della falda svolta nelle aree in cui sono stati eseguiti i Piani di Caratterizzazione, non sono stati confermati i superamenti delle CSC.
Inoltre, l’ordinanza è contraddittoria anche con quanto statuito nella sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS- del 25.07.2019 che riconosce l’attenuante del ravvedimento operoso per aver provveduto “ per quanto nelle loro possibilità e in misura concreta, alla messa in sicurezza, alla bonifica (seppure, in certi casi, non integrale) e, ove è stato possibile, al ripristino dello stato dei luoghi ”.
Perciò, difetta il requisito della sussidiarietà per adottare lo strumento atipico dell’ordinanza ex art. 50 T.U.E.L., poiché l’amministrazione (ricorrendone i presupposti) avrebbe dovuto utilizzare il rimedio ordinario apprestato dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in contraddittorio con gli interessati.
- II Violazione dell’art. 192 del Decreto legislativo n. 152 del 3.04.2006 e dell’art. 7 della Legge n. 241 del 7.08.1990. Violazione del contraddittorio , in quanto, laddove si interpretasse il provvedimento, pur in contrasto col suo tenore letterale, come misura ex art. 192, del d.lgs. n. 152 del 2006, lo stesso sarebbe illegittimo per violazione della regola di contraddittorio ivi contenuta.
Il richiamo alle esigenze di celerità che consentono di non inviare la comunicazione ex art. 7 l. n. 241 del 1990 è mera formula di stile, posto anche l’intervento a distanza di quasi sei anni dalla sentenza GIP del 2019 e di oltre un anno dal sopralluogo del Settore Ambiente della Città Metropolitana -OMISSIS- (2023), nonché l’esigenza di ulteriori indagini manifestata dal settore ambiente della Città Metropolitana.
- III Violazione dell’art. 192 del Decreto legislativo n. 152 del 3.04.2006. Eccesso di potere per istruttoria carente e contraddittorietà tra istruttoria e decisum , in quanto l’ordinanza è viziata per l’istruttoria carente e per la contraddittorietà tra quanto accertato dal Settore Ambiente della Città Metropolitana nella nota del 5.9.2023 e il decisum del Comune.
- IV Violazione ed errata applicazione degli artt. 242, 244 e 250 del Decreto legislativo n. 152 del 3.04.2006 e degli artt. 3 e 6 della Legge n. 241 del 7.08.1990. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per contraddittorietà , poiché, in merito ai richiami agli artt. 242, 244 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e alla nota della Forestale che richiede l’attivazione di tali procedimenti, il Comune non ha alcuna competenza in merito, essendo tali poteri riservati alle province.
- V Violazione ed errata applicazione degli artt. 444-447 e 321 c.p.p., in combinato con l’art. 50, comma 5, del Decreto legislativo n. 267/2000 e gli artt. 192 e 242 ss del Decreto legislativo n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla individuazione dei responsabili. Illogicità e perplessità , in quanto l’individuazione dei responsabili non può discendere, in via automatica, dalla sentenza di patteggiamento del GIP -OMISSIS-, ostandovi gli artt. 444 ss. c.p.p. e le finalità e le conseguenze che informano l’istituto processuale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Peraltro, con ordinanza in data 27/28 novembre 2024, il Giudice dell’Esecuzione penale ha dichiarato l’estinzione dei reati di cui alla sentenza di patteggiamento più volte richiamata; provvedimento che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 445 c.p.p., estingue ogni effetto penale della sentenza di condanna.
4. Resiste in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana -OMISSIS-, che ha richiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato direttamente contestato un atto da essa adottato, che è meramente istruttorio.
6. Con ordinanza cautelare n. 78 del 30 aprile 2025 è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza essendo “ preponderante e decisivo il profilo del “periculum in mora”, apparendo oggettivamente grave il pregiudizio nel quale incorrerebbero i ricorrenti nel caso di esecuzione del provvedimento impugnato in danno, e conseguente recupero delle somme anticipate dalla p.a. ”.
7. I ricorrenti hanno poi proposto ricorso per motivi aggiunti, deducendo nuove censure alla luce della documentazione depositata in giudizio.
In particolare, quanto alla nota n. 5481 del 9.02.2023 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale della Regione Autonoma della Sardegna (prodotta dal Comune di -OMISSIS-), deduce:
- VI Violazione ed errata applicazione degli artt. 444-447 e 321 Codice procedura penale in combinato con gli artt. 192 e ss. del Decreto legislativo n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore di fatto e sui presupposti , ove riferisce l’accertamento della responsabilità dei ricorrenti sulla base della sentenza di patteggiamento, che però non può costituire fonte di prova utilizzabile nel procedimento e nel processo amministrativo.
- VII Violazione ed errata applicazione dell’art. 192 del Decreto legislativo n. 152 del 3.04.2006. Eccesso di potere per istruttoria carente e contraddittoria; errore di fatto e sui presupposti , in quanto, sulla base della perizia di parte svolta, risulta che tutti i ricorrenti sono stati assunti da -OMISSIS- in data ampiamente successiva a quella in cui è stata accertata l’esistenza di tutti i cumuli nei siti (1993), salvi i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, assunti nel 1980, ma con mansioni prive di qualunque competenza, ruolo o responsabilità in materia di gestione dei rifiuti o dei sottoprodotti del ciclo produttivo.
8. Con successivo ricorso iscritto al NRG 361/2025 il ricorrente -OMISSIS- Armando Benvenuto ha:
- esposto di essere stato destinatario di sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 447 e ss. c.p.p., pronunciata dal G.I.P. del Tribunale -OMISSIS- in data 25.07.2019, nel corso delle indagini preliminari, per reati ambientali, in relazione all’attività lavorativa svolta per la -OMISSIS- S.p.A., società attiva nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici, avente lo stabilimento nella zona industriale di -OMISSIS- fin dal 1972;
- di aver proposto l’odierno ricorso avverso l’ordinanza del Comune di -OMISSIS- già sopra richiamata;
- che tale ordinanza non gli è stata notificata e che ne è venuto conoscenza aliunde , verosimilmente perché nella comunicazione del Corpo Forestale dell’8/2/2022, il ricorrente veniva erroneamente indicato come “ DECEDUTO ” e di aver appreso “ che avverso tale ordinanza è già stato promosso nanti codesto TAR Sardegna da parte di terzi il ricorso RG n. 257/2025 e che, con ordinanza n. 78 del 30/4/2025, essa è stata sospesa ”.
9. In diritto, ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi:
- I Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà con il precedente agire dell’amministrazione. Difetto di istruttoria e di motivazione. errore sul fatto e sui presupposti , in quanto sono del tutto assenti i requisiti della contingibilità e urgenza, non essendovene traccia nel corpo nell’ordinanza impugnata e nemmeno nella richiamata relazione di sopralluogo n. 23 del 5.09.2023, che nulla dice al proposito.
Difetta il requisito della sussidiarietà per adottare lo strumento atipico dell’ordinanza ex art. 50 TUEL, poichè l’Amministrazione (ricorrendone i presupposti) avrebbe dovuto utilizzare il rimedio ordinario apprestato dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, in contraddittorio con gli interessati.
Non sussiste l’urgenza, atteso che, al di là di una clausola di mero stile, non è individuato alcun pericolo imminente per la salute o l’igiene pubblica che non potesse attendere il rispetto dei normali iter amministrativi.
Non sussiste la temporaneità e l’eccezionalità dell’intervento che si intende fronteggiare con l’ordinanza, considerato che vorrebbe essere indebitamente utilizzata, senza il rispetto delle normali garanzie procedimentali, per una situazione nota da numerosi anni e mai prima affrontata dal Comune.
Inoltre, nella vicenda che occupa non si è in presenza di un abbandono di rifiuti, come disciplinato dall’art. 192 del Codice dell’Ambiente, ma la diversa fattispecie della bonifica ordinaria di siti inquinati, per come definiti dall’art. 239 e disciplinati dagli artt. 242 e 244 e ss. del medesimo Codice, come emerge dalla nota del 9/2/2022 del Corpo Forestale della RAS e dalla nota prot. n. 4067 del 9/2/2023 della Città metropolitana.
- II Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 192 e 239 e ss. del d. lgs. n. 152/2006. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto, rientrando la fattispecie contestata nella “ bonifica di siti inquinati ” e non in quella di “ abbandono di rifiuti ”, al più essa avrebbe dovuto essere sottoposta alle procedure di cui agli artt. 239 e ss. Sennonché, l’art. 242 del Codice attribuisce la competenza in materia alla provincia e/o, nei siti di interesse nazionale, al Ministero dell’Ambiente.
In ogni caso, l’art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 presuppone necessariamente che l’amministrazione competente (i.e. la Provincia, e non il Comune) si attivi per individuare il responsabile solo laddove altre pubbliche amministrazioni abbiano preventivamente accertato il superamento delle CSC, che non è avvenuto nel caso che occupa.
- III Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. Difetto di istruttoria e di motivazione. violazione del principio di responsabilità personale. Eccesso di potere per errore sul fatto e sui presupposti. Manifesta ingiustizia , in quanto l’individuazione dei responsabili non può discendere, in via automatica, dalla sentenza di patteggiamento del GIP -OMISSIS-, ostandovi gli artt. 444 e ss. c.p.p. e le finalità e le conseguenze che informano l’istituto processuale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.
10. Anche per resistere a tale ricorso si è costituito il Comune di -OMISSIS-, con atto di mero stile.
11. Si è costituita altresì in giudizio la Città Metropolitana -OMISSIS-, che ha richiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato direttamente contestato un atto da essa adottato, che è meramente istruttorio.
12. Con ordinanza cautelare n. 151 del 12 giugno 2025 è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza anche in relazione al ricorrente -OMISSIS-, essendo “ preponderante e decisivo il profilo del “periculum in mora”, apparendo oggettivamente grave il pregiudizio nel quale incorrerebbero i ricorrenti nel caso di esecuzione del provvedimento impugnato in danno, e conseguente recupero delle somme anticipate dalla p.a .”.
13. All’udienza pubblica del 10.12.2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, i ricorsi epigrafati devono essere riuniti, per l’evidente connessione oggettiva.
2. Deve in primo luogo essere giuridicamente qualificato il potere esercitato dal Sindaco del Comune di -OMISSIS-, anche alla luce dei motivi di ricorso proposti.
Ciò in quanto, nel provvedimento si leggono, variamente, richiami agli artt. 50, comma 5 del d.lgs. n. 267 del 2000, 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 ma anche 242 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006.
Ritiene il Collegio che l’ordinanza in questione debba essere qualificata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, come peraltro appare riconoscere lo stesso Comune di -OMISSIS- sin dalla memoria di costituzione (p. 10) e ai sensi di tale norma ne vada scrutinata la legittimità.
2.1. In primo luogo, ritiene il Collegio che non sia dirimente il richiamo agli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, come già affermato da questa Sezione, “ il richiamo confonde due istituti tra loro distinti ed autonomi, quali quello della rimozione dei rifiuti e quello della bonifica dei suoli: le discipline previste dall'art. 192 e dagli artt. 239 e ss. del Codice dell'Ambiente rispondono infatti a presupposti ben diversi, dovendosi ricordare che “l'assenza di materiale inquinante è circostanza del tutto ininfluente ai fini dell'emanazione dell'ordine di rimozione di rifiuti ai sensi dell'art. 192 t.u. ambientale. Quest'ultimo risulta infatti legittimamente emanato al ricorrere del presupposto consistente nell'esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti, a prescindere dalla loro potenzialità inquinante. Tale ulteriore presupposto fonda infatti il diverso provvedimento consistente nell'ordine di bonifica dei terreni contaminati ex artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006 ” (Cons. Stato, Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5609).
Come è intuibile, il provvedimento impugnato non svolge – né potrebbe svolgere – alcuna motivazione in merito all’effettivo inquinamento dei suoli, ciò anche poiché, come ricordato già in sede cautelare, il Comune non è l’ente competente allo svolgimento del procedimento di bonifica dei suoli, il quale è di competenza della Provincia (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 116).
In realtà, nella tesi dell’amministrazione, sarebbe necessario dapprima rimuovere i rifiuti presenti sull’area per poi procedere, da parte degli enti competenti, alla verifica dell’effettiva contaminazione o meno dei suoli.
2.2. Quanto invece al richiamo all’art. 50, comma 5 del T.u.e.l., ritiene il Collegio che astrattamente la sola presenza nell’ordinamento del rimedio tipico ex art. 192 del Codice dell’Ambiente per la rimozione dei rifiuti non escluda del tutto l’ambito di applicazione, in astratto, dell’art. 50 del T.u.e.l., ma ne va esclusa la legittimità ogni qual volta il presupposto fattuale sia invero il medesimo di quello posto a fondamento della specifica disciplina ambientale di riferimento per l’esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802).
Ora, nel caso di specie, il presupposto fattuale appare evidentemente il medesimo, tanto è vero che lo stesso provvedimento richiama anche l’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, con financo maggiore precisione.
Ed allora, proprio per le fattispecie di congiunto richiamo al potere ordinario e a quello extra ordinem nel provvedimento, come nel caso di specie, deve ritenersi che il Comune abbia inteso esercitare il potere ordinario, avendo il potere straordinario carattere derogatorio, e dunque, di norma, l’amministrazione ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell'oggetto dalla legge, mentre il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti abbia natura residuale (cfr. anche T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 7 aprile 2021, n. 2300).
Se è vero che da un lato il richiamo ad entrambi i fondamenti normativi denota contraddittorietà rispetto ai presupposti di esercizio dello stesso, non è men vero che il provvedimento ben potrebbe presentare i requisiti sostanziali e il rispetto delle garanzie procedimentali proprie del potere di ordinanza ex art. 192, comma 3 Codice dell’Ambiente.
Sotto il profilo dei principi ermeneutici che conducono a tale soluzione vi è quindi anche quello di conservazione degli atti giuridici di cui all'art. 1367 c.c., che opera anche per l'interpretazione dei provvedimenti amministrativi, per cui, in caso di più interpretazioni possibili, deve privilegiarsi quella che dà all'atto qualche effetto anziché nessuno.
2.3. Di tal che, i motivi di ricorso che contestano l’ordinanza sotto i profili dell’art. 50 T.u.e.l. e degli artt. 242 e ss. Codice dell’Ambiente non sono di per sé sufficienti a determinare l’illegittimità dell’atto impugnato e rispetto ad essi, in sostanza, la parte ricorrente non ha interesse all’accoglimento, poiché comunque il provvedimento potrebbe astrattamente essere legittimo quale provvedimento ex art. 192 del Codice dell’Ambiente, ai sensi del quale, in ragione della sua tipicità e delle circostanze di fatto poste a fondamento, deve essere scrutinato.
3. Ciò posto, ad avviso del Collegio però entrambi i ricorsi sono fondati e devono essere accolti, cogliendo nel segno, anche prescindendo dalle questioni di carattere procedimentale, quantomeno i motivi sub. V e VI sopra sintetizzati del ricorso NRG 257/2025 e il motivo sub. III del ricorso NRG 361/2025.
