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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15355 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18910 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. Paolo Gamberale giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv.to Luana Capriotti giusta procura in atti;
- resistente -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. parte ricorrente ha agito nei confronti del resistente, rilevando il contenuto diffamatorio pagina 1 dell'esposto del 16/10/2014 inviato dal resistente al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri. Sul punto, ha rilevato di aver provveduto a sporgere querela e che il processo penale nei confronti del resistente è stato definito con la sentenza n. 7478/2022, nella quale il Giudice rappresentava che “allo stato degli atti non emergono in modo evidente elementi che lascino propendere per una sentenza assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.”, dichiarando di “non doversi procedere nei confronti di CP_1
in ordine ai reati a lui ascritti in quanto estinti per
[...]
intervenuta prescrizione”.
Parte ricorrente ha rilevato, tra l'altro, i seguenti passaggi diffamatori contenuti nel suddetto esposto:
“a) insinuazioni su sospette omissioni e/o inerzie della Compagnia CC di Ascoli Piceno, retta a suo tempo dal , a seguito di notizie Pt_1
relative a indagini condotte dal su spaccio di droga e Parte_3
sfruttamento della prostituzione;
ciò è gravemente lesivo dell'onore, del prestigio e della reputazione del , anche in considerazione Pt_1
della rilevanza penale della condotta calunniosa a lui attribuita;
b) l'assunto che prima di informare l ulla citata condotta del Lgt. CP_2
(obbligo che, quale Ufficiale di P.G., venuto a conoscenza Parte_3
di un reato, il dovette invece segnalare senza ritardo), avrebbe Pt_1
dovuto chiedere “chiarimenti” al presunto responsabile (?!) ed eventualmente sanzionarlo disciplinarmente (?!); dovere “violato” - secondo la singolare interpretazione del OZ - al solo fine di
“liberarsi, eliminare, lo scomodo Luogotenente facendo decadere con pagina 2 lui le fruttuose indagini e per di più bruciare l'informatore”. Ciò è gravemente lesivo dell'onore, del prestigio e della reputazione del
, anche in considerazione della rilevanza penale della condotta Pt_1
calunniosa a lui attribuita, con conseguente presunto “danno” ad indagini e alla presunta inutilizzabilità di un informatore;
c) la gravissima, falsa accusa rivolta al , di “collusioni anche con Pt_1
l'ambito dello spaccio, così come è apparso evidente dalle sue deposizioni qual testimone d'accusa e dalle constatazioni di cui infra”.
Parte ricorrente ha, altresì, evidenziato la natura diffamatoria anche dei seguenti passaggi:
“d) la comunicazione di informazioni assunte da fonti (non indicate e menzognere, se non addirittura inesistenti):
- sui rapporti del con la propria “compagna” (invero consorte), Pt_1
calunniosa-mente indicata come titolare di un centro sociale, dove si eserciterebbe lo spaccio, che sono vere nella sola parte anagrafica (il divorzio del e il precedente rapporto more uxorio con la sig.ra Pt_1
che non riguardano terzi estranei) e quindi attinte in Parte_2
violazione della privacy del e della sig.ra mentre Parte_4 Parte_2
nella restante parte sono destituite di ogni fondamento. Infatti la sig.ra nata a [...] l'[...], Parte_2
impiegata della Provincia di Ascoli Piceno in aspettativa e Sindaco pro-tempore di Acquasanta Terme”; sul punto, ha rilevato che la sig.ra non è titolare, né partecipa ad alcun titolo ad alcuna attività Parte_2
commerciale.
pagina 3 Parte ricorrente ha, così, concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito di volere:
1) dato atto delle accuse gravemente calunniose e diffamatorie contenute nella lettera-esposto datata 9/10/14, inviata al
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, e ricevuta il
16 ottobre 2014 (come da timbro della Segreteria del
Comandante generale dell'Arma) dell'avv. Controparte_1
e inoltrata, dall'Ufficio Operazioni del Comando
[...]
