Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2025, proposto da
Fallimento della Co.For. S.r.l., in persona del curatore - legale rappresentante pro tempore, prof. dott. Luigi Montalbano, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Luca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
ALLA SENTENZA N. 661/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI IL 29.5.2019 E PUBBLICATA IL 31.5.2019, PASSATA IN GIUDICATO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata della sentenza di cui in epigrafe quanto alla condanna al pagamento della somma di € 43.041,06 oltre interessi legali e moratori dalla sentenza al soddisfo, per come disposto in parte motiva (pag. 6 della sentenza).
2-L’amministrazione intimata, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.
3- A seguito di plurimi rinvii -disposti rispettivamente alle camere di consiglio del 17.9.2025 e del 5.11.2025 a richiesta di parte ricorrente, stante la pendenza di trattative tra le parti per una definizione concordata della controversia- alla camera di consiglio dell’11.2.2026 parte ricorrente ha insistito per la decisione della controversia e la nomina del commissario ad acta e il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Il ricorso è fondato.
5- Il titolo oggetto di ottemperanza ha autorità di cosa giudicata (v. attestazione depositata – all. 002 del 6.3.2025, pag. 10) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione intimata in data 30.6.2020 (all. 002 del 6.3.2025, pag. 10) così che è decorso il relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
6- L’amministrazione intimata non ha dato prova, come era suo onere (v. per tutte, Cass. SS.UU. n. 13.533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
7- Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
8- Deve essere pertanto dichiarato l'obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo in favore di parte ricorrente, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
9- Per il caso di inutile scadenza di tale termine il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Siderno affinché –previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa– si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’Ente resistente.
A tal proposito si precisa che:
- il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- il Commissario ad acta dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo e, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
-) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
-) l’eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali –al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale– verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
10- Il Collegio dispone altresì -alla luce della richiesta di parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, e ritenendo sussisterne i presupposti- la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Calabria.
11- Le spese del presente giudizio seguano la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina al Comune di San Luca, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, all’uopo assegnando a detto Ente il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione ai titoli azionati, con spese a carico dell’amministrazione stessa;
- condanna il Comune di San Luca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di San Luca, ancorché non costituito, al Segretario Comunale del Comune di Siderno e alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN TI, Presidente
ME OT, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME OT | IN TI |
IL SEGRETARIO