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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3483/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483/2018 promossa da: assistito dagli avv.ti GALDIERI ALESSANDRA e POLEO ANTONIO, Parte_1 ed elettivamente domiciliato in VIA ASSISI 32 CROTONE
ATTRICE contro
, assistito dall'avv. LE PERA ROBERTO , ed elettivamente domiciliato Controparte_1 in Via Rivocati, 147 COSENZA
CONVENUTO
AT , assistita dall'avv. DARIO ZIMMARDI ed elettivamente CP_2 domiciliata in Rende (CS) via Giovanni XXIII n° 43 presso lo studio dell'Avv. Roberto Terenzio
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, unitamente al lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. In ragione dell'avvenuto deposito di sentenza non definitiva, la n. 609/2023 del 6.04.2023, in cui venivano compiutamente descritti lo svolgimento del processo e i fatti allegati dalle parti, per ragioni di economia processuale, sobrietà e sinteticità degli atti, si rimanda, con riferimento agli stessi, a tale sentenza, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attrice nei confronti di rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza azionata dal convenuto Parte_2
pagina 1 di 6 nei confronti di dichiarata la nullità della c.t.u. depositata nel CP_1 Parte_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4605/2017 R.G. e veniva poi disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di risarcimento del danno formulata dalla nei limiti specificati in sentenza nei confronti del e alla richiesta di manleva formulata Pt_1 CP_1 dallo stesso.
Con ordinanza coeva, in ragione della dichiarata nullità della CTU (questione ormai decisa con sentenza e quindi non tangibile dallo scrivente magistrato, trattandosi della prosecuzione di medesimo giudizio) e pertanto della assoluta inutilizzabilità della stessa (anche agli invocati fini comparativi), veniva poi disposta nuova CTU nominando, in ossequio alla normativa vigente, un collegio peritale composto da uno specialista in medicina legale e da uno in chirurgia plastica, materia relativa alla prestazione sanitaria resa.
1.1. Depositato l'elaborato peritale la causa veniva poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
3. Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il Giudicante deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio, con riferimento ai principi normativi temporalmente applicabili. Occorre, innanzi tutto, evidenziare che nel caso di specie viene in rilievo un contratto atipico di spedalità: ed invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ. n. 1620/2012; Cass. civ. 19 ottobre 2006, n.
22390; Cass. civ. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. civ. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. civ. 26 gennaio
2006, n. 1698; Cass. civ. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. civ. 21 luglio 2003, n. 11316; Cass. civ. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. civ. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. civ. 10 settembre 1999, n. 9198; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. civ. 27 luglio 1998, n. 7336;
Cass. civ. 11 aprile 1995, n. 4152; Cass. civ. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. civ. 4 agosto 1988, n.
6707; Cass. civ. 1 marzo 1988, n. 2144; Cass. civ. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. civ. 21 dicembre 1978,
n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v.
Cass. civ. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ. SS.UU. l luglio
2002, n. 9556; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 21 dicembre 1978, n. 6141). Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico con effetti protettivi nei confronti del terzo, che si estendono anche ai prossimi congiunti del paziente (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10741; Trib. Campobasso 27 gennaio 2009 n. 66; Trib. Roma 22 settembre 2010 n. 18779), nei confronti dei quali, quindi, la struttura medica risponde a titolo di responsabilità contrattuale;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. Nell'ambito degli obblighi discendenti dal contratto di spedalità rientra l'obbligo di preservare il paziente dal rischio di infezioni ospedaliere (cfr. Cass. civ. 1 dicembre 2010 n. 24401). Sulla struttura medica grava altresì pagina 2 di 6 l'obbligo di fornire al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che si intendono praticare o l'intervento chirurgico che si intende eseguire, con le relative modalità. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto di spedalità ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori.
3.1. In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e del danno patito, limitandosi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 19 gennaio 2009 n. 975). Sarà, invece, il debitore della prestazione, cioè, nel caso di specie, la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità, che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto non imputabile (Cass.
14 luglio 2004 n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 577).
Si tratta dell'applicazione al campo della responsabilità medica dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. civ. 30 ottobre 2001 n. 13533), che hanno statuito: a) in materia di responsabilità contrattuale, poiché il presupposto fattuale (l'inadempimento) è il medesimo, identico sarà il criterio di riparto dell'onere della prova sia che il creditore agisca per la risoluzione contrattuale, che per il risarcimento del danno, che per l'adempimento; b) in tutti e tre i casi, il creditore sarà tenuto solo a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (e il relativo termine di scadenza, se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
c) il debitore convenuto sarà gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione;
d) ove il creditore abbia dedotto non già l'inadempimento della prestazione della controparte, ma semplicemente il suo inesatto inadempimento, sarà onere del debitore convenuto dimostrare di aver esattamente adempiuto alla sua prestazione.
3.2. Una riflessione particolare merita la prova del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria (e per essa dei suoi dipendenti, medici, personale paramedico e amministrativo) e la lesione al bene-salute lamentata dal paziente danneggiato.
3.2.1. Preliminarmente, si evidenzia che la Corte regolatrice, ha avuto modo di affermare (prima con
Cass. civ. 16 gennaio 2007 n. 21619, poi con Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 581), che la regola probatoria in subiecta materia non può essere considerata quella dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, bensì quella del “fatto più probabile che non” (cfr. anche Cass. civ. 15 settembre
2008 n. 23676). Il nesso di causalità in ambito civilistico, dunque, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975).
Viene recepita, in effetti, la prassi legale statunitense che applica, ai fini della causalità, il principio
“preponderance of the evidence” (puntualmente applicato dalle Sezioni Unite civili nella sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, con la enunciazione del principio probabilistico e della causalità adeguata), risultando conforme al favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito, in relazione al diverso principio del favor rei, che, concernendo il valore della libertà, esige maggiori garanzie nel campo della repressione penale (cfr. Trib. Varese 15 giugno 2011). La teoria civilistica della causalità cd. adeguata è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite (v. Cass. civ.
SS.UU. 26 gennaio 2011, n. 1768). Alla luce dei principi sin qui richiamati, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal pagina 3 di 6 criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili
(Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 luglio 2011 n. 15709).
3.2.2. Ciò premesso, occorre verificare su chi ricada l'onere di provare il nesso causale. Le Sezioni
Unite del 2008 (Cass. civ. 11 gennaio 2008 n. 577) hanno chiaramente affermato che la prova (della mancanza) del nesso di causalità deve gravare sul debitore della prestazione medica (e quindi struttura sanitaria e medico), anche per il principio di vicinanza della prova, dovendo in sostanza il debitore dimostrare che la lesione patita non è dipesa dalla sua attività (omissiva o commissiva) ma da altri fattori: ciò dovrebbe risultare più semplice per chi (come il medico o la struttura presso cui lavora) ha la disponibilità delle nozioni tecnico-specialistiche per risolvere la questione dell'eziologia della lesione ed ha, soprattutto, una più facile accessibilità alla documentazione medico-diagnostica del caso clinico. Tale posizione, dettata da condivisibili riflessioni sulla vicinanza della prova del nesso di causalità alla struttura sanitaria piuttosto che al paziente, potrebbe risultare forse eccessivamente gravosa per la struttura sanitaria, la quale, in definitiva, andrebbe incontro a responsabilità civile sulla base della sua mera incolpazione da parte del paziente, dovendo quest'ultimo solo provare il danno patito, poiché, in genere, il contratto di spedalità è dato fattuale non contestato (o comunque assai agevolmente dimostrabile con la produzione della cartella clinica), dovendo poi la struttura sanitaria provare “tutto il resto”. Sembrerebbe allora più equilibrata la posizione espressa dalle sezioni semplici della Suprema Corte (Cass. civ. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. civ. 9 febbraio 2010 n. 2847) le quali hanno affermato che: a) in tema di responsabilità civile nell'attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto sociale”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'attività posta in essere) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
b) resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Vale inoltre puntualizzare che la prova che incombe sul paziente riguarda il nesso di causalità tra l'inadempimento imputato alla struttura sanitaria o al medico (che, si ribadisce, il paziente non deve provare ma solo allegare) e l'evento dannoso, ovvero l'insorgenza della malattia. 4. Venendo alla concreta fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, deve ritenersi che pur sussistendo la prova del rapporto di spedalità (non contestato) deve tuttavia escludersi ogni responsabilità del medico convenuto.
4.1. Dall'espletata consulenza tecnica, alla luce della documentazione in atti e degli esiti a cui è pervenuto il collegio peritale, questo giudice ritiene, difatti, che la domanda di parte attrice relativa alla responsabilità per l'intervento di chirurgia plastica debba essere rigettata.
Ed invero, nelle conclusioni della relazione depositata dai CTU, rispondendo ai quesiti posti dall'allora
G.I., il collegio peritale ha affermato che “non emergono quindi elementi per poter ravvisare concrete criticità nell'operato del chirurgo o condizioni tali da integrare dei postumi permanenti”.
Tali conclusioni sono frutto di un articolata risposta ai quesiti posti ai consulenti i quali pur avendo evidenziato la presenza di mammelle asimmetriche per forma e volume e che la mammella destra appare ptosica rispetto alla controlaterale, hanno affermato, precisando che nell'esecuzione degli interventi chirurgici effettuati dal convenuto “In ambedue i casi, le tecniche chirurgiche utilizzate risultano aderenti alle modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza medica” e che, in pagina 4 di 6 ordine al lamentato danno estetico “la mammella destra, non interessata dall'intervento appena indicato (mastectomia conseguente a malattia sofferta dall'attrice successivamente), appare ptosica ma con una buona forma. Le cicatrici osservate, inoltre, risultano compatibili con i normali esiti delle procedure chirurgiche di mastopessi. Pertanto, effettuando una comparazione con la condizione documentata nel settembre 2014 non possono certo ravvisarsi dei peggioramenti.”; hanno inoltre sottolineato che la “presentava asimmetria mammaria già in epoca precedente agli interventi Pt_1 chirurgici e che, ad ogni modo, tale condizione appare eventualmente addebitabile alle complicanze non prevenibili delle procedure effettuate.”
Analizzando le lamentate complicanze sofferte dall'attrice (determinanti anche il secondo intervento subito), e in particolare alla deiscenza, i periti hanno affermato che “La gestione della deiscenza, la quale nel caso in discussione non rappresenta una criticità nell'assistenza sanitaria offerta, appare sostanzialmente adeguata. In particolare, di fronte alla negatività delle colture effettuate, correttamente in un primo momento si è tentato di procedere ad un intervento di chiusura della ferita cutanea (20/11/2015) e solo successivamente, dopo aver appurato l'impossibilità di salvataggio delle protesi, si è proceduto all'asportazione delle stesse”.
I CTU hanno pertanto escluso la riconducibilità causale de danno lamentato e riscontrato alla condotta del sanitario che, viceversa, hanno seguito le corrette procedure e indicazioni del caso.
Le conclusioni dei CTU sono state contestate dal CTP della parte attrice e, nel rispondere alle osservazioni ricevute hanno poi replicato che “nell'immediato periodo postoperatorio (maggio 2015) si
è sviluppato un ematoma postoperatorio, il quale deve considerarsi come complicanza prevedibile nella tipologia di chirurgia in discussione, evento ampiamente descritto nella Letteratura Scientifica di merito. Tale evenienza, quindi, non può considerarsi automaticamente come una conseguenza di un errore tecnico intraoperatorio. Peraltro, stando a quanto documentato nelle due visite postoperatorie
(5 giugno e 22 giugno 2015), non si sono registrati successivamente eventi di rilievo e ciò consente di affermare che con ogni verisimiglianza il quadro si era risolto” oltre poi ad escludere che dalla cartella clinica si evidenziasse una copiosa emorragia durante l'intervento (comprovante un errore chirurgico) e ribadire l'assenza di danno estetico.
I CTU, quindi, anche all'esito delle osservazioni, ribadivano le conclusioni rese.
4.2. Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti, di visita specialistica della e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, Pt_1 congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico- giuridici.
E' appena il caso di rilevare che i CTU hanno attentamente esaminato la prodotta perizia di parte – e le osservazioni ricevute - dando specifico conto, punto per punto, delle ragioni di dissenso rispetto al contenuto di detta perizia, ragioni condivise da questo giudicante poiché fondate su oggettivi rilievi tecnico-scientifici e non già su mere valutazioni soggettive dei CTU.
4.3. La domanda relativa all'accertamento della malpractice medica e del relativo danno deve pertanto essere rigettata.
5. La circostanza che nell'ATP veniva, invece, ritenuta sussistente una responsabilità del convenuto e che, pertanto, il presente giudizio veniva incardinato sulla scorta di tale accertamento tecnico, si ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5.1. Le spese relative alla CTU, invece, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Cosenza, 04/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483/2018 promossa da: assistito dagli avv.ti GALDIERI ALESSANDRA e POLEO ANTONIO, Parte_1 ed elettivamente domiciliato in VIA ASSISI 32 CROTONE
ATTRICE contro
, assistito dall'avv. LE PERA ROBERTO , ed elettivamente domiciliato Controparte_1 in Via Rivocati, 147 COSENZA
CONVENUTO
AT , assistita dall'avv. DARIO ZIMMARDI ed elettivamente CP_2 domiciliata in Rende (CS) via Giovanni XXIII n° 43 presso lo studio dell'Avv. Roberto Terenzio
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, unitamente al lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. In ragione dell'avvenuto deposito di sentenza non definitiva, la n. 609/2023 del 6.04.2023, in cui venivano compiutamente descritti lo svolgimento del processo e i fatti allegati dalle parti, per ragioni di economia processuale, sobrietà e sinteticità degli atti, si rimanda, con riferimento agli stessi, a tale sentenza, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attrice nei confronti di rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza azionata dal convenuto Parte_2
pagina 1 di 6 nei confronti di dichiarata la nullità della c.t.u. depositata nel CP_1 Parte_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4605/2017 R.G. e veniva poi disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di risarcimento del danno formulata dalla nei limiti specificati in sentenza nei confronti del e alla richiesta di manleva formulata Pt_1 CP_1 dallo stesso.
Con ordinanza coeva, in ragione della dichiarata nullità della CTU (questione ormai decisa con sentenza e quindi non tangibile dallo scrivente magistrato, trattandosi della prosecuzione di medesimo giudizio) e pertanto della assoluta inutilizzabilità della stessa (anche agli invocati fini comparativi), veniva poi disposta nuova CTU nominando, in ossequio alla normativa vigente, un collegio peritale composto da uno specialista in medicina legale e da uno in chirurgia plastica, materia relativa alla prestazione sanitaria resa.
1.1. Depositato l'elaborato peritale la causa veniva poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
3. Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il Giudicante deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio, con riferimento ai principi normativi temporalmente applicabili. Occorre, innanzi tutto, evidenziare che nel caso di specie viene in rilievo un contratto atipico di spedalità: ed invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ. n. 1620/2012; Cass. civ. 19 ottobre 2006, n.
22390; Cass. civ. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. civ. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. civ. 26 gennaio
2006, n. 1698; Cass. civ. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. civ. 21 luglio 2003, n. 11316; Cass. civ. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. civ. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. civ. 10 settembre 1999, n. 9198; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. civ. 27 luglio 1998, n. 7336;
Cass. civ. 11 aprile 1995, n. 4152; Cass. civ. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. civ. 4 agosto 1988, n.
6707; Cass. civ. 1 marzo 1988, n. 2144; Cass. civ. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. civ. 21 dicembre 1978,
n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v.
Cass. civ. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ. SS.UU. l luglio
2002, n. 9556; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 21 dicembre 1978, n. 6141). Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico con effetti protettivi nei confronti del terzo, che si estendono anche ai prossimi congiunti del paziente (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10741; Trib. Campobasso 27 gennaio 2009 n. 66; Trib. Roma 22 settembre 2010 n. 18779), nei confronti dei quali, quindi, la struttura medica risponde a titolo di responsabilità contrattuale;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. Nell'ambito degli obblighi discendenti dal contratto di spedalità rientra l'obbligo di preservare il paziente dal rischio di infezioni ospedaliere (cfr. Cass. civ. 1 dicembre 2010 n. 24401). Sulla struttura medica grava altresì pagina 2 di 6 l'obbligo di fornire al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che si intendono praticare o l'intervento chirurgico che si intende eseguire, con le relative modalità. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto di spedalità ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori.
3.1. In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e del danno patito, limitandosi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 19 gennaio 2009 n. 975). Sarà, invece, il debitore della prestazione, cioè, nel caso di specie, la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità, che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto non imputabile (Cass.
14 luglio 2004 n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 577).
Si tratta dell'applicazione al campo della responsabilità medica dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. civ. 30 ottobre 2001 n. 13533), che hanno statuito: a) in materia di responsabilità contrattuale, poiché il presupposto fattuale (l'inadempimento) è il medesimo, identico sarà il criterio di riparto dell'onere della prova sia che il creditore agisca per la risoluzione contrattuale, che per il risarcimento del danno, che per l'adempimento; b) in tutti e tre i casi, il creditore sarà tenuto solo a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (e il relativo termine di scadenza, se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
c) il debitore convenuto sarà gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione;
d) ove il creditore abbia dedotto non già l'inadempimento della prestazione della controparte, ma semplicemente il suo inesatto inadempimento, sarà onere del debitore convenuto dimostrare di aver esattamente adempiuto alla sua prestazione.
3.2. Una riflessione particolare merita la prova del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria (e per essa dei suoi dipendenti, medici, personale paramedico e amministrativo) e la lesione al bene-salute lamentata dal paziente danneggiato.
3.2.1. Preliminarmente, si evidenzia che la Corte regolatrice, ha avuto modo di affermare (prima con
Cass. civ. 16 gennaio 2007 n. 21619, poi con Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 581), che la regola probatoria in subiecta materia non può essere considerata quella dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, bensì quella del “fatto più probabile che non” (cfr. anche Cass. civ. 15 settembre
2008 n. 23676). Il nesso di causalità in ambito civilistico, dunque, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975).
Viene recepita, in effetti, la prassi legale statunitense che applica, ai fini della causalità, il principio
“preponderance of the evidence” (puntualmente applicato dalle Sezioni Unite civili nella sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, con la enunciazione del principio probabilistico e della causalità adeguata), risultando conforme al favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito, in relazione al diverso principio del favor rei, che, concernendo il valore della libertà, esige maggiori garanzie nel campo della repressione penale (cfr. Trib. Varese 15 giugno 2011). La teoria civilistica della causalità cd. adeguata è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite (v. Cass. civ.
SS.UU. 26 gennaio 2011, n. 1768). Alla luce dei principi sin qui richiamati, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal pagina 3 di 6 criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili
(Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 luglio 2011 n. 15709).
3.2.2. Ciò premesso, occorre verificare su chi ricada l'onere di provare il nesso causale. Le Sezioni
Unite del 2008 (Cass. civ. 11 gennaio 2008 n. 577) hanno chiaramente affermato che la prova (della mancanza) del nesso di causalità deve gravare sul debitore della prestazione medica (e quindi struttura sanitaria e medico), anche per il principio di vicinanza della prova, dovendo in sostanza il debitore dimostrare che la lesione patita non è dipesa dalla sua attività (omissiva o commissiva) ma da altri fattori: ciò dovrebbe risultare più semplice per chi (come il medico o la struttura presso cui lavora) ha la disponibilità delle nozioni tecnico-specialistiche per risolvere la questione dell'eziologia della lesione ed ha, soprattutto, una più facile accessibilità alla documentazione medico-diagnostica del caso clinico. Tale posizione, dettata da condivisibili riflessioni sulla vicinanza della prova del nesso di causalità alla struttura sanitaria piuttosto che al paziente, potrebbe risultare forse eccessivamente gravosa per la struttura sanitaria, la quale, in definitiva, andrebbe incontro a responsabilità civile sulla base della sua mera incolpazione da parte del paziente, dovendo quest'ultimo solo provare il danno patito, poiché, in genere, il contratto di spedalità è dato fattuale non contestato (o comunque assai agevolmente dimostrabile con la produzione della cartella clinica), dovendo poi la struttura sanitaria provare “tutto il resto”. Sembrerebbe allora più equilibrata la posizione espressa dalle sezioni semplici della Suprema Corte (Cass. civ. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. civ. 9 febbraio 2010 n. 2847) le quali hanno affermato che: a) in tema di responsabilità civile nell'attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto sociale”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'attività posta in essere) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
b) resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Vale inoltre puntualizzare che la prova che incombe sul paziente riguarda il nesso di causalità tra l'inadempimento imputato alla struttura sanitaria o al medico (che, si ribadisce, il paziente non deve provare ma solo allegare) e l'evento dannoso, ovvero l'insorgenza della malattia. 4. Venendo alla concreta fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, deve ritenersi che pur sussistendo la prova del rapporto di spedalità (non contestato) deve tuttavia escludersi ogni responsabilità del medico convenuto.
4.1. Dall'espletata consulenza tecnica, alla luce della documentazione in atti e degli esiti a cui è pervenuto il collegio peritale, questo giudice ritiene, difatti, che la domanda di parte attrice relativa alla responsabilità per l'intervento di chirurgia plastica debba essere rigettata.
Ed invero, nelle conclusioni della relazione depositata dai CTU, rispondendo ai quesiti posti dall'allora
G.I., il collegio peritale ha affermato che “non emergono quindi elementi per poter ravvisare concrete criticità nell'operato del chirurgo o condizioni tali da integrare dei postumi permanenti”.
Tali conclusioni sono frutto di un articolata risposta ai quesiti posti ai consulenti i quali pur avendo evidenziato la presenza di mammelle asimmetriche per forma e volume e che la mammella destra appare ptosica rispetto alla controlaterale, hanno affermato, precisando che nell'esecuzione degli interventi chirurgici effettuati dal convenuto “In ambedue i casi, le tecniche chirurgiche utilizzate risultano aderenti alle modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza medica” e che, in pagina 4 di 6 ordine al lamentato danno estetico “la mammella destra, non interessata dall'intervento appena indicato (mastectomia conseguente a malattia sofferta dall'attrice successivamente), appare ptosica ma con una buona forma. Le cicatrici osservate, inoltre, risultano compatibili con i normali esiti delle procedure chirurgiche di mastopessi. Pertanto, effettuando una comparazione con la condizione documentata nel settembre 2014 non possono certo ravvisarsi dei peggioramenti.”; hanno inoltre sottolineato che la “presentava asimmetria mammaria già in epoca precedente agli interventi Pt_1 chirurgici e che, ad ogni modo, tale condizione appare eventualmente addebitabile alle complicanze non prevenibili delle procedure effettuate.”
Analizzando le lamentate complicanze sofferte dall'attrice (determinanti anche il secondo intervento subito), e in particolare alla deiscenza, i periti hanno affermato che “La gestione della deiscenza, la quale nel caso in discussione non rappresenta una criticità nell'assistenza sanitaria offerta, appare sostanzialmente adeguata. In particolare, di fronte alla negatività delle colture effettuate, correttamente in un primo momento si è tentato di procedere ad un intervento di chiusura della ferita cutanea (20/11/2015) e solo successivamente, dopo aver appurato l'impossibilità di salvataggio delle protesi, si è proceduto all'asportazione delle stesse”.
I CTU hanno pertanto escluso la riconducibilità causale de danno lamentato e riscontrato alla condotta del sanitario che, viceversa, hanno seguito le corrette procedure e indicazioni del caso.
Le conclusioni dei CTU sono state contestate dal CTP della parte attrice e, nel rispondere alle osservazioni ricevute hanno poi replicato che “nell'immediato periodo postoperatorio (maggio 2015) si
è sviluppato un ematoma postoperatorio, il quale deve considerarsi come complicanza prevedibile nella tipologia di chirurgia in discussione, evento ampiamente descritto nella Letteratura Scientifica di merito. Tale evenienza, quindi, non può considerarsi automaticamente come una conseguenza di un errore tecnico intraoperatorio. Peraltro, stando a quanto documentato nelle due visite postoperatorie
(5 giugno e 22 giugno 2015), non si sono registrati successivamente eventi di rilievo e ciò consente di affermare che con ogni verisimiglianza il quadro si era risolto” oltre poi ad escludere che dalla cartella clinica si evidenziasse una copiosa emorragia durante l'intervento (comprovante un errore chirurgico) e ribadire l'assenza di danno estetico.
I CTU, quindi, anche all'esito delle osservazioni, ribadivano le conclusioni rese.
4.2. Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti, di visita specialistica della e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, Pt_1 congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico- giuridici.
E' appena il caso di rilevare che i CTU hanno attentamente esaminato la prodotta perizia di parte – e le osservazioni ricevute - dando specifico conto, punto per punto, delle ragioni di dissenso rispetto al contenuto di detta perizia, ragioni condivise da questo giudicante poiché fondate su oggettivi rilievi tecnico-scientifici e non già su mere valutazioni soggettive dei CTU.
4.3. La domanda relativa all'accertamento della malpractice medica e del relativo danno deve pertanto essere rigettata.
5. La circostanza che nell'ATP veniva, invece, ritenuta sussistente una responsabilità del convenuto e che, pertanto, il presente giudizio veniva incardinato sulla scorta di tale accertamento tecnico, si ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5.1. Le spese relative alla CTU, invece, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Cosenza, 04/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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