L’ordinanza impugnata vede come destinatari “ la società -OMISSIS- SpA. nelle persone dei soggetti indicati nella sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, in qualità di responsabili dell'inquinamento delle aree ubicate ad -OMISSIS- e a tutti i proprietari e comproprietari delle aree in quanto obbligati in solido ”, facendo riferimento alle circostanze per cui “ la sentenza di cui sopra ha accertato la responsabilità dell'inquinamento, riconducibile al ciclo produttivo dell'Impianto industriale -OMISSIS- S.p.A., in ordine ai fatti accaduti, in capo agli indagati, con riconoscimento dell'attenuante in capo agli stessi del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies c.p. ” e “ nel procedimento risultano implicate la società -OMISSIS- S.p.A. e le società riconducibili a uno degli indagati di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, a vantaggio e nel cui interesse si è prodotto l'inquinamento ”.
4. Ora, per quanto rileva nel presente contenzioso – pur dando atto di ulteriori ricorsi proposti da soggetti in posizione diversa dagli odierni ricorrenti, tutti trattenuti in decisione alla medesima udienza – questi ultimi sono stati destinatari della sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale penale -OMISSIS- nella loro qualità di dipendenti – a vario titolo – della società -OMISSIS- S.p.A. o, il -OMISSIS-, quale “ titolare di varie società di logistica e servizi operanti per la -OMISSIS- S.p.А .” (doc. 1, p.1 Comune).
Tale sentenza è una sentenza resa in sede di indagini preliminari ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. c.d. patteggiamento.
5. Il punto dirimente, ad avviso del Collegio, rispetto agli odierni ricorrenti, destinatari dell’ordinanza ex art. 192, comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto, in tesi, responsabili dell’inquinamento nell’attività lavorativa prestata presso (o con) la società -OMISSIS- S.p.a., è che, in tale qualità, essi non possono essere destinatari di una ordinanza ex art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 essendo ciò impedito dal successivo comma 4 della norma – seppur non espressamente evocato in ricorso, ma che il giudice è tenuto ad applicare ai sensi del principio iura novit curia , avendo i ricorrenti comunque contestato la loro qualificazione di responsabili dell’inquinamento - non essendo sufficiente, né in realtà rilevante, la circostanza che i ricorrenti siano destinatari della sentenza penale di patteggiamento.
5.1. In relazione al primo profilo, è decisivo quanto di recente chiarito dal Consiglio di Stato in materia (Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1882).
In termini generali, anche con riferimento alle fattispecie dell’inquinamento del suolo e non solo della rimozione dei rifiuti, si afferma che “ l’autore dell’illecito è individuabile in una società di capitali, non possa stabilirsi un parallelismo diretto e automatico tra la responsabilità di quest’ultima e quella concorrente degli amministratori che per essa hanno operato.
In linea di principio, infatti, non può ammettersi un’estensione automatica dei doveri in materia ambientale gravanti sulla persona giuridica titolare anche alle persone fisiche che in essa hanno rivestito e svolto funzioni decisorie di amministrazione.
Il principale argomento a sostegno di questa conclusione si ricava, ad avviso del Collegio, nel fatto che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, che lega l’amministratore alla società, il destinatario dell’obbligo di messa in sicurezza va individuato nell'ente medesimo, salvo che l'amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbia contribuito con il proprio anomalo comportamento ad aggravare (o male prevenire) il rischio di inquinamento agendo, per così dire, quale inquinatore diretto.
La dottrina più accreditata e la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite 20 gennaio 2017. n. 1545) ritengono, infatti, che il rapporto di amministrazione debba essere ricondotto al c.d. rapporto organico nel quale si riscontra una immedesimazione (appunto organica) tra soggetto designato ed ente e, conseguentemente, una identificazione tra società e suo amministratore, nei rapporti esterni, per cui la volontà sociale si identifica in quella del soggetto agente.
Si è, in tale ordine di idee, chiarito che «Il rapporto che intercorre tra società ed amministratore è di immedesimazione organica e l’opus di amministrazione che egli si impegna a fornire non è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività di impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse (massima non ufficiale)» (Cass. 4 marzo 2021. n. 6056) ”.
E tale conclusione si fonda, anche e per quanto qui rileva, proprio sull’art. 192, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006, la quale “ dopo aver disciplinato al comma 3 gli obblighi di rimozione e di ripristino a carico del soggetto responsabile, al successivo comma 4 prende espressamente in considerazione la posizione degli amministratori di persone giuridiche, stabilendo, in particolare, che: “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.
