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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 41/2022 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Achille Macrelli
APPELLANTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Giovanni B. Ghini
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
In parziale della sentenza n. 639/2021 emessa (nel procedimento distinto al n.68/2018 Rg.) dal Tribunale di Forlì in data 03/06/2021 pubblicata in pari data non notificata ed in accoglimento della prefata impugnazione, contrariis reiectis, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Nel merito, e in via principale, per i fatti ed i motivi esposti
1) Disporre che la sig.ra renda il conto al sig. , relativamente alla gestione Controparte_1 Parte_1 del conto corrente n1/330/28599 intestato alla sig.ra e aperto presso Cassa di risparmio di Parte_2
pagina 1 di 16 Cesena con riferimento a tutte le operazioni dalla stessa effettuata quale delegata.
2) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prelevato per sé dal conto corrente n. 28599 Controparte_1 intestato alla sig.ra la complessiva somma di € 144.885,00 o quella somma maggiore o minore Parte_2 che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto.
3) Condannare conseguentemente la sig.ra a restituire al sig. , quale erede Controparte_1 Parte_1 della sig.ra la somma di € 127.518,38 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al tasso di Parte_2 cui all'art 1284 c.4 cc, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
In ogni caso,
4) Porre a carico della soccombente sig.ra tutte le spese di lite del primo grado, oltre spese Controparte_1 del giudizio per sequestro conservativo e del reclamo, spese del Ctu e spese del Ctp, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto nonché tutte le spese dl presente grado del giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare l'appello del sig. in quanto inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto o non provato. Parte_1
In accoglimento dei motivi dell'appello incidentale, Voglia altresì l'Ecc.ma Corte rimettere la causa in istruttoria e quindi disporre preliminarmente:
Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU tecnico contabile (entrambi i mezzi nei termini indicati in comparsa di risposta).
Per l'effetto, ed all'esito dell'istruttoria completata: Voglia l'intestata corte d'appello,
-In via principale, respingere la domanda attorea di primo grado perché infondata in fatto ed in diritto o non provata e dichiarare che l'appellata nulla deve all'appellante.
-In subordine, accogliere le eccezioni della convenuta/appellata e contenere la domanda CP_1 dell'attore/appellante nella misura che egli avrà rigorosamente provato.
- Disporre la restituzione di ogni somma medio tempore eventualmente versata dall'appellata CP_1 all'appellante e/o da quest'ultimo percepita per effetto di azioni esecutive in forza dell'impugnata Pt_1 sentenza, con riserva di agire per il maggior danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio rappresentando di essere l'erede Parte_1 Controparte_1
di titolare del conto corrente n. 1/330/28599 aperto presso la Cassa di Parte_2
Risparmio di Cesena con delega ad operare a che nel corso degli anni 2014 Controparte_1
pagina 2 di 16 e 2015 aveva prelevato per sé la somma complessiva di 174.000 euro, mai restituita, chiedendo che la convenuta rendesse il conto e venisse condannata alla restituzione delle somme accertate.
2. Si costituiva la convenuta eccependo e rappresentando in sintesi: i) che le operazioni poste in essere sul conto corrente in questione non avevano sottratto somme;
ii) di aver versato sul conto di 6.320,00 euro nel 2013, 7.060,00 nel 2014 e in almeno 4 Pt_1
occasioni i versamenti erano avvenuti nello stesso giorno e per lo stesso importo prelevato dal conto della iii) di aver versato sul conto corrente almeno 28.990,00 euro nel Pt_2
2013 e 9.580 nel 2014; iv) di aver restituito a “due suoi assegni personali, uno del Pt_1
29/05/2015 di € 1.500,00 ed un secondo del 22/06/2015 di € 1.000,00”; v) gli importi di €
12.000 del 22/07/2015, di € 2.000,00 del 09/09/15 e quello di € 2.000,00 del 16/09/15
“erano stati restituiti in data 28/10/2015 con un bonifico di € 16.000,00 dal conto personale della al conto della sig.ra con la causale “restituzione CP_1 Parte_2
prestito” (doc. 69)”; vi) che “Altri 2 assegni contestati da controparte, entrambi datati
05/12/2015, di importo pari ad € 3.253,32 ed € 3.666,000, erano stati utilizzati dalla convenuta per due pagamenti relativi a sanzioni per omessa presentazione di Unico 2015 (il primo) e pagamenti di IMU e TASI 2015 (il secondo) in favore della sig.ra ; vii) che Pt_2
“Il giroconto citato da controparte a pag. 2 del relativo atto, sotto la voce “Giroconti anno
2014” effettuato in data 17/02/2014 e di € 5.500,00 a favore della sig.ra ed CP_1
effettuato dal conto della sig.ra in realtà recava chiaramente la dicitura “restituzione Pt_2
prestito”: non si trattava, dunque, di una appropriazione”; viii) che in data 14.5.15 aveva disposto bonifico per contanti per pagare la bolletta Enel della scaduta il 26.2.15; ix) Pt_2
di aver pagato con bollettino postale regolato per contanti in data 28/05/2015 bolletta
Telecom della di importo pari ad € 326,48 e così di aver restituito complessivamente Pt_2
euro 87.194,19; x) di aver pagato durante la malattia della le spese dell'attore; xi) Pt_2
quanto al mutuo da 100.000,00 euro in parte era stato restituito ed in parte è stato utilizzato per il sostentamento della e dell'attore. Pt_2
3. La causa, istruita mediante acquisizione della CTU svolta nel procedimento per sequestro conservativo e prove orali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il pagina 3 di 16 Tribunale di Forlì rigettava la domanda di rendiconto;
accertava e dichiarava che
[...]
aveva prelevato per sé dal conto corrente n. 28599 intestato a la CP_1 Parte_2
somma di euro 126.085,00 e condannava a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 108.718,38 oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
spese compensate.
4. Relativamente alla richiesta attorea di rendiconto da parte della convenuta, il giudice di primo grado riteneva che non vi fossero elementi per qualificare il rapporto intercorso tra le parti come mandato, posto che la delega ad operare sul conto corrente di norma abilita il delegato ad operare sul conto corrente del delegante, ma non obbliga a tale attività a differenza del mandato che genera l'obbligazione del mandatario a compiere gli atti per conto del mandante, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva ritenersi che vi fosse un obbligo della convenuta di rendere il conto.
5. Quanto alla domanda di accertamento della somma prelevata per sé dalla convenuta sul conto corrente di e di condanna alla restituzione, il Tribunale osservava che Parte_2
dalla CTU svolta nel procedimento per sequestro conservativo era emerso che: a) la somma passata nella disponibilità della convenuta era di euro 122.085,00; b) le somme “restituite” ammontavano ad euro 17.366,62, e quindi che l'importo non restituito ammontavano ad euro 104.718,38.
A tale importo, secondo il giudicante, dovevano essere aggiunti euro 4.000,00 derivanti dall'importo di due assegni non conteggiati dal consulente, poiché in sede di interrogatorio formale la stessa convenuta aveva ammesso di aver staccato i predetti assegni a pagamento di prestazioni professionali di avvocato a proprio vantaggio, e quindi la somma complessivamente non restituita ammontava ad euro 108.718,38.
6. Ciò posto, il Tribunale osservava che parte attrice non aveva esplicitato quale fosse il presupposto giuridico della richiesta di restituzione, ma che ciò nonostante si versava in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., rispetto alla quale sussisteva la legittimazione attiva dell'attore, figlio ed erede di poiché l'azione di ripetizione si trasmette Parte_2
agli eredi e tale azione indubbiamente sussisteva in capo a in quanto la Parte_2
legittimazione ad agire in ripetizione spetta anche quando il pagamento sia stato effettuato pagina 4 di 16 dal rappresentante o dal nuncius, categoria nella quale era sussumibile il titolare di delega bancaria.
7. Osservava inoltre il Tribunale che la tesi della convenuta, secondo cui i prelevamenti potessero essere dei regali della collideva con quanto affermato in comparsa di Pt_2
risposta, ove la aveva asserito di aver restituito tutte le somme, e che comunque la CP_1
delega ad operare sul conto corrente bancario non poteva far presumere una volontà donativa, non avendo la convenuta fornito prova di tale assunto, come sarebbe stato suo onere. Quanto agli interessi legali, il giudice di prime cure riteneva che gli stessi fossero dovuti dal momento della domanda, e non dal momento del prelievo, non essendo stata nemmeno allegata la malafede della convenuta.
8. Infine il Tribunale osservava che il rigetto della domanda di rendere il conto e l'accoglimento solo parziale delle ulteriori domande, così come la particolare incertezza del caso, giustificasse la compensazione integrale delle spese di lite anche in riguardo delle fasi cautelari.
9. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale Parte_1
riforma, e si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
principale e proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda di rendiconto, ritenendo che nel caso in esame la delega sul conto corrente rilasciata dalla de cuius alla non fornisse prova di un rapporto Parte_2 Controparte_1
di mandato e che la fattispecie configurasse invece un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Con ulteriore doglianza contenuta nello stesso motivo di appello, si lamenta che il Tribunale abbia condannato la convenuta a restituire una somma inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto e che siano stati riconosciuti solo interessi legali, e non moratori, a pagina 5 di 16 decorrere dalla domanda che, nel caso in esame, doveva intendersi il deposito del ricorso per sequestro conservativo accolto dal Tribunale di Forlì.
11. Sotto il primo profilo si deduce che l'art. 2033 c.c. dispone che “chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto versato”, presupponendo quindi la consegna di denaro da un soggetto ad un altro, mentre nel caso di specie l'istituto giuridico richiamato dal Giudicante non troverebbe applicazione alcuna, posto che la sig.ra Controparte_1
aveva prelevato denaro dal conto corrente intestato alla madre del utilizzando tali Pt_1
somme per bisogni personali, senza alcuna autorizzazione da parte del titolare del conto stesso. Conseguentemente, sostiene l'appellante che la domanda di rendicontazione effettuata dall'erede della sig.ra era totalmente legittima e doveva trovare Pt_2
accoglimento, considerando anche che la questione non era stata neppure oggetto di contestazione tra le parti, atteso che la sig.ra non aveva contestato la Controparte_1
domanda.
12. Sotto il secondo profilo si lamenta come parimenti ingiusta risulti la sentenza nella parte in cui ha determinato le somme indebitamente prelevate dalla in € 108.718,00, CP_1
anziché nella maggior somma di € € 127.518,38, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, quantificato in € 126.085,00 le somme prelevate dalla CP_1
detraendo da tale importo la somma di € 17.366,62, di cui controparte aveva fornito documentazioni giustificativa.
13. In particolare si lamenta come il Tribunale non abbia ritenuto provato il quantum per le ulteriori somme allegate dall'appellante di cui aveva fornito prova documentale per:
− € 12.000,00 (cfr doc. 5 parte attrice): trattasi di due assegni circolari dell'importo di €
6.000,00 ciascuno emessi a favore del Tribunale di Forlì per far fronte a spese relative ad un'esecuzione immobiliare inerente alla sig. e/o al sig. della Controparte_1 Persona_1
convenuta;
− € 1.300,00 (doc. 43): trattasi di assegno bancario emesso a favore dell'Avv. Giulio Cola, legale della sig.ra e per il quale lo stesso ha emesso fattura n. 16 del 21.07.2015 di CP_1
pari importo.
pagina 6 di 16 − € 5.500,00: trattasi di bonifico eseguito dalla sig.ra a favore di sé stessa, Controparte_1
apparendo pertanto evidente che non poteva tenersi conto di quanto dalla stessa indicato nella causale (restituzione prestito), non risultando in atti nessun prestito eseguito dalla convenuta in favore della Pt_2
14. Si deduce, ulteriormente, che la non aveva contestato in alcun modo le CP_1
circostanze di causa, prima tra tutto l'aver prelevato ed utilizzato il denaro per proprie esigenze personali, e pertanto i fatti dovevano darsi per pacifici e provati ex art 115 cpc, dovendo quindi essere riconosciuta all'appellante la restituzione della ulteriore somma di €
18.800,00, ingiustamente non riconosciutagli dal primo giudice.
L'importo dovuto all'appellante dovrebbe quindi essere rideterminato in € 144.885,00, anziché in € 126.085,00 come erroneamente stabilito dal giudice di primo grado, e da tale somma dovrà essere decurtata la somma di € 17.366,62.
In conclusione, la sig.ra dovrà essere condannata a restituire all'attore la Controparte_1
maggior somma pari ad 127.518,38.
15. Quanto alla decorrenza e alla misura degli interessi, si deduce che gli stessi dovevano riconoscersi decorrenti dalle singole operazioni, in quanto la malafede risultava dal comportamento della appellata che, senza alcuna autorizzazione, aveva utilizzato somme di denaro non appartenenti alla stessa, o comunque dalla data del deposito del ricorso per sequestro conservativo;
quanto alla loro misura si lamenta che non siano stati riconosciuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.4 c.c. che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria.
16. Con il secondo motivo dell'appello principale si lamenta la compensazione integrale delle spese di lite, deducendo che il si è visto accogliere prima la domanda di Pt_1
sequestro conservativo, mentre nel giudizio di merito è stato accertato il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle somme ingiustamente prelevate dalla CP_1
Si deduce a tale riguardo che la giurisprudenza sul punto ha già avuto modo di osservare che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale pagina 7 di 16 delle spese processuali ex art 92 c. 2 cpc, non può prescindere dal principio di causalità posto a base dell'art 91 cpc.
17. Si deduce, ulteriormente, che non appare convincente la motivazione laddove il Giudice ha ritenuto di compensare le spese stante “l'incertezza del caso” posto che nessuna incertezza
è possibile riscontrare nel caso in esame in quanto la sig.ra non ha mai dichiarato CP_1
di avere utilizzato le somme dalla stessa prelevate in favore della delegante Parte_2
ma ha unicamente dichiarato di “avere restituito” tutte le somme senza, tuttavia, fornire prova delle proprie allegazioni.
In conclusione, l'appellante deduce che dovevano essere poste a carico della CP_1
le spese legali pari ad € 26.384,00, oltre oneri così come specificati nella nota spese
[...]
allegata e calcolati in conformità al dm 55/2014 applicabile ratione temporis, nonché la somma di € 6.586,00 a titolo di spese vive sostenute e documentate dal per i procedimenti Pt_1
promossi nei confronti della CP_1
18. Con il primo motivo di appello incidentale la sig.ra contesta le risultanze della CP_1
CTU chiedendo la rideterminazione dell'esatto dare-avere sulla base della prova documentale, testimoniale e presuntiva acquisita nel processo.
Si deduce che il giudice avrebbe tenuto in considerazione solo l'importo a credito del Pt_1
indicato dal consulente tecnico, senza però considerare che il CTU era arrivato alla determinazione di tale importo inserendo nel conteggio le sole reciproche contabili bancarie da cui risultava con certezza assoluta chi fosse l'emittente/ordinante e chi il prenditore, ma escludendo le restituzioni di denaro eseguite per contanti dalla convenuta. Il CTU avrebbe dovuto tener conto quanto meno della somma di euro 14.341,77 pari ai versamenti per contanti dallo stesso rinvenuti sui conti di e . Parte_2 Parte_1
19. Deduce l'appellante che il controcredito della è senz'altro di gran lunga CP_1
superiore e, già con la comparsa di risposta, la convenuta aveva opposto un resoconto pienamente documentato dalle contabili dei versamenti e dei pagamenti eseguiti per la somma totale di euro 87.194,19.
Quindi, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la sig.ra avrebbe dato CP_1
piena prova dei versamenti eseguiti sul conto corrente della mentre il sig. non Pt_2 Pt_1
pagina 8 di 16 avrebbe contestato specificamente l'eccezione di restituzione delle somme e la documentazione allegata in comparsa di risposta e quindi le circostanze ivi dedotte dovevano ritenersi incontestate, quantomeno con riferimento alla restituzione della somma di € 87.194,19.
20. La circostanza, secondo la difesa sarebbe stata confermata anche dalla CP_1
testimonianza resa dall'impiegata dell'Istituto di credito della sig.ra la quale sentita Pt_2
avrebbe confermato che la sig.ra aveva effettuato versamenti di somme di denaro CP_1
sul c/c /330/28599 presso la Cassa di Risparmio di Cesena intestato alla Sig.ra Pt_2
er tutto il periodo dal 02.04.2009 al 02.11.2015.
[...]
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto in giusto conto le regole sull'onere della prova in quanto nell'azione di indebito oggettivo l'onere di provare che il pagamento non è dovuto grava sull'attore e non è il convenuto a dover giustificare la causa di quanto ricevuto.
21. Con il secondo motivo l'appellante incidentale contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rinunciate le istanze istruttorie rigettate con le ordinanze 12.9.2019 e 25.03.2021 perché non riproposte dalla difesa in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1
Deduce l'appellante di aver chiesto nelle note conclusive la rimessione della causa in istruttoria e il completamento della stessa, e che inoltre la stessa difesa dichiarava “di riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi, ivi compresa la comparsa conclusionale in atti”. Secondo l'appellante risulterebbe per tabulas quindi che la CP_1
avesse insistito: a) per rimettere la causa in istruttoria;
b) per il completamento di tutte le prove già articolate nei precedenti atti di parte e ricapitolate nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c., in specie
l'ordine di esibizione su movimentazioni del conto corrente e CTU tecnico-contabile.”
22. Così riassunti i motivi di impugnazione, la Corte ritiene che il primo motivo dell'appello principale sia fondato, non potendosi condividere l'inquadramento della fattispecie nell'istituto dell'indebito oggettivo, che invero ricorre quando un soggetto effettua un pagamento non dovuto, o perché il creditore non è stato correttamente individuato, oppure perché il debitore si è erroneamente creduto tale, ma in realtà non aveva alcun debito.
23. Nel caso in esame non vi è, evidentemente, un debitore, o presunto tale, che abbia effettuato un pagamento non dovuto, mentre deve rilevarsi che la sig.ra avendo Pt_2
pagina 9 di 16 concesso alla sig.ra la delega per compiere in sua vece operazioni sul proprio conto CP_1
corrente, aveva certamente il diritto di esercitare un controllo sull'operato della delegata e di avere conoscenza delle operazioni compiute in ottemperanza di tale incarico, come stabilito dalla giurisprudenza della S.C.: “In base ad un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti
i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.” (Cass.
22063/2017).
Ciò posto, pur dovendosi affermare in via generale il diritto del sig. in qualità di Pt_1
figlio ed erede della sig.ra di ottenere dalla convenuta il rendiconto della gestione del Pt_2
conto corrente della madre, al fine ottenere la restituzione delle somme indebitamente utilizzate dalla sig.ra per interessi estranei alla sig.ra e non restituite, deve CP_1 Pt_2
peraltro osservarsi che nel caso di specie il rendiconto è ormai superfluo in conseguenza dell'espletata CTU che ha esaminato tutti i movimenti del conto corrente nel periodo in cui la aveva la delega ad operare sullo stesso, individuando quelli privi di giustificato CP_1
interesse per la Pt_2
24. A tale riguardo, osserva la Corte che la CTU svolta nel giudizio per sequestro conservativo e acquisita agli atti risulta ben argomentata anche in ordine ai versamenti in contanti, che la convenuta sostiene di aver eseguito con denari propri, ma di cui è impossibile stabilire la provenienza;
e ciò non perché le distinte di versamento non risultino firmate dalla sig.ra ma perché trattandosi di denaro contante è impossibile CP_1
stabilirne la proprietà e lo stesso ben poteva essere della sig.ra o di terzi, e versato Pt_2
dalla convenuta sul conto di quest'ultima in virtù della delega ricevuta dalla stessa.
Pertanto la metodologia seguita dal CTU di considerare solo le rimesse di certa provenienza
è corretta, anche se all'importo determinato dal consulente dovranno aggiungersi, oltre alla pagina 10 di 16 somma di € 4.000,00 già riconosciuta dal Tribunale all'esito dell'istruttoria orale, anche le altre voci indicate dall'appellante principale.
25. Innanzitutto, vanno considerati anche i due assegni circolari dell'importo di € 6.000,00, ciascuno, emessi a favore del Tribunale di Forlì, in quanto non sono emersi in causa elementi che colleghino la sig.ra al predetto Tribunale, mentre non è contestata la Pt_2
pendenza di un esecuzione immobiliare a carico della o del figlio della stessa CP_1
presso il Tribunale di Forlì; sarebbe dunque stato onere di quest'ultima contestare la predetta circostanza e giustificare la causa di tali rilevanti pagamenti nei confronti del
Tribunale di Forlì.
Allo stesso modo, anche l'assegno di € 1.300,00 emesso a favore dell'Avv. Giulio Cola, legale della sig.ra dovrà essere conteggiato negli importi da restituire in CP_1
considerazione del fatto che non è stato provato che la sig.ra si sia avvalsa dello Pt_2
stesso legale dell'amica per richiedere una consulenza, circostanza che sicuramente non poteva essere sconosciuta alla sig.ra stante il rapporto di amicizia che la legava alla CP_1
de cuius.
26. Per ciò che concerne il bonifico di € 5.500,00, osserva la Corte che il CTU ha esaminato tale operazione eseguita il 17.02.2014, con contabile senza nome dell'ordinante, dichiarando testualmente: “si rileva che, pur trattandosi di un trasferimento effettuato in favore di , la Controparte_1
causale ne fa determinare in modo inequivoco il titolo e pertanto si ritiene che non si possano definire “somme già appartenute alla defunta che risultano passate nella disponibilità di Parte_2 CP_1
” ma piuttosto di somme restituite all'avente diritto”.
[...]
La Corte ritiene non condivisibile tale conclusione, in quanto a seguito delle contestazioni del sarebbe stato onere della convenuta chiarire e precisare le circostanze che Pt_1
avevano fatto sorgere un debito in capo alla sig.ra tale da determinare un onere di Pt_2
restituzione a favore della CP_1
27. A tale riguardo si osserva che la convenuta non ha affatto chiarito le circostanze del prestito effettuato a favore della de cuius, trincerandosi dietro le conclusioni del CTU, e quindi anche tale disposizione non trova giustificazione, in considerazione del fatto che la convenuta operava liberamente sul conto e che la causa di un bonifico a proprio favore pagina 11 di 16 deve essere provata, o perlomeno circostanziata, dovendosi altrimenti considerare alla stregua di un'operazione eseguita senza causa e come tale illegittima.
28. Per le suesposte considerazioni, e per quanto verrà osservato in relazione all'appello incidentale, tenuto conto della somma di € 17.366,62 che risulta documentalmente restituita come accertato dal CTU, la Corte ritiene di quantificare le somme che la sig.ra CP_1
dovrà restituire al sig. nella maggior somma di € 127.518,38. Pt_1
29. Su tale somma sono dovuti gli interessi decorrenti dalla messa in mora, ovvero dal deposito del ricorso per sequestro conservativo al saldo effettivo ma, contrariamente a quanto ulteriormente sostenuto dall'appellante non al tasso di cui all'art. 1284 4° Pt_1
comma c.c., ma a quello del 1° comma del predetto articolo.
La Corte non ignora la recente ordinanza (Cass. ordin. 03.01.2023 n. 61) con la quale è stata affermata l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., anche alle obbligazioni restitutorie o risarcitorie, ma ritiene di aderire alla consolidata giurisprudenza della S.C. che invece fino ad oggi ha ritenuto applicabile tale disposizione alle sole obbligazioni contrattuali.
30. In tal senso depone l'esegesi svolta sul tema dalla S.C., secondo cui la regola prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. “rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale (Cass.
14512/22).
E ancora: “la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato
a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento” (Cass. 28409/18).
31. Osserva infine la Corte che l'applicazione generalizzata dell'art. 1284, comma 4 c.c., sembra esclusa anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pagina 12 di 16 (sent. n. 12449/24) che ha stabilito: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Da tale pronuncia si desume, quindi, che l'applicazione del saggio di interesse “maggiorato” non è automatico, ma è suscettibile di autonoma valutazione giudiziale sulla base degli elementi desumibili dalla fattispecie concreta.
Nel caso di specie, vertendosi in una ipotesi di obbligazione restitutoria nella quale l'importo dovuto è stato determinato nel corso del processo a seguito di azione di rendiconto, si ritiene di dover applicare il tasso di interessi di cui all'art. 1284 1° comma c.c.
32. Il secondo motivo di appello principale, relativo al regolamento delle spese di lite, sarà esaminato all'esito complessivo della causa.
33. Passando all'esame dell'appello incidentale, il primo motivo è infondato.
Innanzitutto, l'eccezione relativa alla non contestazione dei fatti allegati dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, sollevata per la prima volta in appello, è tardiva e quindi inammissibile.
Occorre rilevare, infatti, che se è pur vero che l'attore non ha contestato specificamente i fatti dedotti dalla sig.ra al momento della sua costituzione in giudizio, è altrettanto CP_1
vero che quest'ultima non ha sollevato alcuna eccezione al riguardo tesa a delimitare il thema decidendum, identificando i fatti da provare e quelli dispensati perché non oggetto di specifica contestazione, ma nella propria memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. ha articolato i mezzi di prova senza alcuna eccezione e sulla base delle richieste delle parti il giudice ha ammesso le prove che ha ritenuto ammissibili e rilevanti per provare i fatti di causa.
34. Sul punto la Cassazione ha dichiarato espressamente: “Questa Suprema Corte ha affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui, se il giudice ha ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di pagina 13 di 16 parte diretta a far valere l'altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile (Cass., Sez. 3, n.
4249 del 16/03/2012, Cass. 27490/2019).
35. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto con enfasi dalla difesa nessun CP_1
decisivo apporto alla propria tesi difensiva è stata fornita dalla testimonianza dell'impiegata della Banca, che ha solo confermato di aver visto la sig.ra in banca ad effettuare CP_1
operazioni sul conto della ma tale circostanza non è in contestazione, considerato Pt_2
che la stessa aveva la delega ad operare su tale conto.
Poiché, come già sopra evidenziato, l'azione esperita dal deve inquadrarsi come Pt_1
azione di rendiconto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che fosse onere della sig.ra dimostrare, puntualmente, di aver restituito le somme prelevate dal conto e non CP_1
impiegate per i bisogni della de cuius.
36. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui:“La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, non potendosi ritenere assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr.
Cass. Sez. III, sentenza n. 25157 del 14/10/2008; id. Sez. III, sentenza n. 16290 del 04/08/2016; id. Sez. III, ordinanza n. 19352 del 03/08/2017).
Nel caso in esame, non avendo l'appellante incidentale espressamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le richieste di prova articolate nella memoria istruttoria, limitandosi a richiamare gli scritti difensivi depositati, queste devono ritenersi definitivamente rinunciate.
37. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale la sentenza deve essere parzialmente riformata e, dato atto che la sig.ra non ha reso il conto di tutti Controparte_1
i prelievi effettuati sul conto corrente n1/330/28599 aperto presso Cassa di Risparmio di
Cesena intestato alla sig.ra la stessa dovrà essere condannata a restituire al sig. Parte_2
pagina 14 di 16 la maggior somma di € 127.518,38, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 1° Pt_1
co. c.c. dalla data di deposito del ricorso per sequestro fino al saldo effettivo.
38. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come quelle della fase di sequestro conservativo, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del sig.
[...]
sulla base dei valori minimi dei parametri forensi tenuto conto del valore della Parte_1
domanda accolta e dell'attività difensiva svolta, che non ha richiesto la risoluzione di particolari questioni giuridiche e lo svolgimento di istruttoria in appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma
1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire a
[...]
la maggior somma di € 127.518,38, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. Parte_1
1284 1° comma c.c. dalla data di deposito del ricorso per sequestro conservativo al saldo effettivo;
- dichiara assorbita la domanda di rendiconto;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida, quanto alla fase di sequestro conservativo in € Parte_1
4.522,00 per compensi, € 1.052,88 per spese vive, oltre spese generali 15%, CAP ed IVA;
quanto alla fase di reclamo in € 2.632,00, oltre spese generali 15%, CAP e IVA;
quanto al primo grado, in € 7.795,00 per compensi, € 796,53 per anticipazioni, oltre spese generali
15%, CAP ed IVA;
quanto al grado di appello in € 4.997,00 per compensi, oltre C.U, spese generali 15%, CAP ed IVA;
pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU.
pagina 15 di 16 Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 a carico dell'appellante incidentale . Controparte_1
Così deciso in Bologna, il 22.04.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 41/2022 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Achille Macrelli
APPELLANTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Giovanni B. Ghini
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
In parziale della sentenza n. 639/2021 emessa (nel procedimento distinto al n.68/2018 Rg.) dal Tribunale di Forlì in data 03/06/2021 pubblicata in pari data non notificata ed in accoglimento della prefata impugnazione, contrariis reiectis, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Nel merito, e in via principale, per i fatti ed i motivi esposti
1) Disporre che la sig.ra renda il conto al sig. , relativamente alla gestione Controparte_1 Parte_1 del conto corrente n1/330/28599 intestato alla sig.ra e aperto presso Cassa di risparmio di Parte_2
pagina 1 di 16 Cesena con riferimento a tutte le operazioni dalla stessa effettuata quale delegata.
2) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prelevato per sé dal conto corrente n. 28599 Controparte_1 intestato alla sig.ra la complessiva somma di € 144.885,00 o quella somma maggiore o minore Parte_2 che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto.
3) Condannare conseguentemente la sig.ra a restituire al sig. , quale erede Controparte_1 Parte_1 della sig.ra la somma di € 127.518,38 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al tasso di Parte_2 cui all'art 1284 c.4 cc, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
In ogni caso,
4) Porre a carico della soccombente sig.ra tutte le spese di lite del primo grado, oltre spese Controparte_1 del giudizio per sequestro conservativo e del reclamo, spese del Ctu e spese del Ctp, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto nonché tutte le spese dl presente grado del giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare l'appello del sig. in quanto inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto o non provato. Parte_1
In accoglimento dei motivi dell'appello incidentale, Voglia altresì l'Ecc.ma Corte rimettere la causa in istruttoria e quindi disporre preliminarmente:
Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU tecnico contabile (entrambi i mezzi nei termini indicati in comparsa di risposta).
Per l'effetto, ed all'esito dell'istruttoria completata: Voglia l'intestata corte d'appello,
-In via principale, respingere la domanda attorea di primo grado perché infondata in fatto ed in diritto o non provata e dichiarare che l'appellata nulla deve all'appellante.
-In subordine, accogliere le eccezioni della convenuta/appellata e contenere la domanda CP_1 dell'attore/appellante nella misura che egli avrà rigorosamente provato.
- Disporre la restituzione di ogni somma medio tempore eventualmente versata dall'appellata CP_1 all'appellante e/o da quest'ultimo percepita per effetto di azioni esecutive in forza dell'impugnata Pt_1 sentenza, con riserva di agire per il maggior danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio rappresentando di essere l'erede Parte_1 Controparte_1
di titolare del conto corrente n. 1/330/28599 aperto presso la Cassa di Parte_2
Risparmio di Cesena con delega ad operare a che nel corso degli anni 2014 Controparte_1
pagina 2 di 16 e 2015 aveva prelevato per sé la somma complessiva di 174.000 euro, mai restituita, chiedendo che la convenuta rendesse il conto e venisse condannata alla restituzione delle somme accertate.
2. Si costituiva la convenuta eccependo e rappresentando in sintesi: i) che le operazioni poste in essere sul conto corrente in questione non avevano sottratto somme;
ii) di aver versato sul conto di 6.320,00 euro nel 2013, 7.060,00 nel 2014 e in almeno 4 Pt_1
occasioni i versamenti erano avvenuti nello stesso giorno e per lo stesso importo prelevato dal conto della iii) di aver versato sul conto corrente almeno 28.990,00 euro nel Pt_2
2013 e 9.580 nel 2014; iv) di aver restituito a “due suoi assegni personali, uno del Pt_1
29/05/2015 di € 1.500,00 ed un secondo del 22/06/2015 di € 1.000,00”; v) gli importi di €
12.000 del 22/07/2015, di € 2.000,00 del 09/09/15 e quello di € 2.000,00 del 16/09/15
“erano stati restituiti in data 28/10/2015 con un bonifico di € 16.000,00 dal conto personale della al conto della sig.ra con la causale “restituzione CP_1 Parte_2
prestito” (doc. 69)”; vi) che “Altri 2 assegni contestati da controparte, entrambi datati
05/12/2015, di importo pari ad € 3.253,32 ed € 3.666,000, erano stati utilizzati dalla convenuta per due pagamenti relativi a sanzioni per omessa presentazione di Unico 2015 (il primo) e pagamenti di IMU e TASI 2015 (il secondo) in favore della sig.ra ; vii) che Pt_2
“Il giroconto citato da controparte a pag. 2 del relativo atto, sotto la voce “Giroconti anno
2014” effettuato in data 17/02/2014 e di € 5.500,00 a favore della sig.ra ed CP_1
effettuato dal conto della sig.ra in realtà recava chiaramente la dicitura “restituzione Pt_2
prestito”: non si trattava, dunque, di una appropriazione”; viii) che in data 14.5.15 aveva disposto bonifico per contanti per pagare la bolletta Enel della scaduta il 26.2.15; ix) Pt_2
di aver pagato con bollettino postale regolato per contanti in data 28/05/2015 bolletta
Telecom della di importo pari ad € 326,48 e così di aver restituito complessivamente Pt_2
euro 87.194,19; x) di aver pagato durante la malattia della le spese dell'attore; xi) Pt_2
quanto al mutuo da 100.000,00 euro in parte era stato restituito ed in parte è stato utilizzato per il sostentamento della e dell'attore. Pt_2
3. La causa, istruita mediante acquisizione della CTU svolta nel procedimento per sequestro conservativo e prove orali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il pagina 3 di 16 Tribunale di Forlì rigettava la domanda di rendiconto;
accertava e dichiarava che
[...]
aveva prelevato per sé dal conto corrente n. 28599 intestato a la CP_1 Parte_2
somma di euro 126.085,00 e condannava a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 108.718,38 oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
spese compensate.
4. Relativamente alla richiesta attorea di rendiconto da parte della convenuta, il giudice di primo grado riteneva che non vi fossero elementi per qualificare il rapporto intercorso tra le parti come mandato, posto che la delega ad operare sul conto corrente di norma abilita il delegato ad operare sul conto corrente del delegante, ma non obbliga a tale attività a differenza del mandato che genera l'obbligazione del mandatario a compiere gli atti per conto del mandante, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva ritenersi che vi fosse un obbligo della convenuta di rendere il conto.
5. Quanto alla domanda di accertamento della somma prelevata per sé dalla convenuta sul conto corrente di e di condanna alla restituzione, il Tribunale osservava che Parte_2
dalla CTU svolta nel procedimento per sequestro conservativo era emerso che: a) la somma passata nella disponibilità della convenuta era di euro 122.085,00; b) le somme “restituite” ammontavano ad euro 17.366,62, e quindi che l'importo non restituito ammontavano ad euro 104.718,38.
A tale importo, secondo il giudicante, dovevano essere aggiunti euro 4.000,00 derivanti dall'importo di due assegni non conteggiati dal consulente, poiché in sede di interrogatorio formale la stessa convenuta aveva ammesso di aver staccato i predetti assegni a pagamento di prestazioni professionali di avvocato a proprio vantaggio, e quindi la somma complessivamente non restituita ammontava ad euro 108.718,38.
6. Ciò posto, il Tribunale osservava che parte attrice non aveva esplicitato quale fosse il presupposto giuridico della richiesta di restituzione, ma che ciò nonostante si versava in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., rispetto alla quale sussisteva la legittimazione attiva dell'attore, figlio ed erede di poiché l'azione di ripetizione si trasmette Parte_2
agli eredi e tale azione indubbiamente sussisteva in capo a in quanto la Parte_2
legittimazione ad agire in ripetizione spetta anche quando il pagamento sia stato effettuato pagina 4 di 16 dal rappresentante o dal nuncius, categoria nella quale era sussumibile il titolare di delega bancaria.
7. Osservava inoltre il Tribunale che la tesi della convenuta, secondo cui i prelevamenti potessero essere dei regali della collideva con quanto affermato in comparsa di Pt_2
risposta, ove la aveva asserito di aver restituito tutte le somme, e che comunque la CP_1
delega ad operare sul conto corrente bancario non poteva far presumere una volontà donativa, non avendo la convenuta fornito prova di tale assunto, come sarebbe stato suo onere. Quanto agli interessi legali, il giudice di prime cure riteneva che gli stessi fossero dovuti dal momento della domanda, e non dal momento del prelievo, non essendo stata nemmeno allegata la malafede della convenuta.
8. Infine il Tribunale osservava che il rigetto della domanda di rendere il conto e l'accoglimento solo parziale delle ulteriori domande, così come la particolare incertezza del caso, giustificasse la compensazione integrale delle spese di lite anche in riguardo delle fasi cautelari.
9. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale Parte_1
riforma, e si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
principale e proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda di rendiconto, ritenendo che nel caso in esame la delega sul conto corrente rilasciata dalla de cuius alla non fornisse prova di un rapporto Parte_2 Controparte_1
di mandato e che la fattispecie configurasse invece un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Con ulteriore doglianza contenuta nello stesso motivo di appello, si lamenta che il Tribunale abbia condannato la convenuta a restituire una somma inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto e che siano stati riconosciuti solo interessi legali, e non moratori, a pagina 5 di 16 decorrere dalla domanda che, nel caso in esame, doveva intendersi il deposito del ricorso per sequestro conservativo accolto dal Tribunale di Forlì.
11. Sotto il primo profilo si deduce che l'art. 2033 c.c. dispone che “chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto versato”, presupponendo quindi la consegna di denaro da un soggetto ad un altro, mentre nel caso di specie l'istituto giuridico richiamato dal Giudicante non troverebbe applicazione alcuna, posto che la sig.ra Controparte_1
aveva prelevato denaro dal conto corrente intestato alla madre del utilizzando tali Pt_1
somme per bisogni personali, senza alcuna autorizzazione da parte del titolare del conto stesso. Conseguentemente, sostiene l'appellante che la domanda di rendicontazione effettuata dall'erede della sig.ra era totalmente legittima e doveva trovare Pt_2
accoglimento, considerando anche che la questione non era stata neppure oggetto di contestazione tra le parti, atteso che la sig.ra non aveva contestato la Controparte_1
domanda.
12. Sotto il secondo profilo si lamenta come parimenti ingiusta risulti la sentenza nella parte in cui ha determinato le somme indebitamente prelevate dalla in € 108.718,00, CP_1
anziché nella maggior somma di € € 127.518,38, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, quantificato in € 126.085,00 le somme prelevate dalla CP_1
detraendo da tale importo la somma di € 17.366,62, di cui controparte aveva fornito documentazioni giustificativa.
13. In particolare si lamenta come il Tribunale non abbia ritenuto provato il quantum per le ulteriori somme allegate dall'appellante di cui aveva fornito prova documentale per:
− € 12.000,00 (cfr doc. 5 parte attrice): trattasi di due assegni circolari dell'importo di €
6.000,00 ciascuno emessi a favore del Tribunale di Forlì per far fronte a spese relative ad un'esecuzione immobiliare inerente alla sig. e/o al sig. della Controparte_1 Persona_1
convenuta;
− € 1.300,00 (doc. 43): trattasi di assegno bancario emesso a favore dell'Avv. Giulio Cola, legale della sig.ra e per il quale lo stesso ha emesso fattura n. 16 del 21.07.2015 di CP_1
pari importo.
pagina 6 di 16 − € 5.500,00: trattasi di bonifico eseguito dalla sig.ra a favore di sé stessa, Controparte_1
apparendo pertanto evidente che non poteva tenersi conto di quanto dalla stessa indicato nella causale (restituzione prestito), non risultando in atti nessun prestito eseguito dalla convenuta in favore della Pt_2
14. Si deduce, ulteriormente, che la non aveva contestato in alcun modo le CP_1
circostanze di causa, prima tra tutto l'aver prelevato ed utilizzato il denaro per proprie esigenze personali, e pertanto i fatti dovevano darsi per pacifici e provati ex art 115 cpc, dovendo quindi essere riconosciuta all'appellante la restituzione della ulteriore somma di €
18.800,00, ingiustamente non riconosciutagli dal primo giudice.
L'importo dovuto all'appellante dovrebbe quindi essere rideterminato in € 144.885,00, anziché in € 126.085,00 come erroneamente stabilito dal giudice di primo grado, e da tale somma dovrà essere decurtata la somma di € 17.366,62.
In conclusione, la sig.ra dovrà essere condannata a restituire all'attore la Controparte_1
maggior somma pari ad 127.518,38.
15. Quanto alla decorrenza e alla misura degli interessi, si deduce che gli stessi dovevano riconoscersi decorrenti dalle singole operazioni, in quanto la malafede risultava dal comportamento della appellata che, senza alcuna autorizzazione, aveva utilizzato somme di denaro non appartenenti alla stessa, o comunque dalla data del deposito del ricorso per sequestro conservativo;
quanto alla loro misura si lamenta che non siano stati riconosciuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.4 c.c. che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria.
16. Con il secondo motivo dell'appello principale si lamenta la compensazione integrale delle spese di lite, deducendo che il si è visto accogliere prima la domanda di Pt_1
sequestro conservativo, mentre nel giudizio di merito è stato accertato il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle somme ingiustamente prelevate dalla CP_1
Si deduce a tale riguardo che la giurisprudenza sul punto ha già avuto modo di osservare che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale pagina 7 di 16 delle spese processuali ex art 92 c. 2 cpc, non può prescindere dal principio di causalità posto a base dell'art 91 cpc.
17. Si deduce, ulteriormente, che non appare convincente la motivazione laddove il Giudice ha ritenuto di compensare le spese stante “l'incertezza del caso” posto che nessuna incertezza
è possibile riscontrare nel caso in esame in quanto la sig.ra non ha mai dichiarato CP_1
di avere utilizzato le somme dalla stessa prelevate in favore della delegante Parte_2
ma ha unicamente dichiarato di “avere restituito” tutte le somme senza, tuttavia, fornire prova delle proprie allegazioni.
In conclusione, l'appellante deduce che dovevano essere poste a carico della CP_1
le spese legali pari ad € 26.384,00, oltre oneri così come specificati nella nota spese
[...]
allegata e calcolati in conformità al dm 55/2014 applicabile ratione temporis, nonché la somma di € 6.586,00 a titolo di spese vive sostenute e documentate dal per i procedimenti Pt_1
promossi nei confronti della CP_1
18. Con il primo motivo di appello incidentale la sig.ra contesta le risultanze della CP_1
CTU chiedendo la rideterminazione dell'esatto dare-avere sulla base della prova documentale, testimoniale e presuntiva acquisita nel processo.
Si deduce che il giudice avrebbe tenuto in considerazione solo l'importo a credito del Pt_1
indicato dal consulente tecnico, senza però considerare che il CTU era arrivato alla determinazione di tale importo inserendo nel conteggio le sole reciproche contabili bancarie da cui risultava con certezza assoluta chi fosse l'emittente/ordinante e chi il prenditore, ma escludendo le restituzioni di denaro eseguite per contanti dalla convenuta. Il CTU avrebbe dovuto tener conto quanto meno della somma di euro 14.341,77 pari ai versamenti per contanti dallo stesso rinvenuti sui conti di e . Parte_2 Parte_1
19. Deduce l'appellante che il controcredito della è senz'altro di gran lunga CP_1
superiore e, già con la comparsa di risposta, la convenuta aveva opposto un resoconto pienamente documentato dalle contabili dei versamenti e dei pagamenti eseguiti per la somma totale di euro 87.194,19.
Quindi, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la sig.ra avrebbe dato CP_1
piena prova dei versamenti eseguiti sul conto corrente della mentre il sig. non Pt_2 Pt_1
pagina 8 di 16 avrebbe contestato specificamente l'eccezione di restituzione delle somme e la documentazione allegata in comparsa di risposta e quindi le circostanze ivi dedotte dovevano ritenersi incontestate, quantomeno con riferimento alla restituzione della somma di € 87.194,19.
20. La circostanza, secondo la difesa sarebbe stata confermata anche dalla CP_1
testimonianza resa dall'impiegata dell'Istituto di credito della sig.ra la quale sentita Pt_2
avrebbe confermato che la sig.ra aveva effettuato versamenti di somme di denaro CP_1
sul c/c /330/28599 presso la Cassa di Risparmio di Cesena intestato alla Sig.ra Pt_2
er tutto il periodo dal 02.04.2009 al 02.11.2015.
[...]
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto in giusto conto le regole sull'onere della prova in quanto nell'azione di indebito oggettivo l'onere di provare che il pagamento non è dovuto grava sull'attore e non è il convenuto a dover giustificare la causa di quanto ricevuto.
21. Con il secondo motivo l'appellante incidentale contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rinunciate le istanze istruttorie rigettate con le ordinanze 12.9.2019 e 25.03.2021 perché non riproposte dalla difesa in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1
Deduce l'appellante di aver chiesto nelle note conclusive la rimessione della causa in istruttoria e il completamento della stessa, e che inoltre la stessa difesa dichiarava “di riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi, ivi compresa la comparsa conclusionale in atti”. Secondo l'appellante risulterebbe per tabulas quindi che la CP_1
avesse insistito: a) per rimettere la causa in istruttoria;
b) per il completamento di tutte le prove già articolate nei precedenti atti di parte e ricapitolate nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c., in specie
l'ordine di esibizione su movimentazioni del conto corrente e CTU tecnico-contabile.”
22. Così riassunti i motivi di impugnazione, la Corte ritiene che il primo motivo dell'appello principale sia fondato, non potendosi condividere l'inquadramento della fattispecie nell'istituto dell'indebito oggettivo, che invero ricorre quando un soggetto effettua un pagamento non dovuto, o perché il creditore non è stato correttamente individuato, oppure perché il debitore si è erroneamente creduto tale, ma in realtà non aveva alcun debito.
23. Nel caso in esame non vi è, evidentemente, un debitore, o presunto tale, che abbia effettuato un pagamento non dovuto, mentre deve rilevarsi che la sig.ra avendo Pt_2
pagina 9 di 16 concesso alla sig.ra la delega per compiere in sua vece operazioni sul proprio conto CP_1
corrente, aveva certamente il diritto di esercitare un controllo sull'operato della delegata e di avere conoscenza delle operazioni compiute in ottemperanza di tale incarico, come stabilito dalla giurisprudenza della S.C.: “In base ad un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti
i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.” (Cass.
22063/2017).
Ciò posto, pur dovendosi affermare in via generale il diritto del sig. in qualità di Pt_1
figlio ed erede della sig.ra di ottenere dalla convenuta il rendiconto della gestione del Pt_2
conto corrente della madre, al fine ottenere la restituzione delle somme indebitamente utilizzate dalla sig.ra per interessi estranei alla sig.ra e non restituite, deve CP_1 Pt_2
peraltro osservarsi che nel caso di specie il rendiconto è ormai superfluo in conseguenza dell'espletata CTU che ha esaminato tutti i movimenti del conto corrente nel periodo in cui la aveva la delega ad operare sullo stesso, individuando quelli privi di giustificato CP_1
interesse per la Pt_2
24. A tale riguardo, osserva la Corte che la CTU svolta nel giudizio per sequestro conservativo e acquisita agli atti risulta ben argomentata anche in ordine ai versamenti in contanti, che la convenuta sostiene di aver eseguito con denari propri, ma di cui è impossibile stabilire la provenienza;
e ciò non perché le distinte di versamento non risultino firmate dalla sig.ra ma perché trattandosi di denaro contante è impossibile CP_1
stabilirne la proprietà e lo stesso ben poteva essere della sig.ra o di terzi, e versato Pt_2
dalla convenuta sul conto di quest'ultima in virtù della delega ricevuta dalla stessa.
Pertanto la metodologia seguita dal CTU di considerare solo le rimesse di certa provenienza
è corretta, anche se all'importo determinato dal consulente dovranno aggiungersi, oltre alla pagina 10 di 16 somma di € 4.000,00 già riconosciuta dal Tribunale all'esito dell'istruttoria orale, anche le altre voci indicate dall'appellante principale.
25. Innanzitutto, vanno considerati anche i due assegni circolari dell'importo di € 6.000,00, ciascuno, emessi a favore del Tribunale di Forlì, in quanto non sono emersi in causa elementi che colleghino la sig.ra al predetto Tribunale, mentre non è contestata la Pt_2
pendenza di un esecuzione immobiliare a carico della o del figlio della stessa CP_1
presso il Tribunale di Forlì; sarebbe dunque stato onere di quest'ultima contestare la predetta circostanza e giustificare la causa di tali rilevanti pagamenti nei confronti del
Tribunale di Forlì.
Allo stesso modo, anche l'assegno di € 1.300,00 emesso a favore dell'Avv. Giulio Cola, legale della sig.ra dovrà essere conteggiato negli importi da restituire in CP_1
considerazione del fatto che non è stato provato che la sig.ra si sia avvalsa dello Pt_2
stesso legale dell'amica per richiedere una consulenza, circostanza che sicuramente non poteva essere sconosciuta alla sig.ra stante il rapporto di amicizia che la legava alla CP_1
de cuius.
26. Per ciò che concerne il bonifico di € 5.500,00, osserva la Corte che il CTU ha esaminato tale operazione eseguita il 17.02.2014, con contabile senza nome dell'ordinante, dichiarando testualmente: “si rileva che, pur trattandosi di un trasferimento effettuato in favore di , la Controparte_1
causale ne fa determinare in modo inequivoco il titolo e pertanto si ritiene che non si possano definire “somme già appartenute alla defunta che risultano passate nella disponibilità di Parte_2 CP_1
” ma piuttosto di somme restituite all'avente diritto”.
[...]
La Corte ritiene non condivisibile tale conclusione, in quanto a seguito delle contestazioni del sarebbe stato onere della convenuta chiarire e precisare le circostanze che Pt_1
avevano fatto sorgere un debito in capo alla sig.ra tale da determinare un onere di Pt_2
restituzione a favore della CP_1
27. A tale riguardo si osserva che la convenuta non ha affatto chiarito le circostanze del prestito effettuato a favore della de cuius, trincerandosi dietro le conclusioni del CTU, e quindi anche tale disposizione non trova giustificazione, in considerazione del fatto che la convenuta operava liberamente sul conto e che la causa di un bonifico a proprio favore pagina 11 di 16 deve essere provata, o perlomeno circostanziata, dovendosi altrimenti considerare alla stregua di un'operazione eseguita senza causa e come tale illegittima.
28. Per le suesposte considerazioni, e per quanto verrà osservato in relazione all'appello incidentale, tenuto conto della somma di € 17.366,62 che risulta documentalmente restituita come accertato dal CTU, la Corte ritiene di quantificare le somme che la sig.ra CP_1
dovrà restituire al sig. nella maggior somma di € 127.518,38. Pt_1
29. Su tale somma sono dovuti gli interessi decorrenti dalla messa in mora, ovvero dal deposito del ricorso per sequestro conservativo al saldo effettivo ma, contrariamente a quanto ulteriormente sostenuto dall'appellante non al tasso di cui all'art. 1284 4° Pt_1
comma c.c., ma a quello del 1° comma del predetto articolo.
La Corte non ignora la recente ordinanza (Cass. ordin. 03.01.2023 n. 61) con la quale è stata affermata l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., anche alle obbligazioni restitutorie o risarcitorie, ma ritiene di aderire alla consolidata giurisprudenza della S.C. che invece fino ad oggi ha ritenuto applicabile tale disposizione alle sole obbligazioni contrattuali.
30. In tal senso depone l'esegesi svolta sul tema dalla S.C., secondo cui la regola prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. “rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale (Cass.
14512/22).
E ancora: “la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato
a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento” (Cass. 28409/18).
31. Osserva infine la Corte che l'applicazione generalizzata dell'art. 1284, comma 4 c.c., sembra esclusa anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pagina 12 di 16 (sent. n. 12449/24) che ha stabilito: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Da tale pronuncia si desume, quindi, che l'applicazione del saggio di interesse “maggiorato” non è automatico, ma è suscettibile di autonoma valutazione giudiziale sulla base degli elementi desumibili dalla fattispecie concreta.
Nel caso di specie, vertendosi in una ipotesi di obbligazione restitutoria nella quale l'importo dovuto è stato determinato nel corso del processo a seguito di azione di rendiconto, si ritiene di dover applicare il tasso di interessi di cui all'art. 1284 1° comma c.c.
32. Il secondo motivo di appello principale, relativo al regolamento delle spese di lite, sarà esaminato all'esito complessivo della causa.
33. Passando all'esame dell'appello incidentale, il primo motivo è infondato.
Innanzitutto, l'eccezione relativa alla non contestazione dei fatti allegati dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, sollevata per la prima volta in appello, è tardiva e quindi inammissibile.
Occorre rilevare, infatti, che se è pur vero che l'attore non ha contestato specificamente i fatti dedotti dalla sig.ra al momento della sua costituzione in giudizio, è altrettanto CP_1
vero che quest'ultima non ha sollevato alcuna eccezione al riguardo tesa a delimitare il thema decidendum, identificando i fatti da provare e quelli dispensati perché non oggetto di specifica contestazione, ma nella propria memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. ha articolato i mezzi di prova senza alcuna eccezione e sulla base delle richieste delle parti il giudice ha ammesso le prove che ha ritenuto ammissibili e rilevanti per provare i fatti di causa.
34. Sul punto la Cassazione ha dichiarato espressamente: “Questa Suprema Corte ha affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui, se il giudice ha ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di pagina 13 di 16 parte diretta a far valere l'altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile (Cass., Sez. 3, n.
4249 del 16/03/2012, Cass. 27490/2019).
35. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto con enfasi dalla difesa nessun CP_1
decisivo apporto alla propria tesi difensiva è stata fornita dalla testimonianza dell'impiegata della Banca, che ha solo confermato di aver visto la sig.ra in banca ad effettuare CP_1
operazioni sul conto della ma tale circostanza non è in contestazione, considerato Pt_2
che la stessa aveva la delega ad operare su tale conto.
Poiché, come già sopra evidenziato, l'azione esperita dal deve inquadrarsi come Pt_1
azione di rendiconto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che fosse onere della sig.ra dimostrare, puntualmente, di aver restituito le somme prelevate dal conto e non CP_1
impiegate per i bisogni della de cuius.
36. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui:“La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, non potendosi ritenere assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr.
Cass. Sez. III, sentenza n. 25157 del 14/10/2008; id. Sez. III, sentenza n. 16290 del 04/08/2016; id. Sez. III, ordinanza n. 19352 del 03/08/2017).
Nel caso in esame, non avendo l'appellante incidentale espressamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le richieste di prova articolate nella memoria istruttoria, limitandosi a richiamare gli scritti difensivi depositati, queste devono ritenersi definitivamente rinunciate.
37. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale la sentenza deve essere parzialmente riformata e, dato atto che la sig.ra non ha reso il conto di tutti Controparte_1
i prelievi effettuati sul conto corrente n1/330/28599 aperto presso Cassa di Risparmio di
Cesena intestato alla sig.ra la stessa dovrà essere condannata a restituire al sig. Parte_2
pagina 14 di 16 la maggior somma di € 127.518,38, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 1° Pt_1
co. c.c. dalla data di deposito del ricorso per sequestro fino al saldo effettivo.
38. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come quelle della fase di sequestro conservativo, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del sig.
[...]
sulla base dei valori minimi dei parametri forensi tenuto conto del valore della Parte_1
domanda accolta e dell'attività difensiva svolta, che non ha richiesto la risoluzione di particolari questioni giuridiche e lo svolgimento di istruttoria in appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma
1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire a
[...]
la maggior somma di € 127.518,38, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. Parte_1
1284 1° comma c.c. dalla data di deposito del ricorso per sequestro conservativo al saldo effettivo;
- dichiara assorbita la domanda di rendiconto;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida, quanto alla fase di sequestro conservativo in € Parte_1
4.522,00 per compensi, € 1.052,88 per spese vive, oltre spese generali 15%, CAP ed IVA;
quanto alla fase di reclamo in € 2.632,00, oltre spese generali 15%, CAP e IVA;
quanto al primo grado, in € 7.795,00 per compensi, € 796,53 per anticipazioni, oltre spese generali
15%, CAP ed IVA;
quanto al grado di appello in € 4.997,00 per compensi, oltre C.U, spese generali 15%, CAP ed IVA;
pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU.
pagina 15 di 16 Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 a carico dell'appellante incidentale . Controparte_1
Così deciso in Bologna, il 22.04.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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