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Articolo 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 490
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Legge 2 aprile 1968, n. 490
Articolo 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 490
Versione
17 maggio 1968
Art. 2.
A favore della medesima Fondazione e' concesso, altresi', un contributo straordinario di lire 35.000.000.
Entrata in vigore il 17 maggio 1968
Vedi fonte istituzionale
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