Ebbene, tale disposizione, in consonanza con le indicazioni di sistema ricavabili dagli artt. 2476, comma 7, e 2395, cod. civ, sopra esaminati, richiede che il fatto illecito debba essere “imputabile” alla condotta degli amministratori, il che, all’evidenza, accade quando costoro sono gli autori materiali dell’evento.
La disposizione in esame prevede, inoltre, la concorrente responsabilità solidale della persona giuridica.
La qualificazione, nei termini indicati, dei criteri di imputazione della responsabilità degli amministratori in relazione agli obblighi di rimozione e di ripristino si ricava dal precedente comma 3 (al quale il comma 4 rinvia), nel quale il destinatario di tali obblighi viene individuato nell’effettivo responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollati ( commi 1 e 2), il quale sarà tenuto in solido con il proprietario del sito (ovvero nel titolare di un diritto reale o personale di godimento) al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
L’assunto secondo cui l’art. 192, comma 4, si riferisce a comportamenti, per così dire, “ultra vires” degli amministratori si ricava anche dalla considerazione che rispetto a tali comportamenti non opera il normale regime dell’immedesimazione organica, come si ricava dal fatto che il legislatore è dovuto intervenire con una disposizione espressa al fine di estendere, in via solidale, anche alla persona giuridica le conseguenze patrimoniali delle condotte degli amministratori ”.
Da tale impostazione, discende che:
- in tema di gestione dei rifiuti, qualora l'area in cui è realizzata la discarica appartenga, come nel caso in esame, ad una società di capitali, il responsabile dell'inquinamento - su cui grava l'obbligo di attivare la procedura di bonifica e di messa in sicurezza, ma ancor più a monte, di rimozione dei rifiuti - si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non con il singolo amministratore ma con la società stessa;
- una prima eccezione si rinviene nei casi di macroscopico uso distorto dello schema societario che, con riferimento ai soci, prende, come è noto, il nome di “abuso dello schermo della personalità giuridica”;
- una seconda eccezione, si rinviene nelle iniziative personali assunte dagli amministratori in contrasto con gli interessi della società e che abbiano contribuito a far insorgere (ovvero ad aggravare) l’inquinamento, per le quali costoro saranno responsabili secondo lo schema previsto per coloro i quali inquinano.
5.2. Ora, se così è, l’ordinanza impugnata non può avere come destinatari gli odierni ricorrenti, posto che essi, tranne il ricorrente -OMISSIS-Michele, non erano amministratori della società -OMISSIS-, la quale è, nella stessa ordinanza, individuata come il produttore dei rifiuti che dovrebbero essere rimossi.
In sostanza e per quanto qui rileva, già in astratto, non può predicarsi la qualifica di responsabili dell’inquinamento in capo agli odierni ricorrenti, posto che a ciò osta l’art. 192, comma 4 del Codice dell’ambiente.
Anche rispetto al ricorrente -OMISSIS-peraltro, il provvedimento è evidentemente illegittimo, poiché non si rinviene nella motivazione né negli atti endoprocedimentali ed istruttori, alcuna forma di accertamento di una delle due eccezioni menzionate dalla sopra citata giurisprudenza, i.e. l’abuso dello strumento societario o l’azione “ultra vires” dell’amministratore.
Del pari è a dirsi in relazione al ricorrente -OMISSIS-, rispetto al quale peraltro nulla è specificato in cosa sarebbe consistita la sua attività e neppure indicate chiaramente quali società avrebbero prodotto i rifiuti oggetto dell’ordinanza di rimozione.
5.3. In sostanza, si invera così la fondatezza del ricorso ove contesta che il provvedimento si fondi sic et simpliciter sulla posizione assunta dagli odierni ricorrenti nella sentenza penale di patteggiamento resa in sede di indagini preliminari, risultando invece smentita la tesi dell’amministrazione comunale per cui l’istruttoria sarebbe autonoma rispetto alle risultanze della sentenza di patteggiamento e non si baserebbe esclusivamente su di essa.
