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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 18.5.1986, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paola Zulli
E
n. a Lanciano il 7.11.1986, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Erminio Verì
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 16.5.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 19.5.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano all'accordo sottoscritto e allegato alle note di udienza depositato in data 16.5.2025, del seguente preciso tenore:
pagina 1 di 5 la SI.ra provvisoriamente - e nel tempo necessario a cercare una Parte_1 nuova e adeguata sistemazione per sé e per le figlie- vivrà nella casa coniugale in C. da ANta Calcagna, di proprietà dei genitori del marito;
Il SI. ha già trasferito altrove il proprio domicilio;
Parte_2
Una volta trovata altra sistemazione adeguata e concordata tra i coniugi, ubicata in zona che non renda difficoltosa la frequentazione delle figlie con il padre, la SI.ra lascerà la casa coniugale e si trasferirà insieme alle Parte_1 figlie nella nuova abitazione portando con sé i propri beni ed effetti personali ove sposteranno anche la loro residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/ riconsegna delle figlie all'altro genitore mentre il SI. farà ritorno nella casa coniugale;
Pt_2
le figlie ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre come disciplinato nel punto successivo.
Per quanto attiene alle condizioni di visita e frequentazione, visti i buoni rapporti con le figlie, si ritiene possa consentirsi al padre di poterli tenere con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura con questa compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici delle stesse.
In ogni caso, qualora non dovesse esserci accordo, al padre andrà riconosciuto il diritto ad avere con sé le figlie almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ragione dei turni lavorativi di entrambi, o quantomeno il martedì e il giovedì dalle ore 18,30 alle 21,00, cena compresa e da quando il padre ritornerà presso la casa coniugale, con pernottamento sino al mattino successivo, quando le accompagnerà direttamente a scuola ovvero a casa della madre nel periodo non scolastico, nelle settimane in cui non le avrà con sé il weekend.
I fine settimana con criterio dell'alternanza, con pernottamento a casa del papà, dalle 18,30 del venerdì sera ovvero dal sabato mattina alle 13,00 (se vi sono eSIenze lavorative) alle 20.00 della domenica, ciò sin da subito nella casa coniugale, poiché la SI.ra - nei giorni in cui spetta il pernottamento delle Pt_1 bimbe con il papà - pernotterà altrove, lasciando libera la casa coniugale.
pagina 2 di 5 In condivisione saranno stabiliti i periodi relativi alle festività natalizie, pasquali ed estivi, sempre con il criterio dell'alternanza ed assicurando alle minori di trascorrere egual tempo delle festività con la mamma e con il papà.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre.
Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze estive dei figli i genitori seguiranno le regole ordinarie, salvo diverso accordo.
Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute delle figlie, verrà presa su accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse delle stesse.
A titolo di mantenimento delle figlie minori, il SI. verserà entro i Parte_2 primi 5 giorni di ogni mese, la somma di €600,00 (€ 300,00 per ogni figlia) - da rivalutare annualmente secondo Istat – a mezzo bonifico bancario su conto corrente postale intestato alla SI.ra (IBAN IT46 V076 0115 5000 0000 Pt_1
1793 438); oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore dei ridetti figli secondo quanto stabilito dal protocollo Famiglia del CNF;
nonchè al 50% delle spese per le attività sportive delle figlie. Le spese straordinarie e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo;
resterà obbligato a corrispondere detto contributo Parte_2 fintanto che le figlie resteranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente autosufficienti.
I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
Il SI. contribuirà al pagamento di eventuale canone di locazione Parte_2 per una nuova sistemazione della SI.ra e delle figlie minori seppur Parte_1 nel limite di spesa di € 350,00 mensili che verrà versato sul conto corrente acceso dalla SI.ra entro il giorno 20 di ogni mese e ciò a decorrere Parte_1 da quando questa e le figlie si trasferiranno in altro immobile effettivamente condotto in locazione (dietro presentazione di contratto di locazione pagina 3 di 5 regolarmente registrato); restano escluse tutte le spese relative all'immobile in locazione e per le utenze che rimarranno a carico esclusivo della;
Parte_1
L'assegno unico per le minori sarà percepito al 100% dalla madre collocataria delle figlie minori;
Come già d'accordo tra i coniugi, il SI. provvederà ad acquistare Pt_2 un'autovettura per la SI.ra - per la sicurezza delle figlie - entro e non Pt_1 oltre il 31.12.2025, considerata la vetustà dell'attuale veicolo, con impegno del a sopportare le eventuali spese di riparazione dell'auto che si Pt_2 rendessero eventualmente necessarie per la vetustà dell'auto;
I genitori concederanno il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti dei figli;
I figli non avranno rapporti con l'eventuale nuovo/a compagno/a dei genitori se non in caso di relazione stabile e consolidata e comunque con il previo accordo di entrambi i genitori.
Il , oltre al pagamento del compenso del proprio avvocato, Parte_2 contribuirà al pagamento delle spese legali sostenute dalla moglie nei limiti di €
1.000,00 oltre accessori di legge.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle eSIenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di OC AN AN (Anno 2011 n.
5 - Parte II Serie A Ufficio 1).
Dichiara le spese del procedimento a carico di , quanto al Parte_2 compenso del proprio difensore per intero, e nei limiti di euro 1.000,00 oltre accessori di legge quanto alle spese legali sostenute dalla Pt_1
Così deciso in Lanciano il 28.5.2025
Il Presidente pagina 4 di 5 Massimo Canosa
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