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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IC De IA Presidente
2) dott. TE CO Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
Parte_1
rappresentato e
[...] difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO CHIEFFALLO Parte_2
-Appellato - All'udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 422/2023 del 13.09.2023 il Tribunale di Trapani ha accolto la domanda proposta da (diretta ad ottenere il Parte_2 riconoscimento di un punteggio, correlato al servizio militare prestato prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in misura uguale a quello riconosciuto in caso di servizio militare espletato in corso di rapporto), condannando il
[...]
e gli altri enti resistenti a “riconoscere al ricorrente ulteriori 34 punti per un Parte_1 totale rettificato pari a 67,50 come punteggio complessivo”, compensando per metà le spese di lite che ha posto, per il resto, a carico degli enti convenuti;
ha, in via preliminare, disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente osservando che l'oggetto del contendere verteva sull'attribuzione di un punteggio al ricorrente, dunque, su un atto inerente la gestione del singolo rapporto di lavoro;
pacifici i fatti di causa esposti in ricorso (secondo cui al ricorrente, iscritto nelle graduatorie di seconda e terza fascia della classe di concorso B006, in sede di
1 aggiornamento delle graduatorie valido per il biennio 2022/23 e 2023/24, era stato attribuito, in relazione al servizio militare dallo stesso prestato dal 20.04.2004 al 27.02.2007, un punteggio inferiore a quello previsto per il servizio militare prestato in costanza di nomina), riteneva fondata la domanda richiamando a sostegno un orientamento di legittimità (Cass. n. 35380/2021) secondo cui l'art. 2050 del D. lgs. n. 66/2010 (a mente del quale “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2.Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”), andava interpretato nel senso che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie”. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le amministrazioni in epigrafe;
chiedono, preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' , mera articolazione del Parte_1 Parte_1
, privo di autonoma personalità giuridica;
nel merito, censurano la
[...] sentenza di primo grado deducendo il superamento dell'orientamento richiamato dal giudice di prime cure, segnalando come, da parte della più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 11602 del 29.12.2022) si sia affermato il principio secondo cui “…solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore”; dunque “non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle
2 pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 18/09/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Occorre, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che il rapporto di servizio e gli atti che ne Parte_1 conseguono fanno capo esclusivamente al , di Parte_1 cui l' predetto è mera articolazione territoriale. Pt_1
Nel merito l'appello è fondato. Il precedente di legittimità richiamato dal Tribunale ha definito la questione, diversa da quella che occupa, circa la legittimità dell'esclusione, nei decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, della valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi non in costanza di rapporto e ha ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Nella specie, però, il tema è diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie - anche in quelle di circolo e di istituto - per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati o meno in costanza di rapporto.
3 Il D.M. n. 50 del 2021 (così come l'art. 15 comma 6 dell'O.M. n 112/2022, ad esso coerente), che qui viene in considerazione, prevede che, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia per il triennio 2011/14, “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” (All. A, punto A, primo inciso), mentre “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (All. A, punto A, secondo inciso); ed ancora, “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) e qualora - come nel caso del servizio militare o sostitutivo - sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati “nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”. Secondo la Tabella allegata al D.M., i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella, se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Riportando i suddetti criteri sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva che, se prestato in costanza di rapporto, spettano per esso, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Tale regolamento è stato condivisibilmente ritenuto legittimo dalla Suprema Corte che di recente ne ha affermato la conformità al disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, osservando che: “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».”
4 La norma primaria, dunque, “non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”. La Corte ha altresì segnalato come tale diversa valorizzazione non appaia affatto irragionevole: mentre, infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento con gli omologhi lavoratori che non interrompano il servizio, tale esigenza non ricorre in caso di graduatorie per le supplenze, a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
anche tale servizio va certamente valorizzato per non creare alcun pregiudizio a sfavore di chi lo presti, ma la situazione è diversa da quella che si realizza quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 Cost. (a mente del quale l'adempimento del servizio militare non pregiudica “la posizione di lavoro del cittadino”), giustifica il diverso trattamento. Pertanto, “Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.” (v. Cass. n. 22429 dell'8/08/2024). Non vi sono ragioni per disattendere il richiamato orientamento, peraltro analogo a quello della giurisprudenza amministrativa citata dalla parte appellante
5 (Consiglio di Stato n. 11602/2022), sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto. Il contrasto di giurisprudenza di cui dà conto il Tribunale, la sussistenza, ancora oggi, di giurisprudenza amministrativa di segno contrario e l'intervento recente della Corte di cassazione sulle questioni oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 422/2023 del 13.09.2023, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado. Palermo, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TE CO IC De IA
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