Articolo 4 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 marzo 1990
Art. 4. 1. All' articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 , le parole: "novanta giorni, all'iscrizione nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi".
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
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