Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 396
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Sentenza 16 gennaio 1999

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Ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte del curatore non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in ordine a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., direttamente applicabili alla fattispecie, trattandosi di comunicazione da effettuarsi nell'ambito di una procedura regolata dagli art. 703 e segg. cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 396
    Data del deposito : 16 gennaio 1999

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