Generale al Comandante della Legione CC Marche, e per conoscenza all'Ufficio O.A.I.O. del superiore Comando
Interregionale Carabinieri Podgora, “disponendone l'inoltro alla competente Autorità Giudiziaria”, come da nota allegata, dichiarare il convenuto responsabile di calunnia e diffamazione aggravata e continuata, da attribuzione di fatti falsi determinati, nei confronti di entrambi gli attori per le accuse ivi riportate, e di aver nuociuto gravemente alla loro reputazione professionale e personale, presso la cui sede il col. Pt_1
esercita quotidianamente la propria attività professionale, nonché della sig.ra e ove ritenga anche la violazione Parte_2
della legge sulla privacy, sulla “convivenza more uxorio” tra i ricorrenti (con lo speciale procedimento di ricorso previsto dall'art. 152 D. Lgs n. 196/03, ora art. 10 D. Lgs n. 1503/2011), vorrà il Tribunale disporre eventualmente la trasformazione del rito, con risarcimento del danno in via equitativa;
pagina 4 2) conseguentemente, condannare il convenuto, al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali e da lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, patiti in ragione delle accuse calunniose e diffamatorie, ai danni dei ricorrenti, per lesione alla reputazione personale e professionale degl'istanti, da determinarsi con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., nella misura di €. 50.000,00 in favore del
[...]
e di € 20.000,00 in favore della sig.ra Parte_5 [...]
ex artt. 185 c.p., 2059 e 2043 c.c., o in quel diverso Parte_2
importo, anche maggiore, che sarà riconosciuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
tenuto conto della diffusione della lettera-esposto presso numerosi Uffici dell'Arma e della Procura della Repubblica;
3) condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi di giudizio”
Con comparsa di costituzione il resistente ha rilevato che la lettera del
9 ottobre 2014 “è testualmente indirizzata a “S. E. il Generale
che era Comandante generale dell'Arma”, non Persona_1
era, quindi, un esposto, ma una comunicazione al Generale Per_1
derivante da un'antica familiarità, in cui “non si legge al cuna richiesta di intervento giudiziario, ma di una tutela per l'Onore della comune
Arma e la rinnovata disponibilità…”. Ha, quindi, rilevato l'assenza di responsabilità per il fatto che la missiva sia stata trasmessa all'interno di altri Reparti dell'Arma. Ha, poi, evidenziato l'assenza di prova della diffamazione e ha contestato la quantificazione del danno. Da ultimo,
pagina 5 ha dedotto l'inconferenza della domanda di applicazione del procedimento speciale a tutela della privacy, in quanto la convivenza tra i ricorrenti era un fatto notorio. Ha, così, concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, disattendere e respingere le domande dei ricorrenti, perché inammissibili e non provate sia circa l'an che il quantum, come specificato nei superiori motivi 1, 2, 3 e 4 di costituzione e risposta.
Con vittoria di onorari e accessori di legge da distrarsi a favore dell'antistatario difensore.” In via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza non è stata ammessa la prova testimoniale ed è stata fissata l'udienza del 26/09/2025 con deposito di note scritte per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con note parte ricorrente si è riportato alle conclusioni in atti, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Con note il resistente si è riportato alle conclusioni in atti, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario, e in via istruttoria ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero.
pagina 6 Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di Cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge
(quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono:
a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le pagina 7 comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
Con la sentenza n. 36045/2014 la Cassazione ha chiarito la diversità tra la cronaca e la critica, specificando quanto segue: “4.3. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n.
7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza
CEDU la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-
pagina 8 Trend c. Austria ric. n° 58547/00, nonché Controparte_3
sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, ric. n° 75088/01), Per_2
ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1°.
7.1997 caso CH c/Austria par. 33)”.
La Suprema Corte ha ribadito, con l' ordinanza n. 19277/2023, che
“il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,
Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv.
617513 - 01)”.
Nel caso in esame, si evidenzia che la lettera del 9/10/2014, indirizzata al Gen. generale dell'Arma, ha Persona_3
contenuto diffamatorio, in quanto il resistente ha attribuito al sig.
condotte quali collusioni nell'ambito dello spaccio e pressioni Pt_1
sull'Autorità Giudiziaria, riconducibili a fattispecie di reato, prive di qualsiasi riscontro;
nella stessa lettera il resistente ha coinvolto anche pagina 9 la sig.ra affermando che è titolare di un centro sociale in cui Parte_2
gli stupefacenti hanno ampio mercato.
In tal contesto, non assume rilievo l'argomentazione difensiva del resistente, secondo cui si trattava di una missiva privata, in quanto il resistente ha rappresentato che le condotte del sig. hanno Pt_1
determinato danni morali e materiali;
inoltre, è noto che una lettera indirizzata al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o a qualsiasi posizione di vertice, viene gestita da diversi uffici prima di essere consegnata al destinatario.
Per quanto attiene alla posizione della sig.ra si è trattato di Parte_2
un attacco gratuito privo di qualsiasi supporto, in quanto il resistente non ha prodotto alcuna documentazione per avvalorare quanto rappresentato nella lettera.
Alla luce di quanto precede, non è stato rispettato il principio di verità, in quanto il resistente non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto di quanto ha scritto nella lettera in questione.
Con riferimento alla problematica relativa alla privacy, non si ritiene che la mera indicazione della convivenza more uxorio possa di per è configurarsi come violazione di dati sensibili.
Pertanto, sussiste il diritto al risarcimento del danno da diffamazione.
Per quanto attiene alla prova del danno, esso può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini
Cass. Ord. n. 13153/2017), dovendosi, invece, escludere che coincida con l'evento dannoso o sussista in re ipsa;
sul punto la
Cassazione ha, infatti, chiarito che il danno risarcibile non può essere pagina 10 identificato con la lesione del diritto, in quanto configurerebbe un danno punitivo non previsto dalle norme (Cass. Ord. n. 19434/2019;
Cass. Ord. n.30956/2017; Cass. Ord. n. 25420/2017; Cass. civ., Sez.
Un., n. 26972/2008).
Nel caso in esame, ai fini della quantificazione assumono rilievo i seguenti criteri: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della condotta diffamatoria;
intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato.
Il danno va, quindi, quantificato in via equitativa a favore del sig.
in € 30.000,00, trattandosi di diffamazione di media entità, e in Pt_1
€ 15.000,00 a favore della sig.ra trattandosi di diffamazione Parte_2
di modesta gravità.
Alla condanna del resistente, segue la condanna a favore di parte ricorrente, alle spese di lite quantificate in € 786,00 per spese vive e
€ 7.616,00 per competenze, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in €
30.000,00 a favore del sig. e in 15.000,00 a favore della sig.ra Pt_1
Parte_2
pagina 11 - condanna il resistente alle spese di giudizio a favore di parte ricorrente quantificate in € 786,00 per spese vive e € 7.616,00 per competenze, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice
dott. Lilla De Nuccio
pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18910 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. Paolo Gamberale giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv.to Luana Capriotti giusta procura in atti;
- resistente -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. parte ricorrente ha agito nei confronti del resistente, rilevando il contenuto diffamatorio pagina 1 dell'esposto del 16/10/2014 inviato dal resistente al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri. Sul punto, ha rilevato di aver provveduto a sporgere querela e che il processo penale nei confronti del resistente è stato definito con la sentenza n. 7478/2022, nella quale il Giudice rappresentava che “allo stato degli atti non emergono in modo evidente elementi che lascino propendere per una sentenza assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.”, dichiarando di “non doversi procedere nei confronti di CP_1
in ordine ai reati a lui ascritti in quanto estinti per
[...]
intervenuta prescrizione”.
Parte ricorrente ha rilevato, tra l'altro, i seguenti passaggi diffamatori contenuti nel suddetto esposto:
“a) insinuazioni su sospette omissioni e/o inerzie della Compagnia CC di Ascoli Piceno, retta a suo tempo dal , a seguito di notizie Pt_1
relative a indagini condotte dal su spaccio di droga e Parte_3
sfruttamento della prostituzione;
ciò è gravemente lesivo dell'onore, del prestigio e della reputazione del , anche in considerazione Pt_1
della rilevanza penale della condotta calunniosa a lui attribuita;
b) l'assunto che prima di informare l ulla citata condotta del Lgt. CP_2
(obbligo che, quale Ufficiale di P.G., venuto a conoscenza Parte_3
di un reato, il dovette invece segnalare senza ritardo), avrebbe Pt_1
dovuto chiedere “chiarimenti” al presunto responsabile (?!) ed eventualmente sanzionarlo disciplinarmente (?!); dovere “violato” - secondo la singolare interpretazione del OZ - al solo fine di
“liberarsi, eliminare, lo scomodo Luogotenente facendo decadere con pagina 2 lui le fruttuose indagini e per di più bruciare l'informatore”. Ciò è gravemente lesivo dell'onore, del prestigio e della reputazione del
, anche in considerazione della rilevanza penale della condotta Pt_1
calunniosa a lui attribuita, con conseguente presunto “danno” ad indagini e alla presunta inutilizzabilità di un informatore;
c) la gravissima, falsa accusa rivolta al , di “collusioni anche con Pt_1
l'ambito dello spaccio, così come è apparso evidente dalle sue deposizioni qual testimone d'accusa e dalle constatazioni di cui infra”.
