Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5058/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5058/2017 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli Nord numero 1555/2017 pubblicata il 05.06.2017 e notificata il 06.07.2017, promossa da:
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BOCCAGNA RAFFAELE presso il cui studio sono elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI N. 16/B 81031 AVERSA
APPELLANTI contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUZZI P.IVA_1
AUGUSTO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in GALLERIA
VANVITELLI N. 37 80129 NAPOLI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art 127 ter cpc. pagina 1 di 10
e quest'ultima quale fideiussore, con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato in data 24.02.2014 convenivano in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di
[...]
Napoli Nord deducendo che sin dal 2008 intrattenevano con la filiale di Grazzanise del un rapporto di apertura di credito con affidamento sul Controparte_1
conto corrente n. 1642.26. Gli attori assumevano che l'istituto di credito non aveva mai consegnato loro copia del contratto né degli estratti conto. A fronte delle richieste di rientro avanzate dalla banca, contestavano l'illegittimità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, alla determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale, alla previsione della commissione di massimo scoperto e alla decorrenza della valuta.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1555/2017, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava inammissibili le domande condannando gli attori al rimborso delle spese di lite ed al pagamento di €
31.029,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Avverso tale sentenza interponevano appello e chiedendo accogliersi Pt_1 Parte_2
le seguenti conclusioni: “1) sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della Sentenza Proc.
1272/2014 RG notificata il 06.07.17 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che quivi si riportano ricalcolare, a mezzo di
CTU, l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti (cliente - banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla eventuale formalizzazione negoziale ad oggi) sulla base della nullità delle clausole impugnate;
- determinare, a mezzo di C.T.U., che pagina 2 di 10 sin da ora si invoca, il Costo Effettivo Annuo dello/degli impugnato/i rapporto/i bancario/i, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del/i rapporto/i bancario/i; disporre perizia contabile (C.T.U.) su ciascuno dei rapporti bancari per cui è causa, avente per oggetto i seguenti quesiti: a) calcolare la durata dell'intera apertura di credito tra gli appellanti e la b) calcolare la scopertura media in linea capitale;
CP_1
c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, adottando il regime di capitalizzazione semplice al tasso legale, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi nonché il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia di cui alla legge 108/1996; e) calcolare l'importo delle somme illegittimamente percepite dalla banca, in particolare a titolo di commissioni di massimo scoperto, competenze di chiusura et similia;
f) verificare il superamento dei tassi soglia determinati ai sensi della l. 108/96, assommando agli interessi anche le cms;
accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza del contratto di apertura di credito e di conto corrente n° 1642.26 in oggetto nonché di ogni altro connesso e/o collegato e/o delle contestate clausole per difetto insanabile di forma, giusta la disposizione dell'art. 117 d.lgs. 385/1993; 2- accertare e dichiarare, relativamente ai conti ed ai rapporti in oggetto, la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 d. lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art.
117, comma 5 del t.u.b;
3- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza dei contratti di apertura di credito e di conto corrente in oggetto nonché di ogni altro connesso e/o collegato in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali, degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale delle
pagina 3 di 10 C.M.S., delle valute, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, il superamento dei tassi soglia, e, di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni suesposte nella parte motiva del presente appello”.
Si costituiva la appellata la quale contestava l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'avverso appello, rassegnando le seguenti conclusioni “1) In via preliminare, rigettare integralmente l'appello proposto da e in Parte_1 Parte_2
quanto inammissibile per carenza assoluta dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. 2) Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti. 3) Per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ordine ai capi impugnati dagli odierni appellanti con il presente gravame. 4)
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 15.11.2024 la Corte riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
pagina 4 di 10 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Le censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata, in particolare, sono due: a) erronea valutazione delle risultanze istruttorie poiché “l'attore ha depositato al momento della costituzione in giudizio tutti gli estratti conto dal momento dell'apertura del conto corrente fino alla data dell'instaurazione del giudizio…hanno prodotto il conto corrente e gli estratti conto, ma purtroppo, tal fascicolo è andato smarrito e sebbene non fosse stato rinvenuto o ricostruito il giudice ha deciso…senza considerare tutti gli atti di causa prodotti antecedentemente costituendo ciò una palese violazione del diritto di difesa”; 2) “l'errata interpretazione da parte del giudice di primo grado ha indotto a considerare il giudizio come lite temeraria con la relativa condanna ad una somma assolutamente non dovute”.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di appello, dalla disamina del fascicolo d'ufficio di primo grado, si evince che la doglianza sopra riferita non corrisponde alla realtà (ovvero che pagina 5 di 10 gli istanti avrebbero depositato il contratto e gli estratti conto, non rinvenuti in quanto il fascicolo sarebbe poi andato smarrito).
Al contrario, gli attori nell'atto di citazione, da un lato hanno dedotto una presunta mancanza del contratto scritto di conto corrente per poi chiedere che il Tribunale adottasse un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione che non è stato disposto dal Tribunale).
Infine, in sede di ricostruzione del fascicolo smarrito, la difesa degli attori ha depositato esclusivamente una copia fotostatica dell'atto di citazione senza allegare la copia di alcuna documentazione che oggi assume di aver esibito in primo grado.
Va poi evidenziato che a seguito dello smarrimento del fascicolo d'ufficio e nonostante la concessione di apposito termine per la ricostruzione delle produzioni, solo la banca ha provveduto a depositare il proprio fascicolo di parte ricostruito, contenente sia le copie degli atti depositati in forma cartacea al momento della costituzione sia gli atti e documenti depositati telematicamente.
In ogni caso la decisione del Tribunale risulta corretta atteso che il giudicante ha rilevato che "la domanda attorea avanzata ex art. 2033 c.c., al pari di quella di accertamento del saldo del conto su cui insiste l'apertura di credito, è inammissibile. Invero la ripetizione d'indebito è stata formulata con riferimento ad un conto ancora aperto previo accertamento delle partite di dare ed avere e, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente, nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un'apertura di credito non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile né della banca verso il correntista né del correntista nei confronti della banca, consistendo il conto in semplici operazioni contabili di accreditamento dirette a ripristinare la provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere".
Tanto in considerazione della prospettazione difensiva contenuta nel medesimo libello introduttivo del giudizio di primo grado ed in mancanza di documentazione relativa al contratto oggetto di contestazione. Sul punto la decisione del giudice di prime cure va pagina 6 di 10 confermata in quanto si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimità, la quale anche di recente ha ribadito che: "In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (cfr.: Cassazione civile
Sez. I ordinanza n. 13586 del 16 maggio 2024; Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024).
Correttamente, dunque, il giudicante ha giustamente ritenuto "la pretestuosità delle allegazioni attoree”, evidenziando come “la estrema genericità della citazione e la mancata allegazione di tutti gli estratti conto e degli scalari impedisce di valutare la loro corrispondenza nel reale contesto dei vari rapporti, di conto corrente e di affidamento, per cui non può dirsi che le eventuali somme imputate a commissione di massimo scoperto siano prive di causa e quindi costituiscano indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella specifica ipotesi di “conditio sine causa” (cfr. Cass.
1.7.2005 n. 14084)”.
La conferma della natura esplorativa della domanda formulata dagli attori in primo grado, poi, è data dalla circostanza per cui gli appellanti inviavano una richiesta ex art. 119 TUB, formulata (del tutto genericamente) in data 25.01.2014 e presumibilmente spedita in data 04.02.2014 (non ci sono ricevute postali di avvenuta ricezione), mentre l'atto di citazione riporta la data del 05.02.2014 ed è stato notificato in data 18.02.2014.
pagina 7 di 10 Gli appellanti, attori in prime cure, hanno quindi notificato l'atto di citazione senza nemmeno attendere il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata sopra per il rilascio della documentazione, dimostrando così l'evidente strumentalità della richiesta.
Deve affermarsi, pertanto, l'assoluta carenza probatoria della domanda proposta, in relazione all'assolvimento dell'onere documentale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In materia di contratti bancari, l'onere della prova grava sull'attore e, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, siffatto onere è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, tra cui gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per ricostruire l'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
9768/2012, Cass. Civ., 10692/2007; Cassazione civile n. 30670/2023).
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Ed invero, quale ulteriore conseguenza della genericità della domanda proposta e dell'assenza di idonea documentazione a sostegno della stessa, il Tribunale ha correttamente rilevato che "tutte le domande attoree sono state avanzate al buio, nella speranza che una consulenza tecnica di ufficio potesse supplire alla mancanza delle allegazioni di parte, più che al loro difetto di prova".
La condanna per lite temeraria è quindi pienamente giustificata, avendo gli attori agito in giudizio senza attendere il maturarsi del termine di cui all'art. 119 TULB e formulando domande contraddittorie ed esplorative senza aver compiuto una specifica analisi delle risultanze contabili che si accingeva a contestare ed avendo agito in mancanza del necessario supporto probatorio. Per altro gli istanti, dopo le specifiche difese e contestazioni della convenuta, hanno perseverato nel comportamento negligente CP_1
omettendo di ricostruire con precisione la produzione difensiva di parte. La giurisprudenza della, in materia di lite temeraria, ha infatti ribadito che: “La condanna
pagina 8 di 10 ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr.: Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019; Cass.
27623/2017; Cass. 5725/2019; Cass. SS.UU. 9912/2018; 22405/2018).
Tutto ciò premesso l'appello deve essere respinto.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 Napoli numero 1705/2019 pubblicata il 14.02.2019 nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord;
b) Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore delle Controparte_1
spese del secondo grado del giudizio, che liquida in € 170,00 per spese ed €
6.946,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante e Parte_1 Parte_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 13.02.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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