Art. 14.
Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 , e' abrogato.
Non puo' essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorita' alleate, oppure, dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e gia' riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nell' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 , in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 , devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge.
Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 , e' abrogato.
Non puo' essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorita' alleate, oppure, dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e gia' riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nell' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 , in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 , devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge.