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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
633 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lanza. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(c.f. e p. Iva ), quale impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 285/2022 emessa dal Tribunale di AP RD, pubblicata in data
28.1.2022, in materia di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 24.3.2025 dalla difesa di e il 9.4.2025 dalla difesa della – F.G.V.S. Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 16.2.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, la nella qualità di impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione Controparte_1
pagina 1 di 10 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
285/2022 emessa dal Tribunale di AP RD, pubblicata in data 28.1.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di AP RD, la Parte_1 [...]
quale impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico e morale) – quantificati nella misura di €.350.000,00, salvo integrazione e/o maggiorazioni ovvero riduzioni da precisarsi in corso di causa, ovvero nella misura ritenuta di giustizia – patiti in seguito ad un sinistro stradale avvenuto il 5.2.2016 imputabile – secondo l'attrice- alla condotta di guida (e, quindi alla responsabilità esclusiva) del conducente di una Fiat Panda di colore scuro, rimasta ignota.
L'attrice aveva esposto, in particolare, che:
a) in data 5.2.2016, alle ore 23:00 circa, in Arzano (NA), si trovava alla guida del motoveicolo Piaggio Liberty S
150 tg. DMN21911, di proprietà di e con a bordo, quale trasportata, , CP_2 Persona_1 transitando lungo il margine destro di via Tavernola, in direzione Melito, allorquando il motoveicolo su cui viaggiava veniva attinto, nei pressi dell'intersezione con via Paolo Borsellino, da un veicolo Fiat Panda di colore scuro che, provenendo da tergo, ed eseguendo una manovra di sorpasso a velocità eccessiva e non adeguata alle caratteristiche della strada, era andato ad urtare, con la propria fiancata destra, la parte laterale sinistra del motoveicolo da lei (dall'attrice, si intende) condotto;
b) a causa dell'urto subìto, erano rovinati al suolo il motoveicolo (sul lato destro) unitamente a lei e alla trasportata;
a seguito del sinistro, a causa delle lesioni riportate, era stata soccorsa da alcuni conoscenti e trasportata al P.S. dell'Ospedale Moscati di Aversa, riportando lesioni personali (“trauma 5° dito mano sinistra con perdita di sostanza ossea cutanea tendinea avulsione unghia;
frattura ossa nasali proprie;
ematoma dei tessuti molli superficiali emivolto destro;
abrasioni cutanee e ferite lacero contuse multiple volto”), con postumi permanenti del 40% e un periodo di 30 gg. di ITT e di ulteriori gg. 120 dio
ITP al 50%.
Costituitasi in giudizio, la nella detta qualità, aveva eccepito, preliminarmente, Controparte_1
l'improponibilità della domanda, nonché la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, contestando, comunque, nel merito, l'avversa domanda, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
All'esito dell'istruttoria espletata (escussione dei testi ammessi), il Tribunale di AP RD, con la sentenza n.
285/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda di parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite (liquidate in €.12.678,00, oltre accessori, come per legge), in favore della compagnia assicuratrice convenuta.
pagina 2 di 10 Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, sulla base dell'istruttoria espletata, non fossero stati dimostrati né l'impossibilità, per l'attrice, di identificare il responsabile dell'incidente (o almeno il veicolo investitore), né, comunque, l'effettivo verificarsi del sinistro, così come descritto in citazione.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 285/2022 emessa dal Tribunale di AP RD sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
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Con il primo, dopo aver precisato che, secondo l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del FGVS, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, e che l'accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, ha sostenuto che il Tribunale di AP RD avesse errato nel fondare il rigetto della domanda risarcitoria sulla base del mancato riferimento (nelle dichiarazioni da lei rese ai sanitari, al momento del ricovero) alla responsabilità del conducente di un'altra autovettura rimasta identificata, e sulla proposizione della querela soltanto (ed esattamente) 90 gg. dopo la data del presunto incidente.
Al riguardo l'appellante ha dedotto che, contrariamente alle valutazioni del Tribunale:
a) nella scheda del Pronto Soccorso fosse stata annotata puntualmente la seguente dicitura: “Pz accompagnata da familiare per riferito incidente stradale come conducente di ciclomotore – Riferisce omissione di soccorso”, ritenendo che la riferita omissione di soccorso lasciasse intendere il necessario riferimento alla responsabilità di un terzo soggetto, da individuarsi, evidentemente, nel conducente dell'autovettura rimasta non identificata (non essendo comprensibile, diversamente, a chi potesse riferirsi l'omissione di soccorso);
b) fosse comunque irrilevante (sia per la legge che in base all'interpretazione della normativa da parte della giurisprudenza di legittimità), ai fini del risarcimento dei danni provocati da un veicolo non identificato, il ritardo nella presentazione della querela, laddove proposta comunque (come nel caso di specie) nei termini di legge.
****
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di AP RD ha ritenuto che la mancata indicazione, in sede di querela, dei nominativi delle due testimoni, poi indicati in sede civile, avesse integrato un comportamento negligente tale da mettere in dubbio la loro effettiva presenza o, comunque, da far ritenere che ella avesse colpevolmente omesso di fornire informazioni utili.
pagina 3 di 10 Sul punto ha evidenziato, invece, che già nella querela avesse dichiarato di riservarsi di riferire i nominativi dei testimoni presenti al fatto e quant'altro fosse stato necessario (evidentemente agli inquirenti), indicando quale testimone la quale, però, essendo trasportata, in occasione del sinistro, sul motociclo da lei Persona_1 condotto, sarebbe stata ritenuta incapace di testimoniare, nel processo civile risarcitorio, per un verosimile interesse concreto a parteciparvi.
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Con l'ultimo motivo di gravame ha lamentato la contraddittorietà della decisione di primo grado Parte_1 laddove, pur non affermando con “certezza la falsità delle dichiarazioni rese in udienza” dai testimoni, ha concluso poi per la mancata prova dell'impossibilità di identificare il responsabile e, in ogni caso, per la mancata dimostrazione in merito alla verificazione dell'incidente descritto e alle modalità concrete di verificazione dello stesso.
E ha sostenuto che le dettagliate dichiarazioni fornite dalle testimoni, della cui genuinità non vi sarebbe stato motivo di dubitare, avessero fornito la piena prova sia del fatto storico, sia della sua riconducibilità a un veicolo rimasto non identificato, sia dell'impossibilità incolpevole di verificarlo e che, pertanto, alla luce delle suddette emergenze processuali, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria da lei proposta.
E, alla luce delle suddette argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In riforma totale della sentenza n.
285/0222 del Tribunale di AP RD, dott. Ucci Pasquale, depositata in data 28.1.2022 e pubblicata in pari data, non notificata, relativa alla causa avente N.R.G. 2260/2019, dichiarare ammissibile e fondata la domanda risarcitoria proposta da , statuendo Parte_1 che il sinistro si è verificato con modalità tali da non consentire il rilevamento del numero di targa del veicolo investitore, per il quale sorgeva l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile;
dichiarare, conseguentemente, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato;
condannare, per l'effetto, nella qualità di Impresa Designata per la Controparte_1
Liquidazione dei Sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento in favore dell'appellante nella Per_ misura di € 350.000,00, per le lesioni subite alla propria persona, come da CTP del dott. , ovvero di quella diversa che verrà ritenuta equa e congrua, e secondo giustizia;
condannare nella qualità di Impresa Designata per la Liquidazione Controparte_1 dei Sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento delle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria nonché a titolo di interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla emananda decisione, ed interessi Controparte_ legali sulle somme così determinate con decorrenza dalla data della emananda decisione fino al soddisfo;
condannare
nella qualità di Impresa Designata per la Liquidazione dei Sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
[...] al pagamento delle spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione all'Avv. Raffaele Leanza che si dichiara antistatario anche per il presente grado.”
La costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 4.5.2022, in qualità di Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ha contestato l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'appellante nella determinazione del sinistro per cui è causa, anche ai sensi pagina 4 di 10 dell'art. 2054 II comma c.c., e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento da corrispondere ex adverso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; 3) ridurre le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate, contenendole, in ogni caso, nei limiti del massimale minimo di legge;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.”.
Con ordinanza del 24.5.2022 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.9.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 24.03.2025 dalla difesa di e il 9.4.2025 dalla difesa della Parte_1 Controparte_1
– F.G.V.S.), con ordinanza del 15.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle
[...] parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori
20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382). pagina 5 di 10 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da – valutando Parte_1 congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi – la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte, essendo corretta la decisione del primo giudice sia pure integrandone la motivazione
(ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
In particolare, ad avviso di questa Corte, l'appello proposto da non merita accoglimento per la Parte_1 ragione – assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – della mancanza di una prova convincente circa l'effettiva verificazione del sinistro secondo quanto descritto in citazione, come correttamente rilevato dal Tribunale di AP RD (sia pure in aggiunta alla valutazione circa la carenza probatoria relativa all'impossibilità, per l'attrice, di identificare il responsabile dell'incidente o, almeno, il veicolo investitore).
