TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2187/2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento iscritto al n. 2187/25 R.G., all'esito di trasmissione degli atti dd. 07/05/2025 ex art. 6 comma 2 ultima parte della Legge 10 novembre 2014 n. 162 da parte del PUBBLICO MINISTERO, nell'ambito del Proc. n. 7/2025 R.G. Negoziazioni Assistite instaurato da , con avv. P. Parte_1
VALLE, e , con avv. T. BENUSSI;
CP_1 esaminati atti e documenti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente procedura di negoziazione assistita, al fine di regolamentare gli assetti genitoriali riguardo al figlio , nato in data [...] dalla Persona_1 loro unione, poi cessata.
Il P.M. ha rilevato che “…l'unica condizione dell'accordo, inerente la collocazione del minore ed il diritto di visita del padre, non può essere autorizzata, in considerazione della assoluta genericità della stessa, laddove al punto n.
3.a) è previsto esclusivamente che "Il minore starà con il padre liberamente, secondo tempi previamente concordati con la madre"; Ritenuto al contrario che, nell'esclusivo interesse del minore ed al fine di garantire il suo corretto sviluppo psicofisico, è necessaria una costante frequentazione con entrambi i genitori e, dunque, anche con il padre, genitore non collocatario;
il Considerato che la condizione suindicata non garantisce in alcun modo diritto di visita del padre né il diritto del minore a poter trascorre tempi certi ed espressamente individuati con il padre;
Ritenuto, inoltre, che data la tenera età del minore, lo stesso non potrà in alcun modo far valere il proprio diritto ad incontrare il padre in caso di diniego da parte della madre;
Considerato, infatti, che la mancata previsione di tempi certi, anche se minimi, di frequentazione del padre con la minore
(ad esempio durante i fine settimana alternati ed almeno uno o due pernottamenti o pomeriggi infrasettimanali) rende assolutamente generica ed aleatoria la condizione che non disciplina affatto - né tantomeno tutela in alcun modo - il diritto del minore di trascorrere con il proprio padre (e, di pagina 1 di 4 conseguenza, il diritto del padre a trascorrere il tempo con il figlio) un tempo neppure sommariamente individuato con la minima certezza”.
Il Giudice designato, all'esito della trasmissione degli atti, ha fissato la comparizione delle parti in forma cartolare e le parti, con note scritte, hanno fornito i chiarimenti che seguono:
“ Le parti danno atto di aver convissuto per circa un anno e di essersi successivamente separate, interrompendo la convivenza nell'anno 2021 (mese non precisamente ricordato dalla parte), allorché la , unitamente al figlio , all'epoca di circa due anni, ha lasciato l'abitazione dello Pt_1 PE CP_1
e si è trasferita nell'immobile da lei già condotto in locazione, di proprietà dell' . CP_2
Da tale momento, e cioè da quando il minore aveva circa due anni, il rapporto padre-figlio si è sempre mantenuto stabile e continuativo, secondo modalità concordate liberamente tra le parti.
Attualmente, il minore incontra il padre una volta alla settimana, senza pernottamento. La relazione tra il padre e il figlio è positiva, e il minore manifesta disponibilità e piacere nel trascorrere del tempo con il genitore.
Le parti dichiarano di non aver mai riscontrato difficoltà nella gestione e programmazione dei tempi di permanenza del minore con il padre e rappresentano di non avere intenzione di modificare l'attuale assetto organizzativo, in quanto rispondente alle esigenze lavorative di entrambi (la RE è occupata presso una mensa scolastica, mentre lo svolge attività lavorativa a chiamata come montatore CP_1 di cucine), al benessere del minore e al principio della bigenitorialità.
Dà atto che il figlio nato il [...] in [...] (C.F. Persona_1
) risiede alla VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 23 Comune TRIESTE (TS), C.F._1 frequenta il III anno della scuola materna presso l'Istituto comunale Primi Voli;
il prossimo anno è stato iscritto alla scuola primaria presso l'Istituto Duca D'Aosta. Quale attività extra scolare, pratica nuoto”.
Le parti hanno quindi ribadito di voler regolamentare gli assetti genitoriali del figlio PE
, alle seguenti condizioni, dichiarando altresì di prestare acquiescenza all'emananda sentenza:
[...]
“1. AFFIDAMENTO:
viene affidato in modo condiviso a entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria Persona_1 amministrazione saranno prese anche singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento della sua assunzione.
2. RESIDENZA DEL MINORE:
Il minore sarà residente presso la mamma, nella casa familiare in Via San Giovanni Bosco N. 23
Comune TRIESTE (TS);
3. TEMPI DI PERMANENZA: pagina 2 di 4 a) Il minore starà con il padre liberamente, secondo tempi previamente concordati con la madre.
b) I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno sospesi per un periodo di due settimane durante l'estate in coincidenza con le ferie della madre.
c) Scuola e viaggi di Istruzione:
- Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sul minore e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente.
- I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
- Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolandone l'autonomia.
Rispetto al futuro orientamento scolastico del minore, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle preferenze del minore e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti.
d) Le parti si obbligano a non pubblicare foto del figlio sui social;
e) Le parti si garantiscono reciprocamente il diritto ad avere almeno un contatto telefonico giornaliero, di massima nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con il figlio quando lo stesso
è con l'altro genitore o terze persone da questi delegate.
4. MANTENIMENTO ORDINARIO:
contribuirà anche al mantenimento del figlio mediante corresponsione a di CP_1 Parte_1 mensili € 250,00, adeguabili annualmente ex indici ISTAT (decorrenza Istat 27/02/2025), da versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato.
5. SPESE STRAORDINARIE:
Le parti concordano di dividere ogni spesa straordinaria del figlio in misura del 50% e cioè quelle del
Protocollo dd. 18/05/15, compresa la mensa.
6. DOCUMENTI PER ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio anche per il figlio e propri, previamente autorizzandosi a espatri con il minore in giornata in Slovenia, Austria, Croazia.
7. ASSEGNO UNICO E SUSSIDI PUBBLICISTICI: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino al 100% a Altrettanto la fruizione di Parte_1 eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee. Danno atto di aver tenuto in considerazione nel pagina 3 di 4 raggiungere gli accordi economici rappresentati nel presente ricorso dell'attuale entità dell'assegno unico, cosi come eventualmente aumentato all'esito del presente accordo. Per tale motivo, convengono che eventuali sue esclusioni o riduzioni abbiano giuridica rilevanza”.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritenuti chiari ed esaustivi i chiarimenti forniti, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese vanno compensate, stante l'intervenuto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione;
dato atto della prestata acquiescenza.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 2/07/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento iscritto al n. 2187/25 R.G., all'esito di trasmissione degli atti dd. 07/05/2025 ex art. 6 comma 2 ultima parte della Legge 10 novembre 2014 n. 162 da parte del PUBBLICO MINISTERO, nell'ambito del Proc. n. 7/2025 R.G. Negoziazioni Assistite instaurato da , con avv. P. Parte_1
VALLE, e , con avv. T. BENUSSI;
CP_1 esaminati atti e documenti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente procedura di negoziazione assistita, al fine di regolamentare gli assetti genitoriali riguardo al figlio , nato in data [...] dalla Persona_1 loro unione, poi cessata.
Il P.M. ha rilevato che “…l'unica condizione dell'accordo, inerente la collocazione del minore ed il diritto di visita del padre, non può essere autorizzata, in considerazione della assoluta genericità della stessa, laddove al punto n.
3.a) è previsto esclusivamente che "Il minore starà con il padre liberamente, secondo tempi previamente concordati con la madre"; Ritenuto al contrario che, nell'esclusivo interesse del minore ed al fine di garantire il suo corretto sviluppo psicofisico, è necessaria una costante frequentazione con entrambi i genitori e, dunque, anche con il padre, genitore non collocatario;
il Considerato che la condizione suindicata non garantisce in alcun modo diritto di visita del padre né il diritto del minore a poter trascorre tempi certi ed espressamente individuati con il padre;
Ritenuto, inoltre, che data la tenera età del minore, lo stesso non potrà in alcun modo far valere il proprio diritto ad incontrare il padre in caso di diniego da parte della madre;
Considerato, infatti, che la mancata previsione di tempi certi, anche se minimi, di frequentazione del padre con la minore
(ad esempio durante i fine settimana alternati ed almeno uno o due pernottamenti o pomeriggi infrasettimanali) rende assolutamente generica ed aleatoria la condizione che non disciplina affatto - né tantomeno tutela in alcun modo - il diritto del minore di trascorrere con il proprio padre (e, di pagina 1 di 4 conseguenza, il diritto del padre a trascorrere il tempo con il figlio) un tempo neppure sommariamente individuato con la minima certezza”.
Il Giudice designato, all'esito della trasmissione degli atti, ha fissato la comparizione delle parti in forma cartolare e le parti, con note scritte, hanno fornito i chiarimenti che seguono:
“ Le parti danno atto di aver convissuto per circa un anno e di essersi successivamente separate, interrompendo la convivenza nell'anno 2021 (mese non precisamente ricordato dalla parte), allorché la , unitamente al figlio , all'epoca di circa due anni, ha lasciato l'abitazione dello Pt_1 PE CP_1
e si è trasferita nell'immobile da lei già condotto in locazione, di proprietà dell' . CP_2
Da tale momento, e cioè da quando il minore aveva circa due anni, il rapporto padre-figlio si è sempre mantenuto stabile e continuativo, secondo modalità concordate liberamente tra le parti.
Attualmente, il minore incontra il padre una volta alla settimana, senza pernottamento. La relazione tra il padre e il figlio è positiva, e il minore manifesta disponibilità e piacere nel trascorrere del tempo con il genitore.
Le parti dichiarano di non aver mai riscontrato difficoltà nella gestione e programmazione dei tempi di permanenza del minore con il padre e rappresentano di non avere intenzione di modificare l'attuale assetto organizzativo, in quanto rispondente alle esigenze lavorative di entrambi (la RE è occupata presso una mensa scolastica, mentre lo svolge attività lavorativa a chiamata come montatore CP_1 di cucine), al benessere del minore e al principio della bigenitorialità.
Dà atto che il figlio nato il [...] in [...] (C.F. Persona_1
) risiede alla VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 23 Comune TRIESTE (TS), C.F._1 frequenta il III anno della scuola materna presso l'Istituto comunale Primi Voli;
il prossimo anno è stato iscritto alla scuola primaria presso l'Istituto Duca D'Aosta. Quale attività extra scolare, pratica nuoto”.
Le parti hanno quindi ribadito di voler regolamentare gli assetti genitoriali del figlio PE
, alle seguenti condizioni, dichiarando altresì di prestare acquiescenza all'emananda sentenza:
[...]
“1. AFFIDAMENTO:
viene affidato in modo condiviso a entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria Persona_1 amministrazione saranno prese anche singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento della sua assunzione.
2. RESIDENZA DEL MINORE:
Il minore sarà residente presso la mamma, nella casa familiare in Via San Giovanni Bosco N. 23
Comune TRIESTE (TS);
3. TEMPI DI PERMANENZA: pagina 2 di 4 a) Il minore starà con il padre liberamente, secondo tempi previamente concordati con la madre.
b) I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno sospesi per un periodo di due settimane durante l'estate in coincidenza con le ferie della madre.
c) Scuola e viaggi di Istruzione:
- Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sul minore e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente.
- I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
- Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolandone l'autonomia.
Rispetto al futuro orientamento scolastico del minore, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle preferenze del minore e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti.
d) Le parti si obbligano a non pubblicare foto del figlio sui social;
e) Le parti si garantiscono reciprocamente il diritto ad avere almeno un contatto telefonico giornaliero, di massima nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con il figlio quando lo stesso
è con l'altro genitore o terze persone da questi delegate.
4. MANTENIMENTO ORDINARIO:
contribuirà anche al mantenimento del figlio mediante corresponsione a di CP_1 Parte_1 mensili € 250,00, adeguabili annualmente ex indici ISTAT (decorrenza Istat 27/02/2025), da versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato.
5. SPESE STRAORDINARIE:
Le parti concordano di dividere ogni spesa straordinaria del figlio in misura del 50% e cioè quelle del
Protocollo dd. 18/05/15, compresa la mensa.
6. DOCUMENTI PER ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio anche per il figlio e propri, previamente autorizzandosi a espatri con il minore in giornata in Slovenia, Austria, Croazia.
7. ASSEGNO UNICO E SUSSIDI PUBBLICISTICI: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino al 100% a Altrettanto la fruizione di Parte_1 eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee. Danno atto di aver tenuto in considerazione nel pagina 3 di 4 raggiungere gli accordi economici rappresentati nel presente ricorso dell'attuale entità dell'assegno unico, cosi come eventualmente aumentato all'esito del presente accordo. Per tale motivo, convengono che eventuali sue esclusioni o riduzioni abbiano giuridica rilevanza”.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritenuti chiari ed esaustivi i chiarimenti forniti, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese vanno compensate, stante l'intervenuto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione;
dato atto della prestata acquiescenza.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 2/07/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 4 di 4