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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/04/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1763/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 29 aprile 2025
All'udienza del 29.04.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
- QUALE CESSIONARIA DEI CREDITI DEL SIG. INNOCENTI, con Controparte_1
l'avv. TASSONE BRUNO oggi sostituito dall'avv. Cinzia Bonavita: si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa;
, con l'avv. CASTIONI MATTEO oggi sostituito dall'avv. Emanuela Ludovisi: CP_2 si riporta alla comparsa di costituzione, insiste per il rigetto dell'appello avversario, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove;
chiede che la causa venga decisa;
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
Alle ore 18.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio per dare lettura della sentenza. Non sono presenti le parti.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1763 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 vertente
TRA
(C.F. , in persona dei suoi amministratori pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliata in RO, Corso Vittorio Emanuele Parte_1 CP_3
II n. 326, presso lo studio dell'avv. Bruno Tassone (pec: ), Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura generale rilasciata per Notar il 15 Persona_1
dicembre 2014 (Grolmanstrafse 39, 10623 Berlin), repertorio 1281/2014 e relativa traduzione giurata (doc. A)
APPELLANTE
E
, già (C.F. , in persona del legale CP_2 Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Matteo Castioni e Roberto Moroni (pec:
) ed elettivamente e Email_2 Email_3 digitalmente domiciliata presso l'avv. Matteo Castioni
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1440/2021 del Giudice di Pace di Velletri, depositata in
Cancelleria in data 14 settembre 2021, non notificata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Controparte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Velletri indicata in epigrafe, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3523/2018, con cui è stata respinta la sua domanda di condanna della CP_2
(già ), al pagamento della somma di € 400,00, oltre a interessi, a titolo di Controparte_4
compensazione pecuniaria dovuta, ai sensi degli artt. 6 e 7, sez. 1 del Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo, di tre ore e quindici minuti, del volo aereo prenotato dal passeggero Controparte_5
che le aveva ceduto il diritto di credito.
aveva agito in primo grado, avvalendosi del procedimento europeo per Controparte_1
le controversie di modesta entità di cui al Reg. CE n. 861/2007 e dunque depositando, in data
20.07.2018, l'apposito “modulo A”, deducendo di essere una società di diritto tedesco avente, quale oggetto sociale, la tutela dei diritti dei passeggeri in ambito europeo, in particolare dei diritti derivanti da ritardo o cancellazione del volo o negato imbarco ai sensi del Reg. CE n. 261/2004;
di essersi resa cessionaria, da passeggero del volo n. FR8113 del 14.06.2017, Controparte_5
operato da per la tratta RO FI (con lunghezza di 2123 chilometri), CP_2
del diritto maturato in capo al predetto alla compensazione pecuniaria pari a € 400,00, oltre interessi dal 15.06.2017, spettante in quanto il volo aveva subito un ritardo di tre ore e quindici minuti.
Si era costituita in primo grado, depositando il “modulo C” di replica con allegato un foglio di precisazione dei motivi, la , eccependo in via pregiudiziale il difetto di CP_2 giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello RL, ai sensi dell'art.
2.4 delle condizioni generali di trasporto;
in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
, atteso il patto di incedibilità del credito inserito all'art. 15.3 del contratto di Controparte_1 trasporto stipulato da l'assenza di autorizzazione, in capo a ad Controparte_5 CP_1
agire in Italia per il recupero del credito ai sensi dell'art. 115 TULPS nonché la mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e quindi la nullità del contratto di cessione del credito;
in ogni caso, la mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito vantato dal passeggero CP_5
nel merito, aveva dedotto l'infondatezza della domanda, ritenendola priva di adeguati
[...]
riscontri probatori.
Come accennato, il Giudice di pace di Velletri, con la sentenza impugnata, affermata la sussistenza della giurisdizione italiana, ha respinto la domanda attorea ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, con assorbimento delle ulteriori questioni.
3 Con l'atto di appello, , premessa l'appellabilità della sentenza ai sensi Controparte_1 degli artt. 113 e 339 c.p.c. e 1342 c.c., ne ha denunciato l'erroneità nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto valido il patto di non cedibilità del credito vantato da nei Controparte_5
confronti di , anziché considerare vessatoria la clausola di cui all'art. 15.3 delle CP_2 condizioni generali di trasporto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. t), cod. consumo e comunque degli artt. 33 e 34 cod. consumo, nonché nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente provata l'esistenza, la validità e l'opponibilità a della cessione del credito. Ha poi CP_2 ribadito di aver adeguatamente assolto, anche ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., l'onere probatorio su di sé incombente.
Per l'effetto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza n.1440/2021, emessa il
20 ottobre 2020 e pubblicata il 14 settembre 2021 dal Giudice di Pace di Velletri, avv. Rigel
Langella, nel procedimento N.R.G. 3523/2018, così provvedere: in via principale: accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della legittimazione attiva dell'appellante, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma Controparte_4
di Euro 400,00, oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
si è costituita in appello, per resistere al gravame. Premessa la rinuncia CP_2 all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado, l'appellata ha dedotto la correttezza della sentenza impugnata, chiedendone la conferma e ha riproposto le eccezioni e le difese spiegate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Viene decisa all'odierna udienza, udita la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con la presente sentenza a verbale.
**********
Va premessa l'appellabilità della sentenza, trattandosi di pronuncia resa secondo diritto ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto resa dal Giudice di pace rispetto ad un credito sorto da un contratto di trasporto pacificamente concluso, online, mediante l'impiego di moduli e formulari predisposti dal vettore ai sensi dell'art. 1342 c.c. (cfr. in argomento anche
Cass., 10 luglio 2013, n. 17080, che ha statuito che nelle controversie in materia di contratti di
4 massa e turismo e viaggi l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite a priori dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto e sono predisposte in precedenza su di un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto;
v. anche Cass., 11 maggio
2010, n. 11631, in cui la Suprema Corte ha chiarito che tali controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di pace, restano sottratte al giudizio secondo equità, anche se aventi valore inferiore a € 1.100,00).
Quanto alla questione pregiudiziale dell'asserito difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice RL, è sufficiente evidenziare che “allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto,
eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente,
l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione” (cfr. Cass. Sez. L., 2 febbraio 2018, n. 2605). Nella specie, si è formato il giudicato sulla giurisdizione, in quanto il Giudice di pace si è sostanzialmente pronunciato in via espressa sulla questione pregiudiziale e la non solo non ha CP_2
proposto appello incidentale ma ha dichiarato di voler rinunciare a dolersi della relativa statuizione.
Ciò posto, l'appello proposto da è fondato e merita accoglimento, con Controparte_1
conseguente riforma della sentenza impugnata, per quando di seguito si va ad esporre.
In sintesi, il Giudice di pace, aderendo alle eccezioni e deduzioni difensive di , CP_2
ha ritenuto priva di legittimazione (e di titolarità) a far valere il diritto alla Controparte_1
compensazione pecuniaria sorto in capo al passeggero in quanto: 1) non Controparte_5
sarebbe stata adeguatamente provata la cessione del credito;
2) non risulterebbe comunicata a l'intervenuta cessione e, quindi, ad essa opponibile;
3) in ogni caso, il diritto alla CP_2 compensazione pecuniaria vantato da non era cedibile ai sensi dell'art. 15.3 Controparte_5
delle condizioni di trasporto, clausola nota alla società attrice già a far data dal 13.05.2016, dunque ad essa opponibile e non vessatoria;
4) l'attrice non avrebbe dato la necessaria prova di possedere l'autorizzazione di cui all'art. 115 TULPS e di essere iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., sicché il contratto di cessione del credito intercorso con il passeggero sarebbe nullo.
Procedendo con ordine, in merito alla pretesa assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito da a va rammentato che, per costante giurisprudenza Controparte_5 Controparte_1
5 di legittimità da cui il Tribunale non ha ragione di discostarsi, “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il
debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere
un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr. ex plurimis
Cass., 12 maggio 2021, n. 12611) e ciò al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti.
Grava quindi sul cessionario, che pretenda l'adempimento nei propri confronti, dimostrare unicamente l'intervenuto accordo di cessione, che è per l'appunto un contratto di natura consensuale, il cui perfezionamento “consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato
a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il
conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale
riconosciuta al primo notificante” (v. Cass., 19 febbraio 2019, n. 4713).
Nel caso di specie, ha adeguatamente provato, già in primo grado, di Controparte_1
essere divenuta titolare del credito alla compensazione pecuniaria maturato in capo a CP_5
depositando la “dichiarazione di cessione” (doc. 4 del fascicolo sia di primo che di
[...]
secondo grado di parte appellante) – di ogni credito risarcitorio vantato nei confronti della compagnia aerea derivante dalla normativa europea sui diritti del passeggero (EG CP_2
261/2004) “relativamente a quanto accaduto il 14.06.2017 al volo numero FR8113” – recante in calce la sottoscrizione del passeggero-cedente (la cui nazionalità italiana non Controparte_5
è mai stata oggetto di contestazione tra le parti ed è quindi fatto da intendersi provato ex art. 115
c.p.c., diversamente da quanto affermato, quasi in obiter, dal primo giudice).
Tale documento è stato oggetto di genericissime contestazioni da parte della convenuta, che si è limitata ad evidenziare, nell'ordine, la mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante della , l'impossibilità di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da Controparte_1
la difformità della copia offerta in produzione rispetto all'originale del Controparte_5
documento.
6 Sotto il primo profilo, è sufficiente rilevare che la produzione giudiziale del documento –
peraltro non soggetto ad obblighi di forma scritta ad substantiam o ad probationem, trattandosi di negozio traslativo di un diritto di credito – da parte di equivale alla sua Controparte_1 sottoscrizione (“la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano
sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto…in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale”, cfr. per tutte Cass., 28 gennaio 2022, n. 2666).
Quanto alle contestazioni sollevate rispetto alla sottoscrizione apposta dal cedente, per prima cosa giova evidenziare che “in materia di prova civile la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass., 27 agosto 2020, n. 17889).
Nella fattispecie in esame, non ha a ben vedere contestato il fatto storico CP_2 dell'intervenuta cessione né ha “disconosciuto” l'autenticità della sottoscrizione apposta dal passeggero sull'atto di cessione del credito, essendosi semmai limitata ad asserire di trovarsi nell'impossibilità di verificarla (per mancato deposito del documento di identità del passeggero da parte di e a lamentare la presunta carenza di prove offerte, a sostegno della CP_1 cessione del credito, dall'attrice.
Il Tribunale non ignora che “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle
parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.” (v. Cass., 9 marzo 2020, n. 6650).
Nondimeno, nel caso concreto la circostanza dell'avvenuta cessione del credito è riscontrata non solo dalla mancanza di specifica contestazione da parte di (che, peraltro, aveva CP_2 verosimilmente a disposizione il documento d'identità del passeggero, che ha effettuato il check- in e si è imbarcato sul volo, circostanze anch'esse mai puntualmente contestate in primo grado dalla compagnia aerea) bensì anche dal fatto che quest'ultima, dal 2017 ad oggi, non ha mai corrisposto alcunché, a titolo di compensazione pecuniaria, al cedente né ha più ricevuto alcuna richiesta di pagamento dal Controparte_5
Quanto, infine, al disconoscimento della conformità della copia all'originale, lo stesso è stato effettuato in maniera vaga, in spregio ai requisiti costantemente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle
7 copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed
univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass., 20 giugno 2019, n. 16557).
Non è convincente neppure l'ulteriore eccezione, sollevata da in primo grado CP_2
e reiterata in appello, secondo cui l'appellante non sarebbe divenuta titolare del credito ma di un semplice mandato all'incasso di quanto spettante al passeggero a causa del Controparte_5
ritardo subito dal volo n. FR8113.
Al riguardo si premette che “la cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a
pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che
ne conserva la titolarità esclusiva…” (v. Cass., 12 dicembre 2003, n. 19054).
La “dichiarazione di cessione del credito” (già il nomen iuris è particolarmente significativo) in atti è del seguente tenore: “il sottoscritto (“cliente”), con la Controparte_5
presente cede ogni diritto di risarcimento nei confronti della compagnia aerea operante (“il credito”) derivante dalla Normativa europea sui diritti del passeggero (EG 261/2004), relativamente a quanto accaduto il 14.06.2017 al volo numero FR8113…alla società CP_6
dichiara di non aver ceduto a terzi tale credito” (v. doc. 4).
[...]
Non è revocabile in dubbio, perciò, che abbia inteso trasferire all'odierna Controparte_5 appellante il proprio diritto di credito e non conferirle un mero mandato all'incasso.
Peraltro, ha contestato che si tratti di una cessione del credito non tanto sulla CP_2 base dell'inequivoco testo del regolamento negoziale, bensì esclusivamente sulla base di elementi ad esso estrinseci, quali le informazioni pubblicitarie reperite sul sito internet della società attrice e relative ai vari servizi da quest'ultima offerti ai propri clienti. In verità, anche queste ultime, prodotte in giudizio dell'appellata (doc. 5 all.to al foglio di precisazione dei motivi), confermano la bontà della tesi dell'intervenuta cessione del credito in luogo del mandato all'incasso; infatti propone ai clienti, alternativamente, l'acquisto del loro credito indennitario Controparte_1
verso la compagnia aerea (come avvenuto nel caso di specie) o la mera autorizzazione alla
8 riscossione ( si CP_1
occupa di far valere, accertare e riscuotere a fronte di un esito positivo i suoi diritti di compensazione (ed eventualmente anche altri diritti) che possono spettarle ai sensi del
Regolamento UE sui diritti dei passeggeri nei confronti delle compagnie aeree n. 261/2004 (in seguito definiti congiuntamente anche Credito) nei termini di cui alle seguenti disposizioni. Ai fini indicati potrà cederci il Credito in via irrevocabile e fiduciaria (c.d. “Procedura di
Cessione”), oppure autorizzarci a riscuotere il credito in suo nome (c.d. “Procedura di delega”)”); le modalità con cui la “procedura di cessione” è regolamentata attengono, poi, al rapporto interno tra cedente ( e cessionaria ( ) e sono del Controparte_5 Controparte_1 tutto irrilevanti nel rapporto tra quest'ultima e il debitore ceduto ( ), soggetto CP_2
estraneo alla cessione (che è un negozio bilaterale) e il cui interesse, giuridicamente rilevante, è soltanto quello di evitare di dover effettuare un doppio pagamento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi sufficientemente provato che tra il passeggero e sia intercorso un negozio qualificabile in termini di CP_5 Controparte_1
cessione del credito alla compensazione pecuniaria.
Per ciò che concerne l'eccezione di inopponibilità di detta cessione giacché difetterebbe la prova della sua comunicazione a , si ribadisce che il contratto di cessione di credito CP_2
ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Quest'ultimo adempimento è necessario “al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al
cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il
conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass., 19 febbraio 2019, n. 4713).
Per la notificazione della cessione non è imposto, salvi casi eccezionali che attengono per lo più alla cessione di somme dovute dalla P.A., il rispetto di formalità ad hoc, “essendo sufficiente qualunque atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, ivi compreso un atto giudiziale (cfr., ex multis, Cass., 28 gennaio 2014, n. 1770, che ha ritenuto idonea la comunicazione effettuata direttamente con il ricorso monitorio sia quella compiuta già durante la pendenza del successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
9 Quindi, a prescindere dalla ricezione della richiesta stragiudiziale (ricezione, peraltro, del tutto genericamente contestata dall'appellata, che ha semplicemente dedotto l'inefficacia probatoria della ricevuta di consegna della pec depositata in formato pdf), la notificazione della cessione può ritenersi ritualmente avvenuta con lo stesso atto con cui ha Controparte_1
proposto la domanda giudiziale di pagamento nei confronti della (che, fino a tale CP_2
data e anche successivamente, alcun pagamento ha posto in essere nei confronti del cedente, sicché è del tutto scongiurato il rischio, per l'appellata, di dover pagare due volte la somma dovuta a titolo di compensazione pecuniaria).
Parimenti destituita di fondamento è la tesi dell'invalidità del contratto di cessione del credito per mancata iscrizione di nell'albo degli intermediari finanziari Controparte_1 previsto dall'art. 106 T.U.B.
Come noto, detta disposizione normativa stabilisce che “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”.
In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 106, al fine di meglio determinare “il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché di indicare in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha emanato il D.M. 53/2015, il quale stabilisce, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di “acquisto di crediti a titolo oneroso”.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, aventi ad oggetto la cessione dei crediti pecuniari maturati in capo a passeggeri per inadempimenti delle compagnie aeree, “al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità” (v. Cass., 21 marzo 2024, n. 7635, che in una ipotesi di cessione del credito spettante, nei confronti della compagnia aerea, al trasportato ex art. 7 del Reg. CE 261/2004, ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità della cessione di credito ex art. 106 T.U.B., affermando la non riconducibilità dell'operazione ad attività di finanziamento, essendo il versamento del
10 corrispettivo della cessione meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto, proprio come nel caso in esame).
Dunque, a fronte del sopra delineato quadro normativo e giurisprudenziale, non vi è obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ogniqualvolta la cessione del credito non sia ricollegabile a una “concessione di crediti” e l'acquisto di crediti non sia realizzato “a titolo oneroso”.
Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività della da quest'ultima effettuata nonché di quella inserita nelle condizioni CP_1
generali di contratto (doc. 5 di parte appellata), i contratti di cessione di credito conclusi con il passeggero interessato a far valere il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n.
261/2004, sono privi di correlazione con la concessione di crediti. Infatti, nessuna somma viene anticipata al passeggero, che incassa dalla compagnia aerea, tramite o anche CP_1
direttamente (a seconda del servizio scelto), la compensazione pecuniaria una volta che si sia conclusa con esito positivo l'attività da parte dell'odierna appellante.
Inoltre, non risulta riconosciuto alcun corrispettivo in favore del passeggero a fronte della cessione dei crediti risarcitori. Il contratto di cessione è estraneo rispetto alla regolazione dei rapporti economici tra i passeggeri e essendo previsto il versamento in favore di CP_1
quest'ultima di una somma (a titolo di costo del servizio), calcolata in una percentuale del credito rivendicato, di volta in volta pattuita fra le parti. Difetta quindi l'elemento essenziale della causa di finanziamento, ossia l'anticipazione del denaro. Né può ravvisarsi un'anticipazione per il fatto che l'appellante sostiene le spese dell'eventuale giudizio nei confronti della compagnia aerea, stante la natura accessoria ed eventuale di tale costo rispetto al corrispettivo del credito che, invece, viene pagato solo successivamente alla eventuale riscossione.
In definitiva, l'impianto causale dell'operazione non risulta connotato dallo scopo di finanziamento (quantomeno non in misura prioritaria e prevalente), atteso che la dazione di denaro da parte della cessionaria al cedente è solo eventuale ed in ogni caso è sempre successiva alla fruttuosa escussione del debitore ceduto.
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie la cessione del credito non sia ricollegabile a una “concessione di crediti” e non sia comunque avvenuta “a titolo oneroso”.
Logico corollario di appena esposto è che il rapporto per cui è causa, stipulato tra il passeggero e l'odierna appellante, non è atto a realizzare una causa di finanziamento e non integra, perciò, un'ipotesi di esercizio al pubblico di attività di concessione di finanziamenti riservata agli intermediari finanziari autorizzati, sicché non può trovare applicazione il disposto
11 dell'art. 106 T.U.B. e le conseguenti sanzioni, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da CP_2
Senza considerare che la giurisprudenza di legittimità, sia pure in materia di conferimento di incarichi di recupero dei crediti cartolarizzati a soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B., ha avuto modo di chiarire che gli atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da alcuna invalidità negoziale, “in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del
settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da
norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v. Cass., 18 marzo 2024, n. 7243). Ne consegue che la mancata iscrizione del cessionario nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non produce, sul piano civilistico, la nullità del contratto di cessione.
Priva di pregio è anche l'ulteriore argomentazione di parte appellata in ordine alla invalidità/inefficacia della cessione per mancanza, in capo a della licenza del questore CP_1 prevista dall'art. 115 TULPS: l'appellante è divenuta titolare di un mero credito risarcitorio e non svolge “attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”, di tal che non appare affatto necessaria la citata licenza.
Infatti, nella procedura di cessione avviata nel caso di specie, anche se lo scopo finale è quello del recupero del credito in favore del passeggero, agisce in via Controparte_1
giudiziale sulla base di una cessione pienamente efficace nei rapporti con il debitore. Deve perciò escludersi che l'attività dell'appellante sia svolta “per conto terzi” e sia tale da richiedere il previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.LP.S.
Il Giudice di pace, accogliendo l'eccezione sollevata dalla , ha ritenuto carente CP_2 di legittimazione/titolarità attiva anche sotto l'ulteriore profilo dell'inefficacia Controparte_1
e inopponibilità della cessione del credito alla convenuta in ragione del divieto di cessione inserito all'art. 15.3 delle condizioni generali di trasporto, che stabilisce che “la cessione dei diritti alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso è valida nei nostri confronti soltanto se effettuata a favore di persone fisiche che siano indicate nella prenotazione del passeggero come
ulteriori passeggeri e/o, se il passeggero è parte di un gruppo di viaggio, a favore di altri passeggeri di tale gruppo e/o, nel caso in cui il passeggero sia un minore o altrimenti
giuridicamente incapace, a favore dei propri tutori. In tutti gli altri casi, è vietata la cessione a
12 terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso. Il divieto
di cessione non si applica qualora la cessione o la surrogazione nella pretesa siano imposte dalla legge”, clausola che il giudice di prime cure ha ritenuto non vessatoria in base alla disciplina consumeristica.
Ritiene il Tribunale che la decisione, anche sul punto, debba essere rimeditata, dal momento che, come prospettato dall'appellante, l'art. 15.3 integra, invece, una clausola vessatoria inserita in un contratto concluso tra professionista ( ) e consumatore (il passeggero CP_2 CP_5
.
[...]
Preliminarmente, occorre effettuare alcune considerazioni sulla legge applicabile al contratto di trasporto in discorso, stante gli evidenti elementi di transnazionalità della fattispecie di causa.
Al riguardo, ha dedotto che la validità o nullità della clausola – che, per quanto in CP_2
questa sede rileva, vieta al consumatore di cedere il credito a persone giuridiche (come l'odierna appellante, società specializzata nella gestione e nell'acquisto di crediti dei passeggeri) – andrebbe verificata non secondo il diritto italiano (artt. 33 e ss. cod. consumo), bensì secondo la legge RL (che ha recepito tal quale la direttiva n. 93/13/CEE sul diritto dei consumatori e sulle clausole vessatorie), ossia la legge scelta dalle parti all'art.
2.4 delle condizioni generali del contratto di trasporto, clausola, anche quest'ultima, valida e non vessatoria.
Anche tralasciando i dubbi sulla validità della clausola di cui all'art.
2.4 sulla scelta della legge RL (che è stata approvata dal consumatore mediante un semplice “click” di accettazione della prenotazione, che rinviava ai termini e alle condizioni generali di trasporto), la possibilità, per il giudice, di valutare detta pattuizione in base alla legge italiana discende dal fatto che, sebbene preveda effettivamente l'applicazione della legge RL, l'art.
2.4 si apre con una c.d. “clausola di salvaguardia” di disposizioni fondamentali della legge altrimenti applicabile, che nella specie è quella italiana in quanto legge del luogo di residenza abituale del passeggero ai sensi dell'art. 5, comma 2, del c.d. Regolamento RO I (Reg. CE n. 593/2008). Infatti, il citato art.
2.4 testualmente prevede che “salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di
trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge RL”.
È chiaro che la legge applicabile dell'inciso iniziale non può che essere una legge (nella specie, come detto, quella italiana) diversa da quella RL scelta dalle parti, altrimenti la clausola di salvaguardia risulterebbe priva di significato e di spazio applicativo.
13 In ogni caso, l'art. 9 del Reg. CE n. 593/2008 prevede che “1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro…”. Nell'ordinamento italiano, l'art. 33 cod. consumo, contenente la c.d. lista grigia delle clausole vessatorie, per l'indiscussa rilevanza, anche sul piano economico, ormai assunta dalla tutela del contraente debole nei contratti business to consumer, deve reputarsi norma di applicazione necessaria, come tale applicabile a prescindere dalla diversa legge scelta nel contratto.
Ne consegue, a giudizio del Tribunale, che la validità dell'art. 15.3 può valutarsi secondo la legge italiana;
va perciò ricondotta all'art. 33, comma 2 lett. t), cod. consumo, che prevede che si presumono vessatorie le clausole che sanciscono “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Il divieto di cessione del credito dal passeggero a persone giuridiche integra cioè una clausola presuntivamente vessatoria e, nella specie, non ha mai né dedotto né CP_2
provato che la stessa sia stata frutto di una trattativa individuale intercorsa con Controparte_5
(che, del resto, ha acquistato il biglietto aereo online mediante click, ciò che rende assolutamente inverosimile che vi sia stata una qualche trattativa sulle condizioni di trasporto predisposte dalla compagnia area).
Anche aderendo alla tesi di in punto di applicabilità, in via esclusiva, della CP_2
legge RL, non si giunge a conclusioni differenti: la clausola è pur sempre invalida ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del c.d. Statutory Instrument n. 27/1995, che, al pari di quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 93/13, qualifica in termini di abusività quelle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale e che, malgrado il requisito della buona fede,
determinano un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti del contratto a svantaggio del consumatore.
La Corte di Giustizia nella sentenza del 14 marzo 2013, C – 415/2011 ha chiarito, proprio in relazione all'art. 3 della Direttiva n. 99/2013, che per appurare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, “il giudice
14 nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale”.
Dall'applicazione dei principi della Corte di Giustizia, consegue il riconoscimento della natura vessatoria della clausola in esame, in quanto, per prima cosa, il divieto di cessione del diritto alla compensazione pecuniaria a soggetti diversi dalle persone fisiche indicate nella prenotazione pone il consumatore in una situazione giuridica di sfavore, comportando un limite al trasferimento del diritto che normalmente il contraente può liberamente realizzare tramite cessione (nessuna disposizione del Reg. CE n. 261/2004 del resto vieta, espressamente o implicitamente, la cedibilità della compensazione pecuniaria, che è comunque un diritto di credito e non un diritto personale o personalissimo); tale tipologia di clausola si risolve nell'imposizione di un oneroso e sproporzionato limite alla commerciabilità del credito (cfr. ex multis Trib. Milano,
Sez. XI, n. 3415/2022, Trib. Bergamo, n. 1740/2023, Trib. Bergamo n. 23/2021).
È inoltre ragionevole ritenere, secondo una valutazione ex ante, che il consumatore, in caso di trattativa individuale, non avrebbe accettato una tale clausola che, consentendo la cessione del diritto alla compensazione solo alle persone fisiche indicate nella prenotazione dello stesso volo,
ha quale unico effetto pratico proprio quello di impedirgli di avvalersi di società specializzate per il recupero giudiziale del credito senza l'assunzione dell'onere delle spese per l'azione.
È evidente, infatti, che nel momento in cui viene impedito ad un passeggero di rivolgersi ad una società per promuovere un'azione volta al pagamento della compensazione pecuniaria, lo stesso può essere indotto a desistere dalla propria azione e, conseguentemente, a rinunciare del tutto alla tutela legale con indebito vantaggio per la compagnia aerea. Le spese legali che il passeggero si troverebbe a dover anticipare per agire in giudizio, infatti, sarebbero verosimilmente superiori o equivalenti all'importo dovutogli a titolo di compensazione pecuniaria.
Recente giurisprudenza di merito ha quindi evidenziato, in maniera condivisibile, che i limiti alla cessione del diritto alla compensazione non risultano funzionali al soddisfacimento di alcun interesse del vettore che non sia quello, evidentemente non tutelabile se conseguito con pregiudizio dei diritti del consumatore, di limitare la sua esposizione ad azioni legali promosse da soggetti organizzati per il recupero in sede giudiziale della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri (in questo senso Trib. Bergamo, sent. n. 234/2021 e n. 231/2021; Trib. Milano, sent.
n. 1639/2021).
15 Alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere affermata la natura abusiva e la conseguente non vincolatività della clausola di incedibilità del credito anche secondo la normativa RL, nella misura in cui riproduce la “clausole generale” sul sindacato di vessatorietà contenuta nella direttiva n. 93/13.
Non persuade, infine, l'obiezione di , secondo cui non CP_2 Controparte_1
avrebbe, a monte, legittimazione e/o interesse a far valere la vessatorietà della clausola di incedibilità del credito, rivestendo l'appellante la qualifica di professionista.
La cessionaria, argomentando la vessatorietà del patto di incedibilità del credito, ha svolto difese propriamente volte alla realizzazione del credito acquistato e all'attuazione del negozio di trasferimento, in relazione alle quali ha, dunque, sia l'interesse che la legittimazione (in questo senso già Trib. Milano, sent. n. 3415/2022).
Il divieto in parola incide, restringendolo, sul diritto del consumatore (è indiscussa,
d'altronde, la qualifica di consumatore del passeggero-cedente) a far valere liberamente, mediante trasferimento ad un professionista terzo, il credito indennitario sorto dall'inadempimento contrattuale del vettore;
detto divieto è inserito in una clausola del contratto di trasporto rispetto alla quale la verifica dell'esistenza del vizio genetico (la nullità protettiva) deve essere compiuta tenendo conto della qualità delle parti del contratto (un professionista e un consumatore), non delle parti della controversia (due società), così come chiarito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 18 novembre 2020, C- 519/19 contro , ai punti 53 e 54, che CP_2 CP_7 di seguito testualmente si trascrivono: “si deve rilevare che, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, di cessione di crediti a una società di recupero crediti, la Corte ha
dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), che il fatto che le controversie di cui a tali
procedimenti vedessero quali parti in causa unicamente alcuni professionisti non costituiva un ostacolo all'applicazione di un atto rientrante nell'ambito del diritto dei consumatori dell'Unione, poiché il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 20). La suddetta giurisprudenza deve essere estesa all'applicazione della direttiva 93/13”.
Per completezza, si osserva che l'impostazione seguita è l'unica che consente di realizzare la tutela del passeggero-consumatore e, quindi, la finalità perseguita dal legislatore comunitario con la direttiva n. 93/13: cedendo il credito alla e Controparte_5 Controparte_1
16 conferendo in via esclusiva a quest'ultima la legittimazione e la titolarità a farlo valere, si è avvalso proprio della facoltà vietata dalla clausola di cui all'art. 15.3 del contratto, così ponendo in essere un comportamento, seppur stragiudiziale, indicativo, proprio, della volontà di avvalersi della nullità di protezione.
Qualora si aderisse, nell'odierno giudizio, alla tesi propugnata da CP_2 sull'incedibilità del credito si produrrebbe, invece, esattamente l'effetto contrario rispetto a quello voluto dal consumatore.
In ragione di tutto quanto sin qui argomentato, il gravame proposto da Controparte_1 va accolto, avendo quest'ultima ampiamente dimostrato sia la propria legitimatio ad causam sia la titolarità attiva del credito.
A questo punto, occorre esaminare, nel merito, la domanda di pagamento proposta dall'appellante e le relative eccezioni e deduzioni riproposte anche in appello da . CP_2
Si è detto che la vicenda per cui è causa trae origine dall'acquisto via internet, in data
19.02.2017, da parte di del biglietto aereo per il volo n. FR8113 con Controparte_5 CP_2
tratta da RO Ciampino a Marrakech RAK del 14.06.2017 (doc. 2 di parte appellante), che tuttavia il giorno della partenza è partito con un ritardo di tre ore e quindici minuti.
Nel modulo di domanda del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 861/2017, ha allegato che il predetto Controparte_1
passeggero le ha ceduto il credito spettante a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, pari a € 400,00, trattandosi di una tratta compresa tra 1500 e 3500 chilometri (art. 7, comma 2, lett. b).
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in applicazione dei principi generali sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine
di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del
Regolamento CE n. 261/2004” (Cass., 23 gennaio 2018, n. 1584).
Nel caso di specie, l'appellante ha assolto il proprio onere probatorio, producendo il biglietto aereo acquistato da (doc. 2, fascicolo di parte appellante) e allegando Controparte_5
17 l'inesatto adempimento di ossia il fatto che il vettore è giunto a destinazione con un CP_2 ritardo eccedente le tre ore rispetto all'orario originariamente previsto, come stabilito dall'art. 6, lett. b, del Reg. CE n. 261/2004 per le tratte con il chilometraggio corrispondente a quella in oggetto.
Dal canto proprio, l'appellata (che in appello non ha neppure riproposto le generiche contestazioni svolte, sul merito della domanda, in primo grado, al par. 7 del foglio di precisazione dei motivi) non ha mai specificamente contestato – pur rientrando nella sua sfera di conoscenza
– i fatti costitutivi del diritto di credito allegati da;
in particolare, Controparte_1 CP_2
non ha mai specificamente negato la circostanza che il passeggero abbia eseguito
[...] CP_5
il check-in e si recato all'imbarco munito della carta e poi sia salito a bordo dell'aereo; pertanto,
tali fatti devono ritenersi provati, come dedotto dall'appellante, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La convenuta, inoltre, non ha smentito che il velivolo sia atterrato con un ritardo eccedente le tre ore rispetto all'orario programmato.
Secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per i ritardi superiori alle tre ore il passeggero ha diritto di richiedere le medesime tutele risarcitorie e compensative previste per i casi di cancellazione, sebbene anche in tal caso il diritto alla compensazione pecuniaria venga meno qualora il vettore provi che il ritardo prolungato (e/o la cancellazione) è dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (sentenza del 23/10/2012, cause riunite C-
581/10 e C-629/10). La nozione di “circostanza eccezionale”, idonea ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, si ricava dai considerando nn. 12, 14 e 15 del Reg. CE n. 261/2004,
ove si specifica che tali circostanze possono ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni metereologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, scioperi, una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno che provochi un lungo ritardo.
Nel caso di specie, non ha allegato e provato alcuna circostanza eccezionale CP_2 idonea a “scriminare” il proprio ritardo.
Ne consegue che la domanda di pagamento proposta da va accolta e Controparte_1
deve essere condannata al pagamento della somma – incontestata nel quantum – di CP_2
€ 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo subito da Controparte_5
oltre ai richiesti interessi (v. modulo A con cui è stata proposta la domanda) legali (art. 1284, co.
1, c.c., in difetto di specifica domanda di attribuzione di quelli di cui al comma 4) dal 15.07.2017,
data della richiesta stragiudiziale, al soddisfo.
18 In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e atteso l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza di primo grado, la parte appellata deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (“il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”, così Cass., 12 aprile 2018,
n. 9064).
Le spese si liquidano ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M.
147/2022) per tutte le fasi quanto al giudizio di primo grado e alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria quanto al secondo grado (ove è stata omessa la fase istruttoria). Lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza n. 1440/2021 del Giudice di Pace di Velletri, ogni contraria istanza,
[...]
eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di € 400,00, CP_2 Controparte_1
oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal 15.07.2017 al soddisfo;
2) condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio CP_2 di primo grado, che si liquidano € 346,00 per compensi, oltre esborsi (C.U. e marca di bollo) e accessori di legge;
3) condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente CP_2
grado di giudizio, che si liquidano in € 462,00 per compensi, € 91,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza del 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 29 aprile 2025
All'udienza del 29.04.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
- QUALE CESSIONARIA DEI CREDITI DEL SIG. INNOCENTI, con Controparte_1
l'avv. TASSONE BRUNO oggi sostituito dall'avv. Cinzia Bonavita: si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa;
, con l'avv. CASTIONI MATTEO oggi sostituito dall'avv. Emanuela Ludovisi: CP_2 si riporta alla comparsa di costituzione, insiste per il rigetto dell'appello avversario, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove;
chiede che la causa venga decisa;
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
Alle ore 18.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio per dare lettura della sentenza. Non sono presenti le parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1763 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 vertente
TRA
(C.F. , in persona dei suoi amministratori pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliata in RO, Corso Vittorio Emanuele Parte_1 CP_3
II n. 326, presso lo studio dell'avv. Bruno Tassone (pec: ), Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura generale rilasciata per Notar il 15 Persona_1
dicembre 2014 (Grolmanstrafse 39, 10623 Berlin), repertorio 1281/2014 e relativa traduzione giurata (doc. A)
APPELLANTE
E
, già (C.F. , in persona del legale CP_2 Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Matteo Castioni e Roberto Moroni (pec:
) ed elettivamente e Email_2 Email_3 digitalmente domiciliata presso l'avv. Matteo Castioni
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1440/2021 del Giudice di Pace di Velletri, depositata in
Cancelleria in data 14 settembre 2021, non notificata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Controparte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Velletri indicata in epigrafe, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3523/2018, con cui è stata respinta la sua domanda di condanna della CP_2
(già ), al pagamento della somma di € 400,00, oltre a interessi, a titolo di Controparte_4
compensazione pecuniaria dovuta, ai sensi degli artt. 6 e 7, sez. 1 del Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo, di tre ore e quindici minuti, del volo aereo prenotato dal passeggero Controparte_5
che le aveva ceduto il diritto di credito.
aveva agito in primo grado, avvalendosi del procedimento europeo per Controparte_1
le controversie di modesta entità di cui al Reg. CE n. 861/2007 e dunque depositando, in data
20.07.2018, l'apposito “modulo A”, deducendo di essere una società di diritto tedesco avente, quale oggetto sociale, la tutela dei diritti dei passeggeri in ambito europeo, in particolare dei diritti derivanti da ritardo o cancellazione del volo o negato imbarco ai sensi del Reg. CE n. 261/2004;
di essersi resa cessionaria, da passeggero del volo n. FR8113 del 14.06.2017, Controparte_5
operato da per la tratta RO FI (con lunghezza di 2123 chilometri), CP_2
del diritto maturato in capo al predetto alla compensazione pecuniaria pari a € 400,00, oltre interessi dal 15.06.2017, spettante in quanto il volo aveva subito un ritardo di tre ore e quindici minuti.
Si era costituita in primo grado, depositando il “modulo C” di replica con allegato un foglio di precisazione dei motivi, la , eccependo in via pregiudiziale il difetto di CP_2 giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello RL, ai sensi dell'art.
2.4 delle condizioni generali di trasporto;
in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
, atteso il patto di incedibilità del credito inserito all'art. 15.3 del contratto di Controparte_1 trasporto stipulato da l'assenza di autorizzazione, in capo a ad Controparte_5 CP_1
agire in Italia per il recupero del credito ai sensi dell'art. 115 TULPS nonché la mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e quindi la nullità del contratto di cessione del credito;
in ogni caso, la mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito vantato dal passeggero CP_5
nel merito, aveva dedotto l'infondatezza della domanda, ritenendola priva di adeguati
[...]
riscontri probatori.
Come accennato, il Giudice di pace di Velletri, con la sentenza impugnata, affermata la sussistenza della giurisdizione italiana, ha respinto la domanda attorea ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, con assorbimento delle ulteriori questioni.
3 Con l'atto di appello, , premessa l'appellabilità della sentenza ai sensi Controparte_1 degli artt. 113 e 339 c.p.c. e 1342 c.c., ne ha denunciato l'erroneità nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto valido il patto di non cedibilità del credito vantato da nei Controparte_5
confronti di , anziché considerare vessatoria la clausola di cui all'art. 15.3 delle CP_2 condizioni generali di trasporto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. t), cod. consumo e comunque degli artt. 33 e 34 cod. consumo, nonché nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente provata l'esistenza, la validità e l'opponibilità a della cessione del credito. Ha poi CP_2 ribadito di aver adeguatamente assolto, anche ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., l'onere probatorio su di sé incombente.
Per l'effetto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza n.1440/2021, emessa il
20 ottobre 2020 e pubblicata il 14 settembre 2021 dal Giudice di Pace di Velletri, avv. Rigel
Langella, nel procedimento N.R.G. 3523/2018, così provvedere: in via principale: accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della legittimazione attiva dell'appellante, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma Controparte_4
di Euro 400,00, oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
si è costituita in appello, per resistere al gravame. Premessa la rinuncia CP_2 all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado, l'appellata ha dedotto la correttezza della sentenza impugnata, chiedendone la conferma e ha riproposto le eccezioni e le difese spiegate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Viene decisa all'odierna udienza, udita la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con la presente sentenza a verbale.
**********
Va premessa l'appellabilità della sentenza, trattandosi di pronuncia resa secondo diritto ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto resa dal Giudice di pace rispetto ad un credito sorto da un contratto di trasporto pacificamente concluso, online, mediante l'impiego di moduli e formulari predisposti dal vettore ai sensi dell'art. 1342 c.c. (cfr. in argomento anche
Cass., 10 luglio 2013, n. 17080, che ha statuito che nelle controversie in materia di contratti di
4 massa e turismo e viaggi l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite a priori dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto e sono predisposte in precedenza su di un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto;
v. anche Cass., 11 maggio
2010, n. 11631, in cui la Suprema Corte ha chiarito che tali controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di pace, restano sottratte al giudizio secondo equità, anche se aventi valore inferiore a € 1.100,00).
Quanto alla questione pregiudiziale dell'asserito difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice RL, è sufficiente evidenziare che “allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto,
eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente,
l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione” (cfr. Cass. Sez. L., 2 febbraio 2018, n. 2605). Nella specie, si è formato il giudicato sulla giurisdizione, in quanto il Giudice di pace si è sostanzialmente pronunciato in via espressa sulla questione pregiudiziale e la non solo non ha CP_2
proposto appello incidentale ma ha dichiarato di voler rinunciare a dolersi della relativa statuizione.
Ciò posto, l'appello proposto da è fondato e merita accoglimento, con Controparte_1
conseguente riforma della sentenza impugnata, per quando di seguito si va ad esporre.
In sintesi, il Giudice di pace, aderendo alle eccezioni e deduzioni difensive di , CP_2
ha ritenuto priva di legittimazione (e di titolarità) a far valere il diritto alla Controparte_1
compensazione pecuniaria sorto in capo al passeggero in quanto: 1) non Controparte_5
sarebbe stata adeguatamente provata la cessione del credito;
2) non risulterebbe comunicata a l'intervenuta cessione e, quindi, ad essa opponibile;
3) in ogni caso, il diritto alla CP_2 compensazione pecuniaria vantato da non era cedibile ai sensi dell'art. 15.3 Controparte_5
delle condizioni di trasporto, clausola nota alla società attrice già a far data dal 13.05.2016, dunque ad essa opponibile e non vessatoria;
4) l'attrice non avrebbe dato la necessaria prova di possedere l'autorizzazione di cui all'art. 115 TULPS e di essere iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., sicché il contratto di cessione del credito intercorso con il passeggero sarebbe nullo.
Procedendo con ordine, in merito alla pretesa assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito da a va rammentato che, per costante giurisprudenza Controparte_5 Controparte_1
5 di legittimità da cui il Tribunale non ha ragione di discostarsi, “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il
debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere
un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr. ex plurimis
Cass., 12 maggio 2021, n. 12611) e ciò al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti.
Grava quindi sul cessionario, che pretenda l'adempimento nei propri confronti, dimostrare unicamente l'intervenuto accordo di cessione, che è per l'appunto un contratto di natura consensuale, il cui perfezionamento “consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato
a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il
conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale
riconosciuta al primo notificante” (v. Cass., 19 febbraio 2019, n. 4713).
Nel caso di specie, ha adeguatamente provato, già in primo grado, di Controparte_1
essere divenuta titolare del credito alla compensazione pecuniaria maturato in capo a CP_5
depositando la “dichiarazione di cessione” (doc. 4 del fascicolo sia di primo che di
[...]
secondo grado di parte appellante) – di ogni credito risarcitorio vantato nei confronti della compagnia aerea derivante dalla normativa europea sui diritti del passeggero (EG CP_2
261/2004) “relativamente a quanto accaduto il 14.06.2017 al volo numero FR8113” – recante in calce la sottoscrizione del passeggero-cedente (la cui nazionalità italiana non Controparte_5
è mai stata oggetto di contestazione tra le parti ed è quindi fatto da intendersi provato ex art. 115
c.p.c., diversamente da quanto affermato, quasi in obiter, dal primo giudice).
Tale documento è stato oggetto di genericissime contestazioni da parte della convenuta, che si è limitata ad evidenziare, nell'ordine, la mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante della , l'impossibilità di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da Controparte_1
la difformità della copia offerta in produzione rispetto all'originale del Controparte_5
documento.
6 Sotto il primo profilo, è sufficiente rilevare che la produzione giudiziale del documento –
peraltro non soggetto ad obblighi di forma scritta ad substantiam o ad probationem, trattandosi di negozio traslativo di un diritto di credito – da parte di equivale alla sua Controparte_1 sottoscrizione (“la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano
sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto…in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale”, cfr. per tutte Cass., 28 gennaio 2022, n. 2666).
Quanto alle contestazioni sollevate rispetto alla sottoscrizione apposta dal cedente, per prima cosa giova evidenziare che “in materia di prova civile la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass., 27 agosto 2020, n. 17889).
Nella fattispecie in esame, non ha a ben vedere contestato il fatto storico CP_2 dell'intervenuta cessione né ha “disconosciuto” l'autenticità della sottoscrizione apposta dal passeggero sull'atto di cessione del credito, essendosi semmai limitata ad asserire di trovarsi nell'impossibilità di verificarla (per mancato deposito del documento di identità del passeggero da parte di e a lamentare la presunta carenza di prove offerte, a sostegno della CP_1 cessione del credito, dall'attrice.
Il Tribunale non ignora che “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle
parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.” (v. Cass., 9 marzo 2020, n. 6650).
Nondimeno, nel caso concreto la circostanza dell'avvenuta cessione del credito è riscontrata non solo dalla mancanza di specifica contestazione da parte di (che, peraltro, aveva CP_2 verosimilmente a disposizione il documento d'identità del passeggero, che ha effettuato il check- in e si è imbarcato sul volo, circostanze anch'esse mai puntualmente contestate in primo grado dalla compagnia aerea) bensì anche dal fatto che quest'ultima, dal 2017 ad oggi, non ha mai corrisposto alcunché, a titolo di compensazione pecuniaria, al cedente né ha più ricevuto alcuna richiesta di pagamento dal Controparte_5
Quanto, infine, al disconoscimento della conformità della copia all'originale, lo stesso è stato effettuato in maniera vaga, in spregio ai requisiti costantemente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle
7 copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed
univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass., 20 giugno 2019, n. 16557).
Non è convincente neppure l'ulteriore eccezione, sollevata da in primo grado CP_2
e reiterata in appello, secondo cui l'appellante non sarebbe divenuta titolare del credito ma di un semplice mandato all'incasso di quanto spettante al passeggero a causa del Controparte_5
ritardo subito dal volo n. FR8113.
Al riguardo si premette che “la cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a
pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che
ne conserva la titolarità esclusiva…” (v. Cass., 12 dicembre 2003, n. 19054).
La “dichiarazione di cessione del credito” (già il nomen iuris è particolarmente significativo) in atti è del seguente tenore: “il sottoscritto (“cliente”), con la Controparte_5
presente cede ogni diritto di risarcimento nei confronti della compagnia aerea operante (“il credito”) derivante dalla Normativa europea sui diritti del passeggero (EG 261/2004), relativamente a quanto accaduto il 14.06.2017 al volo numero FR8113…alla società CP_6
dichiara di non aver ceduto a terzi tale credito” (v. doc. 4).
[...]
Non è revocabile in dubbio, perciò, che abbia inteso trasferire all'odierna Controparte_5 appellante il proprio diritto di credito e non conferirle un mero mandato all'incasso.
Peraltro, ha contestato che si tratti di una cessione del credito non tanto sulla CP_2 base dell'inequivoco testo del regolamento negoziale, bensì esclusivamente sulla base di elementi ad esso estrinseci, quali le informazioni pubblicitarie reperite sul sito internet della società attrice e relative ai vari servizi da quest'ultima offerti ai propri clienti. In verità, anche queste ultime, prodotte in giudizio dell'appellata (doc. 5 all.to al foglio di precisazione dei motivi), confermano la bontà della tesi dell'intervenuta cessione del credito in luogo del mandato all'incasso; infatti propone ai clienti, alternativamente, l'acquisto del loro credito indennitario Controparte_1
verso la compagnia aerea (come avvenuto nel caso di specie) o la mera autorizzazione alla
8 riscossione ( si CP_1
occupa di far valere, accertare e riscuotere a fronte di un esito positivo i suoi diritti di compensazione (ed eventualmente anche altri diritti) che possono spettarle ai sensi del
Regolamento UE sui diritti dei passeggeri nei confronti delle compagnie aeree n. 261/2004 (in seguito definiti congiuntamente anche Credito) nei termini di cui alle seguenti disposizioni. Ai fini indicati potrà cederci il Credito in via irrevocabile e fiduciaria (c.d. “Procedura di
Cessione”), oppure autorizzarci a riscuotere il credito in suo nome (c.d. “Procedura di delega”)”); le modalità con cui la “procedura di cessione” è regolamentata attengono, poi, al rapporto interno tra cedente ( e cessionaria ( ) e sono del Controparte_5 Controparte_1 tutto irrilevanti nel rapporto tra quest'ultima e il debitore ceduto ( ), soggetto CP_2
estraneo alla cessione (che è un negozio bilaterale) e il cui interesse, giuridicamente rilevante, è soltanto quello di evitare di dover effettuare un doppio pagamento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi sufficientemente provato che tra il passeggero e sia intercorso un negozio qualificabile in termini di CP_5 Controparte_1
cessione del credito alla compensazione pecuniaria.
Per ciò che concerne l'eccezione di inopponibilità di detta cessione giacché difetterebbe la prova della sua comunicazione a , si ribadisce che il contratto di cessione di credito CP_2
ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Quest'ultimo adempimento è necessario “al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al
cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il
conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass., 19 febbraio 2019, n. 4713).
Per la notificazione della cessione non è imposto, salvi casi eccezionali che attengono per lo più alla cessione di somme dovute dalla P.A., il rispetto di formalità ad hoc, “essendo sufficiente qualunque atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, ivi compreso un atto giudiziale (cfr., ex multis, Cass., 28 gennaio 2014, n. 1770, che ha ritenuto idonea la comunicazione effettuata direttamente con il ricorso monitorio sia quella compiuta già durante la pendenza del successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
9 Quindi, a prescindere dalla ricezione della richiesta stragiudiziale (ricezione, peraltro, del tutto genericamente contestata dall'appellata, che ha semplicemente dedotto l'inefficacia probatoria della ricevuta di consegna della pec depositata in formato pdf), la notificazione della cessione può ritenersi ritualmente avvenuta con lo stesso atto con cui ha Controparte_1
proposto la domanda giudiziale di pagamento nei confronti della (che, fino a tale CP_2
data e anche successivamente, alcun pagamento ha posto in essere nei confronti del cedente, sicché è del tutto scongiurato il rischio, per l'appellata, di dover pagare due volte la somma dovuta a titolo di compensazione pecuniaria).
Parimenti destituita di fondamento è la tesi dell'invalidità del contratto di cessione del credito per mancata iscrizione di nell'albo degli intermediari finanziari Controparte_1 previsto dall'art. 106 T.U.B.
Come noto, detta disposizione normativa stabilisce che “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”.
In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 106, al fine di meglio determinare “il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché di indicare in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha emanato il D.M. 53/2015, il quale stabilisce, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di “acquisto di crediti a titolo oneroso”.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, aventi ad oggetto la cessione dei crediti pecuniari maturati in capo a passeggeri per inadempimenti delle compagnie aeree, “al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità” (v. Cass., 21 marzo 2024, n. 7635, che in una ipotesi di cessione del credito spettante, nei confronti della compagnia aerea, al trasportato ex art. 7 del Reg. CE 261/2004, ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità della cessione di credito ex art. 106 T.U.B., affermando la non riconducibilità dell'operazione ad attività di finanziamento, essendo il versamento del
10 corrispettivo della cessione meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto, proprio come nel caso in esame).
Dunque, a fronte del sopra delineato quadro normativo e giurisprudenziale, non vi è obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ogniqualvolta la cessione del credito non sia ricollegabile a una “concessione di crediti” e l'acquisto di crediti non sia realizzato “a titolo oneroso”.
Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività della da quest'ultima effettuata nonché di quella inserita nelle condizioni CP_1
generali di contratto (doc. 5 di parte appellata), i contratti di cessione di credito conclusi con il passeggero interessato a far valere il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n.
261/2004, sono privi di correlazione con la concessione di crediti. Infatti, nessuna somma viene anticipata al passeggero, che incassa dalla compagnia aerea, tramite o anche CP_1
direttamente (a seconda del servizio scelto), la compensazione pecuniaria una volta che si sia conclusa con esito positivo l'attività da parte dell'odierna appellante.
Inoltre, non risulta riconosciuto alcun corrispettivo in favore del passeggero a fronte della cessione dei crediti risarcitori. Il contratto di cessione è estraneo rispetto alla regolazione dei rapporti economici tra i passeggeri e essendo previsto il versamento in favore di CP_1
quest'ultima di una somma (a titolo di costo del servizio), calcolata in una percentuale del credito rivendicato, di volta in volta pattuita fra le parti. Difetta quindi l'elemento essenziale della causa di finanziamento, ossia l'anticipazione del denaro. Né può ravvisarsi un'anticipazione per il fatto che l'appellante sostiene le spese dell'eventuale giudizio nei confronti della compagnia aerea, stante la natura accessoria ed eventuale di tale costo rispetto al corrispettivo del credito che, invece, viene pagato solo successivamente alla eventuale riscossione.
In definitiva, l'impianto causale dell'operazione non risulta connotato dallo scopo di finanziamento (quantomeno non in misura prioritaria e prevalente), atteso che la dazione di denaro da parte della cessionaria al cedente è solo eventuale ed in ogni caso è sempre successiva alla fruttuosa escussione del debitore ceduto.
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie la cessione del credito non sia ricollegabile a una “concessione di crediti” e non sia comunque avvenuta “a titolo oneroso”.
Logico corollario di appena esposto è che il rapporto per cui è causa, stipulato tra il passeggero e l'odierna appellante, non è atto a realizzare una causa di finanziamento e non integra, perciò, un'ipotesi di esercizio al pubblico di attività di concessione di finanziamenti riservata agli intermediari finanziari autorizzati, sicché non può trovare applicazione il disposto
11 dell'art. 106 T.U.B. e le conseguenti sanzioni, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da CP_2
Senza considerare che la giurisprudenza di legittimità, sia pure in materia di conferimento di incarichi di recupero dei crediti cartolarizzati a soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B., ha avuto modo di chiarire che gli atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da alcuna invalidità negoziale, “in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del
settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da
norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v. Cass., 18 marzo 2024, n. 7243). Ne consegue che la mancata iscrizione del cessionario nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non produce, sul piano civilistico, la nullità del contratto di cessione.
Priva di pregio è anche l'ulteriore argomentazione di parte appellata in ordine alla invalidità/inefficacia della cessione per mancanza, in capo a della licenza del questore CP_1 prevista dall'art. 115 TULPS: l'appellante è divenuta titolare di un mero credito risarcitorio e non svolge “attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”, di tal che non appare affatto necessaria la citata licenza.
Infatti, nella procedura di cessione avviata nel caso di specie, anche se lo scopo finale è quello del recupero del credito in favore del passeggero, agisce in via Controparte_1
giudiziale sulla base di una cessione pienamente efficace nei rapporti con il debitore. Deve perciò escludersi che l'attività dell'appellante sia svolta “per conto terzi” e sia tale da richiedere il previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.LP.S.
Il Giudice di pace, accogliendo l'eccezione sollevata dalla , ha ritenuto carente CP_2 di legittimazione/titolarità attiva anche sotto l'ulteriore profilo dell'inefficacia Controparte_1
e inopponibilità della cessione del credito alla convenuta in ragione del divieto di cessione inserito all'art. 15.3 delle condizioni generali di trasporto, che stabilisce che “la cessione dei diritti alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso è valida nei nostri confronti soltanto se effettuata a favore di persone fisiche che siano indicate nella prenotazione del passeggero come
ulteriori passeggeri e/o, se il passeggero è parte di un gruppo di viaggio, a favore di altri passeggeri di tale gruppo e/o, nel caso in cui il passeggero sia un minore o altrimenti
giuridicamente incapace, a favore dei propri tutori. In tutti gli altri casi, è vietata la cessione a
12 terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso. Il divieto
di cessione non si applica qualora la cessione o la surrogazione nella pretesa siano imposte dalla legge”, clausola che il giudice di prime cure ha ritenuto non vessatoria in base alla disciplina consumeristica.
Ritiene il Tribunale che la decisione, anche sul punto, debba essere rimeditata, dal momento che, come prospettato dall'appellante, l'art. 15.3 integra, invece, una clausola vessatoria inserita in un contratto concluso tra professionista ( ) e consumatore (il passeggero CP_2 CP_5
.
[...]
Preliminarmente, occorre effettuare alcune considerazioni sulla legge applicabile al contratto di trasporto in discorso, stante gli evidenti elementi di transnazionalità della fattispecie di causa.
Al riguardo, ha dedotto che la validità o nullità della clausola – che, per quanto in CP_2
questa sede rileva, vieta al consumatore di cedere il credito a persone giuridiche (come l'odierna appellante, società specializzata nella gestione e nell'acquisto di crediti dei passeggeri) – andrebbe verificata non secondo il diritto italiano (artt. 33 e ss. cod. consumo), bensì secondo la legge RL (che ha recepito tal quale la direttiva n. 93/13/CEE sul diritto dei consumatori e sulle clausole vessatorie), ossia la legge scelta dalle parti all'art.
2.4 delle condizioni generali del contratto di trasporto, clausola, anche quest'ultima, valida e non vessatoria.
Anche tralasciando i dubbi sulla validità della clausola di cui all'art.
2.4 sulla scelta della legge RL (che è stata approvata dal consumatore mediante un semplice “click” di accettazione della prenotazione, che rinviava ai termini e alle condizioni generali di trasporto), la possibilità, per il giudice, di valutare detta pattuizione in base alla legge italiana discende dal fatto che, sebbene preveda effettivamente l'applicazione della legge RL, l'art.
2.4 si apre con una c.d. “clausola di salvaguardia” di disposizioni fondamentali della legge altrimenti applicabile, che nella specie è quella italiana in quanto legge del luogo di residenza abituale del passeggero ai sensi dell'art. 5, comma 2, del c.d. Regolamento RO I (Reg. CE n. 593/2008). Infatti, il citato art.
2.4 testualmente prevede che “salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di
trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge RL”.
È chiaro che la legge applicabile dell'inciso iniziale non può che essere una legge (nella specie, come detto, quella italiana) diversa da quella RL scelta dalle parti, altrimenti la clausola di salvaguardia risulterebbe priva di significato e di spazio applicativo.
13 In ogni caso, l'art. 9 del Reg. CE n. 593/2008 prevede che “1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro…”. Nell'ordinamento italiano, l'art. 33 cod. consumo, contenente la c.d. lista grigia delle clausole vessatorie, per l'indiscussa rilevanza, anche sul piano economico, ormai assunta dalla tutela del contraente debole nei contratti business to consumer, deve reputarsi norma di applicazione necessaria, come tale applicabile a prescindere dalla diversa legge scelta nel contratto.
Ne consegue, a giudizio del Tribunale, che la validità dell'art. 15.3 può valutarsi secondo la legge italiana;
va perciò ricondotta all'art. 33, comma 2 lett. t), cod. consumo, che prevede che si presumono vessatorie le clausole che sanciscono “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Il divieto di cessione del credito dal passeggero a persone giuridiche integra cioè una clausola presuntivamente vessatoria e, nella specie, non ha mai né dedotto né CP_2
provato che la stessa sia stata frutto di una trattativa individuale intercorsa con Controparte_5
(che, del resto, ha acquistato il biglietto aereo online mediante click, ciò che rende assolutamente inverosimile che vi sia stata una qualche trattativa sulle condizioni di trasporto predisposte dalla compagnia area).
Anche aderendo alla tesi di in punto di applicabilità, in via esclusiva, della CP_2
legge RL, non si giunge a conclusioni differenti: la clausola è pur sempre invalida ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del c.d. Statutory Instrument n. 27/1995, che, al pari di quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 93/13, qualifica in termini di abusività quelle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale e che, malgrado il requisito della buona fede,
determinano un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti del contratto a svantaggio del consumatore.
La Corte di Giustizia nella sentenza del 14 marzo 2013, C – 415/2011 ha chiarito, proprio in relazione all'art. 3 della Direttiva n. 99/2013, che per appurare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, “il giudice
14 nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale”.
Dall'applicazione dei principi della Corte di Giustizia, consegue il riconoscimento della natura vessatoria della clausola in esame, in quanto, per prima cosa, il divieto di cessione del diritto alla compensazione pecuniaria a soggetti diversi dalle persone fisiche indicate nella prenotazione pone il consumatore in una situazione giuridica di sfavore, comportando un limite al trasferimento del diritto che normalmente il contraente può liberamente realizzare tramite cessione (nessuna disposizione del Reg. CE n. 261/2004 del resto vieta, espressamente o implicitamente, la cedibilità della compensazione pecuniaria, che è comunque un diritto di credito e non un diritto personale o personalissimo); tale tipologia di clausola si risolve nell'imposizione di un oneroso e sproporzionato limite alla commerciabilità del credito (cfr. ex multis Trib. Milano,
Sez. XI, n. 3415/2022, Trib. Bergamo, n. 1740/2023, Trib. Bergamo n. 23/2021).
È inoltre ragionevole ritenere, secondo una valutazione ex ante, che il consumatore, in caso di trattativa individuale, non avrebbe accettato una tale clausola che, consentendo la cessione del diritto alla compensazione solo alle persone fisiche indicate nella prenotazione dello stesso volo,
ha quale unico effetto pratico proprio quello di impedirgli di avvalersi di società specializzate per il recupero giudiziale del credito senza l'assunzione dell'onere delle spese per l'azione.
È evidente, infatti, che nel momento in cui viene impedito ad un passeggero di rivolgersi ad una società per promuovere un'azione volta al pagamento della compensazione pecuniaria, lo stesso può essere indotto a desistere dalla propria azione e, conseguentemente, a rinunciare del tutto alla tutela legale con indebito vantaggio per la compagnia aerea. Le spese legali che il passeggero si troverebbe a dover anticipare per agire in giudizio, infatti, sarebbero verosimilmente superiori o equivalenti all'importo dovutogli a titolo di compensazione pecuniaria.
Recente giurisprudenza di merito ha quindi evidenziato, in maniera condivisibile, che i limiti alla cessione del diritto alla compensazione non risultano funzionali al soddisfacimento di alcun interesse del vettore che non sia quello, evidentemente non tutelabile se conseguito con pregiudizio dei diritti del consumatore, di limitare la sua esposizione ad azioni legali promosse da soggetti organizzati per il recupero in sede giudiziale della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri (in questo senso Trib. Bergamo, sent. n. 234/2021 e n. 231/2021; Trib. Milano, sent.
n. 1639/2021).
15 Alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere affermata la natura abusiva e la conseguente non vincolatività della clausola di incedibilità del credito anche secondo la normativa RL, nella misura in cui riproduce la “clausole generale” sul sindacato di vessatorietà contenuta nella direttiva n. 93/13.
Non persuade, infine, l'obiezione di , secondo cui non CP_2 Controparte_1
avrebbe, a monte, legittimazione e/o interesse a far valere la vessatorietà della clausola di incedibilità del credito, rivestendo l'appellante la qualifica di professionista.
La cessionaria, argomentando la vessatorietà del patto di incedibilità del credito, ha svolto difese propriamente volte alla realizzazione del credito acquistato e all'attuazione del negozio di trasferimento, in relazione alle quali ha, dunque, sia l'interesse che la legittimazione (in questo senso già Trib. Milano, sent. n. 3415/2022).
Il divieto in parola incide, restringendolo, sul diritto del consumatore (è indiscussa,
d'altronde, la qualifica di consumatore del passeggero-cedente) a far valere liberamente, mediante trasferimento ad un professionista terzo, il credito indennitario sorto dall'inadempimento contrattuale del vettore;
detto divieto è inserito in una clausola del contratto di trasporto rispetto alla quale la verifica dell'esistenza del vizio genetico (la nullità protettiva) deve essere compiuta tenendo conto della qualità delle parti del contratto (un professionista e un consumatore), non delle parti della controversia (due società), così come chiarito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 18 novembre 2020, C- 519/19 contro , ai punti 53 e 54, che CP_2 CP_7 di seguito testualmente si trascrivono: “si deve rilevare che, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, di cessione di crediti a una società di recupero crediti, la Corte ha
dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), che il fatto che le controversie di cui a tali
procedimenti vedessero quali parti in causa unicamente alcuni professionisti non costituiva un ostacolo all'applicazione di un atto rientrante nell'ambito del diritto dei consumatori dell'Unione, poiché il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 20). La suddetta giurisprudenza deve essere estesa all'applicazione della direttiva 93/13”.
Per completezza, si osserva che l'impostazione seguita è l'unica che consente di realizzare la tutela del passeggero-consumatore e, quindi, la finalità perseguita dal legislatore comunitario con la direttiva n. 93/13: cedendo il credito alla e Controparte_5 Controparte_1
16 conferendo in via esclusiva a quest'ultima la legittimazione e la titolarità a farlo valere, si è avvalso proprio della facoltà vietata dalla clausola di cui all'art. 15.3 del contratto, così ponendo in essere un comportamento, seppur stragiudiziale, indicativo, proprio, della volontà di avvalersi della nullità di protezione.
Qualora si aderisse, nell'odierno giudizio, alla tesi propugnata da CP_2 sull'incedibilità del credito si produrrebbe, invece, esattamente l'effetto contrario rispetto a quello voluto dal consumatore.
In ragione di tutto quanto sin qui argomentato, il gravame proposto da Controparte_1 va accolto, avendo quest'ultima ampiamente dimostrato sia la propria legitimatio ad causam sia la titolarità attiva del credito.
A questo punto, occorre esaminare, nel merito, la domanda di pagamento proposta dall'appellante e le relative eccezioni e deduzioni riproposte anche in appello da . CP_2
Si è detto che la vicenda per cui è causa trae origine dall'acquisto via internet, in data
19.02.2017, da parte di del biglietto aereo per il volo n. FR8113 con Controparte_5 CP_2
tratta da RO Ciampino a Marrakech RAK del 14.06.2017 (doc. 2 di parte appellante), che tuttavia il giorno della partenza è partito con un ritardo di tre ore e quindici minuti.
Nel modulo di domanda del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 861/2017, ha allegato che il predetto Controparte_1
passeggero le ha ceduto il credito spettante a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, pari a € 400,00, trattandosi di una tratta compresa tra 1500 e 3500 chilometri (art. 7, comma 2, lett. b).
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in applicazione dei principi generali sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine
di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del
Regolamento CE n. 261/2004” (Cass., 23 gennaio 2018, n. 1584).
Nel caso di specie, l'appellante ha assolto il proprio onere probatorio, producendo il biglietto aereo acquistato da (doc. 2, fascicolo di parte appellante) e allegando Controparte_5
17 l'inesatto adempimento di ossia il fatto che il vettore è giunto a destinazione con un CP_2 ritardo eccedente le tre ore rispetto all'orario originariamente previsto, come stabilito dall'art. 6, lett. b, del Reg. CE n. 261/2004 per le tratte con il chilometraggio corrispondente a quella in oggetto.
Dal canto proprio, l'appellata (che in appello non ha neppure riproposto le generiche contestazioni svolte, sul merito della domanda, in primo grado, al par. 7 del foglio di precisazione dei motivi) non ha mai specificamente contestato – pur rientrando nella sua sfera di conoscenza
– i fatti costitutivi del diritto di credito allegati da;
in particolare, Controparte_1 CP_2
non ha mai specificamente negato la circostanza che il passeggero abbia eseguito
[...] CP_5
il check-in e si recato all'imbarco munito della carta e poi sia salito a bordo dell'aereo; pertanto,
tali fatti devono ritenersi provati, come dedotto dall'appellante, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La convenuta, inoltre, non ha smentito che il velivolo sia atterrato con un ritardo eccedente le tre ore rispetto all'orario programmato.
Secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per i ritardi superiori alle tre ore il passeggero ha diritto di richiedere le medesime tutele risarcitorie e compensative previste per i casi di cancellazione, sebbene anche in tal caso il diritto alla compensazione pecuniaria venga meno qualora il vettore provi che il ritardo prolungato (e/o la cancellazione) è dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (sentenza del 23/10/2012, cause riunite C-
581/10 e C-629/10). La nozione di “circostanza eccezionale”, idonea ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, si ricava dai considerando nn. 12, 14 e 15 del Reg. CE n. 261/2004,
ove si specifica che tali circostanze possono ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni metereologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, scioperi, una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno che provochi un lungo ritardo.
Nel caso di specie, non ha allegato e provato alcuna circostanza eccezionale CP_2 idonea a “scriminare” il proprio ritardo.
Ne consegue che la domanda di pagamento proposta da va accolta e Controparte_1
deve essere condannata al pagamento della somma – incontestata nel quantum – di CP_2
€ 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo subito da Controparte_5
oltre ai richiesti interessi (v. modulo A con cui è stata proposta la domanda) legali (art. 1284, co.
1, c.c., in difetto di specifica domanda di attribuzione di quelli di cui al comma 4) dal 15.07.2017,
data della richiesta stragiudiziale, al soddisfo.
18 In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e atteso l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza di primo grado, la parte appellata deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (“il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”, così Cass., 12 aprile 2018,
n. 9064).
Le spese si liquidano ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M.
147/2022) per tutte le fasi quanto al giudizio di primo grado e alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria quanto al secondo grado (ove è stata omessa la fase istruttoria). Lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza n. 1440/2021 del Giudice di Pace di Velletri, ogni contraria istanza,
[...]
eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di € 400,00, CP_2 Controparte_1
oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal 15.07.2017 al soddisfo;
2) condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio CP_2 di primo grado, che si liquidano € 346,00 per compensi, oltre esborsi (C.U. e marca di bollo) e accessori di legge;
3) condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente CP_2
grado di giudizio, che si liquidano in € 462,00 per compensi, € 91,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza del 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
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