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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12393/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 12393/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. MASTRANGELI PIERA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. DONNARUMMA ENRICO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate il 05.06.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la figlia minore Per_1 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre;
c) la casa familiare sita in Roma, Via Dario Niccodemi n. 52/A, condotta in locazione con contratto intestato alla Sig.ra resterà alla stessa assegnata con Pt_1 quanto in essa contenuto, l'altro genitore se ne allontanerà entro il 01.10.2024 asportando i propri beni ed effetti personali;
d) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 750,00 Per_1
(settecentocinquanta/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024, mediante bonificobancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Il suddetto importo verrà adeguato annualmente secondo gli indici Pt_1 del costo della vita calcolati dall'ISTAT; e) le spese straordinarie della figlia Per_1 verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno purché preventivamente concordate e debitamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine forense di Roma del 17.12.2014. Il rimborso delle spese straordinarie che ciascun genitore sosterrà per la figlia nel rispetto del Protocollo, avverrà entro dieci giorni dalla ricezione della fattura e/o ricevuta di spesa e relative quietanze. Il Sig. attesa la collocazione della minore - in via Pt_2 prevalente - presso la madre, riconosce alla Sig.ra il diritto a percepire il 100% Pt_1 dell'Assegno Familiare Unico per i figli minori erogato dall'INPS; f) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previ tempestivi accordi con la madre, compatibilmente con le esigenze di quest'ultima e quelle scolastiche, extrascolastiche e di salute della minore. Il padre avrà comunque con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 20,00 sino alla domenica alle ore 20,00; nella settimana in cui il week end
è di spettanza paterna, il padre terrà con sé la figlia anche per un pomeriggio alla settimana, il lunedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00; nella settimana in cui il week end è di spettanza materna, il padre avrà con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il venerdì senza pernottamento, dall'uscita di scuola alle ore 21,00.
Salvo diverso accordo dei genitori, il padre terrà con sé la minore 1 settimana in maniera alternata nelle festività natalizie e 3 giorni alternati nelle festività Pasquali. Alternanza nelle altre festività e ricorrenze. Nel periodo estivo il padre avrà la figlia con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
g) i coniugi, nel caso in cui dovessero allontanarsi dai rispettivi luoghi di domicilio e/o residenza con la figlia per periodi continuativi (da intendersi per almeno 3 giorni), si obbligano reciprocamente a comunicarsi il luogo ed il recapito telefonico della località ove si recheranno con gli stessi;
h) la Sig.ra si obbliga a favorire i Parte_1 contatti telefonici della figlia con il padre;
i) entrambi i coniugi si impegnano a favorire i rapporti della figlia con i rispettivi nuclei familiari d'origine; l) i genitori s'impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima) ciascun coniuge potrà fissare in piena autonomia la propria residenza e/o dimora con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
n) i coniugi espressamente autorizzano la competente autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
o) i coniugi dichiarano di aver già regolamentato ogni altro ulteriore aspetto patrimoniale;
p) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, e quindi di non aver diritto ad alcun assegno di mantenimento reciproco;
q) le spese legali restano compensate tra le parti” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 121, Parte
2, Serie A, Sez. P, Anno 2010);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 23/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 12393/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. MASTRANGELI PIERA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. DONNARUMMA ENRICO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate il 05.06.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la figlia minore Per_1 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre;
c) la casa familiare sita in Roma, Via Dario Niccodemi n. 52/A, condotta in locazione con contratto intestato alla Sig.ra resterà alla stessa assegnata con Pt_1 quanto in essa contenuto, l'altro genitore se ne allontanerà entro il 01.10.2024 asportando i propri beni ed effetti personali;
d) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 750,00 Per_1
(settecentocinquanta/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024, mediante bonificobancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Il suddetto importo verrà adeguato annualmente secondo gli indici Pt_1 del costo della vita calcolati dall'ISTAT; e) le spese straordinarie della figlia Per_1 verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno purché preventivamente concordate e debitamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine forense di Roma del 17.12.2014. Il rimborso delle spese straordinarie che ciascun genitore sosterrà per la figlia nel rispetto del Protocollo, avverrà entro dieci giorni dalla ricezione della fattura e/o ricevuta di spesa e relative quietanze. Il Sig. attesa la collocazione della minore - in via Pt_2 prevalente - presso la madre, riconosce alla Sig.ra il diritto a percepire il 100% Pt_1 dell'Assegno Familiare Unico per i figli minori erogato dall'INPS; f) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previ tempestivi accordi con la madre, compatibilmente con le esigenze di quest'ultima e quelle scolastiche, extrascolastiche e di salute della minore. Il padre avrà comunque con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 20,00 sino alla domenica alle ore 20,00; nella settimana in cui il week end
è di spettanza paterna, il padre terrà con sé la figlia anche per un pomeriggio alla settimana, il lunedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00; nella settimana in cui il week end è di spettanza materna, il padre avrà con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il venerdì senza pernottamento, dall'uscita di scuola alle ore 21,00.
Salvo diverso accordo dei genitori, il padre terrà con sé la minore 1 settimana in maniera alternata nelle festività natalizie e 3 giorni alternati nelle festività Pasquali. Alternanza nelle altre festività e ricorrenze. Nel periodo estivo il padre avrà la figlia con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
g) i coniugi, nel caso in cui dovessero allontanarsi dai rispettivi luoghi di domicilio e/o residenza con la figlia per periodi continuativi (da intendersi per almeno 3 giorni), si obbligano reciprocamente a comunicarsi il luogo ed il recapito telefonico della località ove si recheranno con gli stessi;
h) la Sig.ra si obbliga a favorire i Parte_1 contatti telefonici della figlia con il padre;
i) entrambi i coniugi si impegnano a favorire i rapporti della figlia con i rispettivi nuclei familiari d'origine; l) i genitori s'impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima) ciascun coniuge potrà fissare in piena autonomia la propria residenza e/o dimora con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
n) i coniugi espressamente autorizzano la competente autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
o) i coniugi dichiarano di aver già regolamentato ogni altro ulteriore aspetto patrimoniale;
p) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, e quindi di non aver diritto ad alcun assegno di mantenimento reciproco;
q) le spese legali restano compensate tra le parti” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 121, Parte
2, Serie A, Sez. P, Anno 2010);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 23/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi