Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Ordinanza presidenziale 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN CI D'ME, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Europei il Sud Le Politiche di Coesione e del Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
NS OL, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.83665 del 24.12.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;
b) di tutti i verbali redatti e sottoscritti, ivi compresi i voti, i giudizi, le valutazioni, ove e se lesivi, e dei quali si ignorano completamente i contenuti;
c) del silenzio maturato sulla istanza di attivazione di autotutela amministrativa inoltrata dalla dott.ssa D’ME in data 13.9.2024;
d) del decreto dipartimentale n.2575 del 6.12.2023, con il quale è stato approvato il Bando, ove e se lesivo;
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compresi: 1. l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli – n.14165 del 29.8.2024, con il quale è stata dichiarata l’inesistenza di qualsiasi graduatoria contenente l’elenco degli idonei; 2. il DM 26 ottobre 2023 n.205, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ove e se lesivo; 3. il decreto dipartimentale n.78 del 17.1.2024, con il quale è stata disposta l’integrazione dei posti destinati al concorso bandito con il decreto dipartimentale n.2575 del 6.12.2023, ove e se lesivo; 4. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.69623 del 5.11.2024; 5. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.68792 del 31.10.2024; 6. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.67554 del 28.10.2024; 6. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.53685 del 6.9.2024;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria
del diritto della dott.ssa D’ME ad essere utilmente collocata nella graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, a voler inserire, in posizione utile, la dott.ssa D’ME nella graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'IO NN CI il 26\8\2025 :
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE: a) del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale – USR – per la Campania n.53275 del 11.7.2025, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei canditati delle procedure concorsuali di cui al DDG 2575/2023 e al DDG 2576/2023, risultati idonei ai sensi dell’art.2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025 n.45, per la regione Campania e per le regioni aggregati, in uno a tutti i suoi allegati; b) dell’allegato elenco di idonei per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, nonché PER L’ACCERTAMENTO E PER LA DECLARATORIA del diritto della dott.ssa D’ME ad essere utilmente collocata nella graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, approvata con decreto del Direttore Generale dell’USR Campania n.83665 del 24.12.2024 – impugnata con l’originario ricorso –, e per la conseguente CONDNN delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, a voler inserire, in posizione utile, la dott.ssa D’ME nella graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, approvata con decreto del Direttore Generale dell’USR Campania n.83665 del 24.12.2024 – impugnata con l’originario ricorso –, nonché: a) del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.83665 del 24.12.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania; b) di tutti i verbali redatti e sottoscritti, ivi compresi i voti, i giudizi, le valutazioni, ove e se lesivi, e dei quali si ignorano completamente i contenuti; c) del silenzio maturato sulla istanza di attivazione di autotutela amministrativa inoltrata dalla dott.ssa D’ME in data 13.9.2024; d) del decreto dipartimentale n.2575 del 6.12.2023, con il quale è stato approvato il Bando, ove e se lesivo; f) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compresi: 1. l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli – n.14165 del 29.8.2024, con il quale è stata dichiarata l’inesistenza di qualsiasi graduatoria contenente l’elenco degli idonei; 2. il DM 26 ottobre 2023 n.205, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ove e se lesivo; 3. il decreto dipartimentale n.78 del 17.1.2024, con il quale è stata disposta l’integrazione dei posti destinati al concorso bandito con il decreto dipartimentale n.2575 del 6.12.2023, ove e se lesivo; 4. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.69623 del 5.11.2024; 5. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.68792 del 31.10.2024; 6. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.67554 del 28.10.2024; 6. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.53685 del 6.9.2024 nonché PER L’ACCERTAMENTO E PER LA DECLARATORIA del diritto della dott.ssa D’ME ad essere utilmente collocata nella graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania e per la conseguente CONDNN delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, a voler inserire, in posizione utile, la dott.ssa D’ME nella graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, tutti impugnati con l’originario ricorso Rg.n.1112/2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa ER Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La presente decisione viene redatta ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., mediante rinvio, quanto alla questione dedotta in ricorso, al precedente della Sezione dell’11 novembre 2025, n. 7354, relativo al medesimo concorso e alla medesima classe di concorso A022 “ Italiano, Storia, Geografia ” per la Regione Campania, con cui il ricorso di un’altra candidata è stato accolto.
2. È opportuno solo riportare, quanto all’evoluzione processuale, che:
- con ordinanza del 20 marzo 2025, n. 2372, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di trasmettere i “dati e riferimenti utili alla predetta notifica”;
- con ordinanza presidenziale del 4 aprile 2025, n. 115, richiamata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione agli “ incombenti istruttori previsti con l’ordinanza n. 2372/2025, precludendo così la corretta instaurazione del contraddittorio processuale ”, è stata accolta l’istanza di notificazione per pubblici proclami, disponendone le modalità e in data 16 aprile 2025, parte ricorrente ha fornito prova di aver adempiuto in tal senso;
- con memoria depositata in giudizio in data 23 maggio 2025, è stata richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale è stato notificato il ricorso, con la quale si solleva il difetto di legittimazione passiva, per mancato coinvolgimento del predetto Ministero nel procedimento concorsuale in esame,
-con la successiva ordinanza del 3 giugno 2025, n. 1184, è stata rilevata la mancata ottemperanza all’ordine istruttorio di cui sopra, in violazione anche del principio di collaborazione processuale ex art. 2 c.p.a., ed è stata accolta l’istanza cautelare, richiamando la disposizione di cui all’art. 64 comma 4 c.p.a., che consente, al Tribunale, di “desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”;
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 agosto 2025, parte ricorrente ha impugnato il sopravvenuto decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 53275 del 11.7.2025, recante l’approvazione degli elenchi dei canditati anche della procedura concorsuale in controversia.
In data 17 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha riversato in giudizio note e documenti che il Collegio ritiene rilevati per la decisione, rigettando pertanto l’eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente, trattandosi di documentazione analoga a quella esaminata nel giudizio conclusosi con la sentenza richiamata al punto 1. Particolare rilievo assume la nota interna dell’U.S.R. per la Campania, prot. AOOUSPNA 11981 del 9 settembre 2025, contenente chiarimenti e grafici che illustrerebbero la ripartizione delle quote tra i diversi candidati aventi titolo di riserva.
Con memoria depositata in data 3 ottobre 2025, parte ricorrente ha dedotto che il sopravvenuto provvedimento di rettifica della graduatoria confermerebbe la violazione del vincolo imposto dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 in ordine alla soglia massima di posti attribuibili ai soggetti titolari di riserva, non avendo il Ministero neanche chiarito quale specifica categoria di riserva è stata applicata ai soggetti risultati “vincitori” con un punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente.
4. Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendosi l’interesse a ricorrere traslato avverso il sopravvenuto decreto di integrazione della graduatoria, oggetto di ricorso per motivi aggiunti, che risulta notificato solo al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Tale decisione in rito è fondata sulla “ ragione più liquida ”, cosicché può ritenersi assorbita anche la questione della carenza di legittimazione passiva, eccepita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il cui accoglimento avrebbe determinato l’inammissibilità in parte qua del ricorso.
5. Nel merito, deve invece ritenersi fondato il ricorso per motivi aggiunti per le medesime ragioni già riportate nella sentenza T.A.R. Campania, IV Sez., 11 novembre 2025, n. 7354.
In particolare, come è stato ivi osservato, con riferimento ad una nota di chiarimenti che è pienamente sovrapponibile a quella prodotta in questo giudizio e sopra citata, che “ai fini del computo delle riserve complessive ex art. 5 del D.P.R. n. 487/94, l’Amministrazione non ha tenuto conto dei riservisti inseriti in graduatoria per merito (in primis, degli 80 triennalisti, di cui al primo grafico della p.2 della relazione) e che, invece, avrebbero dovuto essere computati, a mente dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa” (cfr. anche la copiosa giurisprudenza richiamata in motivazione: C.G.A. Reg. Sic. 24 febbraio 2010, n. 116; Consiglio di Stato, sez. II, 27 dicembre 2023 n. 11266; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 30 novembre 2021, n. 7663; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 settembre 2025 n. 1464), precisandosi altresì che “alla luce di quanto sin qui esposto e rilevato che, con l’aggiunta degli 80 “riservisti” di merito, si ottiene già il superamento del tetto di 274 posti (pacifico), il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e meritano accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente, non avendo l’Amministrazione computato ai fini di cui all’art. 5 del d.P.R. 487/1994, anche i titolari di riserva inseriti in graduatoria per merito ”.
6. Con riguardo al ricorso per motivi aggiunti deve pertanto accogliersi la domanda di annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, del decreto di approvazione della graduatoria ivi gravato, ferma restando l’attività di natura conformativa che dovrà essere posta in essere, dall’Amministrazione, a valle della presente decisione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
-accoglie il ricorso per motivi aggiunti e annulla, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale – USR – per la Campania n.53275 del 11.7.2025.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite n favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Lo IO | LO EV |
IL SEGRETARIO