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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN PASQUALE, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - 01115750083
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Matuzia 183 18038 Sanremo IM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300922/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300922/2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Corso Matuzia 183 18038 Sanremo IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300063-2024 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Corso Matuzia 183 18038 Sanremo IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300064/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300064/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300064/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, rispettivamente socio/legale rappresentante (nella misura del 50%) e socio (nella misura del 50%) della Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1 & C., premesso di aver ricevuto in notifica, dall'AdE–Direzione Provinciale di Imperia, il primo in data 22.3.2024 mentre la seconda in data 26.3.2024, l'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, preceduto da accesso presso il depositario delle scritture contabili, relativo al recupero di costi contabilizzati e non deducibili ai fini IIDD/
IRAP/IVA per € 63.747 in quanto relativi ad acquisti di merce presso il fornitore Nominativo_2 dei quali non erano state prodotte le fatture emesse dal fornitore e contabilizzate nel 2017, allegato di aver smarrito le fatture a seguito del trasloco effettuato dal legale rappresentante della società, dedotto la violazione del contraddittorio ex artt. 6bis, 7bis e 12 L. 212/2000, atteso che nella specie non era stato né informato né effettivo, lamentata la carenza e/o motivazione apparente e la violazione/falsa applicazione dell'art. 109
DPR 917/1986 e dell'art. 39, co.2, lett. c) DPR 600/1973, non consentendo la comprensione dell'iter logico seguito dall'Ufficio e non avendo raffrontate le componenti attive con quelle passive onde verificarne la congruità ed inerenza con la produzione degli elementi attivi, instavano, previa assunzione di prova orale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia che, eccepita, in rito, la inammissibilità della domanda per tardività del ricorso essendo stato notificato l'avviso di accertamento alla società tramite PEC il 15.3.2014 mentre il ricorso gli era stato notificato il 21.5.2024, e non anche in data 22 e 26 marzo 2024, contestata la violazione del contraddittorio, l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 109 TUIR, rilevato che le parti ricorrenti, pur avendo dichiarato in sede di contraddittorio precontenzioso di avere ancora rapporti commerciali con il Nominativo_2 al quale avrebbe chiesto le fatture andate smarrite e necessarie per esaminare l'inerenza e congruità del costo, non avevano prodotto, neppure in sede contenziosa, i documenti di acquisto, dedotto che, in assenza dei documenti di acquisto, aveva correttamente provveduto a recuperare il costo totale di essi, non essendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza della prova dell'inerenza, instava, in rito, per la declaratoria di inammissibilità dell'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, nel merito, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con controdeduzioni, contestata l'asserita tardività del ricorso (i) in quanto la PEC del
15.3.2024 non integrava la notificazione dell'avviso e, comunque, non era idonea a renderlo conoscibile, conoscibilità che invece era effettiva alle date del 22 e 26 marzo 2024, ingenerando l'ufficio, in ogni caso,
l'affidamento nel prosieguo del contraddittorio, in violazione degli artt. 6bis e 12 L. 212/2000, (ii) in ragione del principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi sul reddito di partecipazione, atteso che la PEC del 15.3.2024 era indirizzata alla sola società e non anche ai soci, la quali la ricevevano il 22 e il 26 marzo successivo, ribadita la violazione del contraddittorio, non essendosi mai svolto il contraddittorio finale, e la infondatezza in merito dell'accertamento, avendo l'Ufficio, pur riconoscendo che i pagamenti effettivamente “non giustificati” ammontavano ad € 23.230,00, esteso il recupero per l'intero importo di € 63.747,09, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , rispettivamente socio/legale rappresentante e socio della Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1 & C., concludevano come in ricorso (RG 181/2024).
Ricorrente_1, compartecipe al reddito d'impresa nella misura del 50%, premesso di aver ricevuto in notifica, dall'AdE–Direzione Provinciale di Imperia, il primo in data 26.3.2024, l'avviso di accertamento n. TL5010300063/2024, a titolo di reddito di partecipazione conseguente all'accertamento n. TL5020300922/2023 emesso nei confronti della società Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1
& C. e relativo al recupero di costi contabilizzati per € 63.747,09 in merito ad asseriti acquisti di merce presso il fornitore Nominativo_2, non avendo la società ed i soci prodotto le fatture emesse dal fornitore e contabilizzate nell'anno 2017, asserendone lo smarrimento denunciato solo in seguito all'accesso effettuato dall'Ufficio, allegato di aver smarrito le fatture a seguito del trasloco effettuato dal legale rappresentante della società, dedotto la violazione del contraddittorio ex artt. 6bis, 7bis e 12 L. 212/2000, atteso che nella specie non era stato né informato né effettivo, lamentata la carenza e/o motivazione apparente e la violazione/ falsa applicazione dell'art. 109 DPR 917/1986 e dell'art. 39, co.2, lett. c) DPR 600/1973, non consentendo la comprensione dell'iter logico seguito dall'Ufficio e non avendo raffrontate le componenti attive con quelle passive onde verificarne la congruità ed inerenza con la produzione degli elementi attivi, instava, previa assunzione di prova orale e previa sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato di quello avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. TL5010300063/2024, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia che, eccepita, in rito, la inammissibilità del ricorso atteso che i motivi di ricorso ricalcavano quelli relativi all'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023
(RG181/2014) in relazione al quale era stata richiesta la declaratoria di inammissibilità in quanto non era stata proposta l'impugnazione nei termini di legge e, dunque, divenuto definitivo, la inammissibilità della domanda per tardività del ricorso essendo stato notificato l'avviso di accertamento alla società tramite PEC il 15.3.2014 mentre il ricorso gli era stato notificato il 21.5.2024, e non anche in data 22 e 26 marzo 2024, contestata la violazione del contraddittorio, l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 109 TUIR, rilevato che le parti ricorrenti, pur avendo dichiarato in sede di contraddittorio precontenzioso di avere ancora rapporti commerciali con il Nominativo_2 al quale avrebbe chiesto le fatture andate smarrite e necessarie per esaminare l'inerenza e congruità del costo, non avevano prodotto, neppure in sede contenziosa, i documenti di acquisto, dedotto che, in assenza dei documenti di acquisto, aveva correttamente provveduto a recuperare il costo totale di essi, non essendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza della prova dell'inerenza, instava, in rito, per la declaratoria di inammissibilità dell'avviso di accertamento n.
TL5020300922/2023, nel merito, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con controdeduzioni, contestata l'eccezione preliminare di inammissibilità atteso che, essendo l'avviso al socio un atto autonomo seppur motivato per relationem all'accertamento societario e sussistendo il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci con conseguente inscindibilità dei giudizi, i vizi procedimentali e motivazionali dell'atto presupposto incidevano direttamente sulle legittimità dell'atto impugnato, costituendo motivi propri e non censure esterne, contestata l'asserita tardività del ricorso (i) in quanto la PEC del 15.3.2024 non integrava la notificazione dell'avviso e, comunque, non era idonea a renderlo conoscibile, conoscibilità che invece era effettiva alle date del 22 e 26 marzo 2024, ingenerando l'ufficio, in ogni caso, l'affidamento nel prosieguo del contraddittorio, in violazione degli artt. 6bis e 12 L. 212/2000, (ii) in ragione del principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi sul reddito di partecipazione, atteso che la
PEC del 15.3.2024 era indirizzata alla sola società e non anche ai soci, la quali la ricevevano il 22 e il 26 marzo successivo, ribadita la violazione del contraddittorio, non essendosi mai svolto il contraddittorio finale,
e la infondatezza in merito dell'accertamento, avendo l'Ufficio, pur riconoscendo che i pagamenti effettivamente “non giustificati” ammontavano ad € 23.230,00, esteso il recupero per l'intero importo di
€ 63.747,09, Ricorrente_1, concludeva come in ricorso (RG 190/2024).
Ricorrente_2, compartecipe al reddito d'impresa nella misura del 50%, premesso di aver ricevuto in notifica, dall'AdE–Direzione Provinciale di Imperia, il primo in data 26.3.2024, l'avviso di accertamento n.
TL5010300064/2024, a titolo di reddito di partecipazione conseguente all'accertamento n.
TL5020300922/2023 emesso nei confronti della società Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1
& C. e relativo al recupero di costi contabilizzati per € 63.747,09 in merito ad asseriti acquisti di merce presso il fornitore Nominativo_2, non avendo la società ed i soci prodotto le fatture emesse dal fornitore e contabilizzate nell'anno 2017, asserendone lo smarrimento denunciato solo in seguito all'accesso effettuato dall'Ufficio, allegato di aver smarrito le fatture a seguito del trasloco effettuato dal legale rappresentante della società, dedotto la violazione del contraddittorio ex artt. 6bis, 7bis e 12 L. 212/2000, atteso che nella specie non era stato né informato né effettivo, lamentata la carenza e/o motivazione apparente e la violazione/ falsa applicazione dell'art. 109 DPR 917/1986 e dell'art. 39, co.2, lett. c) DPR 600/1973, non consentendo la comprensione dell'iter logico seguito dall'Ufficio e non avendo raffrontate le componenti attive con quelle passive onde verificarne la congruità ed inerenza con la produzione degli elementi attivi, instava, previa assunzione di prova orale e previa sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato di quello avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. TL5010300064/2024, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia che, eccepita, in rito, la inammissibilità del ricorso atteso che i motivi di ricorso ricalcavano quelli relativi all'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023
(RG181/2014) in relazione al quale era stata richiesta la declaratoria di inammissibilità in quanto non era stata proposta l'impugnazione nei termini di legge e, dunque, divenuto definitivo, la inammissibilità della domanda per tardività del ricorso essendo stato notificato l'avviso di accertamento alla società tramite PEC il 15.3.2014 mentre il ricorso gli era stato notificato il 21.5.2024, e non anche in data 22 e 26 marzo 2024, contestata la violazione del contraddittorio, l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 109 TUIR, rilevato che le parti ricorrenti, pur avendo dichiarato in sede di contraddittorio precontenzioso di avere ancora rapporti commerciali con il Nominativo_2 al quale avrebbe chiesto le fatture andate smarrite e necessarie per esaminare l'inerenza e congruità del costo, non avevano prodotto, neppure in sede contenziosa, i documenti di acquisto, dedotto che, in assenza dei documenti di acquisto, aveva correttamente provveduto a recuperare il costo totale di essi, non essendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza della prova dell'inerenza, instava, in rito, per la declaratoria di inammissibilità dell'avviso di accertamento n.
TL5020300922/2023, nel merito, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con controdeduzioni, contestata l'eccezione preliminare di inammissibilità atteso che, essendo l'avviso al socio un atto autonomo seppur motivato per relationem all'accertamento societario e sussistendo il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci con conseguente inscindibilità dei giudizi, i vizi procedimentali e motivazionali dell'atto presupposto incidevano direttamente sulle legittimità dell'atto impugnato, costituendo motivi propri e non censure esterne, contestata l'asserita tardività del ricorso (i) in quanto la PEC del 15.3.2024 non integrava la notificazione dell'avviso e, comunque, non era idonea a renderlo conoscibile, conoscibilità che invece era effettiva alle date del 22 e 26 marzo 2024, ingenerando l'ufficio, in ogni caso, l'affidamento nel prosieguo del contraddittorio, in violazione degli artt. 6bis e 12 L. 212/2000, (ii) in ragione del principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi sul reddito di partecipazione, atteso che la
PEC del 15.3.2024 era indirizzata alla sola società e non anche ai soci, la quali la ricevevano il 22 e il 26 marzo successivo, ribadita la violazione del contraddittorio, non essendosi mai svolto il contraddittorio finale,
e la infondatezza in merito dell'accertamento, avendo l'Ufficio, pur riconoscendo che i pagamenti effettivamente “non giustificati” ammontavano ad € 23.230,00, esteso il recupero per l'intero importo di
€ 63.747,09, Ricorrente_1, concludeva come in ricorso (RG 196/2024).
Nell'udienza del 12.2.2026, i tre ricorsi venivano riuniti e le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di inammissibilità dei ricorsi. L'eccezione è priva di pregio e, dunque, va respinta.
L'invio di un avviso di accertamento tramite PEC alla società non vale automaticamente come notifica anche per i singoli soci. La notifica è un atto formale che deve essere rivolto a ciascun soggetto che si vuole rendere destinatario degli effetti dell'accertamento. Poiché i soci (anche nelle società di persone) sono soggetti di diritto distinti dalla società, l'accertamento notificato alla società tramite PEC va a definire la pretesa fiscale nei confronti della società stessa. Per estendere gli effetti (e la riscossione) ai soci, l'Agenzia delle Entrate deve solitamente inviare un avviso di accertamento distinto a ciascun socio. Nel caso di società di persone
(Snc, Sas) o a ristretta base societaria, i maggiori redditi accertati in capo alla società vengono attribuiti per trasparenza ai soci. Tuttavia, ciò non esime l'Ufficio dal notificare l'avviso anche al socio, per permettergli di difendersi. Sebbene in alcuni casi di responsabilità illimitata sia possibile notificare direttamente la cartella di pagamento al socio basandosi sull'accertamento alla società, la giurisprudenza richiede la notifica dell'avviso di accertamento presupposto anche al socio per garantirne il diritto alla difesa. Se l'avviso di accertamento non viene notificato al socio, questi può opporsi alle successive azioni esecutive (cartelle, fermi, ipoteche) lamentando la mancata conoscenza dell'atto e difendendosi nel merito. La PEC alla società
è valida per la società. Per i soci, è necessaria una notifica a loro indirizzata (PEC o cartacea) per rendere valido l'accertamento nei loro confronti, specialmente se l'Agenzia intende procedere alla riscossione diretta nei loro confronti.
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo (cfr., in tal senso, Cass. n. 16730 del 2018, ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica a partire da
Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008). In sintesi, la natura dell'accertamento nelle società di persone rende inscindibile la posizione di società e soci, imponendo un unico processo. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 DPR 917/86 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Comportando la determinazione del reddito una rettifica unitaria per la società e i soci, nella specie ricorre il litisconsorzio necessario tra società e soci, e, pertanto, il procedimento deve coinvolgere tutti i soggetti (società e soci) per prevenire l'invalidità della sentenza, assicurando l'integrità del contraddittorio.
Tanto premesso, i vizi dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società possono costituire motivi propri di impugnazione per il socio, specialmente se tali vizi inficiano la legittimità della pretesa fiscale fin dalle sue origini. In sintesi, il socio ha il diritto di difendersi impugnando l'atto a lui notificato, facendo valere le illegittimità relative alla società che si riflettono sul suo reddito di partecipazione.
Dato che la PEC del 22 e 29 marzo 2024 ha reso conoscibile gli avvisi di accertamento ai soci, in ragione della unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle sei singoli soci, i ricorsi riuniti sono stati tempestivamente introdotti.
Sulla eccezione di violazione del contraddittorio. L'eccezione è priva di fondamento.
In data 13.9.2023, veniva effettuato un accesso presso il depositario delle scritture contabili della Società_1 Società_1 sas, finalizzato all'acquisizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno di imposta 2017 dalla società con il fornitore Nominativo_2, laddove la contribuente produceva il partitario del fornitore, il 14.9.2023, i registri IVA relativi al predetto anno e, il 27.9.2023, la stampo di foto di denuncia orale sporta in data 14.9.2023 relativa al dichiarato smarrimento dei documenti della società relativi all'anno di verifica (2017).
In data 2.10.2023, si svolgeva un incontro presso lo studio del consulente della società di persone, laddove del legale rappresentante e socio della società verificata (Ricorrente_1) dichiarava “ … ho ancora rapporti commerciali con ul Sig. Nominativo_2 e provvedo a chiedere le fatture a quest'ultimo”.
Avendo fatto presente, a mezzo mail del 23.10.2023, di non essere riuscita a reperire ulteriore documentazione, la società veniva invitata, con PEC del 1.12.2023, a comparire per il giorno 27.12.2013 per l'instaurazione del contraddittorio. L'invito n. TL5I10300401/2023, emesso ai sensi dell'art. 5ter D.Lgs
218/1997, veniva notificato con distinte raccomandate, per conoscenza anche al legale rappresentante/ socio Ricorrente_1 (in data 20.12.2023) e al socio compartecipe Ricorrente_2 (in data 11.12.2023).
In data 27.12.2023, in presenza di Ricorrente_1, con delega a rappresentare l'altro socio, e del suo consulente, si teneva il contraddittorio, laddove, nella impossibilità della parte di non poter produrre altri documenti in quanto andati smarriti, veniva concessa una proroga fino al 19.1.2024 per integrare quanto già prodotto.
Il 24.1.2024, veniva inviava via PEC altra documentazione, che, in quanto diversa dalle fatture di acquisto necessarie per verificare le prestazioni ricevute e gli importi contabilmente dedotti, consigliava l'ufficio ad interloquire telefonicamente con il consulente della società e dei soci per renderlo edotto che avrebbe proceduto a confermare le risultanze dell'invito.
In data 23.2.2024, veniva notificato l'invito a comparire per il 13.3.2024 in relazione allo schema d'atto ex art. 6bis L. 212/2000, comunicazione poi annullata con nota notificata il 15.3.2024, essendo emerso che
“fino alla data del 30 aprile 2024, nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio”.
In ragione delle norme in vigore al 30.4.2024, il contraddittorio, dunque, era stato garantito.
Sulla eccezione di difetto/apparenza della motivazione. L'eccezione è priva di fondamento, atteso che dagli atti impositivi emerge con chiarezza che il recupero è stato effettuato per costi indeducibili ed IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza di quella dell'inerenza delle stesse.
Nel merito. I costi sono deducibili quando sono inerenti all'attività lavorativa, devono, cioè, essere direttamente collegati alla produzione di reddito e devono essere necessari per il funzionamento della società.
Questi costi riducono il reddito, ma a condizione di essere documentati fiscalmente, con fatture e/o ricevute.
Ebbene, nel caso di specie, la società ed i soci non hanno prodotto le fatture di acquisto in quanto dichiarate smarrite, con denuncia del giorno successivo a quello di accesso, e asseritamente non ottenute dal fornitore Nominativo_2, con il quale pur continuava a intrattenere rapporti commerciali.
In mancanza di tali documenti, essendo del tutto neutro la prova di avvenuti versamenti in favore del
Nominativo_2J, in quanto inidonei a dimostrare l'inerenza del costo recuperato in assenza di fattura, correttamente l'ufficio, in assenza delle dette fatture, facendo buon governo dell'art. 109 TUIR, ha correttamente considerato non deducibili le spese e gli altri componenti negativi di reddito e non detraibile la relativa IVA.
In ragione della peculiarità della vicenda tributaria, si impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi riuniti. spese compensate
Imperia, 12.02.2026
IL PRESIDENTE
LE IN
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN PASQUALE, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - 01115750083
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Matuzia 183 18038 Sanremo IM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300922/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300922/2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Corso Matuzia 183 18038 Sanremo IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300063-2024 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Corso Matuzia 183 18038 Sanremo IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300064/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300064/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5010300064/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, rispettivamente socio/legale rappresentante (nella misura del 50%) e socio (nella misura del 50%) della Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1 & C., premesso di aver ricevuto in notifica, dall'AdE–Direzione Provinciale di Imperia, il primo in data 22.3.2024 mentre la seconda in data 26.3.2024, l'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, preceduto da accesso presso il depositario delle scritture contabili, relativo al recupero di costi contabilizzati e non deducibili ai fini IIDD/
IRAP/IVA per € 63.747 in quanto relativi ad acquisti di merce presso il fornitore Nominativo_2 dei quali non erano state prodotte le fatture emesse dal fornitore e contabilizzate nel 2017, allegato di aver smarrito le fatture a seguito del trasloco effettuato dal legale rappresentante della società, dedotto la violazione del contraddittorio ex artt. 6bis, 7bis e 12 L. 212/2000, atteso che nella specie non era stato né informato né effettivo, lamentata la carenza e/o motivazione apparente e la violazione/falsa applicazione dell'art. 109
DPR 917/1986 e dell'art. 39, co.2, lett. c) DPR 600/1973, non consentendo la comprensione dell'iter logico seguito dall'Ufficio e non avendo raffrontate le componenti attive con quelle passive onde verificarne la congruità ed inerenza con la produzione degli elementi attivi, instavano, previa assunzione di prova orale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia che, eccepita, in rito, la inammissibilità della domanda per tardività del ricorso essendo stato notificato l'avviso di accertamento alla società tramite PEC il 15.3.2014 mentre il ricorso gli era stato notificato il 21.5.2024, e non anche in data 22 e 26 marzo 2024, contestata la violazione del contraddittorio, l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 109 TUIR, rilevato che le parti ricorrenti, pur avendo dichiarato in sede di contraddittorio precontenzioso di avere ancora rapporti commerciali con il Nominativo_2 al quale avrebbe chiesto le fatture andate smarrite e necessarie per esaminare l'inerenza e congruità del costo, non avevano prodotto, neppure in sede contenziosa, i documenti di acquisto, dedotto che, in assenza dei documenti di acquisto, aveva correttamente provveduto a recuperare il costo totale di essi, non essendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza della prova dell'inerenza, instava, in rito, per la declaratoria di inammissibilità dell'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, nel merito, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con controdeduzioni, contestata l'asserita tardività del ricorso (i) in quanto la PEC del
15.3.2024 non integrava la notificazione dell'avviso e, comunque, non era idonea a renderlo conoscibile, conoscibilità che invece era effettiva alle date del 22 e 26 marzo 2024, ingenerando l'ufficio, in ogni caso,
l'affidamento nel prosieguo del contraddittorio, in violazione degli artt. 6bis e 12 L. 212/2000, (ii) in ragione del principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi sul reddito di partecipazione, atteso che la PEC del 15.3.2024 era indirizzata alla sola società e non anche ai soci, la quali la ricevevano il 22 e il 26 marzo successivo, ribadita la violazione del contraddittorio, non essendosi mai svolto il contraddittorio finale, e la infondatezza in merito dell'accertamento, avendo l'Ufficio, pur riconoscendo che i pagamenti effettivamente “non giustificati” ammontavano ad € 23.230,00, esteso il recupero per l'intero importo di € 63.747,09, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , rispettivamente socio/legale rappresentante e socio della Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1 & C., concludevano come in ricorso (RG 181/2024).
Ricorrente_1, compartecipe al reddito d'impresa nella misura del 50%, premesso di aver ricevuto in notifica, dall'AdE–Direzione Provinciale di Imperia, il primo in data 26.3.2024, l'avviso di accertamento n. TL5010300063/2024, a titolo di reddito di partecipazione conseguente all'accertamento n. TL5020300922/2023 emesso nei confronti della società Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1
& C. e relativo al recupero di costi contabilizzati per € 63.747,09 in merito ad asseriti acquisti di merce presso il fornitore Nominativo_2, non avendo la società ed i soci prodotto le fatture emesse dal fornitore e contabilizzate nell'anno 2017, asserendone lo smarrimento denunciato solo in seguito all'accesso effettuato dall'Ufficio, allegato di aver smarrito le fatture a seguito del trasloco effettuato dal legale rappresentante della società, dedotto la violazione del contraddittorio ex artt. 6bis, 7bis e 12 L. 212/2000, atteso che nella specie non era stato né informato né effettivo, lamentata la carenza e/o motivazione apparente e la violazione/ falsa applicazione dell'art. 109 DPR 917/1986 e dell'art. 39, co.2, lett. c) DPR 600/1973, non consentendo la comprensione dell'iter logico seguito dall'Ufficio e non avendo raffrontate le componenti attive con quelle passive onde verificarne la congruità ed inerenza con la produzione degli elementi attivi, instava, previa assunzione di prova orale e previa sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato di quello avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. TL5010300063/2024, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia che, eccepita, in rito, la inammissibilità del ricorso atteso che i motivi di ricorso ricalcavano quelli relativi all'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023
(RG181/2014) in relazione al quale era stata richiesta la declaratoria di inammissibilità in quanto non era stata proposta l'impugnazione nei termini di legge e, dunque, divenuto definitivo, la inammissibilità della domanda per tardività del ricorso essendo stato notificato l'avviso di accertamento alla società tramite PEC il 15.3.2014 mentre il ricorso gli era stato notificato il 21.5.2024, e non anche in data 22 e 26 marzo 2024, contestata la violazione del contraddittorio, l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 109 TUIR, rilevato che le parti ricorrenti, pur avendo dichiarato in sede di contraddittorio precontenzioso di avere ancora rapporti commerciali con il Nominativo_2 al quale avrebbe chiesto le fatture andate smarrite e necessarie per esaminare l'inerenza e congruità del costo, non avevano prodotto, neppure in sede contenziosa, i documenti di acquisto, dedotto che, in assenza dei documenti di acquisto, aveva correttamente provveduto a recuperare il costo totale di essi, non essendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza della prova dell'inerenza, instava, in rito, per la declaratoria di inammissibilità dell'avviso di accertamento n.
TL5020300922/2023, nel merito, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con controdeduzioni, contestata l'eccezione preliminare di inammissibilità atteso che, essendo l'avviso al socio un atto autonomo seppur motivato per relationem all'accertamento societario e sussistendo il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci con conseguente inscindibilità dei giudizi, i vizi procedimentali e motivazionali dell'atto presupposto incidevano direttamente sulle legittimità dell'atto impugnato, costituendo motivi propri e non censure esterne, contestata l'asserita tardività del ricorso (i) in quanto la PEC del 15.3.2024 non integrava la notificazione dell'avviso e, comunque, non era idonea a renderlo conoscibile, conoscibilità che invece era effettiva alle date del 22 e 26 marzo 2024, ingenerando l'ufficio, in ogni caso, l'affidamento nel prosieguo del contraddittorio, in violazione degli artt. 6bis e 12 L. 212/2000, (ii) in ragione del principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi sul reddito di partecipazione, atteso che la
PEC del 15.3.2024 era indirizzata alla sola società e non anche ai soci, la quali la ricevevano il 22 e il 26 marzo successivo, ribadita la violazione del contraddittorio, non essendosi mai svolto il contraddittorio finale,
e la infondatezza in merito dell'accertamento, avendo l'Ufficio, pur riconoscendo che i pagamenti effettivamente “non giustificati” ammontavano ad € 23.230,00, esteso il recupero per l'intero importo di
€ 63.747,09, Ricorrente_1, concludeva come in ricorso (RG 190/2024).
Ricorrente_2, compartecipe al reddito d'impresa nella misura del 50%, premesso di aver ricevuto in notifica, dall'AdE–Direzione Provinciale di Imperia, il primo in data 26.3.2024, l'avviso di accertamento n.
TL5010300064/2024, a titolo di reddito di partecipazione conseguente all'accertamento n.
TL5020300922/2023 emesso nei confronti della società Società_1 Società_1 sas di Ricorrente_1
& C. e relativo al recupero di costi contabilizzati per € 63.747,09 in merito ad asseriti acquisti di merce presso il fornitore Nominativo_2, non avendo la società ed i soci prodotto le fatture emesse dal fornitore e contabilizzate nell'anno 2017, asserendone lo smarrimento denunciato solo in seguito all'accesso effettuato dall'Ufficio, allegato di aver smarrito le fatture a seguito del trasloco effettuato dal legale rappresentante della società, dedotto la violazione del contraddittorio ex artt. 6bis, 7bis e 12 L. 212/2000, atteso che nella specie non era stato né informato né effettivo, lamentata la carenza e/o motivazione apparente e la violazione/ falsa applicazione dell'art. 109 DPR 917/1986 e dell'art. 39, co.2, lett. c) DPR 600/1973, non consentendo la comprensione dell'iter logico seguito dall'Ufficio e non avendo raffrontate le componenti attive con quelle passive onde verificarne la congruità ed inerenza con la produzione degli elementi attivi, instava, previa assunzione di prova orale e previa sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato di quello avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. TL5010300064/2024, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia che, eccepita, in rito, la inammissibilità del ricorso atteso che i motivi di ricorso ricalcavano quelli relativi all'avviso di accertamento n. TL5020300922/2023
(RG181/2014) in relazione al quale era stata richiesta la declaratoria di inammissibilità in quanto non era stata proposta l'impugnazione nei termini di legge e, dunque, divenuto definitivo, la inammissibilità della domanda per tardività del ricorso essendo stato notificato l'avviso di accertamento alla società tramite PEC il 15.3.2014 mentre il ricorso gli era stato notificato il 21.5.2024, e non anche in data 22 e 26 marzo 2024, contestata la violazione del contraddittorio, l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 109 TUIR, rilevato che le parti ricorrenti, pur avendo dichiarato in sede di contraddittorio precontenzioso di avere ancora rapporti commerciali con il Nominativo_2 al quale avrebbe chiesto le fatture andate smarrite e necessarie per esaminare l'inerenza e congruità del costo, non avevano prodotto, neppure in sede contenziosa, i documenti di acquisto, dedotto che, in assenza dei documenti di acquisto, aveva correttamente provveduto a recuperare il costo totale di essi, non essendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza della prova dell'inerenza, instava, in rito, per la declaratoria di inammissibilità dell'avviso di accertamento n.
TL5020300922/2023, nel merito, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con controdeduzioni, contestata l'eccezione preliminare di inammissibilità atteso che, essendo l'avviso al socio un atto autonomo seppur motivato per relationem all'accertamento societario e sussistendo il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci con conseguente inscindibilità dei giudizi, i vizi procedimentali e motivazionali dell'atto presupposto incidevano direttamente sulle legittimità dell'atto impugnato, costituendo motivi propri e non censure esterne, contestata l'asserita tardività del ricorso (i) in quanto la PEC del 15.3.2024 non integrava la notificazione dell'avviso e, comunque, non era idonea a renderlo conoscibile, conoscibilità che invece era effettiva alle date del 22 e 26 marzo 2024, ingenerando l'ufficio, in ogni caso, l'affidamento nel prosieguo del contraddittorio, in violazione degli artt. 6bis e 12 L. 212/2000, (ii) in ragione del principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi sul reddito di partecipazione, atteso che la
PEC del 15.3.2024 era indirizzata alla sola società e non anche ai soci, la quali la ricevevano il 22 e il 26 marzo successivo, ribadita la violazione del contraddittorio, non essendosi mai svolto il contraddittorio finale,
e la infondatezza in merito dell'accertamento, avendo l'Ufficio, pur riconoscendo che i pagamenti effettivamente “non giustificati” ammontavano ad € 23.230,00, esteso il recupero per l'intero importo di
€ 63.747,09, Ricorrente_1, concludeva come in ricorso (RG 196/2024).
Nell'udienza del 12.2.2026, i tre ricorsi venivano riuniti e le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di inammissibilità dei ricorsi. L'eccezione è priva di pregio e, dunque, va respinta.
L'invio di un avviso di accertamento tramite PEC alla società non vale automaticamente come notifica anche per i singoli soci. La notifica è un atto formale che deve essere rivolto a ciascun soggetto che si vuole rendere destinatario degli effetti dell'accertamento. Poiché i soci (anche nelle società di persone) sono soggetti di diritto distinti dalla società, l'accertamento notificato alla società tramite PEC va a definire la pretesa fiscale nei confronti della società stessa. Per estendere gli effetti (e la riscossione) ai soci, l'Agenzia delle Entrate deve solitamente inviare un avviso di accertamento distinto a ciascun socio. Nel caso di società di persone
(Snc, Sas) o a ristretta base societaria, i maggiori redditi accertati in capo alla società vengono attribuiti per trasparenza ai soci. Tuttavia, ciò non esime l'Ufficio dal notificare l'avviso anche al socio, per permettergli di difendersi. Sebbene in alcuni casi di responsabilità illimitata sia possibile notificare direttamente la cartella di pagamento al socio basandosi sull'accertamento alla società, la giurisprudenza richiede la notifica dell'avviso di accertamento presupposto anche al socio per garantirne il diritto alla difesa. Se l'avviso di accertamento non viene notificato al socio, questi può opporsi alle successive azioni esecutive (cartelle, fermi, ipoteche) lamentando la mancata conoscenza dell'atto e difendendosi nel merito. La PEC alla società
è valida per la società. Per i soci, è necessaria una notifica a loro indirizzata (PEC o cartacea) per rendere valido l'accertamento nei loro confronti, specialmente se l'Agenzia intende procedere alla riscossione diretta nei loro confronti.
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo (cfr., in tal senso, Cass. n. 16730 del 2018, ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica a partire da
Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008). In sintesi, la natura dell'accertamento nelle società di persone rende inscindibile la posizione di società e soci, imponendo un unico processo. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 DPR 917/86 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Comportando la determinazione del reddito una rettifica unitaria per la società e i soci, nella specie ricorre il litisconsorzio necessario tra società e soci, e, pertanto, il procedimento deve coinvolgere tutti i soggetti (società e soci) per prevenire l'invalidità della sentenza, assicurando l'integrità del contraddittorio.
Tanto premesso, i vizi dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società possono costituire motivi propri di impugnazione per il socio, specialmente se tali vizi inficiano la legittimità della pretesa fiscale fin dalle sue origini. In sintesi, il socio ha il diritto di difendersi impugnando l'atto a lui notificato, facendo valere le illegittimità relative alla società che si riflettono sul suo reddito di partecipazione.
Dato che la PEC del 22 e 29 marzo 2024 ha reso conoscibile gli avvisi di accertamento ai soci, in ragione della unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle sei singoli soci, i ricorsi riuniti sono stati tempestivamente introdotti.
Sulla eccezione di violazione del contraddittorio. L'eccezione è priva di fondamento.
In data 13.9.2023, veniva effettuato un accesso presso il depositario delle scritture contabili della Società_1 Società_1 sas, finalizzato all'acquisizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno di imposta 2017 dalla società con il fornitore Nominativo_2, laddove la contribuente produceva il partitario del fornitore, il 14.9.2023, i registri IVA relativi al predetto anno e, il 27.9.2023, la stampo di foto di denuncia orale sporta in data 14.9.2023 relativa al dichiarato smarrimento dei documenti della società relativi all'anno di verifica (2017).
In data 2.10.2023, si svolgeva un incontro presso lo studio del consulente della società di persone, laddove del legale rappresentante e socio della società verificata (Ricorrente_1) dichiarava “ … ho ancora rapporti commerciali con ul Sig. Nominativo_2 e provvedo a chiedere le fatture a quest'ultimo”.
Avendo fatto presente, a mezzo mail del 23.10.2023, di non essere riuscita a reperire ulteriore documentazione, la società veniva invitata, con PEC del 1.12.2023, a comparire per il giorno 27.12.2013 per l'instaurazione del contraddittorio. L'invito n. TL5I10300401/2023, emesso ai sensi dell'art. 5ter D.Lgs
218/1997, veniva notificato con distinte raccomandate, per conoscenza anche al legale rappresentante/ socio Ricorrente_1 (in data 20.12.2023) e al socio compartecipe Ricorrente_2 (in data 11.12.2023).
In data 27.12.2023, in presenza di Ricorrente_1, con delega a rappresentare l'altro socio, e del suo consulente, si teneva il contraddittorio, laddove, nella impossibilità della parte di non poter produrre altri documenti in quanto andati smarriti, veniva concessa una proroga fino al 19.1.2024 per integrare quanto già prodotto.
Il 24.1.2024, veniva inviava via PEC altra documentazione, che, in quanto diversa dalle fatture di acquisto necessarie per verificare le prestazioni ricevute e gli importi contabilmente dedotti, consigliava l'ufficio ad interloquire telefonicamente con il consulente della società e dei soci per renderlo edotto che avrebbe proceduto a confermare le risultanze dell'invito.
In data 23.2.2024, veniva notificato l'invito a comparire per il 13.3.2024 in relazione allo schema d'atto ex art. 6bis L. 212/2000, comunicazione poi annullata con nota notificata il 15.3.2024, essendo emerso che
“fino alla data del 30 aprile 2024, nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio”.
In ragione delle norme in vigore al 30.4.2024, il contraddittorio, dunque, era stato garantito.
Sulla eccezione di difetto/apparenza della motivazione. L'eccezione è priva di fondamento, atteso che dagli atti impositivi emerge con chiarezza che il recupero è stato effettuato per costi indeducibili ed IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento al fornitore in assenza di quella dell'inerenza delle stesse.
Nel merito. I costi sono deducibili quando sono inerenti all'attività lavorativa, devono, cioè, essere direttamente collegati alla produzione di reddito e devono essere necessari per il funzionamento della società.
Questi costi riducono il reddito, ma a condizione di essere documentati fiscalmente, con fatture e/o ricevute.
Ebbene, nel caso di specie, la società ed i soci non hanno prodotto le fatture di acquisto in quanto dichiarate smarrite, con denuncia del giorno successivo a quello di accesso, e asseritamente non ottenute dal fornitore Nominativo_2, con il quale pur continuava a intrattenere rapporti commerciali.
In mancanza di tali documenti, essendo del tutto neutro la prova di avvenuti versamenti in favore del
Nominativo_2J, in quanto inidonei a dimostrare l'inerenza del costo recuperato in assenza di fattura, correttamente l'ufficio, in assenza delle dette fatture, facendo buon governo dell'art. 109 TUIR, ha correttamente considerato non deducibili le spese e gli altri componenti negativi di reddito e non detraibile la relativa IVA.
In ragione della peculiarità della vicenda tributaria, si impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi riuniti. spese compensate
Imperia, 12.02.2026
IL PRESIDENTE
LE IN