Articolo 10 della Legge 12 agosto 1962, n. 1353
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 ottobre 1962
Art. 10.
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate con effetto da tale data, prendendo a base:
1) il trattamento annuo lordo per tredici mensilita', in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione dell'assegno di caroviveri temporaneo e dell'eventuale assegno personale previsti dall' articolo 26 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , oppure dalla rendita vitalizia (costante contemplata dalla lettera c) dell'articolo 2 della legge stessa;
2) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria ivi considerati quelli comportanti maggiorazione della pensione stessa.
Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1 gennaio 1960, e' costituito:
a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1) maggiorato della somma fissa di lire 65.000, nonche' dell'importo di lire 10.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, puo' superare lire 300.000;
b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera b) dell'articolo 2.
Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:
ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a), il trattamento annuo lordo di cui al n. 1) e' maggiorato della somma fissa di lire 45.500, nonche' dell'importo di lire 7.000 per ogni anno utile di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, puo' superare lire 210.000;
la rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) e' fissata in lire 54.600.
Le rendite vitalizie di cui alle lettere a) e b) sono riversibili secondo le aliquote previste dall'articolo 3 per le corrispondenti rendite contemplate dall'articolo 2.
Per le pensioni indirette e di riversibilita', rientranti tra quelle contemplate dal comma primo, si determina il trattamento virtuale annuo lordo di pensione diretta corrispondente a quello indicato al n. 1), tenendo presenti le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e, conseguentemente, la relativa rendita vitalizia di cui alla lettera a). Il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1 gennaio 1960, e' costituito dall'aliquota della predetta rendita vitalizia che risulta dall'applicazione delle norme contenute nel comma primo del citato articolo 38 e dai cinque sesti della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b).
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962