Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/2024, n. 32724
CASS
Sentenza 16 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 11 luglio 2024 e pubblicata il 16 dicembre 2024, con il numero di registro generale 6348/2022. La ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d'appello di Bari, che aveva respinto il suo gravame avverso un'ordinanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione. La ricorrente sosteneva che la cancellazione della causa dal ruolo fosse nulla a causa della mancata comunicazione di un'ordinanza istruttoria, violando così il suo diritto di difesa. Dall'altra parte, i controricorrenti sostenevano la legittimità della decisione della Corte d'appello, evidenziando la tardività dell'istanza di riassunzione.

Il giudice ha accolto il ricorso, affermando che la mancata comunicazione dell'ordinanza istruttoria ha determinato la nullità di quest'ultima e degli atti successivi, inclusa l'ordinanza di cancellazione della causa. La Corte ha sottolineato che il diritto di difesa della ricorrente era stato compromesso dalla carenza di comunicazione, e ha stabilito che il termine per la riassunzione non può decorrere da un provvedimento nullo. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Bari per una nuova decisione sul merito.

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Massime1

Il mancato avviso al difensore della parte costituite del deposito dell'ordinanza emessa fuori udienza determina, a norma del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 c.p.c., la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato estinto il giudizio per sua tardiva riassunzione a seguito di ordinanza di cancellazione del ruolo, affermando che, essendo detto provvedimento affetto da nullità derivante dalla precedente mancata comunicazione dell'ordinanza istruttoria, nessun termine per la riassunzione poteva validamente decorrere dalla data della sua emanazione).

Commentario1

  • 1ORDINANZA ISTRUTTORIA EMESSA FUORI UDIENZA EX ART.176 c. 2 cpc: la mancata comunicazione del deposito al difensore della parte costituita ne determina la nullità
    Avv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 17 febbraio 2025

    ISSN 2385-1376 In tema di contenzioso civile, la mancata comunicazione al difensore della parte costituita del deposito dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza determina, a norma dell'art. 176, comma 2, c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullità del provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. Tale nullità presuppone che la mancata comunicazione abbia impedito concretamente al difensore di adempiere agli obblighi processuali inerenti alla prosecuzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/2024, n. 32724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32724
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo