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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
887/2019 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887/2019 R.G. vertente tra
.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1 P.IVA_1 in Trieste, Largo Ugo Irneri, n°1, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Palamara ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via G. Spagnolio, n°36 (Pec.
Email_1
-APPELLANTE contro
C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Pirrottina, elettivamente domiciliato in MI, Via N. Pizzi, n°57;
-APPELLATO
nonché
SI TU C.F.: , nato a [...] il [...] e C.F._2 residente in [...]
-APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché il proprio figlio TU SI, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto. L'attore, a sostegno della domanda proposta, esponeva che, in data 15 aprile 2014, alle ore 17:00 circa, nella Frazione di Sitizano, lungo la Via Madonna dei Campi, sarebbe stato investito dal figlio che procedeva in retromarcia alla guida dell'autovettura Nissan Patrol, targata Roma
63552Z di proprietà dello stesso attore, il quale, in seguito al descritto incidente, riportava lesioni personali per cui veniva trasportato presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ove gli veniva riscontrato “Politrauma della strada”. Successivi esami clinici diagnosticavano “lieve avvallamento di L4, Frattura del processo raverso sinistro di L5. Frattura pluriframmentaria delle branche ileo-pubiche di dx e dell'acetabolo sx e della branca ischio-pubica sx, escoriazioni multiple.” Seguivano ulteriori accertamenti medici, ed un periodo di cura di giorni 157, all'esito dei quali l'attore veniva dichiarato “guarito con postumi invalidanti”.
Con comparsa di costituzione e riposta si costituiva in giudizio l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, contestando in toto l'atto introduttivo ed assumendo essere le domande infondate ed inammissibili in fatto e in diritto.
Preliminarmente la società rilevava la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101. c.p.c., l'inoperatività della copertura assicurativa, nonché l'inammissibilità della domanda ex art. 148 C.d.A., nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice ed in subordine chiedeva la riduzione del quantum debeatur.
Inoltre, la compagnia assicuratrice rappresentava come per il sinistro in oggetto era pendente presso la Procura della Repubblica di MI il procedimento penale n°1592/14 R.G.N.R. mod. 21, pertanto chiedeva la sospensione del giudizio civile.
Infine, la convenuta concludeva “affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, Voglia: preliminarmente, rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della concludente società di assicurazioni per improponibilità, inammissibilità, improcedibilità per i motivi indicati in premessa. Con vittoria di spese e competenze;
ancora in via preliminare, disporre la sospensione del procedimento per i motivi indicati in premessa”.
Alla prima udienza di comparizione del 18.5.2017, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia del convenuto TU SI, il giudice, su richiesta, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c., c. VI, rinviando all'udienza del 20 settembre 2017. Nel rispetto dei termini di legge ciascuna parte depositava le proprie memorie istruttorie.
In particolare, la società depositava, allegandoli alla memoria di cui all'art. 186 n. 1, la Parte_1 denuncia - querela, il decreto di rinvio a giudizio nonché l'intero fascicolo del Pubblico Ministero relativo al procedimento penale n. 1592/14 a carico dell'attore del convenuto Controparte_1 contumace TU SI, di e , reiterando la richiesta, già Persona_1 Persona_2 formulata nel primo atto difensivo, di sospensione del procedimento pendente in sede civile;
con la memoria n.2 si allegava i verbali di sommarie informazioni rese da , Testimone_1 [...]
, nonché informativa delle forze dell'ordine del 2 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 luglio 2014, chiedono l'ammissione dei testimoni ivi indicati.
Successivamente, con ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio, il Giudice ammetteva le prove testimoniali con le modalità di cui al richiamato provvedimento, riservando all'esito la decisione sull'ammissione della CTU e rinviando per l'espletamento della prova orale all'udienza del 14.12.2017.
Tuttavia, essendo stata omessa ogni determinazione in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. formulata dalla convenuta compagnia, quest'ultima, con istanza del 23.10.2017, chiedeva la revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, che veniva rigettata.
Si procedeva dunque all'espletamento dell'istruttoria mediante l'escussione dei rispettivi testimoni, cui seguiva consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attore. Esaurita la fase istruttoria, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.07.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 9.10.2019 per la discussione e decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito di note. In data 9.10.2019, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 912/2019 con la quale, ritenendo fondata la domanda proposta dall'attore, dichiarava che il sinistro per cui è causa è attribuibile ad esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan Patrol tg. Roma 63552Z, per l'effetto, condannava i convenuti - (SI TU e ) - in solido, Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 239.684,43, oltre Controparte_1 interessi legali e condannava i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge.
In data 05.11.2019 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1 gravame, avverso la sentenza n. 912/2019 per i motivi di censura che di seguito si espongono.
1. Nullità della sentenza per difetto di competenza per valore del G.o.t.
2. Omessa pronuncia in ordine all'istanza di sospensione del procedimento civile ex. Art. 295 c.p.c.
3. Motivazione confusa, contraddittoria, illogica in ordine alla valutazione dell'eccezione preliminare di inoperatività della copertura assicurativa, improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione.
4. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie omessa valutazione di una prova documentale.
5. Violazione dell'articolo 2697 C.c.
6. Sulla liquidazione e personalizzazione del danno, difetto di motivazione.
Inoltre, veniva proposta istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza di I grado, fondando la sussistenza del fumus della misura cautelare sulle censure contenute nei propri motivi d'appello. Mentre, quanto al periculum in mora, l'appellante sosteneva che “è evidente che il pagamento della somma liquidata in sentenza comporterebbe all'appellante un gravissimo pregiudizio che non si presenta reversibilmente scongiurabile con la sola decisione procrastinata in sede di pronuncia definitiva sul merito della controversia: il danno è dunque “in re ipsa”, poiché un eventuale differimento della pronuncia definitiva pregiudicherebbe comunque gli effetti positivi della stessa, vista l'efficacia immediata della sentenza impugnata. Inoltre, il danno grave ed irreparabile è da ritenersi insito anche nella lunghezza dei tempi per l'eventuale ripetizione della somma indebitamente versate.” L'istanza di sospensiva, che ha dato origine ad un subprocedimento, è stata accolta. Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.12.2019 si costituiva in giudizio P_
, contestando ed impugnando in ogni loro articolazione i motivi esposti da parte attrice.
[...] Inoltre, rilevava che l'appello spiegato doveva essere dichiarato inammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. posto che dal tenore dell'atto non è dato comprendere quali parti specifiche della sentenza vengono censurate, né come gli stessi punti dovrebbero essere modificati. All'udienza del 15.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che, sulla scorta del compendio probatorio in atti, l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Giova preliminarmente osservare che, sulla base del così detto principio della “ragione più liquida”
– alla stregua di un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare – è consentito al giudice, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare tutte le altre (cfr. Cass. n. 33146/2021; Cass. n. 26652/2021; Cass.
n. 11/2021; Cass. n. 28842/2020; Cass. n. 25870/2020; Cass. n. 18661/2020; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass., Sezioni Unite, n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Alla luce di tale principio, il giudice è quindi abilitato a esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 9936/2014) oppure, nell'ambito di una pluralità di questioni di merito, ad invertire l'ordine delle questioni;
e ciò in quanto la pronuncia sulla questione preliminare non esaminata non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (cfr. Cass. n. 29972/2019; Cass. n. 24093/2019; Cass. n. 14301/2017; Cass. n. 17214/2016).
Nel caso in esame, dirimente al fine di valutare la fondatezza dell'atto di gravame, è l'esame del quarto motivo d'appello: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie omessa valutazione di una prova documentale”. Lamenta parte appellante che il primo giudice non abbia adeguatamente valutato il compendio probatorio in atti, omettendo di valutare le prove dedotte dalla società e, in particolare, l'esito delle indagini preliminari disposte nel parallelo fascicolo pendente in sede penale, e, altresì, che non abbia valutato adeguatamente quelle assunte nel corso del giudizio civile.
Il motivo è fondato.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. (Cassazione civile sez. II, 20/01/2017, n.1593).
Sul punto, ancora la Suprema Corte ha ritenuto che “Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche.” (Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025)
Tanto premesso, dal contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero prodotto dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado, emergono plurimi elementi che inducono a ritenere che la dinamica del sinistro, così come prospettata da nell'atto di citazione Controparte_1 introduttivo del primo grado di giudizio ed accolta con la sentenza oggetto di impugnazione, non sia corrispondente a quanto realmente accaduto.
Dati significativi per ricostruire la dinamica del sinistro si traggono essenzialmente dalle informative delle forze dell'ordine intervenute sul posto.
Con una prima informativa del 15 aprile 2014, militari appartenenti alla Stazione Carabinieri di
Cosoleto in Delianuova riferivano che alle ore 17,35 era pervenuta alla centrale operativa la segnalazione di una persona ferita in località Cosoleto, frazione Sitizano. Giunti sul posto alle ore 17,42, gli operanti appuravano dagli operatori del 118 che il ferito, identificato in aveva subito vari traumi a seguito di un incidente e che, Controparte_1 tramite elisoccorso, stava per essere trasportato presso l'ospedale di Reggio Calabria. Appuravano altresì che a prestare soccorso all'uomo erano stati degli operai intenti a lavorare in un cantiere limitrofo, non più presenti al momento del loro arrivo, e che l'incidente era avvenuto in via Madonna dei Campi, all'altezza del civico 3. Procedevano quindi ed effettuare una prima di ricostruzione di quanto accaduto e concludevano affermando che il fosse stato investito dal mezzo Nissan Patrol targato Roma 63552Z, P_ di sua proprietà, presumibilmente parcheggiato in una strada con forte pendenza, che “retrocedendo andava a stringere il ad una recinzione in rete metallica e pali in legno”. P_
Emerge dalla successiva informativa da loro redatta, datata 2 maggio 2014 che, il giorno dopo l'incidente e, dunque, il 16 aprile 2014, erano stati sentiti a sommarie informazioni coloro che per primi avevano prestato i soccorsi, identificati in e Testimone_1 Tes_2
I due riferivano che, mentre si trovavano a lavorare all'interno di un cantiere sito ad una
[...] distanza di circa 50 metri dal luogo dell'incidente, avevano sentito delle urla e, giunti sul posto al fine di verificare cosa fosse successo, avevano trovato un uomo le cui gambe ed il cui bacino si trovavano sotto un'autovettura Nissan Patrol. I due uomini precisavano che, al momento del loro arrivo, non era presente nessun altro all'infuori del ferito, e solo successivamente, richiamati dalle loro richieste di aiuto, arrivavano altre persone e, tutti insieme, riuscivano a spostare il fuori strada ed a liberare l'uomo (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da del 16.04.2014 ore Testimone_2 08,48: “In data 15.04.2014 mentre lavoravo all'interno del cantiere sito in Sitiziano unitamente al sig. , sentivamo delle urla provenire da via Madonna dei Campi. Allertati Testimone_1 andavamo a controllare, constatando la presenza del sig. investito da una Controparte_1
Nissan Patrol che al momento del nostro arrivo era con la parte anteriore verso il bivio Madonna dei Campi, e lo stesso si trovava con il bacino e le gambe sotto le ruote posteriori del mezzo. Al momento del nostro arrivo non era presente nessuno, successivamente arrivavano numerose persone allertate dalle urla. Dopo vari tentativi siamo riusciti a spostare il mezzo e mettere il in P_ sicurezza in attesa dei soccorsi. Prima del nostro intervento non notavamo nessuna anomalia”, di identico contenuto le dichiarazioni rese da alle 8,57 dello stesso giorno). Testimone_1
I due uomini erano risentiti dai carabinieri di Afragola in data 28 giugno 2014. In tale sede, oltre a riferire quanto già detto in precedenza, specificavano: “al momento dell'incidente stavamo lavorando a circa cinquanta metri sopra il luogo dell'incidente; pertanto, siamo accorsi subito sul luogo del sinistro e quivi non abbiamo visto nessuno tranne il ferito, poi sono arrivate altre persone.”
Tali dichiarazioni sono state da loro confermate anche in sede civile nel corso dell'udienza del 24 maggio 2018.
Il loro narrato appare essere dotato di elevata credibilità: in primo luogo, ripetutamente sentiti da organi differenti (dapprima i carabinieri di Cosoleto, quindi i carabinieri di Afragola, infine il giudice civile), i due uomini hanno fornito dichiarazioni dello stesso tenore, ricostruendo quanto accaduto in modo lineare, particolareggiato, chiaro ed analitico. Ancora, le dichiarazioni da loro rese sono perfettamente sovrapponibili l'una all'altra, alcuna contraddizione è riscontrabile nella ricostruzione dei fatti da loro fatta.
Tali dichiarazioni, invece, non collimano con quanto affermato da CI SI. Quest'ultimo, infatti, sentito a sommarie informazioni in merito alla ricostruzione del sinistro in data 30 aprile 2014, riferiva ai carabinieri: “Posso riferire che quel giorno io e mio padre eravamo andati a raccogliere della menta nel terreno del sig. , a bordo del NISSAN PATROL Parte_2 targato Roma63552Z, da me condotta. Giunti sul posto, mio padre scendeva dalla macchina e si portava sul lato posteriore. Mentre io stavo parcheggiando l'autovettura, questa improvvisamente si spegneva, retrocedendo bruscamente. Per limitare i danni, d'istinto cercavo di stringermi verso il muro, non accorgendomi della presenza di mio padre, che una volta investito iniziava ad urlare per il dolore. Immediatamente scendevo dall'autovettura, per soccorrerlo e chiesi l'aiuto di mio zio
che si trovava a fare dei lavori in una abitazione poco distante dal luogo Persona_2 dell'accaduto, e successivamente sopraggiungevano numerose persone. Voglio specificare che l'autovettura in questione, ha dei problemi legati all'impianto frenante, di fatti quando questa non è in moto l'impianto non va ad attivarsi, conseguentemente non va ad azionarsi”
Alla domanda volta ad accertare chi fosse presente, il CI rispondeva: “Eravamo presenti io mio padre e successivamente sopraggiungeva mio zio. Dopo pochi minuti, allertati dalle urla arrivavano gli operai di un cantiere sito nelle vicinanze e le persone che abitano nelle case vicine.”
Dunque, secondo la descrizione fatta da CI SI, egli, accortosi dell'incidente e della impossibilità di spostare la macchina, sarebbe andato a chiedere aiuto e, trovato lo zio, insieme avrebbero cercato di soccorrere dopo di che sarebbero arrivate altre persone Controparte_1
a dare loro manforte, tra cui e Testimone_1 Testimone_2
Tra le due discordanti versioni, maggiore credito deve attribuirsi a quella promanante dai due operai, per una serie di ragioni.
Innanzi tutto, perché resa da soggetti totalmente estranei al contesto, non legati da vincoli di conoscenza con gli odierni appellati, residenti in altro luogo, solo occasionalmente presenti sul posto per motivi di lavoro, e, soprattutto, non portatori di alcuno specifico interesse nella vicenda, al contrario di CI SI, il cui padre era potenzialmente destinatario di un risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, ove si fosse dimostrata l'esistenza di un sinistro stradale.
Vi è poi un'altra particolare circostanza che merita attenzione: e , Tes_2 Tes_1 sentiti nuovamente a sommarie informazioni il 30 settembre 2014, hanno dichiarato che, qualche giorno dopo l'incidente, erano stati avvicinati da il quale aveva loro chiesto cosa Persona_3 avessero riferito ai carabinieri in merito all'accaduto. Emerge dalle indagini eseguite dalla Polizia Giudiziaria come il era, all'epoca dei Persona_3 fatti, fidanzato di sorella di SI e figlia di Persona_4 P_
È al quanto singolare che egli abbia rivolto tali domande ai primi soccorritori del futuro suocero.
Tale circostanza può invece trovare una plausibile giustificazione in un contesto diverso. È cioè assai verosimile che i familiari stessero architettando di riferire una differente dinamica dell'accaduto, addossando la responsabilità a CI SI in modo da frodare l'assicurazione e lucrare il risarcimento e, quindi, avessero necessità di conoscere cosa avessero riferito i due testimoni alle forze dell'ordine. In tale ottica si spiegherebbe anche perché CI SI, nell'immediatezza dei fatti, non abbia dichiarato di essere stato alla guida del mezzo investitore, ma abbia atteso per farlo otto giorni dopo il sinistro, recandosi presso la Stazione Carabinieri il 23 aprile del 2014. Peraltro, neppure appare convincente la spiegazione fornita dall'uomo che, alla domanda a lui rivolta finalizzata ad appurare per quale motivo egli non si fosse presentato subito in caserma per riferire quanto accaduto, rispondeva: “Non mi sono presentato perché sono stato tutto il tempo ad accudire mio padre” il quale, però, era ricoverato in ospedale.
Ancora, dal compendio in atti e, in particolare, dai tabulati telefonici acquisiti, emerge un altro elemento che induce a ritenere la falsità del sinistro così come prospettato dai e che P_ induce altresì ad escludere che egli fosse presente sul luogo del sinistro. Ed infatti, dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata al TU SI emerge che tale utenza “nell'arco temporale che va dalle 16.00 alle 18.00 del 15.05.2014, agganciava solo celle serventi nei Comuni di Melicuccà (distante da Sitizano 18 km), RI (distante da Sitizano 22 km),
MI ( distante da Sitizano 26 km), (distante da Sitizano 24 km), (distante da Per_5 Per_6
Sitizano 20 km) non agganciando mai celle serventi i Comuni di Cosoleto e Delianuova nonostante vi sia un ripetitore in località Germanò del Comune di Delianuova e che dal luogo ove è avvenuto il sinistro stradale al luogo ove è installato il ripetitore, vi sia una distanza inferiore a 10 km”.
Dunque, nell'arco temporale in cui è avvenuto il sinistro, l'utenza telefonica in uso a CI SI agganciava delle celle che si trovavano ad una distanza di circa venti chilometri dal luogo del sinistro.
Neppure appare convincente quanto sostenuto dagli appellati, secondo cui CI SI avrebbe dimenticato il telefono cellulare a bordo dell'autovettura della suocera, Persona_7
[...] Quest'ultima, escussa all'udienza civile del 20 settembre 2018, dichiarava di essersi trovata in auto assieme alla figlia, - moglie del TU SI- allorquando sull'utenza Controparte_2 telefonica di SI giungeva una telefonata da parte della sorella per avvisare Persona_4 le due donne dell'accaduto. In primo luogo, appare decisamente anomalo che abbia chiamato la cognata sul Persona_4 telefono del marito - suo fratello - per comunicare quanto fosse successo al suocero piuttosto che, come sarebbe stato più ovvio e lineare, contattare la direttamente alla sua utenza. CP_2 Appare invece assai più verosimile che la telefonata di all'utenza di TU Persona_4 SI fosse volta a rintracciare quest'ultimo.
In aggiunta a ciò, a minare ulteriormente l'attendibilità della testimonianza di Persona_7 che, all'udienza del 20 settembre 2018, sosteneva: “in data 15.04.2014 dalle ore 16.00 alle
[...] ore 18.00 il telefono di mio genero TU SI relativo all'utenza telefonica 349/3575089 era a bordo della mia auto, in tale occasione con me c'era mia figlia, ovvero la moglie di SI” è un altro dato che emerge dal traffico telefonico: alle “Ore 16:05:51-16:06:24 del 15.04.2014 il nr. 3466996824 intestato a (..) chiamava il nr. 3493575089 (..) intestato a Controparte_2
TU SI, che agganciava la cella che irradia il Comune di Melicuccà (RC) località Fiera Sett.1; Ore 16:18:00-16:18:06 del 15.04.2014: il nr. (..)intestato a TU SI, chiamava il nr. intestato a (..), agganciando la cella che irradia il Comune di RI Controparte_2
(RC) via S. Maria Inferiore Sett.8; Ore 16:26:49 - 16:27:21 del 15.04.2014: il nr. (..) intestato a
, (..), chiamava il nr (..) intestato a TU SI, che agganciava la Controparte_2 cella che irradia il Comune di RI (RC) via S. Maria Inferiore Sett.8.”
Dunque, nell'arco temporale compreso tra le 16:05:51 e le 16:26:49, sono intercorse tre chiamate tra le utenze dei coniugi circostanza questa che, se effettivamente il Controparte_3
avesse dimenticato il proprio telefono cellulare a bordo dell'autovettura della suocera, P_ ove si trovava anche la moglie, non trova spiegazione alcuna.
È appena il caso di evidenziare che l'incidente sia avvenuto proprio intorno alle ore sedici (cfr. deposizione dei testi e in data 28 giugno 2014“Era sul finire della Tes_1 Tes_2 giornata lavorativa, nel primo pomeriggio ed avevamo appena finito di sistemare le fognature”).
Ulteriore elemento che depone nel senso che l'incidente non sia stato causato da CI SI si trae dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da Testimone_4 che, quanto alla dinamica dell'incidente, ha così riferito: “so, per sentito dire, che la macchina era parcata su una salita in forte pendenza in via Madonna dei Campi e il sig. era dietro P_ l'autovettura a raccogliere della menta, questa retrocedendo investiva il stringendolo P_ ad una recinzione del giardino. La causa per cui la macchina retrocedeva è a me sconosciuta”.
Infine, altro dato significativo è quello che si trae dalla cartella clinica redatta presso l'ospedale di
Reggio Calabria, documentazione prodotta dall'appellante. Ed infatti, in sede di anamnesi patologica prossima, i medici refertavano quanto loro narrato dal in tali termini: “Oggi Controparte_1 pomeriggio riferito trauma della strada (il paziente riferisce di essere investito accidentalmente dalla propria auto). Intervenuti sul posto 118, elisoccorso e carabinieri.” E' di tutta evidenza la valenza probatoria di tale dichiarazione fornita dall'infortunato nell'immediatezza del sinistro, dunque prima di poter pianificare qualunque ricostruzione alternativa.
Tali elementi non sono stati però vagliati dal giudice di prime cure che ha invece ritenuto che le risultanze dell'attività istruttoria avessero fornito un “sicuro riscontro dell'effettiva verificazione del sinistro ed anche una sufficiente prova della dinamica dell'incidente, così come descritta dall'attore”.
Tale assunto non appare assolutamente condivisibile.
In primo luogo, la stessa ricostruzione della dinamica del sinistro è contraddittoria. Ed invero l'attore nell'atto di citazione a sostegno della propria richiesta testualmente scrive “Il giorno 15.04.2014 ore ore 17:00 in Cosoleto (RC)- Frazione di Sitiziano, lungi la Via Madonna dei
Campi, il sig. TU SI alla guida dell'autovettura Nissan Patrol tg. Roma 63552z, di proprietà del sig. ed assicurata presso la con polizza 676944715, Controparte_1 Parte_1 investiva il sig. , pedone. Nell'occasione il sig. TU SI, nell'effettuare Controparte_1 una non consentita manovra di retromarcia lungo la predetta arteria stradale, investiva il sig.
che si trovava fermo al margine della strada, sbattendolo a terra.” Controparte_1
CI SI, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 14 dicembre 2017, ha confermato tale ricostruzione. E' appena il caso di ribadire che egli, allorquando è stato sentito dai carabinieri, aveva così ricostruito l'accaduto: “Posso riferire che quel giorno io e mio padre eravamo andati a raccogliere della mente all'interno del terreno del sig. a bordo del NISSAN PATROL targato Parte_2
Roma63552Z, da me condotta. Giunti sul posto, mio padre scendeva dalla macchina e si portava sul lato posteriore. Mentre io stavo parcheggiando l'autovettura, questa improvvisamente si spegneva retrocedendo bruscamente. Per limitare i danni, cercavo di stringermi contro il muro, non accorgendomi della presenza di mio padre, che una volta investito iniziava ad urlare per il dolore. Immediatamente scesi dall'auto per soccorrerlo e chiesi l'aiuto di mio zio che Persona_2 si trovava a fare dei lavori in una abitazione poco distante dal luogo dell'accaduto e successivamente sopraggiungevano numerose persone (…)”. Emerge, quindi, con assoluta evidenza la divergenza nella ricostruzione del sinistro e la circostanza che la versione fornita da nell'atto introduttivo del giudizio e confermata da Controparte_1 CI SI nel corso dell'interrogatorio formale da lui reso nel corso del giudizio civile non coincida con quella fornita da CI SI nel corso delle indagini preliminari.
Non sono in grado di scalfire tali evidenze probatorie le testimonianze considerate dal primo giudice che, in particolare, ha ritenuto significative le deposizioni fornite dai testi Tes_5 Tes_6
Ed infatti il teste riferiva di aver visto l'incidente sin dal principio e di aver aiutato Tes_5
TU SI a soccorrere il proprio padre e, successivamente, poiché non riuscivano nell'intento, entrambi si recavano in paese a chiedere aiuto (cfr. deposizione resa all'udienza del 14/12/2017:“Ho assistito all'incidente per cui è causa che è avvenuto nel mese di aprile 2014 in località Sitizano di Cosoleto alla via Madonna dei Campi, erano circa le 16,00, 16,30, io a bordo di un camion percorrevo la via Aldo Moro verso la via Madonna dei Campi ed ho visto la Jeep andare indietro, poi ho notato che dietro vi era una persona, è stato un attimo e il pedone è stato investito ed è stato spinto contro una recinzione metallica;
io mi sono fermato per prestare soccorso. C'era il sig. sotto la Jeep e non siamo riusciti insieme al figlio a tirarlo, preciso che poi ho P_ constatato che alla guida della Jeep c'era il figlio di;
Dopo l'incidente sia io Controparte_1 che il figlio ci siamo allontanati per chiedere aiuto in quanto non siamo riusciti ad estrarre da sotto il veicolo il sig. Io mi sono recato verso il centro del paese per cercare aiuto, quando sono P_ tornato, dopo circa cinque, sei minuti, c'erano sul posto degli operai di una ditta che lavorava in paese, e poi sono arrivate altre persone. Con l'aiuto delle persone intervenute siamo riusciti ad estrarre da sotto il mezzo il Sig. che, poi è stato caricato sull'elicottero del 118; I P_ Carabinieri fino al momento in cui il sig. è stato caricato sull'elicottero non sono Controparte_1 intervenuti, ........ preciso che la Jeep ha colpito il Sig. con la parte posteriore del mezzo, P_ ricordo che il pedone era dietro il mezzo, ma non ricordo la posizione precisa, ricordo con precisione che dopo l'urto il pedone è finito prima contro la rete metallica e poi sotto la Jeep”).
Dunque, a prescindere dalla sfasatura temporale (nell'atto di citazione l'incidente si descrive come avvenuto alle 17, l' o colloca tra le 16 e le 16,30), a prescindere altresì dalla circostanza Tes_5 poco verosimile secondo cui entrambi si sarebbero allontanati dal luogo dell'incidente, lasciando da solo il mal capitato, il dato che maggiormente desta perplessità nel valutare la credibilità del teste è che della presenza di non v'è traccia alcuna nella ricostruzione dei fatti effettuata Parte_3 da SI CI nell'immediatezza dei fatti (sul punto, egli riferiva ai carabinieri: “Eravamo presenti io e mio padre e successivamente sopraggiungeva mio zio. Dopo pochi minuti, allertati dalle urla arrivavano gli operai di un cantiere sito nelle vicinanze e le persone che abitano nelle case vicine”).
La deposizione di sembrerebbe avallare quella dell' Testimone_7 Tes_5 Egli riferiva: “Ho assistito all'incidente per cui è causa avvenuto in data 15 aprile 2014, nel tardo pomeriggio in quanto mi ero recato in Cosoleto frazione di Sitizano a casa di un mio amico, Per_8 Per_
stavo per andare via e quando ero sulla porta di casa di ho notato una Jeep che
[...] nell'effettuare manovra di retromarcia lungo una discesa, investiva un signore anziano che si trovava dietro il mezzo ed a seguito dell'impatto veniva sbattuto contro una rete di recinzione;
non mi sono avvicinato sul luogo dell'incidente perché ho una gamba offesa, però ho notato il conducente della Jeep scendere dal mezzo per prestare soccorso, ma non riusciva ad estrarre il pedone è sopraggiunto il conducente di un camioncino che si è pure fermato per dare aiuto, ma non sono riusciti ad estrarre l'uomo da sotto il mezzo, poi ho notato che entrambi, sia il conducente la Jeep che il signore che era sopraggiunto si sono allontanati a piedi;
dopo qualche minuto sono arrivate tante altre persone sul posto dell'incidente, subito dopo io mi sono allontanato e null'altro so dire;
preciso che mi trovavo a distanza di circa 50, 60 metri dal luogo del sinistro;
preciso che quando si sono allontanati il conducente della Jeep ed il conducente del Camioncino il signore investito è rimasto da solo per circa cinque minuti prima che arrivassero altre persone. presumo che sul posto dell'incidente i primi soccorritori siano stati gli operai che lavoravano nei pressi, in quanto erano vestiti con abiti da lavoro;
posso dire di avere notato la Jeep che retrocedeva in discesa con andatura diritta.” Anche in tal caso però, a prescindere dalla sfasatura temporale (egli infatti colloca l'incidente nel tardo pomeriggio), valgono le obiezioni già mosse: SI CI, nella ricostruzione dell'accaduto fatta a distanza di quindici giorni, non ha fatto menzione alcuna della presenza di ul posto e, dunque, anche la ricostruzione che fornisce on coincide con la prima Tes_5 Tes_6 ricostruzione dei fatti resa da CI SI.
A ciò deve aggiungersi che nemmeno sentito a sommarie informazioni in Persona_2 data 24 aprile 2014, accennava alla presenza di ui luoghi. Tes_5 Egli, infatti, nel corso della sua escussione, confermava di trovarsi a poca distanza dal luogo del sinistro, di avere udito le richieste di aiuto fatte dal nipote e dichiarava che al suo arrivo sul posto erano presenti solo il fratello ed il nipote e, solo successivamente, arrivavano altre persone.
Di modesta valenza probatoria è la deposizione di escusso all'udienza del Testimone_8
25/01/2018, il quale riferiva: “Non ho assistito all'incidente per cui è causa in quanto sono sopraggiunto subito dopo;
l'incidente è avvenuto ad aprile 2014 in località Sitizano, Fraz. Di Cosoleto, quando sono arrivato io ho visto solo i familiari, i quali, mi hanno riferito che il Sig.
era stato investito dal figlio... preciso che i familiari presenti sul posto erano i Controparte_1 figli di , ovvero e TU SI;
Quando sono arrivato sul posto non P_ Persona_1 c'erano i Carabinieri;
” Egli ha quindi riportato quanto comunicatogli dai familiari dell'infortunato, ne consegue che la sua deposizione deve essere vagliata con estrema cautela.
riferiva: “Io mi trovavo al , sito in via Madonna dei Campi, Controparte_4 Parte_4 era Aprile 2014, erano le 17,00, 17,30 circa, quando è arrivato TU SI gridando che aveva investito suo padre .... mi sono recato sul posto e c'era P_ Controparte_1 schiacciato nell'angolo destro della Jeep, contro una rete metallica che è di mia proprietà; sono arrivati pure gli operai di una ditta che lavoravano nelle vicinanze, gli operai hanno sollevato la
Jeep da dietro, io sono salito sulla Jeep e siccome nessuno era riuscito prima a metterla in moto, in quanto oltre a girare la chiave, occorre premere un pulsante, io sono riuscito a metterla in moto e l'abbiamo spostata giù”. Anche tale deposizione non collima esattamente con la ricostruzione fatta da CI SI che ha riferito di essersi recato a cercare lo zio intento a lavorare in una casa vicina, non di essersi recato al bar.
Tali deposizioni, pertanto, non sono idonee a scalfire il materiale probatorio considerato nel suo complesso e, soprattutto, le evidenze oggettive che emergono dalla acquisizione dei tabuati telefonici e dalle dichiarazioni rese dal al personale medico che provvedeva a Controparte_1 raccogliere l'anamnesi.
Da ultimo, neppure può essere risolutiva l'intervenuta assoluzione dei in sede penale, P_ ove erano imputati dei reati di cui agli artt. 369 e 642 cod. pen., come prospettato dagli appellati. Ed infatti, la motivazione della sentenza resa a conclusione del procedimento penale RGNR 1592/2014 così recita: “Ritiene questo Giudice che, non emergendo dagli atti elementi sulla scorta dei quali addivenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati (e tali da comportare
l'applicazione dell'art. 129, co. 2, c.p.p.), vada dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi in quanto entrambi i reati a loro contestati risultano estinti per intervenuta prescrizione. Occorre infatti ribadire in via preliminare che non è emersa, dall'istruttoria espletata, prova evidente che i fatti non sussistano o che gli imputati non li abbiano commessi o che i fatti non costituiscano reato o non siano previsti dalla legge come reato. A tale conclusione si giunge, in particolare, sulla scorta delle varie deposizioni testimoniali assunte, che hanno anzi fornito più di un elemento utile
a ritenere la ricorrenza di entrambe le fattispecie contestate agli odierni imputati nell'editto accusatorio.”
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è fondato e va accolto.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Non sussistono motivi per derogare ai principi generali, dunque le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Secondo la Corte di Cassazione, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00
- aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022)
Dunque, considerato che in primo grado è stato accordato un risarcimento pari ad € 239.684,43, tale deve ritenersi essere il valore della lite.
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, rilevando la complessità media della controversia e liquidando la fase di istruttoria/trattazione al minimo, in quanto alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta in appello, le spese di lite per il presente grado di giudizio devono essere liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.997,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, (valore minimo), € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, le spese di lite devono essere liquidate in complessivi
€ 14.103,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 5.670,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'originaria domanda.
2. Condanna gli appellati e CI SI, in solido, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 che liquida in € 12.154,00 per il presente grado di giudizio ed in € 14.103,00, per il precedente grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Così è deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887/2019 R.G. vertente tra
.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1 P.IVA_1 in Trieste, Largo Ugo Irneri, n°1, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Palamara ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via G. Spagnolio, n°36 (Pec.
Email_1
-APPELLANTE contro
C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Pirrottina, elettivamente domiciliato in MI, Via N. Pizzi, n°57;
-APPELLATO
nonché
SI TU C.F.: , nato a [...] il [...] e C.F._2 residente in [...]
-APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché il proprio figlio TU SI, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto. L'attore, a sostegno della domanda proposta, esponeva che, in data 15 aprile 2014, alle ore 17:00 circa, nella Frazione di Sitizano, lungo la Via Madonna dei Campi, sarebbe stato investito dal figlio che procedeva in retromarcia alla guida dell'autovettura Nissan Patrol, targata Roma
63552Z di proprietà dello stesso attore, il quale, in seguito al descritto incidente, riportava lesioni personali per cui veniva trasportato presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ove gli veniva riscontrato “Politrauma della strada”. Successivi esami clinici diagnosticavano “lieve avvallamento di L4, Frattura del processo raverso sinistro di L5. Frattura pluriframmentaria delle branche ileo-pubiche di dx e dell'acetabolo sx e della branca ischio-pubica sx, escoriazioni multiple.” Seguivano ulteriori accertamenti medici, ed un periodo di cura di giorni 157, all'esito dei quali l'attore veniva dichiarato “guarito con postumi invalidanti”.
Con comparsa di costituzione e riposta si costituiva in giudizio l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, contestando in toto l'atto introduttivo ed assumendo essere le domande infondate ed inammissibili in fatto e in diritto.
Preliminarmente la società rilevava la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101. c.p.c., l'inoperatività della copertura assicurativa, nonché l'inammissibilità della domanda ex art. 148 C.d.A., nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice ed in subordine chiedeva la riduzione del quantum debeatur.
Inoltre, la compagnia assicuratrice rappresentava come per il sinistro in oggetto era pendente presso la Procura della Repubblica di MI il procedimento penale n°1592/14 R.G.N.R. mod. 21, pertanto chiedeva la sospensione del giudizio civile.
Infine, la convenuta concludeva “affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, Voglia: preliminarmente, rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della concludente società di assicurazioni per improponibilità, inammissibilità, improcedibilità per i motivi indicati in premessa. Con vittoria di spese e competenze;
ancora in via preliminare, disporre la sospensione del procedimento per i motivi indicati in premessa”.
Alla prima udienza di comparizione del 18.5.2017, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia del convenuto TU SI, il giudice, su richiesta, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c., c. VI, rinviando all'udienza del 20 settembre 2017. Nel rispetto dei termini di legge ciascuna parte depositava le proprie memorie istruttorie.
In particolare, la società depositava, allegandoli alla memoria di cui all'art. 186 n. 1, la Parte_1 denuncia - querela, il decreto di rinvio a giudizio nonché l'intero fascicolo del Pubblico Ministero relativo al procedimento penale n. 1592/14 a carico dell'attore del convenuto Controparte_1 contumace TU SI, di e , reiterando la richiesta, già Persona_1 Persona_2 formulata nel primo atto difensivo, di sospensione del procedimento pendente in sede civile;
con la memoria n.2 si allegava i verbali di sommarie informazioni rese da , Testimone_1 [...]
, nonché informativa delle forze dell'ordine del 2 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 luglio 2014, chiedono l'ammissione dei testimoni ivi indicati.
Successivamente, con ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio, il Giudice ammetteva le prove testimoniali con le modalità di cui al richiamato provvedimento, riservando all'esito la decisione sull'ammissione della CTU e rinviando per l'espletamento della prova orale all'udienza del 14.12.2017.
Tuttavia, essendo stata omessa ogni determinazione in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. formulata dalla convenuta compagnia, quest'ultima, con istanza del 23.10.2017, chiedeva la revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, che veniva rigettata.
Si procedeva dunque all'espletamento dell'istruttoria mediante l'escussione dei rispettivi testimoni, cui seguiva consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attore. Esaurita la fase istruttoria, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.07.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 9.10.2019 per la discussione e decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito di note. In data 9.10.2019, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 912/2019 con la quale, ritenendo fondata la domanda proposta dall'attore, dichiarava che il sinistro per cui è causa è attribuibile ad esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan Patrol tg. Roma 63552Z, per l'effetto, condannava i convenuti - (SI TU e ) - in solido, Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 239.684,43, oltre Controparte_1 interessi legali e condannava i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge.
In data 05.11.2019 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1 gravame, avverso la sentenza n. 912/2019 per i motivi di censura che di seguito si espongono.
1. Nullità della sentenza per difetto di competenza per valore del G.o.t.
2. Omessa pronuncia in ordine all'istanza di sospensione del procedimento civile ex. Art. 295 c.p.c.
3. Motivazione confusa, contraddittoria, illogica in ordine alla valutazione dell'eccezione preliminare di inoperatività della copertura assicurativa, improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione.
4. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie omessa valutazione di una prova documentale.
5. Violazione dell'articolo 2697 C.c.
6. Sulla liquidazione e personalizzazione del danno, difetto di motivazione.
Inoltre, veniva proposta istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza di I grado, fondando la sussistenza del fumus della misura cautelare sulle censure contenute nei propri motivi d'appello. Mentre, quanto al periculum in mora, l'appellante sosteneva che “è evidente che il pagamento della somma liquidata in sentenza comporterebbe all'appellante un gravissimo pregiudizio che non si presenta reversibilmente scongiurabile con la sola decisione procrastinata in sede di pronuncia definitiva sul merito della controversia: il danno è dunque “in re ipsa”, poiché un eventuale differimento della pronuncia definitiva pregiudicherebbe comunque gli effetti positivi della stessa, vista l'efficacia immediata della sentenza impugnata. Inoltre, il danno grave ed irreparabile è da ritenersi insito anche nella lunghezza dei tempi per l'eventuale ripetizione della somma indebitamente versate.” L'istanza di sospensiva, che ha dato origine ad un subprocedimento, è stata accolta. Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.12.2019 si costituiva in giudizio P_
, contestando ed impugnando in ogni loro articolazione i motivi esposti da parte attrice.
[...] Inoltre, rilevava che l'appello spiegato doveva essere dichiarato inammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. posto che dal tenore dell'atto non è dato comprendere quali parti specifiche della sentenza vengono censurate, né come gli stessi punti dovrebbero essere modificati. All'udienza del 15.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che, sulla scorta del compendio probatorio in atti, l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Giova preliminarmente osservare che, sulla base del così detto principio della “ragione più liquida”
– alla stregua di un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare – è consentito al giudice, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare tutte le altre (cfr. Cass. n. 33146/2021; Cass. n. 26652/2021; Cass.
n. 11/2021; Cass. n. 28842/2020; Cass. n. 25870/2020; Cass. n. 18661/2020; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass., Sezioni Unite, n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Alla luce di tale principio, il giudice è quindi abilitato a esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 9936/2014) oppure, nell'ambito di una pluralità di questioni di merito, ad invertire l'ordine delle questioni;
e ciò in quanto la pronuncia sulla questione preliminare non esaminata non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (cfr. Cass. n. 29972/2019; Cass. n. 24093/2019; Cass. n. 14301/2017; Cass. n. 17214/2016).
Nel caso in esame, dirimente al fine di valutare la fondatezza dell'atto di gravame, è l'esame del quarto motivo d'appello: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie omessa valutazione di una prova documentale”. Lamenta parte appellante che il primo giudice non abbia adeguatamente valutato il compendio probatorio in atti, omettendo di valutare le prove dedotte dalla società e, in particolare, l'esito delle indagini preliminari disposte nel parallelo fascicolo pendente in sede penale, e, altresì, che non abbia valutato adeguatamente quelle assunte nel corso del giudizio civile.
Il motivo è fondato.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. (Cassazione civile sez. II, 20/01/2017, n.1593).
Sul punto, ancora la Suprema Corte ha ritenuto che “Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche.” (Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025)
Tanto premesso, dal contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero prodotto dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado, emergono plurimi elementi che inducono a ritenere che la dinamica del sinistro, così come prospettata da nell'atto di citazione Controparte_1 introduttivo del primo grado di giudizio ed accolta con la sentenza oggetto di impugnazione, non sia corrispondente a quanto realmente accaduto.
Dati significativi per ricostruire la dinamica del sinistro si traggono essenzialmente dalle informative delle forze dell'ordine intervenute sul posto.
Con una prima informativa del 15 aprile 2014, militari appartenenti alla Stazione Carabinieri di
Cosoleto in Delianuova riferivano che alle ore 17,35 era pervenuta alla centrale operativa la segnalazione di una persona ferita in località Cosoleto, frazione Sitizano. Giunti sul posto alle ore 17,42, gli operanti appuravano dagli operatori del 118 che il ferito, identificato in aveva subito vari traumi a seguito di un incidente e che, Controparte_1 tramite elisoccorso, stava per essere trasportato presso l'ospedale di Reggio Calabria. Appuravano altresì che a prestare soccorso all'uomo erano stati degli operai intenti a lavorare in un cantiere limitrofo, non più presenti al momento del loro arrivo, e che l'incidente era avvenuto in via Madonna dei Campi, all'altezza del civico 3. Procedevano quindi ed effettuare una prima di ricostruzione di quanto accaduto e concludevano affermando che il fosse stato investito dal mezzo Nissan Patrol targato Roma 63552Z, P_ di sua proprietà, presumibilmente parcheggiato in una strada con forte pendenza, che “retrocedendo andava a stringere il ad una recinzione in rete metallica e pali in legno”. P_
Emerge dalla successiva informativa da loro redatta, datata 2 maggio 2014 che, il giorno dopo l'incidente e, dunque, il 16 aprile 2014, erano stati sentiti a sommarie informazioni coloro che per primi avevano prestato i soccorsi, identificati in e Testimone_1 Tes_2
I due riferivano che, mentre si trovavano a lavorare all'interno di un cantiere sito ad una
[...] distanza di circa 50 metri dal luogo dell'incidente, avevano sentito delle urla e, giunti sul posto al fine di verificare cosa fosse successo, avevano trovato un uomo le cui gambe ed il cui bacino si trovavano sotto un'autovettura Nissan Patrol. I due uomini precisavano che, al momento del loro arrivo, non era presente nessun altro all'infuori del ferito, e solo successivamente, richiamati dalle loro richieste di aiuto, arrivavano altre persone e, tutti insieme, riuscivano a spostare il fuori strada ed a liberare l'uomo (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da del 16.04.2014 ore Testimone_2 08,48: “In data 15.04.2014 mentre lavoravo all'interno del cantiere sito in Sitiziano unitamente al sig. , sentivamo delle urla provenire da via Madonna dei Campi. Allertati Testimone_1 andavamo a controllare, constatando la presenza del sig. investito da una Controparte_1
Nissan Patrol che al momento del nostro arrivo era con la parte anteriore verso il bivio Madonna dei Campi, e lo stesso si trovava con il bacino e le gambe sotto le ruote posteriori del mezzo. Al momento del nostro arrivo non era presente nessuno, successivamente arrivavano numerose persone allertate dalle urla. Dopo vari tentativi siamo riusciti a spostare il mezzo e mettere il in P_ sicurezza in attesa dei soccorsi. Prima del nostro intervento non notavamo nessuna anomalia”, di identico contenuto le dichiarazioni rese da alle 8,57 dello stesso giorno). Testimone_1
I due uomini erano risentiti dai carabinieri di Afragola in data 28 giugno 2014. In tale sede, oltre a riferire quanto già detto in precedenza, specificavano: “al momento dell'incidente stavamo lavorando a circa cinquanta metri sopra il luogo dell'incidente; pertanto, siamo accorsi subito sul luogo del sinistro e quivi non abbiamo visto nessuno tranne il ferito, poi sono arrivate altre persone.”
Tali dichiarazioni sono state da loro confermate anche in sede civile nel corso dell'udienza del 24 maggio 2018.
Il loro narrato appare essere dotato di elevata credibilità: in primo luogo, ripetutamente sentiti da organi differenti (dapprima i carabinieri di Cosoleto, quindi i carabinieri di Afragola, infine il giudice civile), i due uomini hanno fornito dichiarazioni dello stesso tenore, ricostruendo quanto accaduto in modo lineare, particolareggiato, chiaro ed analitico. Ancora, le dichiarazioni da loro rese sono perfettamente sovrapponibili l'una all'altra, alcuna contraddizione è riscontrabile nella ricostruzione dei fatti da loro fatta.
Tali dichiarazioni, invece, non collimano con quanto affermato da CI SI. Quest'ultimo, infatti, sentito a sommarie informazioni in merito alla ricostruzione del sinistro in data 30 aprile 2014, riferiva ai carabinieri: “Posso riferire che quel giorno io e mio padre eravamo andati a raccogliere della menta nel terreno del sig. , a bordo del NISSAN PATROL Parte_2 targato Roma63552Z, da me condotta. Giunti sul posto, mio padre scendeva dalla macchina e si portava sul lato posteriore. Mentre io stavo parcheggiando l'autovettura, questa improvvisamente si spegneva, retrocedendo bruscamente. Per limitare i danni, d'istinto cercavo di stringermi verso il muro, non accorgendomi della presenza di mio padre, che una volta investito iniziava ad urlare per il dolore. Immediatamente scendevo dall'autovettura, per soccorrerlo e chiesi l'aiuto di mio zio
che si trovava a fare dei lavori in una abitazione poco distante dal luogo Persona_2 dell'accaduto, e successivamente sopraggiungevano numerose persone. Voglio specificare che l'autovettura in questione, ha dei problemi legati all'impianto frenante, di fatti quando questa non è in moto l'impianto non va ad attivarsi, conseguentemente non va ad azionarsi”
Alla domanda volta ad accertare chi fosse presente, il CI rispondeva: “Eravamo presenti io mio padre e successivamente sopraggiungeva mio zio. Dopo pochi minuti, allertati dalle urla arrivavano gli operai di un cantiere sito nelle vicinanze e le persone che abitano nelle case vicine.”
Dunque, secondo la descrizione fatta da CI SI, egli, accortosi dell'incidente e della impossibilità di spostare la macchina, sarebbe andato a chiedere aiuto e, trovato lo zio, insieme avrebbero cercato di soccorrere dopo di che sarebbero arrivate altre persone Controparte_1
a dare loro manforte, tra cui e Testimone_1 Testimone_2
Tra le due discordanti versioni, maggiore credito deve attribuirsi a quella promanante dai due operai, per una serie di ragioni.
Innanzi tutto, perché resa da soggetti totalmente estranei al contesto, non legati da vincoli di conoscenza con gli odierni appellati, residenti in altro luogo, solo occasionalmente presenti sul posto per motivi di lavoro, e, soprattutto, non portatori di alcuno specifico interesse nella vicenda, al contrario di CI SI, il cui padre era potenzialmente destinatario di un risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, ove si fosse dimostrata l'esistenza di un sinistro stradale.
Vi è poi un'altra particolare circostanza che merita attenzione: e , Tes_2 Tes_1 sentiti nuovamente a sommarie informazioni il 30 settembre 2014, hanno dichiarato che, qualche giorno dopo l'incidente, erano stati avvicinati da il quale aveva loro chiesto cosa Persona_3 avessero riferito ai carabinieri in merito all'accaduto. Emerge dalle indagini eseguite dalla Polizia Giudiziaria come il era, all'epoca dei Persona_3 fatti, fidanzato di sorella di SI e figlia di Persona_4 P_
È al quanto singolare che egli abbia rivolto tali domande ai primi soccorritori del futuro suocero.
Tale circostanza può invece trovare una plausibile giustificazione in un contesto diverso. È cioè assai verosimile che i familiari stessero architettando di riferire una differente dinamica dell'accaduto, addossando la responsabilità a CI SI in modo da frodare l'assicurazione e lucrare il risarcimento e, quindi, avessero necessità di conoscere cosa avessero riferito i due testimoni alle forze dell'ordine. In tale ottica si spiegherebbe anche perché CI SI, nell'immediatezza dei fatti, non abbia dichiarato di essere stato alla guida del mezzo investitore, ma abbia atteso per farlo otto giorni dopo il sinistro, recandosi presso la Stazione Carabinieri il 23 aprile del 2014. Peraltro, neppure appare convincente la spiegazione fornita dall'uomo che, alla domanda a lui rivolta finalizzata ad appurare per quale motivo egli non si fosse presentato subito in caserma per riferire quanto accaduto, rispondeva: “Non mi sono presentato perché sono stato tutto il tempo ad accudire mio padre” il quale, però, era ricoverato in ospedale.
Ancora, dal compendio in atti e, in particolare, dai tabulati telefonici acquisiti, emerge un altro elemento che induce a ritenere la falsità del sinistro così come prospettato dai e che P_ induce altresì ad escludere che egli fosse presente sul luogo del sinistro. Ed infatti, dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata al TU SI emerge che tale utenza “nell'arco temporale che va dalle 16.00 alle 18.00 del 15.05.2014, agganciava solo celle serventi nei Comuni di Melicuccà (distante da Sitizano 18 km), RI (distante da Sitizano 22 km),
MI ( distante da Sitizano 26 km), (distante da Sitizano 24 km), (distante da Per_5 Per_6
Sitizano 20 km) non agganciando mai celle serventi i Comuni di Cosoleto e Delianuova nonostante vi sia un ripetitore in località Germanò del Comune di Delianuova e che dal luogo ove è avvenuto il sinistro stradale al luogo ove è installato il ripetitore, vi sia una distanza inferiore a 10 km”.
Dunque, nell'arco temporale in cui è avvenuto il sinistro, l'utenza telefonica in uso a CI SI agganciava delle celle che si trovavano ad una distanza di circa venti chilometri dal luogo del sinistro.
Neppure appare convincente quanto sostenuto dagli appellati, secondo cui CI SI avrebbe dimenticato il telefono cellulare a bordo dell'autovettura della suocera, Persona_7
[...] Quest'ultima, escussa all'udienza civile del 20 settembre 2018, dichiarava di essersi trovata in auto assieme alla figlia, - moglie del TU SI- allorquando sull'utenza Controparte_2 telefonica di SI giungeva una telefonata da parte della sorella per avvisare Persona_4 le due donne dell'accaduto. In primo luogo, appare decisamente anomalo che abbia chiamato la cognata sul Persona_4 telefono del marito - suo fratello - per comunicare quanto fosse successo al suocero piuttosto che, come sarebbe stato più ovvio e lineare, contattare la direttamente alla sua utenza. CP_2 Appare invece assai più verosimile che la telefonata di all'utenza di TU Persona_4 SI fosse volta a rintracciare quest'ultimo.
In aggiunta a ciò, a minare ulteriormente l'attendibilità della testimonianza di Persona_7 che, all'udienza del 20 settembre 2018, sosteneva: “in data 15.04.2014 dalle ore 16.00 alle
[...] ore 18.00 il telefono di mio genero TU SI relativo all'utenza telefonica 349/3575089 era a bordo della mia auto, in tale occasione con me c'era mia figlia, ovvero la moglie di SI” è un altro dato che emerge dal traffico telefonico: alle “Ore 16:05:51-16:06:24 del 15.04.2014 il nr. 3466996824 intestato a (..) chiamava il nr. 3493575089 (..) intestato a Controparte_2
TU SI, che agganciava la cella che irradia il Comune di Melicuccà (RC) località Fiera Sett.1; Ore 16:18:00-16:18:06 del 15.04.2014: il nr. (..)intestato a TU SI, chiamava il nr. intestato a (..), agganciando la cella che irradia il Comune di RI Controparte_2
(RC) via S. Maria Inferiore Sett.8; Ore 16:26:49 - 16:27:21 del 15.04.2014: il nr. (..) intestato a
, (..), chiamava il nr (..) intestato a TU SI, che agganciava la Controparte_2 cella che irradia il Comune di RI (RC) via S. Maria Inferiore Sett.8.”
Dunque, nell'arco temporale compreso tra le 16:05:51 e le 16:26:49, sono intercorse tre chiamate tra le utenze dei coniugi circostanza questa che, se effettivamente il Controparte_3
avesse dimenticato il proprio telefono cellulare a bordo dell'autovettura della suocera, P_ ove si trovava anche la moglie, non trova spiegazione alcuna.
È appena il caso di evidenziare che l'incidente sia avvenuto proprio intorno alle ore sedici (cfr. deposizione dei testi e in data 28 giugno 2014“Era sul finire della Tes_1 Tes_2 giornata lavorativa, nel primo pomeriggio ed avevamo appena finito di sistemare le fognature”).
Ulteriore elemento che depone nel senso che l'incidente non sia stato causato da CI SI si trae dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da Testimone_4 che, quanto alla dinamica dell'incidente, ha così riferito: “so, per sentito dire, che la macchina era parcata su una salita in forte pendenza in via Madonna dei Campi e il sig. era dietro P_ l'autovettura a raccogliere della menta, questa retrocedendo investiva il stringendolo P_ ad una recinzione del giardino. La causa per cui la macchina retrocedeva è a me sconosciuta”.
Infine, altro dato significativo è quello che si trae dalla cartella clinica redatta presso l'ospedale di
Reggio Calabria, documentazione prodotta dall'appellante. Ed infatti, in sede di anamnesi patologica prossima, i medici refertavano quanto loro narrato dal in tali termini: “Oggi Controparte_1 pomeriggio riferito trauma della strada (il paziente riferisce di essere investito accidentalmente dalla propria auto). Intervenuti sul posto 118, elisoccorso e carabinieri.” E' di tutta evidenza la valenza probatoria di tale dichiarazione fornita dall'infortunato nell'immediatezza del sinistro, dunque prima di poter pianificare qualunque ricostruzione alternativa.
Tali elementi non sono stati però vagliati dal giudice di prime cure che ha invece ritenuto che le risultanze dell'attività istruttoria avessero fornito un “sicuro riscontro dell'effettiva verificazione del sinistro ed anche una sufficiente prova della dinamica dell'incidente, così come descritta dall'attore”.
Tale assunto non appare assolutamente condivisibile.
In primo luogo, la stessa ricostruzione della dinamica del sinistro è contraddittoria. Ed invero l'attore nell'atto di citazione a sostegno della propria richiesta testualmente scrive “Il giorno 15.04.2014 ore ore 17:00 in Cosoleto (RC)- Frazione di Sitiziano, lungi la Via Madonna dei
Campi, il sig. TU SI alla guida dell'autovettura Nissan Patrol tg. Roma 63552z, di proprietà del sig. ed assicurata presso la con polizza 676944715, Controparte_1 Parte_1 investiva il sig. , pedone. Nell'occasione il sig. TU SI, nell'effettuare Controparte_1 una non consentita manovra di retromarcia lungo la predetta arteria stradale, investiva il sig.
che si trovava fermo al margine della strada, sbattendolo a terra.” Controparte_1
CI SI, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 14 dicembre 2017, ha confermato tale ricostruzione. E' appena il caso di ribadire che egli, allorquando è stato sentito dai carabinieri, aveva così ricostruito l'accaduto: “Posso riferire che quel giorno io e mio padre eravamo andati a raccogliere della mente all'interno del terreno del sig. a bordo del NISSAN PATROL targato Parte_2
Roma63552Z, da me condotta. Giunti sul posto, mio padre scendeva dalla macchina e si portava sul lato posteriore. Mentre io stavo parcheggiando l'autovettura, questa improvvisamente si spegneva retrocedendo bruscamente. Per limitare i danni, cercavo di stringermi contro il muro, non accorgendomi della presenza di mio padre, che una volta investito iniziava ad urlare per il dolore. Immediatamente scesi dall'auto per soccorrerlo e chiesi l'aiuto di mio zio che Persona_2 si trovava a fare dei lavori in una abitazione poco distante dal luogo dell'accaduto e successivamente sopraggiungevano numerose persone (…)”. Emerge, quindi, con assoluta evidenza la divergenza nella ricostruzione del sinistro e la circostanza che la versione fornita da nell'atto introduttivo del giudizio e confermata da Controparte_1 CI SI nel corso dell'interrogatorio formale da lui reso nel corso del giudizio civile non coincida con quella fornita da CI SI nel corso delle indagini preliminari.
Non sono in grado di scalfire tali evidenze probatorie le testimonianze considerate dal primo giudice che, in particolare, ha ritenuto significative le deposizioni fornite dai testi Tes_5 Tes_6
Ed infatti il teste riferiva di aver visto l'incidente sin dal principio e di aver aiutato Tes_5
TU SI a soccorrere il proprio padre e, successivamente, poiché non riuscivano nell'intento, entrambi si recavano in paese a chiedere aiuto (cfr. deposizione resa all'udienza del 14/12/2017:“Ho assistito all'incidente per cui è causa che è avvenuto nel mese di aprile 2014 in località Sitizano di Cosoleto alla via Madonna dei Campi, erano circa le 16,00, 16,30, io a bordo di un camion percorrevo la via Aldo Moro verso la via Madonna dei Campi ed ho visto la Jeep andare indietro, poi ho notato che dietro vi era una persona, è stato un attimo e il pedone è stato investito ed è stato spinto contro una recinzione metallica;
io mi sono fermato per prestare soccorso. C'era il sig. sotto la Jeep e non siamo riusciti insieme al figlio a tirarlo, preciso che poi ho P_ constatato che alla guida della Jeep c'era il figlio di;
Dopo l'incidente sia io Controparte_1 che il figlio ci siamo allontanati per chiedere aiuto in quanto non siamo riusciti ad estrarre da sotto il veicolo il sig. Io mi sono recato verso il centro del paese per cercare aiuto, quando sono P_ tornato, dopo circa cinque, sei minuti, c'erano sul posto degli operai di una ditta che lavorava in paese, e poi sono arrivate altre persone. Con l'aiuto delle persone intervenute siamo riusciti ad estrarre da sotto il mezzo il Sig. che, poi è stato caricato sull'elicottero del 118; I P_ Carabinieri fino al momento in cui il sig. è stato caricato sull'elicottero non sono Controparte_1 intervenuti, ........ preciso che la Jeep ha colpito il Sig. con la parte posteriore del mezzo, P_ ricordo che il pedone era dietro il mezzo, ma non ricordo la posizione precisa, ricordo con precisione che dopo l'urto il pedone è finito prima contro la rete metallica e poi sotto la Jeep”).
Dunque, a prescindere dalla sfasatura temporale (nell'atto di citazione l'incidente si descrive come avvenuto alle 17, l' o colloca tra le 16 e le 16,30), a prescindere altresì dalla circostanza Tes_5 poco verosimile secondo cui entrambi si sarebbero allontanati dal luogo dell'incidente, lasciando da solo il mal capitato, il dato che maggiormente desta perplessità nel valutare la credibilità del teste è che della presenza di non v'è traccia alcuna nella ricostruzione dei fatti effettuata Parte_3 da SI CI nell'immediatezza dei fatti (sul punto, egli riferiva ai carabinieri: “Eravamo presenti io e mio padre e successivamente sopraggiungeva mio zio. Dopo pochi minuti, allertati dalle urla arrivavano gli operai di un cantiere sito nelle vicinanze e le persone che abitano nelle case vicine”).
La deposizione di sembrerebbe avallare quella dell' Testimone_7 Tes_5 Egli riferiva: “Ho assistito all'incidente per cui è causa avvenuto in data 15 aprile 2014, nel tardo pomeriggio in quanto mi ero recato in Cosoleto frazione di Sitizano a casa di un mio amico, Per_8 Per_
stavo per andare via e quando ero sulla porta di casa di ho notato una Jeep che
[...] nell'effettuare manovra di retromarcia lungo una discesa, investiva un signore anziano che si trovava dietro il mezzo ed a seguito dell'impatto veniva sbattuto contro una rete di recinzione;
non mi sono avvicinato sul luogo dell'incidente perché ho una gamba offesa, però ho notato il conducente della Jeep scendere dal mezzo per prestare soccorso, ma non riusciva ad estrarre il pedone è sopraggiunto il conducente di un camioncino che si è pure fermato per dare aiuto, ma non sono riusciti ad estrarre l'uomo da sotto il mezzo, poi ho notato che entrambi, sia il conducente la Jeep che il signore che era sopraggiunto si sono allontanati a piedi;
dopo qualche minuto sono arrivate tante altre persone sul posto dell'incidente, subito dopo io mi sono allontanato e null'altro so dire;
preciso che mi trovavo a distanza di circa 50, 60 metri dal luogo del sinistro;
preciso che quando si sono allontanati il conducente della Jeep ed il conducente del Camioncino il signore investito è rimasto da solo per circa cinque minuti prima che arrivassero altre persone. presumo che sul posto dell'incidente i primi soccorritori siano stati gli operai che lavoravano nei pressi, in quanto erano vestiti con abiti da lavoro;
posso dire di avere notato la Jeep che retrocedeva in discesa con andatura diritta.” Anche in tal caso però, a prescindere dalla sfasatura temporale (egli infatti colloca l'incidente nel tardo pomeriggio), valgono le obiezioni già mosse: SI CI, nella ricostruzione dell'accaduto fatta a distanza di quindici giorni, non ha fatto menzione alcuna della presenza di ul posto e, dunque, anche la ricostruzione che fornisce on coincide con la prima Tes_5 Tes_6 ricostruzione dei fatti resa da CI SI.
A ciò deve aggiungersi che nemmeno sentito a sommarie informazioni in Persona_2 data 24 aprile 2014, accennava alla presenza di ui luoghi. Tes_5 Egli, infatti, nel corso della sua escussione, confermava di trovarsi a poca distanza dal luogo del sinistro, di avere udito le richieste di aiuto fatte dal nipote e dichiarava che al suo arrivo sul posto erano presenti solo il fratello ed il nipote e, solo successivamente, arrivavano altre persone.
Di modesta valenza probatoria è la deposizione di escusso all'udienza del Testimone_8
25/01/2018, il quale riferiva: “Non ho assistito all'incidente per cui è causa in quanto sono sopraggiunto subito dopo;
l'incidente è avvenuto ad aprile 2014 in località Sitizano, Fraz. Di Cosoleto, quando sono arrivato io ho visto solo i familiari, i quali, mi hanno riferito che il Sig.
era stato investito dal figlio... preciso che i familiari presenti sul posto erano i Controparte_1 figli di , ovvero e TU SI;
Quando sono arrivato sul posto non P_ Persona_1 c'erano i Carabinieri;
” Egli ha quindi riportato quanto comunicatogli dai familiari dell'infortunato, ne consegue che la sua deposizione deve essere vagliata con estrema cautela.
riferiva: “Io mi trovavo al , sito in via Madonna dei Campi, Controparte_4 Parte_4 era Aprile 2014, erano le 17,00, 17,30 circa, quando è arrivato TU SI gridando che aveva investito suo padre .... mi sono recato sul posto e c'era P_ Controparte_1 schiacciato nell'angolo destro della Jeep, contro una rete metallica che è di mia proprietà; sono arrivati pure gli operai di una ditta che lavoravano nelle vicinanze, gli operai hanno sollevato la
Jeep da dietro, io sono salito sulla Jeep e siccome nessuno era riuscito prima a metterla in moto, in quanto oltre a girare la chiave, occorre premere un pulsante, io sono riuscito a metterla in moto e l'abbiamo spostata giù”. Anche tale deposizione non collima esattamente con la ricostruzione fatta da CI SI che ha riferito di essersi recato a cercare lo zio intento a lavorare in una casa vicina, non di essersi recato al bar.
Tali deposizioni, pertanto, non sono idonee a scalfire il materiale probatorio considerato nel suo complesso e, soprattutto, le evidenze oggettive che emergono dalla acquisizione dei tabuati telefonici e dalle dichiarazioni rese dal al personale medico che provvedeva a Controparte_1 raccogliere l'anamnesi.
Da ultimo, neppure può essere risolutiva l'intervenuta assoluzione dei in sede penale, P_ ove erano imputati dei reati di cui agli artt. 369 e 642 cod. pen., come prospettato dagli appellati. Ed infatti, la motivazione della sentenza resa a conclusione del procedimento penale RGNR 1592/2014 così recita: “Ritiene questo Giudice che, non emergendo dagli atti elementi sulla scorta dei quali addivenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati (e tali da comportare
l'applicazione dell'art. 129, co. 2, c.p.p.), vada dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi in quanto entrambi i reati a loro contestati risultano estinti per intervenuta prescrizione. Occorre infatti ribadire in via preliminare che non è emersa, dall'istruttoria espletata, prova evidente che i fatti non sussistano o che gli imputati non li abbiano commessi o che i fatti non costituiscano reato o non siano previsti dalla legge come reato. A tale conclusione si giunge, in particolare, sulla scorta delle varie deposizioni testimoniali assunte, che hanno anzi fornito più di un elemento utile
a ritenere la ricorrenza di entrambe le fattispecie contestate agli odierni imputati nell'editto accusatorio.”
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è fondato e va accolto.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Non sussistono motivi per derogare ai principi generali, dunque le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Secondo la Corte di Cassazione, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00
- aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022)
Dunque, considerato che in primo grado è stato accordato un risarcimento pari ad € 239.684,43, tale deve ritenersi essere il valore della lite.
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, rilevando la complessità media della controversia e liquidando la fase di istruttoria/trattazione al minimo, in quanto alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta in appello, le spese di lite per il presente grado di giudizio devono essere liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.997,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, (valore minimo), € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, le spese di lite devono essere liquidate in complessivi
€ 14.103,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 5.670,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'originaria domanda.
2. Condanna gli appellati e CI SI, in solido, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 che liquida in € 12.154,00 per il presente grado di giudizio ed in € 14.103,00, per il precedente grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Così è deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito