Art. 4. 1. All' articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 , le parole: "novanta giorni, all'iscrizione nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi".
Versione
23 marzo 1990
23 marzo 1990
Commentario • 1
- 1. Permessi retribuitiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Emil Bertocchi Scheda sintetica L'ordinamento lavoristico riconosce al lavoratore il diritto di fruire di periodi di astensione dall'obbligo della prestazione lavorativa, con il mantenimento del posto di lavoro, la conservazione del trattamento retributivo ed economico e il riconoscimento dell'anzianità di servizio. Tale tutela si sostanzia in permessi retribuiti – ovvero in congedi retribuiti – ed è prevista in una serie tassativa di ipotesi (legge e contratti collettivi) per le quali l'ordinamento ha operato una valutazione di preminenza di specifici interessi costituzionalmente garantiti del lavoratore nei confronti del mero interesse economico …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2020, n. 109Provvedimento: […] L'art. 4 lettera e) legge 53/1990 elenca gli elementi sintomatici della gravità dell'inadempienza: […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- gravi irregolarità nelle operazioni elettorali·
- valutazione della gravità dell'inadempienza·
- annullamento ordinanza di cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio·
- violazione art. 1, comma 4 lettera e) L. 53/1990·
- comportamento successivo dell'interessato·
- difetto di istruttoria·
- giurisprudenza in materia di cancellazione dall'albo·
- inadempienza ai doveri di ufficio