Parte ricorrente ha, altresì, evidenziato la natura diffamatoria anche dei seguenti passaggi:
“d) la comunicazione di informazioni assunte da fonti (non indicate e menzognere, se non addirittura inesistenti):
- sui rapporti del con la propria “compagna” (invero consorte), Pt_1
calunniosa-mente indicata come titolare di un centro sociale, dove si eserciterebbe lo spaccio, che sono vere nella sola parte anagrafica (il divorzio del e il precedente rapporto more uxorio con la sig.ra Pt_1
che non riguardano terzi estranei) e quindi attinte in Parte_2
violazione della privacy del e della sig.ra mentre Parte_4 Parte_2
nella restante parte sono destituite di ogni fondamento. Infatti la sig.ra nata a [...] l'[...], Parte_2
impiegata della Provincia di Ascoli Piceno in aspettativa e Sindaco pro-tempore di Acquasanta Terme”; sul punto, ha rilevato che la sig.ra non è titolare, né partecipa ad alcun titolo ad alcuna attività Parte_2
commerciale.
pagina 3 Parte ricorrente ha, così, concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito di volere:
1) dato atto delle accuse gravemente calunniose e diffamatorie contenute nella lettera-esposto datata 9/10/14, inviata al
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, e ricevuta il
16 ottobre 2014 (come da timbro della Segreteria del
Comandante generale dell'Arma) dell'avv. Controparte_1
e inoltrata, dall'Ufficio Operazioni del Comando
[...]
Generale al Comandante della Legione CC Marche, e per conoscenza all'Ufficio O.A.I.O. del superiore Comando
Interregionale Carabinieri Podgora, “disponendone l'inoltro alla competente Autorità Giudiziaria”, come da nota allegata, dichiarare il convenuto responsabile di calunnia e diffamazione aggravata e continuata, da attribuzione di fatti falsi determinati, nei confronti di entrambi gli attori per le accuse ivi riportate, e di aver nuociuto gravemente alla loro reputazione professionale e personale, presso la cui sede il col. Pt_1
esercita quotidianamente la propria attività professionale, nonché della sig.ra e ove ritenga anche la violazione Parte_2
della legge sulla privacy, sulla “convivenza more uxorio” tra i ricorrenti (con lo speciale procedimento di ricorso previsto dall'art. 152 D. Lgs n. 196/03, ora art. 10 D. Lgs n. 1503/2011), vorrà il Tribunale disporre eventualmente la trasformazione del rito, con risarcimento del danno in via equitativa;
pagina 4 2) conseguentemente, condannare il convenuto, al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali e da lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, patiti in ragione delle accuse calunniose e diffamatorie, ai danni dei ricorrenti, per lesione alla reputazione personale e professionale degl'istanti, da determinarsi con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., nella misura di €. 50.000,00 in favore del
[...]
e di € 20.000,00 in favore della sig.ra Parte_5 [...]
ex artt. 185 c.p., 2059 e 2043 c.c., o in quel diverso Parte_2
importo, anche maggiore, che sarà riconosciuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
tenuto conto della diffusione della lettera-esposto presso numerosi Uffici dell'Arma e della Procura della Repubblica;
3) condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi di giudizio”
Con comparsa di costituzione il resistente ha rilevato che la lettera del
9 ottobre 2014 “è testualmente indirizzata a “S. E. il Generale
che era Comandante generale dell'Arma”, non Persona_1
era, quindi, un esposto, ma una comunicazione al Generale Per_1
derivante da un'antica familiarità, in cui “non si legge al cuna richiesta di intervento giudiziario, ma di una tutela per l'Onore della comune
Arma e la rinnovata disponibilità…”. Ha, quindi, rilevato l'assenza di responsabilità per il fatto che la missiva sia stata trasmessa all'interno di altri Reparti dell'Arma. Ha, poi, evidenziato l'assenza di prova della diffamazione e ha contestato la quantificazione del danno. Da ultimo,
pagina 5 ha dedotto l'inconferenza della domanda di applicazione del procedimento speciale a tutela della privacy, in quanto la convivenza tra i ricorrenti era un fatto notorio. Ha, così, concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, disattendere e respingere le domande dei ricorrenti, perché inammissibili e non provate sia circa l'an che il quantum, come specificato nei superiori motivi 1, 2, 3 e 4 di costituzione e risposta.
Con vittoria di onorari e accessori di legge da distrarsi a favore dell'antistatario difensore.” In via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza non è stata ammessa la prova testimoniale ed è stata fissata l'udienza del 26/09/2025 con deposito di note scritte per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con note parte ricorrente si è riportato alle conclusioni in atti, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Con note il resistente si è riportato alle conclusioni in atti, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario, e in via istruttoria ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero.
pagina 6 Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di Cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge
(quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono:
a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le pagina 7 comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
Con la sentenza n. 36045/2014 la Cassazione ha chiarito la diversità tra la cronaca e la critica, specificando quanto segue: “4.3. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n.
7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza
CEDU la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-
pagina 8 Trend c. Austria ric. n° 58547/00, nonché Controparte_3
sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, ric. n° 75088/01), Per_2
ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1°.
7.1997 caso CH c/Austria par. 33)”.
La Suprema Corte ha ribadito, con l' ordinanza n. 19277/2023, che
“il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,
Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv.
617513 - 01)”.
Nel caso in esame, si evidenzia che la lettera del 9/10/2014, indirizzata al Gen. generale dell'Arma, ha Persona_3
contenuto diffamatorio, in quanto il resistente ha attribuito al sig.
condotte quali collusioni nell'ambito dello spaccio e pressioni Pt_1
sull'Autorità Giudiziaria, riconducibili a fattispecie di reato, prive di qualsiasi riscontro;
nella stessa lettera il resistente ha coinvolto anche pagina 9 la sig.ra affermando che è titolare di un centro sociale in cui Parte_2
gli stupefacenti hanno ampio mercato.
In tal contesto, non assume rilievo l'argomentazione difensiva del resistente, secondo cui si trattava di una missiva privata, in quanto il resistente ha rappresentato che le condotte del sig. hanno Pt_1
determinato danni morali e materiali;
inoltre, è noto che una lettera indirizzata al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o a qualsiasi posizione di vertice, viene gestita da diversi uffici prima di essere consegnata al destinatario.
Per quanto attiene alla posizione della sig.ra si è trattato di Parte_2
un attacco gratuito privo di qualsiasi supporto, in quanto il resistente non ha prodotto alcuna documentazione per avvalorare quanto rappresentato nella lettera.
Alla luce di quanto precede, non è stato rispettato il principio di verità, in quanto il resistente non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto di quanto ha scritto nella lettera in questione.
Con riferimento alla problematica relativa alla privacy, non si ritiene che la mera indicazione della convivenza more uxorio possa di per è configurarsi come violazione di dati sensibili.
Pertanto, sussiste il diritto al risarcimento del danno da diffamazione.
Per quanto attiene alla prova del danno, esso può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini
Cass. Ord. n. 13153/2017), dovendosi, invece, escludere che coincida con l'evento dannoso o sussista in re ipsa;
sul punto la
Cassazione ha, infatti, chiarito che il danno risarcibile non può essere pagina 10 identificato con la lesione del diritto, in quanto configurerebbe un danno punitivo non previsto dalle norme (Cass. Ord. n. 19434/2019;
Cass. Ord. n.30956/2017; Cass. Ord. n. 25420/2017; Cass. civ., Sez.
Un., n. 26972/2008).
Nel caso in esame, ai fini della quantificazione assumono rilievo i seguenti criteri: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della condotta diffamatoria;
intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato.
Il danno va, quindi, quantificato in via equitativa a favore del sig.
in € 30.000,00, trattandosi di diffamazione di media entità, e in Pt_1
€ 15.000,00 a favore della sig.ra trattandosi di diffamazione Parte_2
di modesta gravità.
Alla condanna del resistente, segue la condanna a favore di parte ricorrente, alle spese di lite quantificate in € 786,00 per spese vive e
€ 7.616,00 per competenze, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in €
30.000,00 a favore del sig. e in 15.000,00 a favore della sig.ra Pt_1
Parte_2
pagina 11 - condanna il resistente alle spese di giudizio a favore di parte ricorrente quantificate in € 786,00 per spese vive e € 7.616,00 per competenze, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice
dott. Lilla De Nuccio
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