**** pagina 6 di 10 Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua Parte_2 attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540; Sez. VI - 3,
Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450;
Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Ciò premesso, ad avviso della Corte non era stata sufficientemente provata dall'attrice, ai sensi dell'art. 2697
c.c. (prova che, si ribadisce, deve essere necessariamente rigorosa, in base ai principi sopra riportati), attraverso l'istruttoria espletata e, in particolare, attraverso l'escussione dei testi ammessi, la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Il che rendeva (in primo grado) e rende (anche in questa sede) superflua, evidentemente (in assenza di prova circa l'an debeatur) la ctu medico – legale chiesta dall'appellante.
Ed invero le due testimoni escusse ( all'udienza del 9.7.2020, e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 29.10.2020; cfr. i relativi verbali, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) avevano dichiarato che si trovavano, l'una come conducente e l'altra come trasportata, sul motorino che seguiva quello di , specificando che tra i due motorini c'erano “altre due o tre macchine” (cfr. dichiarazione Parte_1
pagina 7 di 10 di ) o, comunque, “due autovetture di tipo utilitaria” (cfr. dichiarazione di Testimone_1 [...]
). Tes_2
Dunque, sebbene avesse precisato che la presenza delle macchine che si frapponevano Testimone_2 tra il motorino sul quale viaggiava e quello della danneggiata “non mi (le) impedivano di avere la visuale sul motoveicolo a bordo del quale si trovava ”, ad avviso della Corte è poco credibile che, tenuto conto della Parte_1 visuale necessariamente ostacolata, esse fossero state effettivamente in grado di assistere alla dinamica in modo puntuale, come sostanzialmente dedotto anche dalla compagnia assicuratrice appellata.
Tanto è vero che la teste aveva dichiarato di non ricordare neanche i punti d'urto e su Testimone_1 quale lato fosse caduta l'attrice.
A ciò si aggiunge che , sin dal momento del sinistro, conosceva l'identità delle due testimoni, Parte_1 essendosi entrambe qualificate sue vicine di casa.
E appare, dunque, irragionevole che la stessa attrice, nel denunciare il fatto e le circostanze accadute alle autorità competenti, avesse del tutto omesso di riferire che all'incidente avessero assistito due persone – che, peraltro, si erano anche fermate a soccorrerla (come dalle stesse riferito in sede testimoniale) – a lei note, le quali avrebbero potuto fornire sicuramente elementi utili ai fini dell'individuazione del responsabile (come sostanzialmente dedotto, anche in questo caso, dalla compagnia assicuratrice appellata).
Contribuiscono, poi, a rendere ulteriormente incerto tale quadro probatorio:
a) la circostanza che nessuno avesse provveduto ad allertare le forze dell'ordine dopo il sinistro, nonostante la gravità delle lesioni lamentate dalla stessa;
Pt_1
b) l'assenza di documentazione fotografica in relazione al ciclomotore che quest'ultima aveva dedotto di condurre al momento del sinistro;
fotografie che, attraverso la localizzazione dei danni ragionevolmente riportati dal mezzo (essendo stato urtato da un veicolo proveniente da tergo a velocità eccessiva, e rovinando al suolo, di conseguenza, sul lato destro, come dedotto dalla stessa attrice), avrebbero potuto fornire importanti elementi sulla dinamica dell'incidente.
Non è superfluo precisare, del resto:
a) che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468);
b) che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. pagina 8 di 10 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298);
c) che, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto ai parametri medi, del
50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co. VI, c.p.c.) della controversia (avendo invocato il risarcimento Parte_1 dei danni indicando una somma determinata oppure chiedendo che tale risarcimento fosse riconosciuto in una diversa somma ritenuta equa e congrua, secondo giustizia;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2021, n.
10984).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AP - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 633/2022 R.G.A.C., così provvede: pagina 9 di 10 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 285/2022 emessa dal Tribunale di AP Parte_1
RD, pubblicata il 28.1.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., quale impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dei compensi professionali del presente grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
AP, 15.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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