Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantito in base alle norme vigenti, citando l'incontro del 27.12.2023 e le successive comunicazioni.

  • Rigettato
    Carenza/apparenza della motivazione e violazione di norme fiscali

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che dagli atti emerge chiaramente il recupero per costi indeducibili e IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento in assenza di prova dell'inerenza.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la PEC alla società non equivale a notifica per i soci e che la conoscibilità degli avvisi ai soci in data 22 e 26 marzo 2024 rendeva i ricorsi tempestivi, considerando anche il litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantito in base alle norme vigenti, citando l'incontro del 27.12.2023 e le successive comunicazioni.

  • Rigettato
    Carenza/apparenza della motivazione e violazione di norme fiscali

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che dagli atti emerge chiaramente il recupero per costi indeducibili e IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento in assenza di prova dell'inerenza.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la PEC alla società non equivale a notifica per i soci e che la conoscibilità degli avvisi ai soci in data 22 e 26 marzo 2024 rendeva i ricorsi tempestivi, considerando anche il litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantito in base alle norme vigenti, citando l'incontro del 27.12.2023 e le successive comunicazioni.

  • Rigettato
    Carenza/apparenza della motivazione e violazione di norme fiscali

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che dagli atti emerge chiaramente il recupero per costi indeducibili e IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento in assenza di prova dell'inerenza.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la PEC alla società non equivale a notifica per i soci e che la conoscibilità degli avvisi ai soci in data 22 e 26 marzo 2024 rendeva i ricorsi tempestivi, considerando anche il litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantito in base alle norme vigenti, citando l'incontro del 27.12.2023 e le successive comunicazioni.

  • Rigettato
    Carenza/apparenza della motivazione e violazione di norme fiscali

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che dagli atti emerge chiaramente il recupero per costi indeducibili e IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento in assenza di prova dell'inerenza.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la PEC alla società non equivale a notifica per i soci e che la conoscibilità degli avvisi ai soci in data 22 e 26 marzo 2024 rendeva i ricorsi tempestivi, considerando anche il litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantito in base alle norme vigenti, citando l'incontro del 27.12.2023 e le successive comunicazioni.

  • Rigettato
    Carenza/apparenza della motivazione e violazione di norme fiscali

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che dagli atti emerge chiaramente il recupero per costi indeducibili e IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento in assenza di prova dell'inerenza.

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    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la PEC alla società non equivale a notifica per i soci e che la conoscibilità degli avvisi ai soci in data 22 e 26 marzo 2024 rendeva i ricorsi tempestivi, considerando anche il litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantito in base alle norme vigenti, citando l'incontro del 27.12.2023 e le successive comunicazioni.

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    Carenza/apparenza della motivazione e violazione di norme fiscali

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che dagli atti emerge chiaramente il recupero per costi indeducibili e IVA indetraibile per mancata esibizione delle fatture di acquisto, non ritenendo sufficiente la prova del pagamento in assenza di prova dell'inerenza.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la PEC alla società non equivale a notifica per i soci e che la conoscibilità degli avvisi ai soci in data 22 e 26 marzo 2024 rendeva i ricorsi tempestivi, considerando anche il litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 40
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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