In realtà così non è, alla luce delle sopra evidenziate, da un lato, espressioni letterali contenute nel provvedimento impugnato e nella sua stessa parte dispositiva e, dall’altro, dai rilievi sopra svolti per cui i ricorrenti non sarebbero potuti essere destinatari dell’ordinanza, posto che la stessa ordinanza individua quale produttore dei rifiuti la persona giuridica -OMISSIS- o “ società riconducibili a uno degli indagati ” (che dovrebbe essere il ricorrente -OMISSIS-) e non attribuisce ai ricorrenti, neppure all’amministratore delegato di -OMISSIS- -OMISSIS-o al -OMISSIS-, alcuna condotta sufficiente a derogare il principio dell’esclusiva responsabilità della persona giuridica, che emerge dall’art. 192, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006.
5.4. A ben vedere allora, l’ordinanza sarebbe fondata sulla considerazione per cui i ricorrenti sarebbero responsabili dell’abbandono dei rifiuti siccome tale responsabilità sarebbe sancita dalla sentenza penale di patteggiamento.
Tale impostazione è illegittima, come denunciato nei motivi di ricorso NRG 257/2025 subb. V e VI e sub. III del ricorso NRG 361/2025.
Ed infatti, il nuovo comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., modificato dal d.gs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che “ la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”.
Ha chiarito la Sezione che “ La norma ha natura squisitamente processuale o, per meglio dire per la fattispecie che occupa, procedimentale, in quanto è volta a disciplinare non già la sentenza di patteggiamento in quanto tale e il processo concluso con essa, bensì dispone l’inefficacia, dal momento della sua entrata in vigore, delle norme extrapenali di equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna.
Ne discende che la novella in questione trova applicazione a tutte le fattispecie - nelle quali la norma extrapenale equipari la sentenza di patteggiamento alla condanna - che si verifichino successivamente all’entrata in vigore della ridetta novella, a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 12 febbraio 2025, n. 96).
Perciò, pur se la sentenza di patteggiamento a cui si è riferita l’amministrazione è antecedente all’entrata in vigore della novella, essa non può dispiegare alcuna efficacia probatoria nel processo amministrativo odierno, posto che financo l’esercizio del potere di cui si controverte è ben successivo alla modifica normativa.
Di tal che, la sentenza penale di patteggiamento, da un lato, non può comunque essere assunta a prova della responsabilità per l’abbandono di rifiuti da parte dei ricorrenti, dall’altro neppure fornisce elementi per ritenere non applicabile alla fattispecie che occupa l’art. 192, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006, per cui l’esclusiva responsabilità è – al più – da ascrivere alla persona giuridica, che anche nel caso di specie è comunque individuata come produttore dei rifiuti.
È, in sostanza, infondata la tesi del Comune per cui l’ordinanza sarebbe legittima sulla base della sola circostanza per cui “ gli stessi ricorrenti ricoprivano un ruolo attivo presso la -OMISSIS- S.p.A. negli anni in cui i rifiuti sono stati abbandonati, e ciò basta perché ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 192 TU Ambiente siano chiamati alla rimozione con l’ordinanza loro notificata (v. sul punto anche la nota del CFVA). Trattasi di una responsabilità oggettiva ” (p. 3 memoria di replica).
6. In conclusione, i ricorsi epigrafati, previa riunione sono fondati nei limiti suesposti e devono essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza -OMISSIS- del 18 marzo 2025 del Comune di -OMISSIS-, nella parte di interesse dei ricorrenti.
Le spese del giudizio, stante la assoluta complessità fattuale e, in parte, giuridica, della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi NRG 257/2025 e 361/2025, come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza -OMISSIS- del 18 marzo 2025 del Comune di -OMISSIS-, nella parte di interesse dei ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
EL RR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RR | Marco EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.