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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 934/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIRUTIGLIANO DIEGO Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. ROPOLO LUCA ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCOLA CP_1 C.F._1
MICHELE resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 232/2023 del 2.8.2023 - R.G.L. n. 702/2023, con il quale il
Tribunale di Asti, in funzione di Giudice del Lavoro, le ha ingiunto pagare a
[...]
la somma lorda di € 107.733,73, a titolo di tfr maturato sino al 31.12.2022, oltre CP_1
rivalutazione monetaria, interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dal momento che la prova scritta prodotta da nella fase monitoria, costituita dalla Certificazione Unica 2023 reca CP_1
l'indicazione del tfr al lordo di eventuali acconti. Ha aggiunto la ricorrente che le verifiche sul tfr di hanno richiesto molto tempo, essendo intercorso un CP_1
pagina 1 di 4 rapporto di lavoro molto lungo e iniziato nel 1994 ed essendo l'attività di elaborazione buste paga stata dapprima affidata ad un consulente esterno (dal 1994 al 2004), poi internalizzata (dal 2004 al 2014) e poi nuovamente affidata ad un consulente esterno. Ha infine sottolineato come anche la busta paga del mese di aprile 2023 non possa ritenersi valida prova scritta del credito con valenza confessoria, riportando essa l'importo del tfr a meri fini statistici e non tenendo conto di eventuali acconti versati.
Ha concluso quindi chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando l'insussistenza del credito azionato.
Costituito in giudizio, ha chiesto respingersi l'opposizione, deducendo CP_1
di non aver mai ricevuto acconti sul tfr, che del resto sarebbero stati evidenziati nell'apposita sezione a ciò dedicata nella Certificazione Unica, e chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza, esperito invano il tentativo di conciliazione, parte opponente ha prodotto la busta paga relativa al tfr, che è stata acquisita agli atti, ed è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto.
Rinviata la causa in pendenza di più ampie trattative tra le parti, poi fallite, all'odierna udienza i procuratori hanno discusso la causa dando atto concordemente che il tfr di cui al decreto ingiuntivo opposto è stato pagato.
* * * * *
1. - Preliminarmente giova ricordare come, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il decreto ingiuntivo sia un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apra un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione a decreto non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto, quanto la fondatezza o meno della pretesa di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. Civ. n. 17371/03, Cass. Civ. 15186/03).
Ne deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente pagina 2 di 4 dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto (Cass. Civ. n. 20613/11).
2. – Nel caso in esame il credito per tfr azionato da è adeguatamente provato CP_1 non soltanto dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e riprodotta dall'opposto (avuto particolare riguardo alla Certificazione Unica 2023 e alla busta paga di aprile 2023, documenti che recano entrambi l'indicazione del tfr maturato al 31.12.2022, cfr. docc. 12 e 13 fascicolo opposto) ma anche da quella acquisita in corso di giudizio, e cioè dalla busta paga del tfr prodotta dalla stessa opponente.
2.1. – Del resto, parte opponente non ha allegato e provato specifici e concreti fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione oggetto di causa, limitandosi ad addurre la possibile erogazione di acconti sul tfr nel corso del rapporto, circostanza tuttavia dedotta in termini puramente ipotetici e del tutto sfornita di prova.
2.2. – Non si pongono dubbi sulla esigibilità del credito, essendo pacifico e documentalmente provato che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato per licenziamento nel maggio 2023 (doc. 1 fascicolo opposto).
2.3. – Né può avere rilievo, a giustificazione del ritardo nel pagamento del tfr, la allegata laboriosità degli accertamenti in ordine agli acconti eventualmente versati nel corso del rapporto di lavoro: invero, anche volendo considerare che nel corso degli anni si siano succedute varie modalità di gestione amministrativa del personale, ciò costituirebbe una evenienza fisiologica per una realtà imprenditoriale e certamente non in grado di giustificare un ritardo nel pagamento del tfr di circa 10 mesi, anche tenuto conto del passaggio di consegne presuntivamente avvenuto dal consulente esterno all'ufficio amministrativo e viceversa e considerati i numerosi e continui adempimenti periodicamente previsti in materia di lavoro, prima tra tutte l'emissione annuale della certificazione unica che prevede un apposito spazio dedicato alla indicazione degli acconti versati sul tfr (si consideri che la CU 2023 in atti non reca indicazione di acconti versati, cfr. doc. 12 fascicolo opposto).
3. – Il pagamento del tfr, benchè avvenuto nel corso del procedimento di opposizione, induce all'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere con revoca del pagina 3 di 4 decreto ingiuntivo. Va ricordato infatti che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cass. n. 13085/2008).
4. – Le spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, vanno poste a carico di parte opponente, alla luce della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria per le ragioni indicate al superiore punto 2, senza che tuttavia possano ravvisarsi i presupposti della mala fede e colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c., anche alla luce del complessivo comportamento processuale dell'opponente.
La liquidazione delle spese è compiuta, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento e con l'aumento ex art. 4, comma 1 bis, nella misura del 30%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 232/2023 emesso da questo Tribunale il 2.8.2023;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, nella misura di €
13.932,10 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva, alle aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 934/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIRUTIGLIANO DIEGO Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. ROPOLO LUCA ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCOLA CP_1 C.F._1
MICHELE resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 232/2023 del 2.8.2023 - R.G.L. n. 702/2023, con il quale il
Tribunale di Asti, in funzione di Giudice del Lavoro, le ha ingiunto pagare a
[...]
la somma lorda di € 107.733,73, a titolo di tfr maturato sino al 31.12.2022, oltre CP_1
rivalutazione monetaria, interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dal momento che la prova scritta prodotta da nella fase monitoria, costituita dalla Certificazione Unica 2023 reca CP_1
l'indicazione del tfr al lordo di eventuali acconti. Ha aggiunto la ricorrente che le verifiche sul tfr di hanno richiesto molto tempo, essendo intercorso un CP_1
pagina 1 di 4 rapporto di lavoro molto lungo e iniziato nel 1994 ed essendo l'attività di elaborazione buste paga stata dapprima affidata ad un consulente esterno (dal 1994 al 2004), poi internalizzata (dal 2004 al 2014) e poi nuovamente affidata ad un consulente esterno. Ha infine sottolineato come anche la busta paga del mese di aprile 2023 non possa ritenersi valida prova scritta del credito con valenza confessoria, riportando essa l'importo del tfr a meri fini statistici e non tenendo conto di eventuali acconti versati.
Ha concluso quindi chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando l'insussistenza del credito azionato.
Costituito in giudizio, ha chiesto respingersi l'opposizione, deducendo CP_1
di non aver mai ricevuto acconti sul tfr, che del resto sarebbero stati evidenziati nell'apposita sezione a ciò dedicata nella Certificazione Unica, e chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza, esperito invano il tentativo di conciliazione, parte opponente ha prodotto la busta paga relativa al tfr, che è stata acquisita agli atti, ed è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto.
Rinviata la causa in pendenza di più ampie trattative tra le parti, poi fallite, all'odierna udienza i procuratori hanno discusso la causa dando atto concordemente che il tfr di cui al decreto ingiuntivo opposto è stato pagato.
* * * * *
1. - Preliminarmente giova ricordare come, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il decreto ingiuntivo sia un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apra un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione a decreto non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto, quanto la fondatezza o meno della pretesa di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. Civ. n. 17371/03, Cass. Civ. 15186/03).
Ne deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente pagina 2 di 4 dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto (Cass. Civ. n. 20613/11).
2. – Nel caso in esame il credito per tfr azionato da è adeguatamente provato CP_1 non soltanto dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e riprodotta dall'opposto (avuto particolare riguardo alla Certificazione Unica 2023 e alla busta paga di aprile 2023, documenti che recano entrambi l'indicazione del tfr maturato al 31.12.2022, cfr. docc. 12 e 13 fascicolo opposto) ma anche da quella acquisita in corso di giudizio, e cioè dalla busta paga del tfr prodotta dalla stessa opponente.
2.1. – Del resto, parte opponente non ha allegato e provato specifici e concreti fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione oggetto di causa, limitandosi ad addurre la possibile erogazione di acconti sul tfr nel corso del rapporto, circostanza tuttavia dedotta in termini puramente ipotetici e del tutto sfornita di prova.
2.2. – Non si pongono dubbi sulla esigibilità del credito, essendo pacifico e documentalmente provato che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato per licenziamento nel maggio 2023 (doc. 1 fascicolo opposto).
2.3. – Né può avere rilievo, a giustificazione del ritardo nel pagamento del tfr, la allegata laboriosità degli accertamenti in ordine agli acconti eventualmente versati nel corso del rapporto di lavoro: invero, anche volendo considerare che nel corso degli anni si siano succedute varie modalità di gestione amministrativa del personale, ciò costituirebbe una evenienza fisiologica per una realtà imprenditoriale e certamente non in grado di giustificare un ritardo nel pagamento del tfr di circa 10 mesi, anche tenuto conto del passaggio di consegne presuntivamente avvenuto dal consulente esterno all'ufficio amministrativo e viceversa e considerati i numerosi e continui adempimenti periodicamente previsti in materia di lavoro, prima tra tutte l'emissione annuale della certificazione unica che prevede un apposito spazio dedicato alla indicazione degli acconti versati sul tfr (si consideri che la CU 2023 in atti non reca indicazione di acconti versati, cfr. doc. 12 fascicolo opposto).
3. – Il pagamento del tfr, benchè avvenuto nel corso del procedimento di opposizione, induce all'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere con revoca del pagina 3 di 4 decreto ingiuntivo. Va ricordato infatti che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cass. n. 13085/2008).
4. – Le spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, vanno poste a carico di parte opponente, alla luce della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria per le ragioni indicate al superiore punto 2, senza che tuttavia possano ravvisarsi i presupposti della mala fede e colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c., anche alla luce del complessivo comportamento processuale dell'opponente.
La liquidazione delle spese è compiuta, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento e con l'aumento ex art. 4, comma 1 bis, nella misura del 30%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 232/2023 emesso da questo Tribunale il 2.8.2023;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, nella misura di €
13.932,10 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva, alle aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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